Confermata la responsabilità dell’uomo per la crisi irreversibile della coppia. Inequivocabile il peso negativo avuto dai comportamenti da lui tenuti tra le mura domestiche ai danni della moglie.
Aggressivo, violento e offensivo nei confronti della moglie. E incapace di ascoltare gli accorati inviti di lei ad affrontare il proprio alcolismo e ad avviare un percorso di disintossicazione. Inevitabile addebitare all'uomo la separazione dalla coniuge Cass. civ., sez. VI, 3 agosto 2021, numero 22194 . Acclarato l'irrisolvibile conflitto tra marito e moglie , i giudici di merito ne ufficializzano «la separazione personale», aggiungendo «la dichiarazione di addebito all'uomo, gravato» anche «della corresponsione di un assegno di mantenimento di 200 euro mensili per la consorte». A inchiodare l'uomo sono, secondo i giudici di merito, i comportamenti aggressivi e violenti tenuti tra le mura domestiche ai danni della moglie , comportamenti che hanno causato la crisi irreversibile della coppia. Quest'ultima considerazione viene fortemente avversata dall'uomo, il quale nel ricorso in Cassazione sostiene che «la crisi del rapporto matrimoniale era già da tempo maturata quando si verificarono gli episodi di maltrattamento» e che «la moglie non aveva provato che quegli episodi erano stati la sola causa dell' irreversibilità della crisi ». In aggiunta, poi, l'uomo lamenta anche il fatto che non si è tenuto conto dell'«accertamento del vizio parziale di mente riconosciutogli in sede penale, idoneo a escludere», a suo dire, che «i comportamenti tenuti tra le mura domestiche fossero coscienti e volontari». La linea difensiva non è però ritenuta credibile dai Giudici della Cassazione, soprattutto perché si è accertata, tra primo e secondo grado, «la volontarietà delle condotte» dell'uomo, non solo alla luce delle «prove concernenti gli ultimi episodi aggressivi e violenti compiuti nei confronti della moglie» ma anche richiamando «i comportamenti più risalenti nel tempo, consistiti in minacce ed ingiurie rivolte ripetutamente alla consorte, anche alla presenza dei bambini». Da non dimenticare, poi, aggiungono i Giudici, «l' abuso di alcool da parte dell'uomo, inutilmente invogliato dalla moglie a seguire un percorso di disintossicazione presso il ‘SERT'». In questo quadro «il riconoscimento del vizio parziale di mente, avvenuto in epoca successiva ai fatti, non appare decisivo né idoneo ad inficiare la diretta incidenza causale tra le anteriori, ripetute condotte violente » dell'uomo e «la irreversibilità della crisi di coppia». Non discutibile, quindi, l' addebito a carico dell'uomo per la separazione coniugale . Confermato anche l'assegno di mantenimento in favore della donna. Ciò perché, osservano i Giudici, si è tenuto conto sia della «disparità reddituale tra i coniugi» che della «fruizione della casa familiare da parte della donna», fruizione che «avveniva in maniera precaria e senza titolo», mentre «l'uomo non era gravato da oneri abitativi, essendo ospite della sorella nella casa ereditata».
Presidente Valitutti – Relatore Tricomi Ritenuto che Con sentenza depositata il 4/3/2019 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 16/11/2017 depositata l'11/5/2018, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi F.F. e P.M.C. , con dichiarazione di addebito al marito, gravato della corresponsione di un assegno di mantenimento per la moglie di Euro 200,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT. F.F. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi P.M.C. è rimasta intimata. Con memoria ex articolo 300 c.p.c. il difensore di F.F. ha comunicato il decesso del suo assistito, avvenuto in Avezzano il 9/6/2019, notificato anche alla controparte. È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Considerato che 1. Preliminarmente va affermato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo Cass. numero 1757 del 29/1/2016 ciò vale anche nel giudizio concernente la separazione personale tra coniugi, ove resta comunque priva di rilievo la sopravvenuta morte di una delle parti Cass. numero 14027 del 6/6/2017 in tema Cass. Sez. U. numero 9692 del 22/04/2013 Cass.numero 1757 del 29/1/2016 . 2.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell' articolo 151 c.c. , comma 2, in merito alla conferma della pronuncia di addebito. Il ricorrente sostiene che la irreversibile crisi del rapporto matrimoniale era già da tempo maturata quando si verificarono gli episodi di maltrattamento e che la moglie non aveva provato che questi erano stata la sola causa dell'irreversibilità della crisi. Si duole che non sì sia tenuto conto dell'accertamento del vizio parziale di mente riconosciutogli in sede penale, idoneo a escludere - a suo parere - che i suoi comportamenti fossero coscienti e volontari. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 156 c.c. , commi 1 e 2, in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie ed alla sua determinazione. Il ricorrente deduce che questa svolgeva attività lavorativa, aveva continuato a fruire della casa coniugale di proprietà del marito, pur dopo il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e si avvantaggiava del contributo alle spese assicurato dal figlio convivente. 2.3. Entrambi i motivi sono inammissibili. Nel primo caso, invero, non si denuncia, nella sostanza, una nullità della sentenza, come recita la rubrica, ma una violazione di legge e tuttavia la censura si traduce nell'inammissibile tentativo di operare una rivisitazione del merito ciò vale anche per il secondo motivo, pur articolato come violazione di legge. Va qui confermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito Cass. numero 8758 del 04/04/2017 . Con il ricorso per cassazione - anche se proposto con riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 - la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità Cass. numero 29404 del 07/12/2017 Cass. numero 19547 del 04/08/2017 Cass. numero 16056 del 02/08/2016 . Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato la volontarietà delle condotte e la ricorrenza dell'addebito, analizzando non solo le prove concernenti gli ultimi episodi aggressivi e violenti compiuti da F. nei confronti della moglie, ma anche i comportamenti più risalenti, consistiti in minacce ed ingiurie rivolte ripetutamente alla moglie anche alla presenza dei bambini, oltre che nell'abuso dell'alcool da parte dello stesso, inutilmente invogliato dalla moglie a seguire un percorso di disintossicazione presso il SERT, e la censura si traduce in una impropria sollecitazione del merito, senza neppure dedurre il vizio di cui all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5. Nè il riconoscimento del vizio parziale di mente, avvenuto in epoca successiva ai fatti, appare decisivo ed idoneo ad inficiare la diretta incidenza causale accertata dal giudice del merito tra le anteriori, ripetute condotte violente e la irreversibilità della crisi coniugale. Quanto alla previsione ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, la Corte di appello ha tenuto conto sia della disparità reddituale tra le parti, oggetto di comparazione, che della fruizione della casa familiare da parte di P. , rimarcando che ciò avveniva in maniera precaria e senza titolo, e che, di contro, anche F. non era gravato da oneri abitativi, essendo ospite della sorella nella casa avita, con una motivazione logica ed immune dal vizio denunciato e la censura, ancora una volta, risulta tesa a sollecitare un riesame del merito rispetto a circostanze di fatto già valutate dalla Corte distrettuale, sia pure con esito difforme da quello auspicato dal ricorrente. 3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimata. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52 . Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis Cass. Sez. U. numero 23535 del 20/9/2019 . P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 5 2 - Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.