Responsabilità solidale degli imputati per le spese processuali

L’articolo 535 c.p.p., come modificato dalla l. numero 69/2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali oggetto di sentenze emesse prima della sua entrata in vigore e passate in giudicato.

Un imputato condannato con sentenza definitiva chiedeva alla Corte d'Appello, in sede di esecuzione, l'applicazione della disciplina di cui alla legge numero 69/2009 in relazione alle spese processuali del giudizio di cognizione per le quali era intervenuta iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento. Il giudice rigettava l'istanza poiché la disciplina invocata era entrata in vigore dopo la condanna di prime cure. L'interessato ha proposto ricorso in Cassazione. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite numero 491/2011, la Corte ricorda che l'articolo 535 c.p.p., come modificato dalla l. numero 69/2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali oggetto di sentenze emesse prima della sua entrata in vigore e passate in giudicato. Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della condanna è avvenuto dopo l'entrata in vigore della suddetta disposizione, con conseguente erroneità dell'affermazione della Corte territoriale. Secondo i Giudici di legittimità è fondata anche la seconda censura, con cui il ricorrente chiede di veder precisata la portata della statuizione sulle spese con riferimento al titolo di reato per cui è stato condannato. È infatti incontestato che l'imputato condannato è tenuto al pagamento delle spese relative all'accertamento dei reati a cui si riferisce la condanna e a quelli connessi ex articolo 12 c.p.p Tale principio resta fermo anche dopo la modifica dell'articolo 535 c.p.p. e la soppressione del comma 2 che prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solito al pagamento delle spese e, dall'altro, che i condannati nello stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido per le sole spese comuni. Con la suddetta modifica, è dunque rimasto invariata la regola di imputazione delle spese, ossia l'entità dell'obbligo solidale o pro quota che non accollare all'imputato le spese per reati per i quali non abbia subito condanna. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso con rinvio alla Corte d'Appello di Milano.

Presidente Siani – Relatore Saraceno Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da Y.A. , con la quale egli aveva chiesto che nella determinazione delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 13 marzo 2008, parzialmente riformata dalla Corte di appello con sentenza del 19 maggio 2011, irrevocabile il 5 ottobre 2011, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per l'importo di Euro 14.155,16, fosse applicata la disciplina dettata dalla L. numero 69 del 2009. Il giudice adito fondava la decisione sul richiamo delle argomentazioni espresse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione numero 491 del 29/9/2011, con la quale si è ritenuto che l'esclusione del vincolo della solidarietà tra imputati quanto all'obbligazione al pagamento delle spese processuali, stabilita dalla L. numero 69 del 2009, può avere effetto soltanto per le statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore, mentre il titolo esecutivo era relativo a un fatto-reato commesso e giudicato in primo grado con sentenza emessa in epoca precedente alla modifica dell'articolo 535 c.p.p 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Assume non essere state correttamente comprese le determinazioni della sentenza delle Sezioni Unite e illegittimamente respinta la richiesta di imputazione pro quota delle spese processuali, erroneamente facendo leva non già sulla data di irrevocabilità della sentenza ma sulla data in cui era stata emessa la pronuncia di primo grado. Inoltre, nel caso del ricorrente, imputato in un procedimento soggettivamente complesso e condannato per la sola fattispecie monosoggettiva di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 74, non gli poteva essere addebitato l'intero costo dell'attività captativa, costituente la maggiore voce di spesa dunque, con riferimento all'effettiva attinenza delle spese al reato per il quale l'Y.    ha riportato condanna, la motivazione del provvedimento era del tutto carente. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1. Per contrastare la decisione avversata il ricorrente solleva obiezioni incentrate su due questioni da un lato l'esclusione del vincolo della solidarietà quanto all'assolvimento del pagamento delle spese di giudizio e l'applicabilità della modifica normativa dell'articolo 535 c.p.p. dall'altro la perimetrazione della portata dell'obbligazione di pagamento con riferimento al reato per cui il ricorrente ha riportato condanna. 2. Tanto precisato, deve rilevarsi in primo luogo l'erroneità giuridica del provvedimento laddove ha ritenuto applicabile al caso in oggetto l'articolo 535 c.p.p., nella sua previgente formulazione. Tale soluzione non risulta conforme all'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella citata sentenza numero 491 del 29/9/2011, Pislor, Rv. 251265, secondo la quale il nuovo testo dell'articolo 535 c.p.p., come modificato a seguito dell'intervento novellatore operato dalla L. numero 69 del 2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali, oggetto di statuizioni di condanna emesse anteriormente alla sua entrata in vigore e passate in giudicato e ciò, non per la natura processuale della disposizione, quanto per effetto dell'impedimento frapposto dalla disposizione contenuta nell'ultimo inciso dell'articolo 2 c.p., comma 4. Ora, nel caso in esame, non è in dubbio che la statuizione di condanna è divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2011 e, dunque, non è corretta in punto di diritto la decisione del giudice di merito di ritenere inapplicabile al caso di specie il regime di esclusione del vincolo di solidarietà, conseguente all'abrogazione dell'articolo 535 c.p.p., comma 2. 3. Appare, poi, ammissibile e fondata la richiesta del ricorrente di vedere precisata la portata della statuizione sulle spese con riferimento all'addebito per il quale ha riportato condanna. Giova ricordare che le spese processuali, al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato, erano e continuano ad essere unicamente quelle relative all'accertamento dei reati cui si riferisce la condanna e di quelli con essi eventualmente connessi ex articolo 12 c.p.p., ossia i reati tra i quali sussiste una connessione qualificata, non potendosi porre a carico del condannato conseguenze dovute all'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale Sez. 1, numero 17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399, Sez. 5, Sentenza numero 28081 del 22/03/2013, Spensierato,Rv. 255570 . Il limite della medesimezza del reato o della connessione qualificata, rafforzato dalla rimarcata valenza di sanzione accessoria alla pena della condanna al pagamento delle spese processuali Sez. U., numero 491 del 29/09/2011, Pislor, Rv. 251265 , non è affatto posto in discussione dalla novellata disposizione, come pacificamente interpretata da questa Corte regolatrice Sez. 3, numero 39736 del 22/09/2010, DurIzzotto, Rv. 248564 l'intervenuta soppressione delle parole relative ai reati cui la condanna si riferisce , non è diretta, difatti, a porre a carico del condannato anche le spese processuali concernenti reati a lui non imputabili, o per i quali comunque non è intervenuta condanna, bensì rappresenta una conseguenza sul piano formale della soppressione dell'articolo 535 c.p.p., comma 2, che prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali era stata pronunciata condanna. Ciò che è venuto meno è, dunque, sia la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato o a reati connessi, sia la condanna in solido per le spese comuni relative a reati non connessi, restando però immutata la regola di imputazione delle suddette spese, ossia l'entità dell'obbligo che, solidale o pro quota che sia, non può comportare l'accollo all'imputato delle spese per reati per i quali non ha subito condanna e che dipendono da mere ragioni di opportunità processuale. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla medesima Corte di appello che, nel pronunciarsi sulla domanda del ricorrente, dovrà attenersi ai superiori principi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio