Le domande per la fruizione dell'esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti possono essere trasmesse a partire dal 25 agosto 2021. Lo ha comunicato l'INPS con Messaggio numero 2909 del 20 agosto 2021, che fa seguito alle precedenti disposizioni di prassi con cui l'Istituto ha fornito le indicazioni necessarie a chiarire l'ambito di applicazione del predetto beneficio.
L'esonero Come noto, l'articolo 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020, ha previsto l'esonero parziale dei contributi previdenziali, reso operativo dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2021, che ha definito i criteri e le modalità di concessione del beneficio. Sull'argomento l'INPS ha diffuso le prime indicazioni Mess. INPS 29 luglio 2021 numero 2761 Circomma INPS 6 agosto 2021 numero 124 e infine con il Messaggio 2909 del 20 agosto 2021, nel quale viene finalmente indicata la data da cui è possibile presentare la domanda per accedere al beneficio. Soggetti interessati Come già indicato nella precedente Circomma INPS 6 agosto 2021 numero 124, possono beneficiare dell'esonero i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria AGO Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri alla Gestione separata articolo 2, comma 26, L. 335/1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, DPR 917/1986 TUIR alle Casse di previdenza autonome disciplinate dal D.Lgs. 509/1994 e dal D.Lgs. 103/1996, compresi i professionisti, medici, infermieri e altri operatori L. 3/2018 , già collocati in pensione alla Gestione separata articolo 2, comma 26, L. 335/1995 come professionisti e altri operatori sanitari L. 3/2018 , già collocati in pensione Con il messaggio del 20 agosto l'INPS sottolinea che la presenza dei requisiti previsti dalla predetta circolare, nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità dovranno essere autocertificati al momento della compilazione della domanda. Allo stesso modo il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con i versamenti previdenziali obbligatori e di non aver superato il limite di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 . Contributi oggetto dell'esonero I contributi che rientrano nell'esonero sono esclusivamente quelli di competenza dell'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021. Restano pertanto esclusi e quindi dovranno essere regolarmente versati i contributi di competenza di precedenti annualità seppur richiesti nel corso del 2021 e quelli di competenza 2021 ma con rata in scadenza dopo il 31 dicembre 2021 ad esempio la quarta rata dei contributi fissi per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti che scade il 16 febbraio 2022 . Requisiti e condizioni I richiedenti devono verificare di essere in possesso dei seguenti requisiti avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000 aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 tale requisito non è richiesto ai soggetti iscritti e con inizio attività nel 2020 . Inoltre, è necessario rispettare le seguenti condizioni risultare in possesso del requisito di regolarità contributiva DURC non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità non essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità articolo 1 L. 222/1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996 , a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità del citato assegno. Come ricorda l'INPS nella Circolare 124/2021, i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata individuano il reddito dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, del modello Persone Fisiche, mentre per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito va individuato nella dichiarazione dei redditi Persone Fisiche presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole articolo 2135, comma 3, c.c. . Il possesso dei requisiti va verificato in capo al titolare della posizione aziendale. Per quanto concerne i professionisti, nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'esonero svolga l'attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società in cui si esercita l'attività in modo prevalente qualora l'attività sia svolta in modo individuale e contemporaneamente attraverso la partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale. Come precisato nella citata Circolare 124/2021, i contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell'esonero e intendono presentare la relativa domanda potranno evitare il versamento della contribuzione alle scadenze successive alla sua pubblicazione, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili articolo 116, comma 8 lett. a , L. 388/2000 dalle rispettive date di scadenza legale di versamento. Modalità di presentazione della domanda Per quanto concerne il più recente Messaggio del 20 agosto, dobbiamo preliminarmente sottolineare che l'esonero deve essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. La domanda di esonero potrà essere presentata dal 25 agosto al 30 settembre 2021 con modalità telematiche e attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione. Operativamente i percorsi da utilizzare saranno i seguenti Gestione speciale artigiani e commercianti “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo articolo 1, co 20-22 bis L.178/2020” Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale” Professionisti iscritti alla Gestione separata “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”. I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che nel corso dell'anno 2021, con continuità aziendale, abbiano variato la provincia di svolgimento dell'attività - e quindi abbiano cambiato numero di posizione all'interno della medesima Gestione - dovranno presentare l'istanza per ogni posizione aziendale. L'accesso ai percorsi indicati è consentito con le consuete modalità PIN rilasciato dall'INPS, sia ordinario sia dispositivo rilasciati fino al 30.09.2020 SPID di livello 2 o superiore Carta di identità elettronica 3.0 CIE Carta nazionale dei servizi CNS . Verifica dell'istanza e ammontare dell'esonero Assume estrema importanza l'attività successiva all'invio dell'istanza, poiché la verifica dell'esito e in particolare dell'importo accordato dovranno essere monitorati all'interno del Cassetto Previdenziale del sito INPS. Ricordiamo, infatti, che l'esonero è parziale e spetta nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. Il decreto ministeriale ha previsto che l'esonero sia riconosciuto dall'INPS nei limiti di spesa di 1.500 milioni di euro e che, in caso di superamento di detto limite, l'Istituto provvederà a ridurre l'agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari e comunicherà l'eventuale importo residuo da versare. Ciò significa che, qualora l'ammontare dell'esonero risulti inferiore all'importo dei contributi dovuti e già scaduti, il richiedente dovrà procedere al pagamento della differenza entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza sanzioni né interessi. Al contrario, nel caso in cui il richiedente abbia già versato contributi per l'anno 2021, l'eventuale credito spettante potrà essere richiesto a compensazione o rimborso entro il 31 dicembre 2021. Fonte mementopiu.it
Qui il messaggio dell'INPS del 20 agosto 2021, numero 2909