Per il classamento di unità immobiliari con differenti categorie vale il criterio della prevalenza

In tema di classamento catastale delle unità immobiliari ad uso abitativo, va verificata la sussistenza delle condizioni previste dagli articolo 61-63, d.P.R. numero 1142/1949, che impongono come criteri di classamento la destinazione ordinaria e le caratteristiche, anche costruttive, influenti sul reddito e, nel caso di unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, il criterio della prevalenza della parte ai fini della formazione del reddito.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza numero 22780 del 12 agosto 2021, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate annullando definitivamente gli avvisi di accertamento catastale impugnati. Attribuzione rendita catastale con procedura Docfa e controlli dell'amministrazione finanziaria. Con il decreto del Ministro delle Finanze numero 701/1994 Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, di seguito d.m. , emanato in attuazione del d.l. numero 16/1993, è stata introdotta, per la dichiarazione delle unità immobiliari al Catasto Edilizio Urbano, la procedura c.d. Do.C.Fa. che, fra l'altro, consente al contribuente di proporre, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, l'attribuzione di categoria, classe e correlata rendita catastale e, per le unità a destinazione speciale o particolare, l'attribuzione di categoria e rendita catastale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto ministeriale, tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l'Ufficio eventualmente non provveda, anche a campione, «…e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione…» della dichiarazione di parte, alla determinazione, con apposito avviso di accertamento, della rendita catastale definitiva. La rendita catastale definitiva produce - quindi - effetti a decorrere dalla data di notificazione dell'atto di accertamento, a cura dell'ufficio competente, ai soggetti intestatari dell'immobile, così come prevede l'articolo 74, comma 1, l. numero 342/2000, secondo cui «gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del d.l. numero 546/1992, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati». I contribuenti sostengono in giudizio, in via preliminare, la natura perentoria del termine di cui al citato articolo 1, comma 3, del d.m. numero 701/1994 e la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, eccependo la conseguente illegittimità degli accertamenti catastali notificati oltre dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione Do.C.Fa Al riguardo la Suprema Corte ha più volte ribadito che «la procedura di cui al d.m. numero 701/1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del d.P.R. numero 1142/1949, articolo 56, la funzione di rendita proposta , fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la determinazione della rendita catastale definitiva , ha natura meramente ordinatoria» cfr. Cass. numero 11523/2015, numero 6411/2014 Inoltre, la Corte Cost. numero 59/2009, dichiarò «manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del d.m. numero 701/1994, e dell'articolo 74 l. numero 342/2000, censurati, in riferimento agli articolo 3,24 e 97 Cost., nella parte in cui sarebbero interpretabili nel senso che il termine, ivi stabilito, entro cui l'ufficio del territorio deve provvedere alla determinazione della rendita catastale definitiva ha carattere meramente ordinatorio» . La giurisprudenza della Suprema Corte, fa leva, in sintesi, su due argomenti la mancata previsione della perentorietà del termine e l'incompatibilità delle procedure di aggiornamento catastale con termini di siffatta natura. Caso concreto. La vicenda parte da un avviso di accertamento catastale recante rettifica nella categoria A/8 della proposta di classamento in categoria A/2 contenuta nella dichiarazione di variazione presentata dalla contribuente con procedura Docfa. La CTR Toscana, nell'accogliere l'appello della società immobiliare, aveva precisato che non poteva ritenersi dirimente, ai fini dell'ascrizione delle due unità immobiliari in categoria A/8, «la constatazione che i fabbricati sono inseriti in un complesso immobiliare di grande pregio costituito dalla villa medicea» con «giardino circostante, parco, piscina, posto, poi, che le due unità immobiliari in contestazione avevano «un uso ben diverso dalla villa e caratteristiche costruttive e rifiniture anch'esse del tutto diverse e tali da potersi definire normali, come riscontrabili in edifici destinati ai coloni o personale di servizio, né avevano subito «interventi di ristrutturazione o miglioramento» che potessero giustificare l'operata riqualificazione. Col proprio ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate denunciava violazione di legge in relazione al r.d.l. numero 652/1939, articolo 7 e 32, al d.P.R. numero 1142/1949, articolo 6 ed al d.m. numero 701/1994, deducendo, in sintesi, che, - ai fini del riscontro della ricorrenza dei caratteri propri dell'abitazione in villa categoria A/8 , - rilevano, da un lato non la villa, ex se, quanto piuttosto l'abitazione in una villa e, dall'altro, la mera presenza di un parco, non anche la sua disponibilità. Nel rigettare il ricorso la Cassazione ricorda che secondo gli stessi documenti di prassi dell'amministrazione, difatti, per abitazioni in villa A/8 «devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma non esclusivamente in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all'ordinario. Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi.» laddove debbono ascriversi alla categoria A/2 delle abitazioni civili le «Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale cfr. nota del Ministero delle finanze 4 maggio 1994, numero c-1/1022 . È stato affermato allora il seguente principio di diritto in tema di classamento catastale delle unità immobiliari ad uso abitativo, unità che sono presenti nei quadri tariffari di qualificazione secondo un'articolata tipologia di categorie, l'applicazione del criterio cd. della prevalenza, previsto dal d.p.r. numero 1142/1949, articolo 63, impone di tenere conto anche delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'unità immobiliare ai fini della corretta attribuzione della corrispondente categoria catastale.

Presidente Chindemi – Relatore Paolitto Rilevato che 1. - con sentenza numero 741/2018, depositata il 16 aprile 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello proposto dalla Società Immobiliare Cerretino S.r.l., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l'impugnazione di due avvisi di accertamento catastale recanti rettifica nella categoria A/8, e conseguente rendita della proposta di classamento in categoria A/2 contenuta nelle dichiarazioni di variazione presentate dalla contribuente con procedura Docfa - a fondamento del decisum il giudice del gravame ha ritenuto che - non poteva ritenersi dirimente, ai fini dell'ascrizione delle due unità immobiliari in categoria A/8, la constatazione che i fabbricati sono inseriti in un complesso immobiliare di grande pregio costituito dalla villa medicea con giardino circostante, parco piscina di stretta utilizzazione dei proprietari della villa. , posto, poi, che le due unità immobiliari in contestazione avevano un uso ben diverso dalla villa e caratteristiche costruttive e rifiniture anch'esse del tutto diverse e tali da potersi definire normali, come riscontrabili in edifici destinati ai coloni o personale di servizio. nè avevano subito interventi di ristrutturazione o miglioramento che potessero giustificare l'operata riqualificazione - nello specifico, le due unità immobiliari risultavano prive dell'impianto fisso di riscaldamento, avevano alcune altezze inferiori ai requisiti di abitabilità ed i pavimenti di tipo economico con infissi di modesta fattura 2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi - la Società Immobiliare Cerretino S.r.l. ha depositato procura speciale rilasciata in favore del prof. avv. Philip Laroma Jezzi con scrittura privata autentica nonché, in vista dell'adunanza camerale, memoria difensiva. Considerato che 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, l'Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio assumendo, in sintesi che, - così come reso esplicito dagli stessi dati oggettivi indicati dalla parte nella dichiarazione Docfa e, nello specifico, nell'elaborato planimetrico, - le dotazioni accessorie del complesso immobiliare denominato Il Cerretino , - costituite da giardino mediceo pozzo, parco . piscina . cappella privata , - dovevano ritenersi al servizio di tutte le unità immobiliari e, dunque, non della sola Villa storica costituente l'unità principale, così come, del resto, comuni a tutte le unità immobiliari a destinazione abitativa dovevano considerarsi le relative caratteristiche costruttive e tipologiche - il secondo motivo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, espone la denuncia di violazione di legge in relazione all'articolo 132 c.p.c., sull'assunto che la gravata sentenza aveva escluso l'uso comune delle sopra ricordate pertinenze della villa con motivazione apodittica e, perciò, nulla - col terzo motivo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, l'Agenzia denuncia violazione di legge in relazione al R.D.L. numero 652 del 1939, articolo 7 e 32, al D.P.R. numero 1142 del 1949, articolo 6 ed al D.M. numero 701 del 1994, deducendo, in sintesi, che, - ai fini del riscontro della ricorrenza dei caratteri propri dell'abitazione in villa categoria A/8 , rilevano, per l'appunto, da un lato non la villa, ex se, quanto piuttosto l'abitazione in una villa e, dall'altro, la mera presenza di un parco, non anche la sua disponibilità 2. - come anticipato, l'intimata ha depositato procura speciale, peraltro rilasciata quando era già ben scaduto il termine per la notifica di un controricorso, - e, in prossimità dell'adunanza camerale, una memoria ex articolo 380 bis1 c.p.c. - in via pregiudiziale va, pertanto, rilevata l'inammissibilità della memoria depositata dall'intimata, posto che nel procedimento camerale di cui all'articolo 380 bis1 c.p.c., introdotto dal D.L. numero 168 del 2016, articolo 1 bis, conv. con modif. dalla L. numero 197 del 2016, e con riferimento ai giudizi proposti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, dall'omessa tempestiva notifica del controricorso consegue la preclusione dell'articolo 370 c.p.c. v. Cass., 29 ottobre 2020, numero 23921 Cass., 12 dicembre 2019, numero 32724 Cass., 18 aprile 2019, 10813 Cass. Sez. U., 10 aprile 2019, numero 10019 Cass. 28 febbraio 2019, numero 5798 3. - tanto premesso, il secondo motivo di ricorso, - il cui esame va anteposto per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, - è destituito di fondamento 3.1 - la censura in trattazione opera, difatti, un'artificiosa selezione del contenuto decisorio della gravata sentenza che, come reso esplicito da quanto in premessa esposto, si connota per una motivazione ben più articolata, ed alla cui stregua il decisum risulta fondato su di un complesso di ragioni che, giustappunto, non possono essere tra di loro slegate - di vero, nell'escludere la rilevanza dell'uso comune delle pertinenze del complesso immobiliare, il giudice del gravame ha svolto uno specifico accertamento sulla destinazione, e sulle caratteristiche tipologiche e costruttive, delle unità immobiliari in contestazione, accertamento che, per l'appunto, viene censurato, in fatto, col primo motivo e che, però, restituisce un'inequivoca, e del tutto chiara, ratio decidendi 4. - anche il primo ed il terzo motivo di ricorso, - da trattare congiuntamente perché accomunati da una quaestio iuris di fondo che, seppur non esplicitata nei suoi referenti normativi, ad ogni modo emerge dal decisum oggetto di impugnazione, - sono destituiti di fondamento 4.1 - in tema di classamento catastale delle unità immobiliari, la Corte, - seppur rimarcando che le relative disposizioni sono connotate dal difetto di un'espressa definizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categorie catastali Cass., 13 febbraio 2015, numero 2995 Cass., 28 marzo 2014, numero 7329 Cass., 8 settembre 2008, numero 22557 , - ha statuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria v. Cass., 30 ottobre 2020, numero 24078 Cass., 14 ottobre 2020, numero 22166 Cass., 10 giugno 2015, numero 12025 - i dati normativi di fattispecie, difatti, evidenziano che l'attribuzione della categoria catastale consegue dalla considerazione della destinazione ordinaria dell'unità immobiliare, tenuto conto dei suoi caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali D.P.R. numero 138 del 1998, articolo 8, comma 2 v., altresì, il R.D.L. numero 692 del 1939, articolo 8, comma 1, ed il D.P.R. numero 1142 del 1949, articolo 6,61 e s.s. laddove, tra i criteri normativi di qualificazione, trova specifica previsione quello della cd. Prevalenza, criterio applicabile qualora un'unità immobiliare sia costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse , così che, in tale ipotesi, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito. D.P.R. numero 1142 del 1949, articolo 63 v., in motivazione, Cass., 20 giugno 2007, numero 14374 4.2 - il giudice del gravame, come si è anticipato, ha escluso la rilevanza, ai fini del classamento, della considerazione delle pertinenze che, come assume l'Agenzia, in quanto comuni, connotano anche la destinazione ordinaria delle due unità immobiliari in contestazione e detta esclusione, - seppur correlata ad una stretta utilizzazione di detti beni riferibile ai proprietari della villa , - va, ciò non di meno, contestualizzata nel più complessivo riscontro della destinazione funzionale delle due unità immobiliari oggetto di rettifica, oltreché delle corrispondenti caratteristiche tipologiche e costruttive - secondo gli stessi documenti di prassi dell'amministrazione, difatti, per abitazioni in villa A/8 devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma non esclusivamente in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all'ordinario. Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi. laddove debbono ascriversi alla categoria A/2 delle abitazioni civili le Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. così la nota del Ministero delle finanze 4 maggio 1994, numero c-1/1022 v., altresì, la circolare numero 5, del 14 marzo 1992 4.3 - la ricorrente, pertanto, nel dedurre la rilevanza, ai fini della qualificazione catastale, - e, dunque, sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo, - delle pertinenze comuni, - non costituenti, in quanto tali, autonoma unità immobiliare suscettibile di classamento, - non svolge, - se non in termini del tutto apodittici, ed autoreferenziali, alcuna censura in ordine all'accertamento che, come detto, ha avuto ad oggetto le specifiche caratteristiche che, - in quanto afferenti agli immobili costituenti unità immobiliari con autonomia funzionale e reddituale, - hanno determinato il riscontro della corretta qualificazione in categoria A/2 di dette unità - è del tutto evidente, allora, che dette caratteristiche sono state considerate dal giudice del gravame come ad ogni modo prevalenti nella considerazione del classamento, valutazione, questa, che, come detto, non forma oggetto di specifica censura, che è, a sua volta, conforme alla disciplina catastale in applicazione e che, pertanto, rende inconcludente la denuncia di omesso esame di un fatto che, per le ragioni sin qui esposte, non ha carattere decisivo 4.4 - può, allora, porsi il seguente principio di diritto in tema di classamento catastale delle unità immobiliari ad uso abitativo, unità che sono presenti nei quadri tariffari di qualificazione secondo un'articolata tipologia di categorie, l'applicazione del criterio cd. della prevalenza, previsto dal D.P.R. numero 1142 del 1949, articolo 63, impone di tenere conto anche delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'unità immobiliare ai fini della corretta attribuzione della corrispondente categoria catastale 5. - non va assunta alcuna statuizione in punto di disciplina delle spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo alla rilevata inammissibilità dell'attività difensiva svolta da parte intimata, e nei confronti della ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, numero 1778 Cass., 5 novembre 2014, numero 23514 Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, numero 9938 Cass., 14 marzo 2014, numero 5955 . P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso.