Il simultaneus processus delle domande di divorzio e di annullamento della separazione consensuale per vizio della volontà

La controversia sulla validità dell'accordo di separazione consensuale pregiudica l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento del primo comporta il venir meno ex tunc del corrispondente presupposto del divorzio.

La vicenda. Il Tribunale, adito da un uomo con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto, accoglieva la richiesta di questi, dichiarando contestualmente inammissibile la domanda riconvenzionale della controparte-ex moglie, volta ad ottenere l'annullamento per vizio del consenso dell'accordo di separazione consensuale precedentemente sottoscritto ed omologato dal medesimo Tribunale, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande formulate. La Corte di appello, successivamente interessata della vicenda, respingeva il gravame mosso proprio dalla donna contro quella decisione assumendo che l' articolo 40 c.p.c. consente la trattazione simultanea di domande da trattarsi con riti diversi solo se vi sia tra le stesse un rapporto di connessione qualificata. Nel caso in esame, però, la domanda di divorzio e quella di annullamento di accordo di separazione, per dedotti vizi della volontà di una delle parti, risultavano del tutto autonome tra loro, avendo petitum ovvero causa petendi del tutto diversi. La prima, da trattarsi con rito speciale perché camerale in appello, attiene allo scioglimento del vincolo del matrimonio. La seconda, da trattarsi secondo il rito ordinario, riguarda eventuali vizi della volontà di uno più parti nel momento della stipulazione di accordi aventi natura contrattuale. La sola connessione soggettiva, secondo la Corte di appello, non consentiva la trattazione congiunta nell'ambito di un giudizio speciale, quale è quello di divorzio, di cause del tutto autonome. La legge processuale-spiegava la Corte distrettuale consente la trattazione nel giudizio di divorzio solo delle eccezioni relative ad eventuale intervenuta riconciliazione che abbia interrotto la separazione. Mentre, non viene condivisa l'opinione dell'appellante che aveva richiamato, a sostegno delle proprie domande, il principio di economia processuale , posto che la trattazione nel giudizio di divorzio di domande non connesse secondo le previsioni ex articolo 40 c.p.c. avrebbero ritardato notevolmente l'attuazione del diritto dei coniugi, favorito nella legislazione italiana con la previsione di pronuncia parziale sullo status, ad ottenere in tempi ragionevoli una pronuncia di divorzio, in presenza di presupposti di legge. Ricorreva, dunque, per la cassazione di questa sentenza la stessa donna affidandosi ad un unico motivo. Il simultaneus processus e i due tipi di connessione. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente lamentava l'errore della Corte distrettuale consistito nell'aver escluso la possibilità di trattazione congiunta delle domande di divorzio e di annullamento della separazione consensuale per vizio della volontà in ragione della ritenuta assenza di connessione qualificata tra le stesse punto Al contrario, secondo la tesi della ricorrente, questa connessione si sarebbe dovuta ritenere esistente posto che il giudice adito in sede di divorzio ha l'espresso compito di verificare, innanzitutto, la sussistenza di tutti i presupposti per una pronuncia di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, tra i quali compare certamente la condizione di separazione legale tra le part e l'assenza di riconciliazione. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità -sebbene relativamente alla distinta problematica della sospensione del processo di divorzio, in pendenza di una separata domanda di annullamento dell'accordo separativo per vizi della volontà ha già riconosciuto che la pendenza di un giudizio sulla validità dell'accordo di separazione pregiudica, in senso tecnico-giuridico, l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento di quell'accordo comporterebbe il venir meno ex tunc del corrispondente presupposto del divorzio. La Suprema Corte ha dichiarato fondata la sopra descritta censura alla stregua delle considerazioni che seguono. I Supremi Giudici precisano che la questione posta alla loro attenzione è, in sostanza, se vi possa essere un simultaneus processus tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotta nel caso di specie dall'uomo, e quella volta ad ottenere l'annullamento per vizio del consenso dell'accordo di separazione consensuale precedentemente sottoscritto tra i coniugi, proposta in via riconvenzionale nel medesimo giudizio dalla donna. Il cumulo delle domande predette, assoggettate a riti diversi, determinato dalla proposizione della riconvenzionale, impone di fare riferimento all' articolo 40, comma 3, c.p.c. il quale consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. forte o qualificata. In questa categoria rientrano, senza dubbio, le forme forti di collegamento fra cause, per le quali l'esigenza di scongiurare conflitti tra accertamenti particolarmente gravi spinge l'ordinamento a favorire la realizzazione del processo simultaneo. Sono da ricondursi, invece, alla diversa categoria della connessione per coordinazione le cd. forme deboli di collegamento fra cause, rispetto alle quali l'accertamento uniforme risponde essenzialmente all'esigenza di economia processuale. Pertanto, nella specie occorre valutare se tra le descritte domande dei due ex coniugi, pacificamente soggette a riti diversi, sussista soltanto una connessione meramente soggettiva oppure se sia configurabile tra le medesime una connessione forte che rende applicabile, diversamente dalla prima ipotesi, la disposizione ex articolo 40, comma 3, c.p.c. La Suprema Corte rammenta che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che non è consentita la trattazione unitaria in un unico procedimento della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di scioglimento della comunione e divisione dei beni, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma autonome e distinte l'una tra l'altra. Questo filone interpretativo, però, si riferisce in maniera evidente all'ipotesi di cumulo di domande delle quali uno investe lo status , mentre l'altra riguarda solo le pretese economiche ricollegabili al venir meno di quello status . Invece, la fattispecie in esame riguarda due domande legate tra loro da un chiaro rapporto di pregiudizialità tecnico giuridica in concreto si tratta di quella pregiudizialità che non riguarda la mera coincidenza del petitum ovvero della causa petendi ma è determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali -pregiudiziale integra la fattispecie dell'altro -dipendente-, in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Infatti, presupposto della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è che vi sia stata una separazione, giudiziale o consensuale omologata, dei coniugi protrattasi per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile. O, come nell'odierna vicenda, si tratti di separazione consensuale, la controversia sulla validità dell'accordo di separazione addirittura pregiudica l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento di quell'accordo comporterebbe il venir meno ex tunc del corrispondente presupposto del divorzio. Per questi motivi il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio della causa alla Corte di appello competente, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Presidente Scotti – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con sentenza non definitiva numero 1361/2018, il Tribunale di Pavia, adito da R.P. con un ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con M.N. , accolse tale richiesta, contestualmente dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale della M. volta ad ottenere l'annullamento, per vizio del consenso, dell'accordo di separazione consensuale tra essi precedentemente sottoscritto ed omologato dal medesimo tribunale il 13 giugno 2016, e disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande ivi formulate. 1.1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 agosto 2019, numero 3565, ha respinto il gravame promosso dalla M. contro quella decisione, assumendo che i l' articolo 40 c.p.c. consente la trattazione simultanea di domande da trattarsi con riti diversi solo se vi sia tra le stesse un rapporto di connessione qualificata, secondo quanto ivi indicato nel caso in esame, la domanda di divorzio e la domanda di annullamento di un accordo di separazione per dedotti vizi della volontà di una delle parti sono del tutto autonome tra loro, in quanto hanno causa petendi e petitum del tutto diversi la prima, da trattarsi con rito speciale perché camerale in appello, attiene allo scioglimento del vincolo matrimoniale e presuppone la sussistenza dei presupposti di cui all' articolo 3 L. Div . la seconda, da trattarsi secondo il rito ordinario, riguarda eventuali vizi della volontà di una o più parti nel momento della stipulazione di accordi aventi natura contrattuale la sola connessione soggettiva non può consentire la trattazione congiunta nell'ambito di un giudizio speciale, quale quello di divorzio, di cause del tutto autonome la legge processuale consente la trattazione nel giudizio di divorzio solo dell'eccezione relativa ad eventuale intervenuta riconciliazione che abbia interrotto la separazione ii non può condividersi l'opinione dell'appellante che richiama a sostegno delle proprie domande il principio di economia processuale, posto che la trattazione nel giudizio di divorzio di domande non connesse secondo le previsioni dell' articolo 40 c.p.c. ritarderebbe notevolmente l'attuazione del diritto dei coniugi, favorito nella legislazione italiana con la previsione di pronuncia parziale sullo status, ad ottenere in tempi ragionevoli una pronuncia di divorzio, in presenza dei presupposti di legge . 2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la M. , affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, il R. . Risultano depositate memorie ex articolo 380-bis c.p.c. di entrambe le parti. Ragioni della decisione 1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che la documentazione sentenza del Tribunale di Pavia del 25 marzo 2021, numero 396 allegata da entrambe le parti alle rispettive memorie ex articolo 380-bis c.p.c. esula dal perimetro di quella di cui è ammesso l'ulteriore deposito ai sensi dell' articolo 372 c.p.c. , sicché non se ne terrà conto ai fini della decisione. 2. Il formulato motivo, rubricato articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3640 c.p.c., in relazione alla L. numero 898 del 1970, articolo 3 e articolo 4, comma 12 , ascrive alla corte distrettuale di aver escluso, erroneamente, la possibilità di trattazione congiunta delle domande di divorzio e di annullamento della separazione consensuale per vizio della volontà in ragione della ritenuta assenza di connessione qualificata tra le stesse. Al contrario, una siffatta connessione si sarebbe dovuta ritenere esistente posto che il giudice adito in sede di divorzio ha l'espresso compito di verificare, innanzi tutto, la sussistenza di tutti i presupposti per una pronuncia di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, tra i quali compare certamente la condizione di separazione legale tra le parti e l'assenza di riconciliazione . Del resto, la giurisprudenza di legittimità, sebbene relativamente alla distinta problematica della sospensione del processo di divorzio, ex articolo 295 c.p.c. , in pendenza di una separata domanda di annullamento dell'accordo separativo per vizi della volontà, ha già riconosciuto che la pendenza di un giudizio sulla validità dell'accordo di separazione pregiudica, in senso tecnico giuridico, l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento di quell'accordo comporterebbe il venir meno, ex tunc, del corrispondente presupposto del divorzio cfr. Cass. numero 25861 del 2014 . 2. La descritta censura - in ordine alla quale va pregiudizialmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, ex articolo 360-bis c.p.c. , numero 1 stante l'insussistenza del corrispondente presupposto , e per asserita sua assoluta indeterminatezza le argomentazioni del motivo consentono agevolmente di individuarne la questione giuridica posta all'attenzione di questa Corte - si rivela fondata alla stregua delle considerazioni di cui appresso. 2.1. È utile premettere che, mentre il procedimento avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si svolge secondo il rito speciale descritto dalla L. numero 898 del 1970, articolo 4, il giudizio volto ad ottenere l'annullamento, per vizio del consenso, dell'accordo di separazione consensuale precedentemente sottoscritto tra i coniugi ed omologato dal tribunale, è sottoposto, innegabilmente, alle forme del rito ordinario. 2.1.1. Infatti, nel delineare la natura giuridica del provvedimento di omologazione della separazione personale, questa Corte ha rimarcato la distinzione fra gli aspetti di natura negoziale sottesi alla separazione consensuale e quelli propri del decreto previsto dall' articolo 158 c.c. , precisando che la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale e che la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo cfr. Cass. numero 26202 del 2013 , in motivazione Cass. numero 17607 del 2003 . È stato invero rilevato che l'accordo tra i coniugi costituisce l'elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti, mentre il provvedimento di omologazione svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei minori al loro interesse, e quindi di imprimere efficacia giuridica all'accordo stesso cfr. Cass. numero 26202 del 2013 , in motivazione Cass. numero 9287 del 1997 . La sostanziale differenza, di natura ontologica e funzionale, fra l'atto in cui si realizza il consenso prestato dai coniugi in merito all'accordo di separazione, avente, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, natura negoziale, ancorché non contrattuale, ed il decreto di omologazione, che con il primo non è legato da un rapporto immediato e diretto, non investendo l'accordo in sé e non svolgendo una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, si riflette pure, comportando diverse soluzioni, sulla loro impugnabilità. Per quanto qui di interesse, all'accordo di separazione la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile in via estensiva la normativa sull'annullamento dei contratti per vizi del consenso cfr. Cass. numero 26202 del 2013 Cass. numero 7450 del 2008 Cass., numero 24321 del 2007 Cass. numero 17902 del 2004 . Sulla non assoggettabilità del provvedimento di omologa al ricorso straordinario ex articolo 111 Cost. , si veda, invece, Cass. numero 26202 del 2013 . 2.2. La questione posta oggi all'attenzione di questa Corte è se vi possa essere un simultaneus processus tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta dal R. con il proprio ricorso della L. numero 898 del 1970, ex articolo 4, e quella volta ad ottenere l'annullamento, per vizio del consenso, dell'accordo di separazione consensuale precedentemente sottoscritto tra i coniugi ed omologato dal tribunale, proposta in via riconvenzionale, in quel giudizio, dalla M. . 2.2.1. Il cumulo delle domande predette, assoggettate a riti diversi, determinato dalla proposizione della riconvenzionale dell'odierna ricorrente, impone, allora, di fare riferimento all' articolo 40 c.p.c. , comma 3, il quale, nel testo novellato dalla L. numero 353 del 1990 , consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinaione o forte . 2.2.2. In questa categoria rientrano, senza dubbio, le figure disciplinate dagli arti. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., cui l'articolo 40, comma 3, predetto fa espresso rinvio, vale a dire le forme cd. forti di collegamento fra cause, per le quali l'esigenza di scongiurare conflitti fra accertamenti particolarmente gravi spinge l'ordinamento a favorire la realizzazione del processo simultaneo le principali figure di subordinazione sono costituite dal nesso di pregiudizialità-dipendenza e dal nesso di incompatibilità fra rapporti sostanziali peraltro, nella categoria generale della subordinazione, secondo parte della dottrina, possono essere ricondotte tutte le figure di collegamento fra rapporti giuridici che siano in grado di condurre ad episodi di conflitti logici o pratici di giudicati . Sono da ricondursi, invece, alla diversa categoria della connessione cd. per coordinazione tutte le forme deboli di collegamento fra cause, rispetto alle quali l'accertamento uniforme risponde essenzialmente ad esigenze di economia processuale rientrano in questa seconda categoria la connessione per identità anche parziale del fatto costitutivo e la connessione per identità di questioni da risolvere. Anche in tali ipotesi, è indubbiamente rinvenibile un interesse dell'ordinamento al coordinamento delle decisioni aventi ad oggetto controversie con elementi comuni, onde evitare conflitti tra motivazioni si tratta, tuttavia, di un'esigenza che può essere derogata, nel caso concreto, nel bilanciamento con altre esigenze, quale, ad esempio, quella di celerità dei procedimenti . 2.2.3. Quanto alle fattispecie di domande caratterizzate da connessione cd. per subordinazione o forte , l' articolo 40 c.p.c. , comma 3, stabilisce che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. La medesima disposizione, dunque, esclude la possibilità di proporre più domande connesse solo soggettivamente ai sensi dell' articolo 33 c.p.c. o dell'articolo 103 c.p.c., e soggette a riti diversi cfr. Cass. numero 18870 del 2014 Cass. numero 20638 del 2004 . 2.2.4. Nella specie, pertanto, occorre valutare se tra le descritte domande del R. e della M. , pacificamente soggette a riti diversi, sussista soltanto una connessione meramente soggettiva riconducibile alla previsione dell' articolo 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti ma aventi tra loro causa petendi e petitum del tutto diversi, come opinato dalla corte distrettuale ed ancor prima dal tribunale oppure se sia configurabile tra le medesime una connessione per subordinazione o forte , rendendo così applicabile, diversamente dalla prima ipotesi, l' articolo 40 c.p.c. , comma 3. 2.3. Orbene, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che non è consentita la trattazione unitaria, in un unico procedimento, della domanda di divorzio soggetta a rito camerale e di scioglimento della comunione e divisione dei beni soggetta al rito ordinario , trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma autonome e distinte l'una dall'altra Efr. Cass. numero 6424 del 2017 Cass. numero 26158 del 2006 Cass. numero 10356 del 2005 . Questo filone interpretativo si riferisce, evidentemente, all'ipotesi di cumulo di domande delle quali una investe lo status, mentre l'altra riguarda le sole pretese economiche ricollegabili al venir meno dello stesso. 2.3.1. Non vi è chi non veda, però, come la fattispecie oggi in esame riguardi due domande legate tra loro da un chiaro rapporto di pregiudizialità tecnico giuridica vale a dire quella pregiudizialità che non riguarda la mera coincidenza del petitum e/o della causa petendi ma è determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali pregiudiziale integra la fattispecie dell'altro dipendente , in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo Dott Cass. numero 8174 del 2006 . In senso sostanzialmente conforme, peraltro si vedano pure, ex multis, Cass. numero 12999 del 2019 , in motivazione Cass. numero 4183 del 2016 . 2.3.2. Infatti, presupposto della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è, giusta la L. numero 898 del 1970, articolo 3, numero 2 , lett. b nel testo, qui applicabile ratione ternportis, modificato, da ultimo dalla L. numero 55 del 2015, articolo 1 , che vi sia stata separazione, giudiziale o consensuale omologata, dei coniugi protrattasi per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile. 2.3.3. Ove, quindi, si tratti, come nell'odierna vicenda, di separazione consensuale, la controversia sulla validità dell'accordo di separazione addirittura pregiudica, in senso tecnico-giuridico, l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento di quell'accordo comporterebbe il venir meno, ex tunc, del corrispondente presupposto del divorzio cfr. Cass. numero 25861 del 2014 , benché resa in tema di sospensione del processo di divorzio, ex articolo 295 c.p.c. , in pendenza di una separata domanda di annullamento dell'accordo separativo per vizi della volontà , sicché deve ritenersi configurabile tra quelle due domande una situazione di connessione per subordinazione o forte atteso il palese nesso di pregiudizialità che lega quelle domande , rendendo così certamente applicabile l' articolo 40 c.p.c. , comma 3, e salva ogni diversa determinazione del giudice di merito in ordine all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione, ex articolo 295 c.p.c. , della domanda pregiudicata di divorzio in attesa della definizione di quella pregiudicante sul richiesto annullamento dell'accordo di separazione. 3. Il ricorso, dunque, va accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 4. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2.