Garanzia dello stato sui prestiti: fideiussione o contratto autonomo di garanzia?

«Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma pertanto trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicché va ammessa l'attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione da parte del creditore degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione».

Il caso. Il caso affrontato dal Tribunale prendeva avvio con la citazione in giudizio da parte di una società di recupero del credito la quale, avendo acquisito il credito da un primario istituto bancario, decideva di agire avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il pagamento del prestito a suo tempo concesso ad una casa editrice. In particolare, infatti, la banca aveva concesso un mutuo alla casa editrice e questa si era avvalsa della garanzia dello Stato per ottenere le somme. La casa editrice non aveva provveduto ad onorare il debito e la società di recupero del credito aveva domandato in via diretta il pagamento delle somme allo Stato. All'esito del processo, tuttavia, il giudice aveva rigettato la richiesta della società sulla base della violazione della normativa in materia di fideiussione. Il primo comma dell'articolo 1957 c.c.afferma infatti che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Secondo il giudice, la società non si era attivata tempestivamente e per l'effetto la possibilità di agire contro il fideiussore era decaduta. La decisione veniva impugnata dalla società in sede di giudizio d'appello. La tesi difensiva della appellante era, in buona sostanza, come il rapporto tra banca l'originario mutuante , la casa editrice mutuatario e lo Stato italiano il garante non potesse essere identificata in un contratto di fideiussione, essendo sussumibile sotto la categoria del contratto autonomo di garanzia. In ragione di tale differenziazione, quindi, l'articolo 1957 c.c. non sarebbe stato applicabile al caso di specie e la mutuataria o chi ne aveva acquisito il credito come nel presente caso avrebbe potuto agire anche immediatamente contro il garante, senza obbligo di rispettare i tempi e le procedure dell'escussione della fideiussione. Tale argomentazione veniva rigettata dalla Corte d'Appello, che confermava la prima sentenza. Fideiussione. Alla luce della soccombenza la società di recupero del credito impugnava la decisione in sede di Cassazione. Il ricorso, in particolare, era incentrato su due motivi di diritto. In primo luogo, sosteneva la ricorrente, il contratto in questione non poteva essere considerato una mera fideiussione, e l'articolo 1957 c.c. sarebbe quindi stato inapplicabile. A sostegno di tale tesi, la società citava alcuni passaggi delle norme istitutive della garanzia statale per l'editoria, ossia la l. numero 67/1987, la l. numero 177/1989 e la l. numero 278/1991. Leggendo le tre norme e condensandone il significato, a detta della ricorrente, il giudice avrebbe dovuto comprendere come la garanzia offerta dallo Stato non avrebbe avuto contenuto di fideiussione, e quindi risultare accessoria alla garanzia del debitore primario e limitata al caso dell'inadempimento di questi, ma anzi lo stato avrebbe dovuto offrire la garanzia in via “primaria” ed essere “immediatamente escutibile”. In secondo luogo, poi, il giudice d'appello avrebbe errato nel considerare applicabile al caso di specie l'articolo 1957 c.c. nella parte in cui prevede l'obbligo per il mutuante di agire entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle rate da onorare. Secondo la parte ricorrente, infatti, tale onere non sarebbe decorso dalla scadenza delle singole rate, ma solo dall'ultima eventualmente pagata, estendendo così il termine di decadenza a sei mesi dopo l'ultimo pagamento. La Cassazione rigettava integralmente il ricorso proposto. Secondo la Corte, infatti, la sussistenza di norme che istituivano e regolavano la fattispecie della garanzia statale all'editoria non doveva essere considerata come l'istituzione di un nuovo contratto autonomo di garanzia, essendo l'obbligazione dello Stato comunque identificabile nella fattispecie della fideiussione ed essendo regolata dalle norme valide per questa. Nel caso specifico, quindi, aveva correttamente deciso il giudice nel valutare come la società di recupero sarebbe stata onorata di rispettare i limiti previsti per i contratti di fideiussione al fine di escutere validamente lo Stato italiano e ottenere la soddisfazione della garanzia. Tali limiti erano, primariamente, l'onere di agire tempestivamente, entro sei mesi dall'inadempimento, e l'onere di agire preventivamente avverso la debitrice originaria, non essendo ipotizzabile una garanzia a semplice richiesta e con preventiva escussione del resistente. A ben vedere, poi, le stesse norme invocate dalla parte ricorrente, nel regolare la fattispecie, riportavano che “la garanzia concessa a carico dello stato è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali”. Non poteva quindi considerare valida la richiesta della società di recupero del credito, la quale aveva immediatamente richiesto il pagamento allo Stato senza fornire prova dell'inadempimento dell'originario debitore o avere iniziato una procedura concorsuale avverso lo stesso. Le stesse norme citate dalla ricorrente, poi, non avevano in alcun modo l'effetto di disapplicare l'articolo 1957 c.c. o di eliminare la naturale subordinazione del garante al debitore, parificandone la responsabilità ed esponendoli entrambi immediatamente alla richiesta del creditore. All'esito della decisione, quindi, rigettando il ricorso, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto “nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma pertanto trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicché va ammessa l'attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione da parte del creditore degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione”.

Presidente De Stefano – Relatore Moscarini Fatti di causa 1. La omissis SpA, con rogito del 21/2/1991, concesse alla società Editrice omissis srl un mutuo per il ripianamento delle passività aziendali e la mutuataria chiese alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la concessione di un contributo in conto interessi di cui alla L. 5 agosto 1981, numero 416 e L. 25 febbraio 1987, numero 67. La richiesta fu accolta e alla società fu concessa una garanzia dello Stato, primaria, solidale, immediatamente escutibile, sostitutiva di quelle richiedibili dalla stessa società di editoria agli istituti di credito. Tale contributo fu confermato con ulteriori erogazioni. Dopo reiterate richieste di pagamento di restituzione delle rate alla Editrice omissis srl, il omissis , constatato che le richieste erano rimaste disattese, rivolse formale istanza di escussione della garanzia ma si vide opporre un diniego in forza dell'avvenuta decadenza del garantito dal termine di cui all'articolo 1957 c.c., con ciò dando luogo all'inizio del contenzioso che giunge ora all'attenzione di questa Corte, introdotto da una domanda giudiziale del omissis . La Presidenza del Consiglio dei Ministri oppose l'intervenuta decadenza eccependo di aver avuto contezza dell'inadempimento della società finanziata, a distanza di anni, essendosi il creditore astenuto dall'intraprendere iniziative giudiziarie nei confronti del debitore, ed oppose altresì una portata interpretativa della normativa vigente ai sensi della quale la garanzia primaria dello Stato sarebbe stata escutibile solo a seguito di ripetuta inadempienza da parte del concessionario o a seguito di procedure concorsuali. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 21567 del 3/11/2010, accolse l'eccezione della convenuta di intervenuta decadenza dal diritto di escutere la garanzia ai sensi dell'articolo 1957 c.comma 3. La Corte d'Appello di Roma, adita da omissis , successore nel credito di omissis , con sentenza numero 4711 del 10/7/2018, ha rigettato l'appello, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse a che la caratteristica della primarietà della garanzia non potesse essere interpretata quale parificazione della posizione del garante a quella del debitore principale ma quale mera sufficienza della garanzia statale ai fini della concessione del finanziamento allo scopo di escludere l'onere per le imprese finanziate di rilasciare una ulteriore forma di garanzia b che dovesse applicarsi la disciplina generale della fidejussione, e dunque anche l'articolo 1957 c.c., in mancanza di un'espressa deroga contenuta nella disciplina di settore c che la L. numero 224 del 1998, articolo 4 secondo il quale la garanzia è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario o a seguito di inizio di procedure concorsuali, fosse una norma meramente interpretativa delle precedenti disposizioni speciali regolatrici dei finanziamenti agevolati in materia di editoria e dunque applicabile in via retroattiva, sì da escludere la configurabilità di una immediata escussione della garanzia in assenza di accertata e ripetuta inadempienza del concessionario del mutuo d ha ritenuto non condivisibile la tesi del omissis secondo la quale l'obbligazione principale non era ancora scaduta al momento dell'escussione della fidejussione. 4. Avverso la sentenza la omissis srl, in qualità di cessionaria del credito vantato da Unicredit, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Ha resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso. La causa è stata assegnata alla trattazione nell'Adunanza Camerale del 26 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 380bis.1 c.p.comma in vista della quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso, cui ha replicato la controricorrente con memoria. Il Collegio ha, con ordinanza interlocutoria numero 7771 del 2021, rimesso la trattazione della causa in pubblica udienza ed è stata chiesta la discussione orale. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, dell'articolo 1957 c.comma erronea qualificazione giuridica della garanzia per cui è causa - la società ricorrente censura la sentenza in ordine alla ritenuta applicabilità dell'articolo 1957 c.comma sul presupposto, a suo dire erroneo, della qualificazione della garanzia quale ordinaria fidejussione anziché quale contratto autonomo di garanzia. A sostegno della tesi dell'autonomia del contratto si porrebbe la qualificazione della stessa quale primaria immediatamente escutibile , espressioni che varrebbero ad interrompere il nesso di accessorietà del rapporto garantito rispetto a quello principale e a giustificare l'applicazione, in luogo dell'articolo 1957 c.c., del combinato disposto della L. numero 67 del 1987, articolo 2 della L. numero 177 del 1989, articolo 2 e della L. numero 278 del 1991, articolo 1. A sostegno dell'inapplicabilità dell'articolo 1957 c.comma si porrebbe la giurisprudenza consolidata di questa Corte che esclude l'applicazione della suddetta disposizione al contratto autonomo di garanzia. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione - ex articolo 360 c.p.c., numero 3 - dell'articolo 1957 c.c. contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia - il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha sancito la decadenza del creditore dal diritto ad avvalersi della garanzia ai sensi dell'articolo 1957 c.comma ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nelle obbligazioni con pagamento rateale il termine semestrale, di cui all'articolo 1957 c.c., inizierebbe a decorrere non dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima. Ancora, il ricorrente censura l'interpretazione della Corte d'Appello in ordine alla ritenuta interpretazione analogica della norma implicante una decadenza, rappresentando che la disposizione, in quanto di stretta interpretazione, non può essere estesa a casi analoghi. 3. Prima di procedere allo scrutinio dei motivi occorre riferire la posizione del Procuratore Generale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con particolare riguardo al capo di sentenza che, nel ritenere applicabile l'articolo 1957 c.c., ha altresì ritenuto applicabile la L. numero 224 del 1998, articolo 3 secondo cui la garanzia concessa a carico dello Stato è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di iniziative concorsuali in via retroattiva, in quanto norma di interpretazione autentica, anche alla fattispecie in esame. Ad avviso del P.G. questa interpretazione dovrebbe essere disattesa, in quanto la disposizione sarebbe innovativa e non interpretativa e, come tale, non avrebbe efficacia retroattiva. Dunque, escludendosi la condizionalità imposta dalla legge, dovrebbe ritenersi inapplicabile l'articolo 1957 c.c., comma 1, là dove prevede un termine di decadenza per l'azione del creditore verso il garante e la preventiva escussione del debitore principale perché inconciliabile con l'obbligo di immediata escutibilità del garante. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le due censure della parte, la quale non può giovarsi della circostanza che sia stato il Pubblico Ministero ad affrontare la questione, non aggrediscono l'autonoma ratio decidendi dell'applicabilità retroattiva della L. numero 224 del 1998, articolo 4. Si legge infatti nella sentenza p. 9 Non colgono, poi nel segno le censure relative alla dedotta inapplicabilità, rispetto al caso di specie, della disciplina prevista dalla L. numero 224 del 1998, articolo 4. Infatti, non possono esservi dubbi che tale disposizione abbia natura meramente interpretativa, non avendo stabilito alcuna innovazione nell'ambito della disciplina di settore ma essendosi limitata a precisare la corretta interpretazione del concetto di garanzia primaria, stabilendo che la garanzia concessa a carico dello Stato è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali . A fronte di tale chiara ratio decidendi il ricorrente non dice nulla nè nel primo nè nel secondo motivo di ricorso sicché esso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di valida impugnazione di una autonoma ragione del decidere di per sé sola idonea a sorreggere la conclusione raggiunta nella gravata sentenza. 5. Tanto consente a questa Corte di affrontare comunque la cospicua questione di diritto affrontata nella qui gravata sentenza, al fine di enunciare il relativo principio nell'interesse della legge al riguardo essendo pienamente discrezionale l'apprezzamento sull'opportunità di procedervi sui presupposti dell'istituto, previsto dall'articolo 363 c.p.c., comma 3, per tutte v. Cass. Sez. U. ord. 01/10/2014, numero 20661 , anche da parte della sezione semplice, purché all'esito quanto meno di una pubblica udienza Cass. ord. 09/03/2018, numero 5665 . Al riguardo, deve affermarsi la sicura rilevanza generale della problematica dei principi applicabili alle garanzie prestate dallo Stato per i debiti di categorie ampie ed indifferenziate di soggetti quale forma di intervento a sostegno o autentico sussidio alle attività da quelli svolte modalità, oltretutto, cui si è fatto sempre più ricorso negli ultimi tempi ed in special modo in occasione dell'ultima emergenza sanitaria. Va dapprima precisato che, nel caso in cui sia una precisa disposizione di legge a prevedere una garanzia in favore di privati ed a carico di un ente pubblico, non possono trovare applicazione i canoni ermeneutici ordinari per la qualificazione del rapporto negoziale, ma occorre valutare se la previsione sia chiara od univoca in un senso, anziché in altro, soprattutto ai fini della precisa identificazione delle caratteristiche e dei presupposti della garanzia prestata. La fattispecie in esame riguarda le garanzie concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento ed alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento rispettivamente, ai sensi della L. 25 febbraio 1987, numero 67, articolo 9, comma 6 e articolo 11, comma 2 , relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti e disciplinate dalla L. 5 agosto 1988, articolo 33 disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria , che istituiva un Fondo centrale di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica per i benefici regolati dal precedente articolo 29 . Si tratta quindi di garanzie concesse direttamente dalla legge ed a questo solo ambito va circoscritto l'approfondimento che segue. Orbene, la L. 8 maggio 1989, numero 177, articolo 2, comma 1, secondo periodo, specifica che tali garanzie che al precedente comma 1 sono state estese all'intero ammontare del finanziamento concesso devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese in questione. Tale speciale forma di garanzia, concessa per evidenti fini pubblicistici a carico dell'erario, non può definirsi, in difetto di elementi univoci in tal senso, una garanzia a prima richiesta infatti, l'indiscutibile maggiore onerosità di tale qualificazione per il garante, se nei rapporti tra privati può essere desunta in base all'ordinaria ermeneutica negoziale e discende dal contenuto concreto dei patti intercorsi ed interpretati dal giudice del merito, nei rapporti istituiti in via diretta ed immediata dalla legge deve potersi dedurre con chiara immediatezza dal tenore testuale delle disposizioni che disciplinano la specifica provvidenza e, in difetto di tale possibilità, tali rapporti vanno regolati in applicazione dei principi generali in materia per la figura negoziale tipica di riferimento. Nel caso di specie, gli indici normativi testuali pure richiamati dalla ricorrente L. numero 67 del 1987, articolo 12,L. numero 177 del 1989, articolo 2 e L. numero 278 del 1991, articolo 1 , pur costituendo un corpus normativo speciale, non possono però interpretarsi nel senso da quella invocato, in quanto non sono tali da qualificare la garanzia come a prima richiesta in primo luogo, la definizione di legge equipara la garanzia a quella di norma richiedibile dai mutuanti per la concessione dei finanziamenti, in modo da renderla del tutto sufficiente a tale scopo, ma proprio per questo non opera alcuna qualificazione sulle condizioni di attivazione in secondo luogo, la qualificazione di primarietà della garanzia non implica in modo automatico la parificazione del garante al debitore, poiché l'uno assume un'obbligazione che resta pur sempre accessoria rispetto a quella dell'altro in terzo luogo, la solidarietà non esclude, come appunto accade nell'archetipo dei contratti di garanzia e cioè nella fideiussione, un onere di tempestiva attivazione del creditore, ai sensi dell'articolo 1957 c.comma norma reputata applicabile anche in caso di pattuizione di solidarietà tra fideiussore e debitore principale, la quale non può essere interpretata come implicita deroga alla disciplina di quella norma, poiché l'esplicita esclusione del beneficium excussionis non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione Cass. ord. 26/05/2020, numero 9862 . Risponde pertanto ad un corretto e generale criterio interpretativo che, in difetto di specifiche diverse esplicite disposizioni di legge, la garanzia concessa dallo Stato o comunque a carico del pubblico Erario complessivamente ed indistintamente inteso non possa qualificarsi come garanzia a prima richiesta e richieda invece, per la sua operatività, quanto meno la tempestiva attivazione del creditore garantito nei confronti del debitore principale o, a tutto concedere, l'evidenza della non proficuità di tale attivazione per univoci sintomi di una sua insolvenza tempestività che, sempre in difetto di analitiche diverse disposizioni di legge, bene può modularsi sul termine semestrale disegnato in via generale dall'articolo 1957 c.comma e che corrisponde ad un del tutto tollerabile onere di diligenza del creditore nei confronti del garante, il quale resta pur sempre titolare di un'obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore principale. La prima delle rationes decidendi della corte territoriale si rivela quindi corretta anche a prescindere dalla seconda, che è divenuta dirimente per non essere stata resa oggetto di idonea impugnazione dalla ricorrente e non giovandole la presa di posizione sul punto da parte del Procuratore Generale e che anzi è la riprova del carattere generale della conclusione avendo la L. numero 224 del 1998, articolo 4 anche sancito che presupposto di escutibilità della garanzia concessa dallo Stato è una particolare forma di previa attivazione del creditore, consistente nell'accertamento di una ripetuta inadempienza o dell'avvio di una procedura concorsuale . 6. Può quindi enunciarsi, nell'interesse della legge ed ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., comma 3 il seguente principio di diritto Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma pertanto, trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicché va ammessa l'attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione, ad opera del creditore, degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione. 7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è dichiarato inammissibile, le spese vanno poste a carico della ricorrente ed in favore della controricorrente Presidenza e sussistono i presupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Cass. Sez. U. 20/02/2020, numero 4315 per dare atto di quanto in dispositivo sul c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 18.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed accessori di legge. Enuncia il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., comma 3 nei termini di cui al capo 6 della motivazione.