Patrocinio a spese dello Stato e carattere reddituale della rendita INAIL

«Il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell’accezione di cui all’articolo 76, d.P.R. numero 115/2002 sta non già nell’essere il reddito imponibile, ovvero esente, o soggetto a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, ma nella natura effettivamente remunerativa, nel senso che concorrono al reddito le somme percepite a titolo risarcitorio ove esse siano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito nella diversa ipotesi in cui tendano a ristorare un pregiudizio di diversa natura».

Rendita INAIL. Il Tribunale di Trani rigettava l'opposizione da parte di un imputato avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta del ricorrente di esser ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'accusato ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione di legge inerente il carattere reddituale della rendita INAIL percepita dallo stesso e ritenuta erroneamente «una voce computabile ai fini della determinazione della soglia reddituale che consente il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 d.P.R. numero 115/2002». Chi può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato? In realtà, il comma 1 dell'art 76, d.P.R. numero 115/2002 prevede che «possa essere ammesso al beneficio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito». E al comma 3 prevede che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». Anche la Corte di Cassazione penale, con le sentenze numero 17865/2002, numero 31591/2002, numero 24842/2015, ha escluso dalla nozione di reddito rilevante per il suddetto beneficio, l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi, in quanto «non può trattarsi di “redditi” in senso proprio quanto piuttosto di un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone impegnate nell'assistenza all'invalido ovvero di un sussidio destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire all'invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana». E il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 842/2015, ha sottolineato che nel reddito imponibile ai fini ISEE «non si debbano tener in conto i trattamenti indennitari percepiti dai disabili, in quanto si tratta di somme erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio, tendenti a dare effettività al principio di uguaglianza». Entrate patrimoniali rilevanti e nonumero Ed è per questo che la S.C. arriva ad affermare che «il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell'accezione di cui all'articolo 76, d.P.R. numero 115/2002 sta non già nell'essere il reddito imponibile, ovvero esente, o soggetto a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, ma nella natura effettivamente remunerativa, nel senso che concorrono al reddito le somme percepite a titolo risarcitorio ove esse siano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito nella diversa ipotesi in cui tendano a ristorare un pregiudizio di diversa natura». Nel caso di specie il Tribunale di Trani ha omesso di verificare e accertare se la somma ricevuta dal ricorrente da parte dell'INAIL costituisse un reddito rilevante ai fini dell'ammissione o meno del beneficio. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale.

Presidente Piccialli – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di Trani con la ordinanza impugnata rigettava la opposizione proposta da D.N.L. avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nell'evidenziare la facoltà da parte del giudice di disporre, anche di ufficio, la revoca del provvedimento di ammissione ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 112, lett. d , assumeva che tra le poste computabili ai fini della determinazione del reddito, ai sensi degli articolo 76, 79 e 92, stesso testo andavano considerare anche le indennità una tantum, nonché i proventi non suscettibili di tassazione, compresi quelli illeciti, le indennità di disoccupazione e altresì le entrate occasionali, ovvero quelle che presentavano finalità indennitarie o risarcitorie, quali la rendita INAIL erogata dall'ente previdenziale in ragione di infortunio patito sul lavoro, in quanto idonee ad integrare il patrimonio del richiedente. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del D.N. lamentando violazione di legge e difetto di motivazione. Sotto il primo profilo richiama la disciplina normativa sopravvenuta che escludeva valenza reddituale alla rendita INAIL erogata a titolo di invalidità permanente a seguito di infortunio sul lavoro D.L. 22 ottobre 2016, numero 193, articolo 15, comma 3 bis e che pertanto la giurisprudenza in materia, pure richiamata dal giudice dell'opposizione, non poteva che riferirsi a ipotesi non ancora comprese nello spettro della modifica normativa. Con un secondo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione laddove il giudice dell'opposizione, aveva del tutto omesso di confrontarsi con l'argomento difensivo rappresentato dalla disciplina normativa sopravvenuta, sopra richiamata. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Trani per nuovo giudizio sul carattere reddituale della rendita INAIL percepita dal ricorrente e ritenuta una voce reddituale computabile ai fini della determinazione della soglia reddituale che consente il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76. 2. Invero occorre prendere le mosse dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, che, al comma 1, prevede che possa essere ammesso al beneficio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito , specificando poi, al comma 3, che si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva in conseguenza, nella dichiarazione vanno indicati i redditi rilevanti ai sensi dell'articolo 76, come confermato dal tenore letterale del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lett. c . Ciò posto, per la nozione di reddito, come testualmente prevede il citato articolo 76, non può che farsi riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi , per brevità TU delle imposte sui redditi , in particolare agli articolo 1 e 6 dello stesso. Il D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 1 Presupposto dell'imposta , comma 1, pone il principio secondo il quale Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 , cui rinvia. L'articolo 6 classificazione dei redditi prevede, al comma 1 con elencazione chiusa , che I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie a redditi fondiari b redditi di capitale c redditi di lavoro dipendente d redditi di lavoro autonomo e redditi di impresa t redditi diversi e, al comma 2, che I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati . 3. Ci si deve allora interrogare se la somma nel caso di specie percepita dal ricorrente da parte dell'Inali rientri o meno in alcuna delle categorie di cui al D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 6. È agevole rispondere che non si tratta di voce riconducibile alle categorie redditi fondiari lett. a , redditi di capitale lett. b , redditi di lavoro dipendente lett. c , redditi di lavoro autonomo lett. d e redditi di impresa lett. e . Infatti, la Corte di cassazione penale ha, in più occasioni, escluso dalla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi v. Sez. 1, numero 17865 del 27/02/2002, P.O. in proc. Salomone, Rv. 222022, e Sez. 3, numero 31591 del 01/07/2002, Pagliarulo, Rv.222311 e, più recentemente, Sez. 4, numero 24842 del 04/02/2015, PG in proc. Guadagnino, Rv. 263720 . E ciò in base alla esplicita considerazione che non può trattarsi di redditi in senso proprio quanto piuttosto di un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone impegnate nell'assistenza all'invalido Sez. 1, numero 17865 del 27/02/2002, P.O. in proc. Salomone, cit. ovvero di un sussidio destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire all'invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana Sez. 3, numero 31591 del 01/07/2002, Pagliarulo, cit. . Con analoga sensibilità valoriale, sia pure in differente situazione, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha ritenuto che nel reddito imponibile ai fini ISEE non si debbano tenere in conto i trattamenti indennitari percepiti dai disabili, in quanto si tratta di somme erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio, tendenti a dare effettività al principio di uguaglianza, sottolineando che se alcune somme sono erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio, tendono a dar effettività al principio di uguaglianza, di talché è palese la loro non equiparabilità ai redditi già di per sé ed anche che, in caso di erogazione di indennità di accompagnamento o di misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito, nè l'una, nè l'altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo, nè come reddito - entrata, nè come reddito - prodotto essenzialmente l'IRPEF . In entrambi i casi, per vero, difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione d'uno o più fattori produttivi lavoro, terra, capitale, ecc. in un dato periodo di tempo, con le correzioni che la legge tributaria se del caso apporta per evitare forme elusive o erosive delle varie basi imponibili Non è allora chi non veda che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, nè certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa così nella motivazione, Cons. Stato, Sez. 4, sent. numero 842 del 03/12/2015 - 29/02/2016, Presidenza Cons. Ministri ed altri vs. Loffedo ed altri, in www.dirittoegiustizia.it . 4. Può, dunque, affermarsi che il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell'accezione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, sta non già nell'essere il reddito imponibile, ovvero esente, o soggetto a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, ma nella natura effettivamente remunerativa, nel senso che concorrono al reddito le somme percepite a titolo risarcitorio ove esse siano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito nella diversa ipotesi in cui tendano a ristorare un pregiudizio di diversa natura in relazione a siffatta distinzione e ai riferimenti giurisprudenziali, anche amministrativi, sopra richiamati, sez.4, numero 27234 del 15/09/2020 Ud. dep. 01/10/2020 , Giuliano Alfredo, Rv. 280067 - 01 in ipotesi di rendita INAIL per morte di un prossimo congiunto . 5. Orbene, il Presidente del Tribunale e, prima ancora, il Tribunale di Trani, hanno del tutto omesso di accertare non tanto se la somma ricevuta dal ricorrente da parte dell'INAIL costituisse un reddito esente, quanto rappresentasse un reddito rilevante ai fini dell'ammissione o meno al beneficio, tenuto altresì conto che la nuova disciplina del testo unico per le assicurazioni obbligatorie decreta la funzione risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante e ne esclude il rilievo ai fini della tassazione non concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, numero 193, articolo 15, comma 3 bis d'altro canto lo stesso testo unico sulle imposte, sopra richiamato, nell'indicare le entrate suscettibili di imposta stante la loro natura reddituale, se da un lato ha indicato anche i trattamenti previdenziali-assistenziali con funzione risarcitoria volti a reintegrare o sostituire il reddito cessato in tutto o in parte, ha peraltro escluso quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte stante il rilievo compensativo della prestazione rispetto ad un evento che, pure un grado di determinare una inabilità lavorativa, anche permanente, con conseguente incidenza sulla capacità, totale o parziale, di conseguire un reddito, rileva anche quale reintegrazione per equivalente e sotto forma di rendita della lesione del diritto alla salute e delle singole componenti in cui si esplica la personalità dell'individuo. 5. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Trani affinché accerti, attraverso un nuovo giudizio, sulla base delle considerazioni sopra espresse, il carattere reddituale della rendita percepita dal ricorrente da parte dell'INAIL e la sua computabilità ai fini del raggiungimento del limite reddituale ai sensi della disciplina del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Trani cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio.