Querela depositata via PEC durante l’emergenza COVID: se il Procuratore Generale di Milano dà l’ok…

…deve essere respinta la richiesta di archiviazione del PM di Firenze, foro in cui la causa è stata trasferita per competenza. Secondo il GIP infatti deve essere accolta l’opposizione all’archiviazione presentata dalla parte offesa ritenendo rituale la presentazione via PEC della denuncia querela da parte del difensore.

In piena pandemia da COVID-19, il Procuratore Generale di Milano con la Circolare 196 del 20 agosto 2020, poi prorogata, al fine di limitare l'accesso agli uffici, ha autorizzato l'inoltro degli atti quali querele, memorie, istanze di interrogatorio, ecc in formato pdf tramite invio a mezzo PEC all'indirizzo specificatamente messo a disposizione dalla Procura stessa. Come ha sottolineato la parte offesa con l'opposizione alla richiesta di archiviazione del PM, nel caso di specie, la denuncia è stata correttamente depositata dal difensore tramite le modalità indicate dal Procuratore Capo. La regolarità del deposito è tra l'altro confermata dal fatto che la Procura della Repubblica di Milano ha aperto il procedimento, chiedendone poi il trasferimento alla competente Procura toscana. Il GIP, accogliendo l'opposizione, ha sottolineato la ritualità della presentazione a mezzo PEC della denuncia presentata «da parte non di un mero privato ma di soggetto abilitato quale difensore, anche nominato a tal uopo procuratore speciale in calce alla predetta istanza punitiva». Ritenendo nel merito sostenibile l'accusa di appropriazione indebita, il GIP ha dunque disposto l'imputazione coatta per il reato di cui all'articolo 646 c.p.p

GIP Romeo Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero depositata in data 19.3.2021 Vista la dichiarazione di opposizione inviata il 9.3.2021 dalla parte offesa, D.L.P. l.r. della omissis, per il tramite del difensore, Avv. Alessandro Villa del foro di Monza Sentite le parti all'udienza camerale del 26 maggio 2021 ove è comparso anche l'indagato che ha inteso rendere dichiarazioni Ritenuta la ritualità della presentazione a mezzo pec della denuncia querela da parte non di un mero privato ma di soggetto abilitato quale il difensore, anche nominato a tal uopo procuratore speciale in calce alla predetta istanza punitiva, inviata all'indirizzo istituzionale della Procura della Repubblica di Milano, secondo le indicazioni della circolare interna dell'8 marzo 2020, numero 11 confermata dalla successiva circolare dell' 11 aprile 2020, numero 19 emessa da quel medesimo Ufficio, che l'ha compiutamente iscritta al R.G.N.R. prima di trasmetterla per competenza alla Procura in sede Ritenuto di dover disattendere la richiesta di archiviazione del P.M. basata sulla mera rilevanza civilistica della questione per la considerazione che sulle somme trattenute dall'indagato e versate dai vari clienti non vi era impresso ab origine alcun vincolo di destinazione e dunque la mera violazione degli obblighi contrattuali interni tra mandante parte lesa e mandatario indagato rilevi quale mera inadempienza civilistica citando sul punto Cass. Sez. 2 numero 49463 del 27.09.2018 RV 274888 Ritenuto che - incontestata la omessa restituzione alla mandante parte lesa da parte dell'indagato mandatario delle somme incamerate dai clienti come da obblighi contrattuali cfr. querela con relativi allegati alla stessa dichiarazioni ammissive dell'indagato che ha giustificato la propria condotta con la coincidente pandemia che non gli ha consentito la restituzione delle somme contestate - appaia invece sostenibile anche in diritto la accusa in giudizio per l'ipotesi di reato iscritta, tenuto conto che dalla lettura del contratto di mandato allegato alla querela si evince come l'indagato fosse un semplice intermediario, chiamato a concludere un contratto non già in nome proprio ma in nome e per conto della querelante, nonché alla riscossione del denaro, con la conseguenza che questi  a  differenza della ipotesi trattata dalla giurisprudenza citata - non è mai divenuto proprietario del denaro ricevuto dai clienti, non solo perché la titolare del rapporto contrattuale con la clientela è sempre e comunque la società parte lesa ma anche perché egli è tenuto a depositare per utilizzare le parole del contratto il denaro ricevuto dai clienti sui conti della società mandante entro 24 ore in modo integrale, senza neppure trattenere alcun margine per l'intermediazione la remunerazione del mandatario, infatti, avviene successivamente, sulla base delle commissioni maturate sulle transazioni effettuate articolo 11 del contratto Rilevato che ciò comporta che l'imputato ha acquisito il solo possesso delle somme di cui all'incolpazione. indebitamente trattenendole nonostante la espressa richiesta di restituzione a mezzo pec ricevuta a cui non ha dato alcun riscontro. rilevando altresì che nonostante l'indagato abbia dichiarato in udienza camerale di avere chiuso la propria attività per asserite problematiche economiche legate alla nota pandemia, alla luce dell'ultimo accertamento di P.G. svolto mediante sopralluogo e della visura camerale in atti tale esercizio risulti ancora aperto al pubblico ed operativo Rilevato che la lettura di tali circostanze di fatto verificate dalla P.G. consente sin d'ora di ritenere sostenibile l'accusa in giudizio ex articolo 125 disp. Att. c.p.p. per il delitto di cui all'articolo 646 c.p. già iscritto dal PM P.Q.M. dispone che il PM entro 10 giorni formuli l'imputazione coatta per il reato di cui al 646 c.p. Manda la Cancelleria per la restituzione degli atti al PM., e  per la notificazione della  presente ordinanza all'indagato e al suo difensore nonché all'opponente presso il suo difensore.