Ai sensi dell’articolo 354, comma 2, c.p.c., il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma dell’articolo 308 c.p.c.
Alcune società ricorrono avverso la decisione con cui la Corte d'Appello respingeva il loro gravame avverso l'ordinanza di primo grado dichiarativa dell'estinzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, da esse introdotta, conseguentemente al decorso del termine perentorio di 6 mesi di cui all'articolo 289 c.p.c. per la richiesta di integrazione di una precedente ordinanza che, dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, aveva omesso di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza soggetta a reclamo. Secondo il disposto di cui all'articolo 354, comma 2, c.p.c., il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo. Dal testo poi dall'articolo 178, comma 2, c.p.c. si desume che è soggetta a reclamo l'ordinanza del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. Diversamente accade nel caso in cui la decisione sia stata assunta dal Tribunale in composizione monocratica ma dopo che la causa sia stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'articolo 189 c.p.c. La sentenza che, pronunciando sull'estinzione definisce il giudizio, chiude quella fase processuale e quindi non è omologabile al provvedimento adottato nel caso contemplato dal citato articolo 308 c.p.c. Nel caso in esame il giudice monocratico ha dichiarato l'estinzione con ordinanza senza la preventiva precisazione delle conclusioni e senza che la causa fosse stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'articolo 189 c.p.c. Si versava dunque in ipotesi di applicazione dell'articolo 354, comma 2, c.p.c. Non occorreva che le società appellanti formulassero dinanzi al giudice d'appello motivi di merito, ma quest'ultimo avrebbe dovuto vagliare se l'estinzione dichiarata dal Tribunale avesse avuto o meno luogo provvedendo sul motivo d'appello. Il ricorso viene pertanto accolto.
Presidente Bisogni – Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - Toscana Re S.r.l. in liquidazione, Gruppo Domina S.r.l., Sator S.r.l., S.A.F.E. S.r.l. e Compagnia Partecipazione Finanziarie S.a.s. di T.S. & C. ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento omissis S.r.l., contro la sentenza del 25 giugno 2019 con cui la Corte d'appello di Firenze ha. respinto il loro appello avverso ordinanza del locale Tribunale dichiarativa dell'estinzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta dalle società odierne ricorrenti, in conseguenza del decorso del termine perentorio di sei mesi di cui all'articolo 289 c.p.c. per la richiesta di integrazione di una precedente ordinanza, che, dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, aveva omesso di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio. 2. - Non spiega difese il fallimento intimato. Considerato che 3. - Il primo mezzo denuncia violazione degli articolo 308 e 354 c.p.c. nonché degli articolo 50 ter e 645 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, versandosi al di fuori dell'ipotesi di rimessione al primo giudice, l'appello fosse inammissibile per avere le società appellanti dedotto la mera nullità processuale dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, senza svolgere motivi di merito. Il secondo mezzo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 4, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare su un motivo di appello. Ritenuto che 4. - Il ricorso è manifestamente fondato. I due motivi possono essere simultaneamente esaminati. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che Secondo il disposto dell'articolo 354 c.p.c., comma 2, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308 c.p.c Quest'ultima norma prevede al comma 2 che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell'articolo 178 c.p.c., avverso l'ordinanza d'estinzione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se respinge il reclamo e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie. Dal testo dell'articolo 178 c.p.c., comma 2, . si desume che è soggetta a reclamo l'ordinanza del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. In quest'ultimo caso, il provvedimento definisce il giudizio e siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo articolo 279 c.p.c., comma 2, numero 2 , ha natura di sentenza, quale che sia la forma adottata. Secondo esegesi che si condivide e s'intende ora ribadire cfr. Cass. nnumero 2131 /1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008 , esclusa l'esperibilità del reclamo ai sensi dell'articolo 308 c.p.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mezzi di impugnazione Cass. 27 giugno 2007 numero 14392 17 maggio 2007 numero 11434 18 gennaio 2005 numero 930 28 aprile 2004 numero 8092 , e, nell'alveo di tale procedimento, è ammessa a formulare l'istanza di rimessione al primo giudice. L'ipotesi rientra, infatti, nell'assetto normativo risultante dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, in quanto il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, non reclamabile sol perché emesso da giudice monocratico, rientra comunque nell'archetipo tratteggiato dall'articolo 308 c.p.c Diversamente accade nel caso, qual è quello di specie, in cui la decisione sia stata assunta dal tribunale in composizione monocratica ma dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'articolo 189 c.p.c La sentenza che -, pronunciando l'estinzione definisce il giudizio chiude quella fase processuale ai sensi dell'articolo 307 c.p.c., e, quindi non è omologabile al provvedimento adottato nel caso contemplato dall'articolo 308 c.p.c., in cui il tribunale, in composizione unica, prende atto della causa d'estinzione e pronuncia relativa ordinanza v. Cass. numero 1434/2008, cfr. Cass. numero 4470/1995 . Non può perciò mutuarne la disciplina nè in via estensiva nè in via analogica. Il disposto dell'articolo 354 c.p.c., elenca tassativamente i casi di rimessione al precedente grado di giudizio, che rappresentano numerus clausus, ed è dunque norma di stretta interpretazione Cass. 11 novembre 2010, numero 22917 . Nel caso in esame - si versava in materia estranea alla disciplina dettata dall'articolo 50 bis c.p.c., di guisa che trovava applicazione l'articolo 50 ter c.p.c., secondo cui, fuori dei casi previsti da detta norma, il Tribunale giudica in composizione monocratica, esclusa pertanto la praticabilità della strada del reclamo - il giudice monocratico ha dichiarato l'estinzione con ordinanza senza la preventiva precisazione delle conclusioni e senza che la causa fosse stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'articolo 189 c.p.c. - si versava dunque in evidente ipotesi di applicazione dell'articolo 354 c.p.c., comma 2 - non occorreva dunque che le appellanti formulassero dinanzi al giudice d'appello motivi di merito, non spettando alla Corte d'appello di pronunciare su di essi - ha quindi errato la Corte d'appello a dichiarare inammissibile l'impugnazione per mancata deduzione dei motivi di merito. Viceversa, la Corte d'appello avrebbe dovuto vagliare se l'estinzione dichiarata dal Tribunale avesse avuto o meno luogo, in dipendenza delle censure spiegate dalle appellanti, provvedendo conseguentemente sul motivo di appello, richiamato qui nel secondo motivo, in forza del quale, comunicata in data 11 novembre 2017 l'ordinanza che aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, il termine di cui all'articolo 289 c.p.c. non era ancora decorso alla data del 5 aprile 2018, in cui era stata resa l'ordinanza di estinzione. 5. - La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.