La prova dell’autenticità o della falsità di un atto può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, la quale, per sua natura, ha valore meramente indiziario.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n.30533/2021, depositata il 4 agosto u.s., si pronuncia in tema di falso ideologico, con particolare riguardo agli aspetti probatori. Il fatto. La Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale territoriale nei riguardi di un professore universitario, imputato del reato di falso in atto pubblico fidefacente, per avere, in qualità di pubblico ufficiale, attestato falsamente all'Ente universitario l'effettuazione delle lezioni e il completamento del corso a lui assegnato gratuitamente. La difesa impugna la sentenza emessa all'esito del secondo grado di giudizio, sollevando una serie di motivi di doglianza, tra i quali, in particolare, il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento ai canoni di valutazione probatori, unicamente fondati sulle conclusioni contenute nella perizia grafologica. Il ricorso è fondato. I Giudici di Legittimità della Quinta Sezione rinvengono il vizio motivazionale del provvedimento in punto di illogicità tra decisione e argomenti giustificativi. Nella sentenza in commento, infatti, gli Ermellini sottolineano la differenza tra “sospetto” e “indizio” il primo consiste in una congettura non supportata da prove, il secondo, invece, rappresenta un elemento capace a certe condizioni di condurre dal fatto noto a quello ignoto secondo una logica inferenziale. Orbene, nell'ipotesi di specie, il Collegio giudicante condivide la doglianza difensiva circa la debolezza motivazionale della decisione gravata, con precipuo riguardo alla valorizzazione probatoria della perizia grafica anziché meramente indiziaria. Viene richiamato, sul punto, l'orientamento a tenore del quale la perizia grafica non costituisce piena prova, ma rappresenta un mero indizio. Ne deriva, allora, che siffatto elemento deve essere valutato alla luce dei criteri probatori di cui all' art.192, comma 2, c.p.p. , al contrario di quanto è avvenuto nel caso concreto. Pertanto, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo esame della questione.
Presidente Vessicchelli – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 27/06/2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria il 28/06/2017 nei confronti di C.A. per il reato di falso in atto pubblico fidefacente, per avere - in qualità di pubblico ufficiale, incaricato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Mediterranea di omissis di svolgere, per l'anno accademico 2009/2010, come Professore a contratto, numero 30 ore pari a 5 CFU di lezioni dell'insegnamento di Ordinamento giudiziario e Forense - attestato falsamente, nel Registro didattico delle Lezioni, consegnato all'Ufficio di Presidenza della Facoltà, l'effettuazione delle lezione e la regolarità ed il completamento del corso. In particolare, secondo l'imputazione, la condotta di falsificazione era consistita nell'apposizione di sei sigle in corrispondenza dei sei riquadri riservati alle singole giornate di lezione, con cui attestava - di avere svolto lezioni della durata di 5 ore ciascuna nelle giornate del omissis , benché si trovasse fuori da omissis , e venisse sostituito da G.M.G., soggetto inidoneo e non qualificato, per una durata di meno di un'ora - di avere svolto 5 ore di lezione il omissis , benché avesse svolto poco più di un'ora - di aver completato le 30 ore di lezione frontale oggetto dell'incarico. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.A., con due distinti atti dei difensori Avv. Giuseppe Milicia e Avv. Giovanni Aricò, deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell' articolo 173 disp. att. c.p.p. , nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Ricorso Avv. Milicia 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'individuazione dell'interesse e del movente ad agire. La sentenza impugnata ha infatti affermato la responsabilità penale del C. fondandola in maniera significativa sul ritenuto interesse esclusivo dell'agente a realizzare la condotta di falsificazione del registro, per desumere il dolo, e per catalizzare la valutazione unitaria degli elementi di prova, senza tuttavia confrontarsi concretamente con le censure proposte dall'appellante. In particolare, lamenta innanzitutto un travisamento della data del 20 aprile 2010 in cui il Direttore generale della Facoltà avrebbe valutato la compatibilità del nuovo incarico di docenza gratuito con le disposizioni interne della Facoltà, tenuto conto che il Dott. C., nel medesimo anno accademico, aveva già svolto una docenza di Procedura penale in realtà, la nota di chiarimento, sollecitata dal prof. Spadaro, venne emessa il 6 maggio 2010, quando il corso di ordinamento giudiziario era già stato avviato, mentre al 20 aprile risaliva la missiva di inoltro del Preside al Direttore generale tale profilo sarebbe essenziale per comprendere la ragione per cui il contratto di docenza relativo al corso di Ordinamento Giudiziario non era mai intervenuto infatti, la duplicità nel medesimo anno accademico di due distinti incarichi poneva il problema della necessaria autorizzazione del CSM sicché la Facoltà di Giurisprudenza aveva espressamente sospeso l'iter dell'affidamento dell'incarico, in attesa che il Dott. C. perfezionasse l'iter di autorizzazione con il CSM. Al riguardo non è stata rinvenuta neppure la bozza del contratto di docenza per il corso di Ordinamento Giudiziario, e le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale sarebbero illogiche, perché il contratto necessita delle necessarie autorizzazioni. Oggetto di completo travisamento sarebbe anche lo scambio di mail tra il Dott. C. e il prof. S. fondamentale e decisiva è infatti la mail del prof. S. del 4 maggio 2010, in quanto il Dott. C. aveva predisposto in data 30 aprile 2010, e in vista dell'inizio delle lezioni previste per il 4 maggio 2010, un calendario massimo di 19,5 ore, tenendo conto delle indicazioni delle aule e degli orari disponibili segnalati dalla segreteria didattica e del fatto che le lezioni dovevano essere concluse prima dell'inizio degli esami della sessione di giugno nella mail del 4 maggio 2010 il Prof. S. precisava che 5 crediti formativi corrispondono a 30 ore di lezione, sicché le lezioni dovevano essere integrate. Al riguardo, si lamenta la parziale riproduzione del contenuto della mail del Prof. S. omettendo i giudici del merito di rilevare che pochi minuti dopo il Dott. C. avesse inviato due mail al Prof. S. e alla G. in cui esplicitamente aveva chiarito che non era in alcun modo possibile programmare 30 ore di lezione entro l'inizio degli esami di giugno solo la mattina successiva, il 4 maggio, primo giorno di lezione in calendario, era giunta la risposta del Prof. S. con cui si dava pieno assenso al rilievo del Dott. C. in merito al numero massimo di ore pertanto, dallo scambio di mail emergeva già chiaramente che il Dott. C. mai avrebbe reso pubblico un calendario di 30 ore di lezione che non sarebbe stato in grado di poter assicurare in così poco tempo. Aggiunge il ricorrente che la tesi della conclusione del contratto per facta concludentia sarebbe illogica ed errata secondo la ratio decidendi della sentenza impugnata il Dott. C. avrebbe commesso il falso per l'obbligo derivante dal rispetto del contratto, che prevedeva 30 ore, scaturente dalla delibera consiliare di affidamento dell'incarico del 14 aprile 2010, a prescindere dalla stipula di qualsivoglia contratto. Al riguardo non si contesta la qualifica di funzionario di fatto assunta dal Dott. C., bensì la figura del contratto di fatto con la P.A., che non è ammessa, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità civile che, in assenza di un contratto sottoscritto dalle parti, non attribuisce rilevanza al bando di gara. Secondo la Corte territoriale, infatti, il contratto non è necessario per l'affidamento dell'incarico di docenza a soggetti privati estranei alla PA, e la delibera nel Consiglio di Facoltà era sufficiente all'incardinarsi di un rapporto di pubblico impiego. Tuttavia, è un principio cardine del diritto amministrativo la necessità della stipulazione in forma scritta a pena di nullità del contratto con la PA. La tesi della stipulazione di fatto del contratto è funzionale, nella tesi della Corte territoriale, a dimostrare il movente del reato. Sotto un ulteriore profilo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia concentrato l'attenzione sulla condotta arbitraria dell'imputato, assumendo che la contrazione delle ore di lezione - dalle 30 previste alle 19,5 effettivamente erogabili - sarebbe stata l'esito di una decisione arbitraria del C., sulla base degli astratti doveri del docente. Tuttavia, se così fosse, l'imputato avrebbe dovuto piuttosto pubblicare un calendario falso delle lezioni che prevedesse 30 ore, mentre il calendario pubblicato prevedeva appunto 19,5 ore. La sentenza impugnata sarebbe dunque manifestamente contraddittoria, perché la necessità di chiudere le lezioni entro maggio 2010 era emersa quando il bando era stato pubblicato da settimane, e soltanto in prossimità dell'inizio delle lezioni inoltre, non è vero che il Dott. C. avesse accettato l'incarico nella consapevolezza che avrebbe dovuto rendere un numero inferiore di ore. In realtà, l'omesso espletamento del numero di ore previsto dall'incarico potrebbe al più costituire un inadempimento contrattuale, non già una condotta di falsificazione. Con particolare riferimento al registro delle lezioni, la Corte territoriale ha omesso di dimostrare la sussistenza di un dovere cogente che avrebbe potuto in concreto spingere il Dott. C. al deposito di un registro falso, poiché si trattava di un atto che non aveva alcuna rilevanza in concreto nell'organizzazione della Facoltà, e perché il mancato deposito non comportava in concreto alcun rilievo o sanzione a carico del docente, come emerso dal testimoniale, ed in particolare dalle dichiarazioni del Prof. G., all'epoca Preside della Facoltà, il quale assegnava rilevanza alla sola attestazione e autocertificazione necessaria per il pagamento dei compensi, non al registro delle lezioni. Dunque, l'assenza di qualsivoglia conseguenza in caso di mancato deposito del registro e la gratuità dell'insegnamento di Ordinamento Giudiziario sono incompatibili con il movente del falso. Con riferimento alla distinzione tra attestazione e registro, la sentenza di appello, sul punto riformando la decisione di primo grado, ha accertato che l'attestazione del 25 giugno 2010 era stata redatta e sottoscritta in un momento diverso rispetto al registro delle lezioni ciò sarebbe sufficiente a dar ragione alla tesi dell'atto di appello secondo cui si era in presenza di due documenti distinti, aventi inoltre funzioni diverse e un iter amministrativo separato, ed a ritenere errata la tesi della Corte territoriale del collegamento tra il registro didattico e l'attestazione. L'attestazione, infatti, era prevista per gli incarichi onerosi, ed era funzionale al pagamento dei compensi inoltre, l'attestazione rimanda al calendario delle lezioni, mentre il registro indica l'oggetto e la data delle lezioni. La tesi della falsità per contaminazione affermato dalla Corte territoriale muove da un presupposto illogico e contraddittorio, ossia che la falsità del registro, commesso verosimilmente il 30 giugno 2010, possa retroagire coinvolgendo l'attestazione depositata il 25 giugno 2010. Con riferimento alle ore di lezione dell'attestazione, la tesi del falso speculare tra registro e attestazione pone il tema della veridicità dell'attestazione autografa resa dal Dott. C. il PM non ha infatti contestato la falsità dell'attestazione, in quanto l'imputazione circoscrive il delitto di falso al solo registro, descrivendo la distinta attestazione quale mero atto di trasmissione. Sul presupposto che il corso era stato avviato con estremo ritardo, e che le prime due lezioni del corso previste per il 4 e 5 maggio 2010 potessero andare deserte per assenza di studenti, come sostenuto dallo stesso Prof. S. nella mai del 4 maggio, il ricorrente deduce che era stata la Segreteria didattica ad aver comunicato le date omissis come utili per la lezione di quella settimana ed infatti, la mattina omissis il Dott. C. era presente a omissis per svolgere le ore di didattica anche per il giorno successivo la lezione non fu tenuta per l'assenza in aula degli studenti, ipotesi in cui, come chiarito dal Prof. S., la lezione si intende svolta e va annotata nel registro del resto, come emerso dalle mai della G., in quella settimana gli studenti erano impegnati nelle elezioni delle rappresentanze e nello svolgimento di esami pertanto, sino alla prima lezione effettivamente svolta il omissis , il dottor C. risultava avere legittimamente censito come svolte la metà delle 19,5 ore indicate nel calendario. Il successivo blocco settimanale di lezioni è quello del 18 e 19 maggio il pomeriggio del 18 maggio, allora quando era prevista la lezione, il Dott. C. era regolarmente a omissis la Corte territoriale nega finanche che si fosse svolta la successiva lezione del omissis , nonostante il file audio dello studente P. attesti l'esatto contrario. Al riguardo si contesta il rigetto della richiesta di trascrizione delle registrazioni dello studente, avanzata per accertare il momento di inizio e di fine delle registrazioni e se le stesse avessero riguardato l'intera lezione o soltanto una parte. Pertanto, la mancanza di studenti per le due settimane precedenti ha fatto sì che le lezioni iniziassero il omissis . Con riferimento alla lezione del 26 maggio 2010, si sottolinea la condotta ambigua e menzognera della Dott.ssa G., che, oltre ad aver millantato competenze ed esperienze curriculari false, aveva affermato, in una mai del 27 maggio 2010, di aver tenuto la lezione del 26 maggio per circa 2 ore e 30 minuti il dottor C. aveva infatti inviato alla Dott.ssa G. una mai, in data 22 maggio, con la quale le rappresentava che non avrebbe potuto essere a omissis per le lezioni del omissis , da rinviare al 3 e al 4 giugno. Al riguardo, il registro nel riquadro del 26 maggio reca l'annotazione del seminario, e non di una lezione, attività pacificamente rimessa ai cultori della materia e di cui solo la G. poteva aver memoria. Il Dott. C. si trovava a omissis anche il 4 giugno 2010 per svolgere la lezione, ma nessuno degli studenti risultava presente a quella data, dunque, le ore di lezione previste nel calendario erano state completate per un totale di 20,5 ore. Nondimeno il docente aveva ritenuto di integrare comunque l'offerta formativa con le attività omissis . L'8 giugno 2010 il Dott. C. era nuovamente presente a omissis , disponibile per un'ulteriore lezione la registrazione fornita dallo studente P. risulta essere iniziata quando la lezione era già in corso, e concerne solo la parte conclusiva, come riferito dallo stesso P Vi sono infine le attività dei giorni omissis , annotate dalla G. nel registro quali seminari, attività interamente rimessa al cultore della materia e non al docente, come chiarito dal testimoniale. Con riferimento all'interesse esclusivo al falso, la sentenza impugnata ritiene che l'imputato, in quanto soggetto tenuto alla compilazione del registro, fosse l'unico ad avere interesse alla sua falsificazione. Tuttavia, lo scrutinio adeguato e ragionevole di quanto accaduto tra la fine dell'attività didattica, il 16 giugno, e la redazione e consegna del registro, il 30 giugno 2010, avrebbe dimostrato la totale carenza di partecipazione, e quindi di interesse del Dott. C. è in quell'arco temporale infatti che la Dott.ssa G. colloca le pressioni e le indicazioni della signora P. per la compilazione e il deposito del registro periodo nel quale il Dott. C. si trovava a Roma ininterrottamente omissis . E' stato accertato che il registro era stato compilato dalla Dott.ssa G., dietro sollecitazione della Dott.ssa P., e l'attribuzione dell'interesse esclusivo in capo al C. deve ritenersi congetturale, in quanto omette di considerare la gratuità dell'incarico, l'assenza di obblighi nascenti da un contratto non stipulato, gli interessi sottesi alle esigenze di un ufficio amministrativo di chiudere una pratica in sospeso, e l'interesse collusivo della G. ad accreditarsi in Facoltà in attesa di un incarico ufficiale. Il ricorrente sostiene che non si richiede nessuna riedizione della cognizione di merito o di convalidare argomenti meramente congetturali, ma si censura la sentenza che, pur avendo a disposizione tutti gli elementi probatori necessari, ha omesso di allinearli razionalmente secondo la prescrizione espositiva imposta al processo indiziario. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dell'imputata in procedimento connesso G.G. sul punto decisivo della presa di conoscenza del contenuto dell'atto falso e della sua sottoscrizione. Al riguardo, la Dott.ssa G. aveva dichiarato di aver predisposto i contenuti del registro delle lezioni il Dott. C. è rimasto ininterrottamente a Roma dall'8 giugno al 25 giugno, e poi dal 25 giugno al 5 luglio la G. è rimasta a omissis ininterrottamente nello stesso periodo, provvedendo a presentare il registro compilato e siglato in un periodo compreso tra il 29 giugno e il 2 luglio, probabilmente il 30 giugno in occasione di un suo accesso in segreteria secondo la dichiarante, le indicazioni sulla modalità di compilazione del registro le aveva ricevute dalla signora P., responsabile della Segreteria amministrativa della Facoltà. La principale censura consiste nel fatto che la dichiarazione resa dalla G., secondo cui ella avrebbe consegnato il registro al Dott. C., per consentirgli di apporre le firme, per il tramite dell'autista S., risulta essere stata smentita da quest'ultimo. A fronte di tale mancata conferma alle dichiarazioni della G., la Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto superflua la dimostrazione della specifica modalità di ricezione del registro, dovendosi ritenere certo che in un qualunque modo esso sia entrato nella disponibilità transitoria del docente prima che la G. lo consegnasse alla segreteria. Qui, secondo la difesa, si manifesta la violazione dell' articolo 192 c.p.p. , comma 3, essendo stato svalutato l'impatto del riscontro negativo sull'unico segmento decisivo della testimonianza, ed essendo stato attribuito valore probatorio ad una mera congettura in ordine alla consegna del registro al C. in qualunque modo . Si tratta di una prova contraria rilevante anche perché destinata ad avvalorare la tesi alternativa sostenuta dall'imputato, il quale aveva dichiarato di non aver mai ricevuto in Roma da parte di chicchessia il registro la svalutazione della versione da parte della Corte di Appello si basa sul giudizio di attendibilità intrinseca della coimputata, di talché ininfluente sarebbe l'esito negativo delle verifiche obiettive. L'incertezza sulle modalità di recapito del registro al Dott. C. produce, ad avviso del ricorrente, il suo riverbero sulla attendibilità degli esiti della perizia grafologica, all'esito della quale non è stato possibile ricondurre ben quattro sigle su sei alla mano di quest'ultimo. Ed invero, inizialmente si era affermato che il Dott. C. avesse sottoscritto lo stesso 25/06/2010 tanto l'attestato, quanto il registro delle lezioni. Successivamente la tesi della contestualità è stata smentita dalla stessa Corte di Appello, secondo cui, come si rileva dalla mail del 28/06/2010, a tale ultima data il registro non risultava ancora firmato e consegnato. Se tanto e', sostiene il ricorrente, il ragionamento che aveva supportato la tesi della riconducibilità al Dott. C. anche delle ulteriori quattro firme apposte nel registro viene meno, proprio perché tale conclusione si fondava, sul piano logico, sulla tesi della contestuale apposizione in data 25/06/2010 tanto della firma in calce alla attestazione riconosciuta come autentica dallo stesso imputato , quanto delle sigle vergate sul registro. Sulla riconosciuta autenticità, poi, delle altre due firme presenti sul registro, il ricorrente formula ulteriori eccezioni nella appendice del ricorso, segnalando la diversità della penna utilizzata fra la sottoscrizione dell'attestazione ed una di quelle presenti sul registro e l'esistenza, sempre fra quelle apposte sul registro, di un ricalco che farebbe ragionevolmente ritenere che essa sia frutto di un processo di imitazione nell'ambito del quale la firma apposta a penna era stata preceduta da una apposta a matita. A fronte delle incertezze che caratterizzano l'elaborato peritale, il ricorrente segnala che la soluzione perseguita dalla Corte di Appello, secondo cui il registro sarebbe stato recapitato al Dott. C. in qualunque modo lascia irrisolti i dubbi sulla effettiva attribuibilità a quest'ultimo delle sigle ivi presenti. Sostiene, inoltre, che, deprivata la deposizione della G. del riscontro in relazione alle modalità di recapito del registro al Dott. C., tali dichiarazioni non contengono nessun ulteriore elemento che si riferisca all'imputato, dal momento che la donna nulla aveva riferito circa la partecipazione di quest'ultimo alla fase ideativa e realizzativa del contenuto del documento ed invero, la G. aveva riferito di aver ricevuto dalla signora P. la richiesta di consegna del registro, che era stato poi da lei compilato sulla scorta delle indicazioni ricevute da quest'ultima. Infine, il ricorrente segnala ulteriori elementi che connotano la inattendibilità soggettiva della G., che non possono circoscriversi al solo curriculum, come ritenuto dalla Corte di Appello, e che la chiamata in reità è avvenuta ad opera del C., non già della G., che era stata inizialmente sentita in sede di indagini difensive dell'odierno ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla attribuzione alla perizia grafologica eseguita in primo grado di piena valenza probatoria, e non già indiziaria, nonostante le espresse doglianze formulate con il terzo motivo di appello. In particolare, in assenza della prova concernente la consegna del registro al Dott. C., fallita in virtù del mancato riscontro dell'autista, la Corte territoriale, a dispetto della astratta valenza indiziaria, avrebbe attribuito una sostanziale valenza probatoria alla perizia grafologica, così coprendo l'ineludibile e decisivo vuoto probatorio che separa il certo deposito del registro presso la segreteria amministrativa della Facoltà da parte della G., quantomeno dopo il 28 giugno, e l'indiscutibile assenza del Dott. C. da omissis a decorrere dal 25 giugno. Lamenta inoltre il travisamento della prova decisiva costituita dalla mail del 28 giugno 2010, e la trasformazione della perizia da mero indizio a ragione fondante e decisiva della responsabilità. Sotto altro profilo, deduce il vizio di motivazione apparente rispetto al decisivo tema del metodo scientifico adoperato dal perito Matranga, contestando la valenza scientifica della c.d. teoria della complessità e dell'utilizzabilità del teorema di Bayes - procedimento matematico-probabilistico applicato in ambito statistico - in sede di accertamento processuale e di ragionamento deduttivo, e la conformità ai criteri Daubert generalità, controllabilità, grado di conferma, accettazione da parte della comunità scientifica internazionale. Lamenta inoltre illogicità ed incompletezze sul punto della identificazione dell'autore materiale del registro delle lezioni e, ancora, in relazione alla omessa acquisizione in primo e secondo grado di un documento rilevante e decisivo - i registri di procedura penale del 2007 e del 2009 - per la comparazione delle scritture. In definitiva lamenta il mancato rispetto del canone dell' oltre ogni ragionevole dubbio in relazione alle conclusioni della perizia grafologica. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'aggravante della fede privilegiata e l'intervenuta prescrizione del reato. Sostiene che non sussistano norme di legge attributive della speciale funzione certificatrice del registro, in quanto la L. numero 240 del 2010, articolo 6, comma 7, parla in realtà di una semplice autocertificazione finalizzata alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, e disciplinata da un regolamento di ateneo. Non si tratta dunque di un atto tipico al quale la legge attribuisce fede privilegiata, né il professore è dotato di poteri certificativi per espressa previsione di legge manca l'espressa previsione di legge, la speciale funzione certificativa, la fonte legislativa. Il registro delle lezioni è disciplinato dal R.D. 6 aprile 1924, numero 674, articolo 30, comma 1, secondo cui ciascun professore, sia di ruolo sia incaricato, e ciascun libero docente deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta apponendovi la firma . Il registro è destinato ad una mera funzione di controllo dell'operato del docente e nei ristretti limiti concessi dalla libertà di insegnamento. Ricorso Avv. Aricò. 2.5. Con un unico motivo deduce la violazione di legge in relazione all' articolo 192 c.p.p. e all' articolo 111 Cost. , nonché la manifesta illogicità della motivazione. Ribadisce che la valutazione della prova scientifica con riferimento al sapere grafologico, va circoscritta ad una valenza meramente indiziaria ciò posto, la sentenza impugnata attribuisce al C. la consegna del registro delle lezioni non il 25 giugno, ma in un periodo compreso tra il 28 giugno e il 2 luglio, giorno nel quale la procedura universitaria viene chiusa si tratta di un elemento centrale nella struttura motivazionale, che impone di riconoscere che non ci si trova sul punto dinanzi ad un caso di c.d. doppia conforme. L'attestazione del 25 giugno circa la regolarità del corso, pacificamente sottoscritta dal Dott. C., e le sigle apposte sul registro delle lezioni, erano state vergate con due penne diverse tra loro, a definitiva prova della non contestualità della loro redazione. Ciò posto, la sentenza impugnata riconosce che il C. non potesse aver firmato il registro delle lezioni il 25 giugno semplicemente perché la G. il 28 giugno aveva evidenziato al ricorrente che la segreteria chiedeva il deposito di quel registro che invece avevano dimenticato di riempire, e che certamente il deposito del documento doveva essere intervenuto dopo il 28 giugno e prima del 2 luglio, probabilmente il mercoledì 30 giugno. L'assenza della contestualità nella redazione dei due atti e la diversità del tratto di inchiostro delle due penne avrebbero perciò solo imposto una radicale rivisitazione della perizia M., ma soprattutto di esplicitare le ragioni per le quali il C. potesse aver redatto il registro non in suo possesso prima del 2 luglio ed in particolare il mercoledì omissis , allorquando egli si trovava lontano dalla Calabria. La Corte territoriale si limita ad affermare in maniera congetturale che la Dott.ssa G. avesse provveduto alla consegna del registro in qualunque modo fattole recapitare dal C Ancor più illogico è che lo snodo motivazionale sia calibrato sulle dichiarazioni della G., della quale recupera le dichiarazioni in ordine al ricevimento del registro da parte del C. per il tramite dell'autista T. tale dichiarazione è stata smentita, e nondimeno la Corte territoriale ha utilizzato il narrato della coimputata richiamando i principi sulla valutazione frazionata, benché l'oggetto della prova fosse proprio la consegna del registro da parte del Dott. C., così che non vi erano frazioni di dichiarazioni potenzialmente recuperabili, perché riguardanti altri fatti, ma solo la possibilità di ritenere mendace la coimputata chiamante in correità sull'unico punto rilevante, sia per la manoscrittura da parte del ricorrente, sia per la conoscenza della falsità del registro. Solo tale salto logico consente alla Corte di superare il rilievo che l'oggetto della prova proveniente dalla fonte G. era quello della consegna del registro sicché la falsità della dichiarazione imponeva semplicemente l'abbandono della fonte probatoria e la sua evidente inutilizzabilità. Inoltre, il rifiuto della G. di rispondere ad alcune domande nel corso dell'incidente probatorio determinava una inutilizzabilità delle sue dichiarazioni ai sensi dell' articolo 111 Cost. , comma 4, non essendo possibile fondare la colpevolezza sulla base di una sola quota del dichiarato. Con riferimento alla perizia M., ribadisce il valore meramente indiziario della perizia grafologica e la inapplicabilità di metodi matematico-scientifici alla scrittura il giudizio, a maggior ragione sulle sole sigle, può al più consistere in un grado di verosimiglianza inoltre la sussistenza di un'abrasione sotto una delle sigle avrebbe imposto la necessità di valutare i dati indiziari unitamente agli altri elementi raccolti, in particolare con la diversità della sottoscrizione dell'attestazione del 25 giugno, pacificamente riconosciuta dal ricorrente, e dall'altro con l'uso di penne diverse tra il registro e l'attestazione. La formula utilizzata dalla Corte territoriale, secondo cui il Dott. C. avrebbe consegnato il registro in qualunque modo, tradisce la natura congetturale del ragionamento probatorio, e l'omessa considerazione delle specifiche censure proposte con l'appello con particolare riferimento all'assenza di un interesse alla falsa rappresentazione nel registro delle lezioni, considerando che l'incarico ricevuto era a titolo gratuito, e che l'omesso deposito del registro avrebbe potuto comportare soltanto il mancato pagamento delle competenze, nel caso di specie non previste. Memorie successive 2.6. In data 12/03/2021 i difensori del ricorrente hanno trasmesso una memoria di sintesi dei motivi di ricorso, con la quale hanno ribadito le doglianze già proposte. 2.7. In data 14/04/2021 i difensori del ricorrente hanno trasmesso una memoria di replica alla requisitoria e alle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione. 2. Giova premettere, quanto agli elementi di fatto necessari per un esatto inquadramento delle questioni proposte e per il corretto esercizio del sindacato di legittimità sollecitato, che la contestazione ed il relativo accertamento giurisdizionale riguardano la presentazione, da parte del Dott. C., di un registro delle lezioni - relativo al Corso di Ordinamento giudiziario e forense tenuto nell'anno accademico 2009/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di omissis - ideologicamente falso, in quanto attestante la regolarità delle lezioni e delle attività didattiche svolte, e l'effettuazione delle lezioni nei giorni indicati nel calendario già in precedenza predisposto, nonostante fosse emerso, da una pluralità di elementi tabulati telefonici dell'imputato, dichiarazioni della coimputata G., registrazioni dello studente P. , che in alcune delle date indicate sul registro il Dott. C. si trovasse lontano dalla sede di omissis , o che, comunque, avesse tenuto - direttamente o tramite la Dott.ssa G. - un numero di ore di didattica sensibilmente inferiore a quanto indicato nel registro. Secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, è pacifico che la compilazione del registro, nel suo contenuto ideologico, sia stata eseguita dalla Dott.ssa G. - cultore della materia e collaboratrice del Dott. C. -, quanto alla indicazione delle date, degli orari e degli argomenti delle lezioni, mentre all'odierno ricorrente è contestata la materiale apposizione delle sigle, in corrispondenza dei sei distinti riquadri relativi alle diverse giornate di lezione, con conseguente ‘appropriazioné dei contenuti ideologicamente falsi. E' altresì pacifico che la consegna del registro presso la segreteria didattica della Facoltà di Giurisprudenza sia avvenuta a cura della Dott.ssa G 2.1. Ciò posto, va innanzitutto evidenziato un primo profilo di illogicità della motivazione, concernente l'oggetto della falsificazione. Invero, il capo d'imputazione concerne le false attestazioni apposte sul c.d. Registro Didattico delle Lezioni, asseritamente depositato - secondo l'editto accusatorio e la stessa sentenza di primo grado - il 25/06/2010, in concomitanza con il deposito dell'attestazione che il corso di lezione è stato tenuto secondo il calendario prestabilito ciò sul presupposto di fatto, incontestato, che l'attestazione fosse stata effettivamente formata, e sottoscritta, dal Dott. C. il 25/06/2010, in occasione della sua presenza in omissis , e che dunque anche il Registro fosse stato compilato o, comunque, siglato nella medesima occasione. Al contrario, la sentenza impugnata ha fornito sul punto una diversa ricostruzione dei fatti, riconoscendo che, dalla mail inviata dalla Dott.ssa G. al Dott. C. il 28 giugno 2010, con la quale avvertiva il titolare del corso la ‘dimenticanzà del deposito del registro delle lezioni Ho consegnato il registro verbali degli esami ma ci siamo dimenticati il registro-diario delle lezioni .quando vieni a Reggio ci dobbiamo ricordare , si evinceva che il Registro non era stato siglato, né tanto meno depositato in segreteria, il 25/06/2010. Tuttavia, essendo stato il registro depositato in una data compresa tra il omissis giorno nel quale il procedimento amministrativo relativo al corso in oggetto è stato definito , e, verosimilmente, il omissis 2010, in occasione di accesso della Dott.ssa G. presso la segreteria didattica per la presentazione di una domanda di cultore della materia presso altra cattedra , la Corte territoriale ha affermato la falsificazione del registro da parte del C. riconoscendo un collegamento tra il registro didattico e l'attestazione, sostenendo che non si tratti di due atti autonomi, ma che la falsità dell'uno il registro si riverbera sulla falsità dell'attestazione del 25/06/2010 p. 23 della sentenza impugnata . Sul punto, va osservato, innanzitutto, che l'imputazione concerne esclusivamente il Registro delle lezioni, e non altresì l'attestazione di regolarità del corso, il cui deposito, peraltro, era funzionale al pagamento del compenso nel caso di incarichi onerosi, laddove il corso di Ordinamento giudiziario assegnato al Dott. C. era senz'altro a titolo gratuito anche per il superamento, nel corso dell'anno accademico, del monte ore autorizzabile dal CSM . Appare, inoltre, scarsamente logico che la falsificazione ideologica di un documento il Registro possa riflettersi su un diverso documento l'attestazione ad esso precedente, e con funzioni probatorie distinte, e risulta tautologica l'affermazione di falsità di un atto il Registro che dovrebbe, invece, essere oggetto di prova. 2.2. Ciò posto, va dunque chiarito che il sindacato di legittimità deve essere circoscritto alla logicità e coerenza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, con specifico riguardo alla condotta di falsificazione del registro delle lezioni. Sicché risultano irrilevanti, e soprattutto inammissibili, le deduzioni con le quali il ricorso dell'Avv. Milicia articolato in 179 pagine, oltre alle memorie depositate successivamente si diffonde - esulando ictu oculi dai limiti del sindacato di legittimità e dai principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, e fraintendendo i criteri di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non consistono in una riedizione documentale di una serie, arbitrariamente selezionata, di prove documentali o dichiarative , dirette a sollecitare a questa Corte una valutazione diretta -, in relazione alla regolarità del corso di lezioni tenute dal Dott. C., alla doverosità dell'impegno didattico ed all'asserito travisamento di alcune mail, atteso che le doglianze, eminentemente di fatto, si risolvono nella sollecitazione, in realtà, di una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U, numero 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale Sez. U, numero 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 Sez. U, numero 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 Sez. U, numero 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , lett. e , -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asserita mente sbagliata in merito alla regolarità del corso di lezioni tenuto, all'assenza di un obbligo contrattuale, ed al contenuto di alcune mai. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 2.3. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato, come del resto sostenuto nel ricorso, che l'omesso espletamento del numero di ore previsto dall'incarico potrebbe costituire un inadempimento contrattuale, ma non già, di per sé, una condotta di falsificazione. In questa sede, dunque, non rileva se le ore di lezione tenute dal Dott. C., direttamente o per il tramite della collaboratrice G., corrispondessero a quelle previste dal bando e dal contratto, o quelle del calendario, ma se il registro delle lezioni sia ideologicamente falso e, soprattutto, chi ne sia l'autore e/o il coautore pertanto, postulata la falsità ideologica del registro delle lezioni - oggetto di prova e di congrua motivazione -, il reale oggetto del sindacato di legittimità deve concentrarsi sul profilo dell'autore del falso. Al riguardo, se, come già rilevato, è stato pacificamente accertato che il registro delle lezioni è stato compilato, nel suo contenuto ideologico, dalla Dott.ssa G., quanto all'indicazione delle date, degli orari e degli argomenti delle lezioni, ed è stato altresì depositato presso la segreteria didattica dalla stessa collaboratrice del C., la sentenza impugnata non fornisce una motivazione logica in ordine all'attribuibilità delle sigle apposte sul registro. Invero, la sentenza impugnata, fornendo sul punto una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alla sentenza di primo grado e alla stessa imputazione, ha riconosciuto che, dalla mail inviata dalla Dott.ssa G. al Dott. C. il 28 giugno 2010, con la quale avvertiva il titolare del corso la dimenticanza del deposito del registro delle lezioni Ho consegnato il registro verbali degli esami ma ci siamo dimenticati il registro-diario delle lezioni .quando vieni a Reggio ci dobbiamo ricordare , si evinceva che il Registro non era stato siglato, né tanto meno depositato in segreteria, il 25/06/2010. Tuttavia, essendo stato il registro depositato in una data compresa tra il omissis giorno nel quale il procedimento amministrativo relativo al corso in oggetto è stato definito , e, verosimilmente, il omissis , in occasione di accesso della Dott.ssa G. presso la segreteria didattica per la presentazione di una domanda di cultore della materia presso altra cattedra , in un lasso di tempo nel quale il Dott. C. si trovava pacificamente lontano da omissis , essendo ivi tornato soltanto il 5 luglio, la Corte territoriale ha nondimeno attribuito all'imputato la sottoscrizione del registro, in qualunque modo fattole recapitare dal C. . Al riguardo, va evidenziato che le dichiarazioni della Dott.ssa G. coimputata e condannata in separata sede per il fatto oggi in contestazione -, concernenti le modalità con le quali avrebbe fatto recapitare il registro al Dott. C., per il tramite dell'autista del magistrato, T. S., sono state smentite proprio da quest'ultimo. Sicché, in assenza di riscontro su tale decisivo profilo di fatto, ed essendo il C. pacificamente lontano da omissis almeno fino al 5 luglio, e fisicamente impossibilitato a siglare il registro, la motivazione della Corte territoriale appare illogica, in quanto debitrice di un ragionamento congetturale privo di fondamento fattuale. Al riguardo, appare utile sottolineare la distinzione concettuale tra sospetti ed indizi il sospetto è una nozione che oscilla tra due estremi semantici, ovvero tra il significato di fenomeno soggettivo, congettura, quindi di ipotesi senza prove, o meglio, alla ricerca di prove, ed il significato di indizio equivoco, e quindi debole comunque, il concetto connota gli elementi suscettibili di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova. Al contrario, gli indizi sono gli elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale, che partendo da un fatto noto indizio conduce ad un fatto ignoto il fatto da provare - in tal caso, l'apposizione delle sigle sul registro - , in virtù dell'applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza. Dunque, in tema di prova, gli indizi , suscettibili di valutazione ai sensi dell' articolo 192 c.p.p. , comma 2, sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il sospetto si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova Sez. 5, numero 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408-02 Sez. 5, numero 17231 del 17/01/2020, Mazza, Rv. 279168 . Tanto premesso, va rammentato che il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati Sez. 4, numero 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880 in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità Sez. 1, numero 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992 . Va, altresì, ribadito che gli indizi a fini di prova si differenziano dalle mere congetture perché sono costituiti da fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione Sez. 2, numero 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606 , devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex articolo 192 c.p.p. , comma 2, essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall' articolo 192 c.p.p. , comma 2, e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori Sez. 5, numero 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721 . Ciò posto, nel caso in esame la motivazione della Corte territoriale non risulta aver fatto buon governo delle regole interpretative e valutative dettate dall' articolo 192 c.p.p. , comma 2, avendo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità non già veri e propri indizi - fatti noti e certi dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto -, ma una mera congettura, nella sua dimensione più debole di mero sospetto, sul profilo, di per sé decisivo, dell'appropriazione, mediante apposizione delle sigle, da parte dell'imputato, del contenuto ideologicamente falso del registro delle lezioni. 2.4. Venuta meno la valenza probatoria del ragionamento congetturale posto a fondamento della ricostruzione secondo cui le sigle sarebbero state materialmente apposte dal Dott. C., deve dunque ritenersi fondata anche la prima parte delle doglianze concernenti la perizia grafologica, che, al di là del metodo scientifico impiegato - oggetto di censure esulanti dal sindacato di legittimità, essendo il giudice custode del metodo scientifico , e mero consumatore, e non produttore di regole scientifiche Sez. 4, numero 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248944, non massimata sul punto, secondo cui il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto -, contesta l'effettiva valenza probatoria attribuita dalla Corte territoriale all'elaborato tecnico. Al riguardo, è consolidato l'insegnamento secondo cui, in virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova dell'autenticità o della falsità di un atto può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, la quale, per sua natura, ha valore meramente indiziario Sez. 5, numero 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269908 Sez. 5, numero 774 del 20/12/1983, dep. 1984, Panaro, Rv. 162394 Le perizie calligrafiche hanno un limitato valore probatorio, poiché non hanno carattere di compiutezza e di assoluta certezza, in quanto sono fondate su tecniche interpretative diverse e contrastanti . Ciò posto, nel caso di specie, dovendo censurarsi il ragionamento congetturale sul profilo della consegna del registro al Dott. C. e della materiale apposizione delle sigle, ne deriva che alla perizia grafologica peraltro eseguita su mere sigle, caratterizzate da tratti grafici evidentemente esigui, due soltanto delle quali sono state attribuite all'imputato con una valutazione, rispettivamente, di forti e moderatamente forti elementi di supporto all'ipotesi, non essendo formulabile alcun giudizio con riferimento alle altre quattro sigle - sia stata sostanzialmente attribuita una valenza probatoria piena, non già indiziaria, contrariamente ai principi nomofilattici in precedente richiamati. 2.5. In tale quadro va, infine, osservato che benché la deduzione sulla assenza di un interesse, e dunque di un movente, alla falsificazione non sia di per sé fondata, in quanto il movente dell'azione, pur potendo contribuire all'accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto, della quale può rappresentare, invece, il presupposto Sez. 1, numero 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106 Il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire esso va distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento Sez. 3, numero 14742 del 11/02/2016, P, Rv. 266634 Sez. 6, numero 5541 del 02/04/1996, Tosi, Rv. 204874 , va nondimeno rilevato che il giudice del rinvio dovrà rivalutare, con libertà di apprezzamento, il complessivo compendio probatorio concernente l'attribuzione della condotta materiale di falsificazione del registro, mediante apposizione delle sigle, tenendo conto della assenza di prova indiziaria sulla consegna del documento al Dott. C. nei giorni precedenti al deposito in segreteria, e della assenza di un movente o interesse alla falsificazione dell'atto funzionale alla erogazione del compenso , trattandosi di un incarico di insegnamento gratuito, che, pur non potendo o dovendo fondare la sussistenza del dolo, rappresenta, come icasticamente definito da una antica dottrina, il caleidoscopio del delitto , in grado di orientare il giudice nell'accertamento della responsabilità penale. 2.6. Benché il quarto motivo resti assorbito, va nondimeno rilevata una carenza motivazionale in ordine all'aggravante della fede privilegiata, la cui sussistenza è stata affermata, sostanzialmente, sulla base esclusiva della natura pubblicistica dell'attività di insegnamento universitario, cioè sulla provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale. Al riguardo, va rammentato che, in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinché sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall' articolo 476 c.p. , comma 2, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale Sez. 6, numero 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855 , e che riportano fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da questi accertati o rilevati Sez. 5, numero 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790, in una fattispecie in cui è stata esclusa la natura fidefaciente di un verbale di colloquio - avuto dall'imputato con l'unica aspirante a ricoprire un posto di dirigente medico, nell'ambito di un procedimento di cui era stato incaricato - nella parte in cui egli aveva attestato, contrariamente al vero, l'insussistenza di cause di incompatibilità con la candidata, nonostante si trattasse della propria moglie . Al di là dei richiami giurisprudenziali, non sempre pertinenti, contenuti nella sentenza impugnata, invero, nel rammentare che la forza probante privilegiata degli atti pubblici originali è limitata, ai sensi dell' articolo 2700 c.c. , alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ma non anche alla valutazione di tali fatti, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale tale potere con valore legale Sez. 6, numero 24768 del 31/03/2016, Caruso, Rv. 267316 , va rilevato che la funzione probatoria privilegiata deve essere attribuita al pubblico ufficiale dalla legge, e non può derivare dalla mera provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale - criterio privo di selettività tipizzante, in quanto, evidentemente, tutti gli atti pubblici provengono da un pubblico ufficiale, ma non per questo sono dotati ex se di fede privilegiata -. La Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, dovrà dunque concretamente confrontarsi con l'argomento - dedotto già in sede di appello, e sostanzialmente eluso dalla sentenza impugnata, mediante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità avente, però, ad oggetto fattispecie non perfettamente coincidenti - secondo cui il R.D. 6 aprile 1924, numero 674, articolo 39, comma 1, che disciplina la tenuta del registro dei professori universitari, nel prevedere che il professore nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma , non attribuisca a tale documento una fede privilegiata, né al docente un potere certificativo, ma soltanto un dovere di documentazione preordinato alla funzione di controllo degli organi universitari. Giova soltanto osservare come la giurisprudenza in tema di registro di classe Sez. 5, numero 47241 del 02/07/2019, Cassarino, Rv. 277648 - 02 In tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ex articolo 476 c.p. , comma 2, il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti non sia al riguardo risolutiva, concernendo un documento avente ad oggetto anche le presenze degli studenti e le attività scolastiche, e non soltanto gli argomenti svolti dunque, fatti avvenuti alla presenza del docente, in qualità di pubblico ufficiale. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sui profili oggetto di censura. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.