«L'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, anche disposta successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo ‘pieno iure', con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita».
Il Tribunale di Torino confermava le ordinanze con cui la Corte d'Appello di Torino aveva dichiarato inammissibili le istanze di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel procedimento penale a carico di più imputati in relazione a numerosi reati tributari, proposte dalle aggiudicatarie degli immobili oggetto di sequestro all'esito della procedura esecutiva già esistente sugli immobili. Le aggiudicatarie degli immobili in questione ricorrono in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la Corte d'Appello aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame cautelare, in quanto riteneva che il terzo titolare del bene su cui insiste il sequestro preventivo non fosse autonomamente legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare nel corso del giudizio di merito, riconoscendo allo stesso la legittimazione ad agire solo in via esecutiva, una volta che la sentenza che dispone la confisca sia divenuta irrevocabile. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, anche disposta successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo ‘pieno iure', con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita». L'opponibilità del vincolo penale del terzo acquirente in sede esecutiva, pertanto, dipende dalla data di trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così tale precedenza a costituire il presupposto necessario per disporre la confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente nel caso di specie, invece, il vincolo nascente dal sequestro preventivo sugli immobili in contestazione risultava trascritto posteriormente all'atto di pignoramento immobiliare, con conseguente sua inopponibilità alle ricorrenti, quali terze acquirenti dei beni per aggiudicazione della vendita disposta nella procedura esecutiva. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
Presidente Marini – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza del 5 novembre 2010, depositata il 24 novembre 2020, il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile l'appello cautelare, confermando le ordinanze con cui la Corte di appello di Torino, in data 8 luglio e 13 luglio 2020 aveva dichiarato inammissibili le istanze di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel procedimento penale a carico di V.A. ed altri, in relazione a numerosi reati tributari 3214/12 R.G.N. R , proposte dalle signore M.F. e MA.Ma. , aggiudicatarie degli immobili oggetto di sequestro all'esito della procedura esecutiva già insistente sugli immobili. 2. Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore Avv. Simone Zancani del foro di Venezia, munito di procura speciali, M.F. e MA.Ma. , in qualità di terze estranee ai fatti di reato per cui si procede, aggiudicatarie degli immobili oggetto di sequestro, articolando, con separati atti, aventi ad oggetto le medesime doglianze, un unico motivo di ricorso, al quale le stesse premettono di essere aggiudicatarie della vendita degli immobili meglio descritti all'esito di un procedimento di esecuzione scaturito da un atto di pignoramento trascritto in data 6 dicembre 2013, prima quindi della trascrizione del decreto di sequestro preventivo avvenuta in data 25 luglio 2014. 2.1. Vengono eccepite plurime violazioni di legge in relazione all'articolo 104 bis disp. att. c.p.p., articolo 240 bis c.p., L. numero 244 del 2007, articolo 1, comma 143, D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, articolo 322 ter c.p., D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 55, articolo 12 preleggi, e articolo 2915 c.c 2.2. In primis, si lamenta l'inconferenza della disciplina di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011 Codice antimafia rispetto al caso di specie. La Corte territoriale avrebbe invece ritenuto applicabile tale normativa sulla base del fatto che l'articolo 104 bis, comma 1 quater disp. att. c.p.p., rinvia esattamente al D.Lgs. numero 159 del 2011, Codice antimafia nel caso di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis c.p., e da altre disposizioni di legge che a questo rinviano, tra cui figurano anche i reati tributari per effetto della L. numero 244 del 2007, articolo 1, comma 143, che ha esteso la confisca ex articolo 322 ter c.p., a taluni reati fiscali. Orbene, secondo questa lettura, che si eccepisce errata, l'articolo 55 del Codice Antimafia, in quanto espressamente richiamato dall'articolo 104 bis, comma 1 quater disp. att., si applicherebbe anche ai reati tributari nella parte relativa alla tutela dei terzi ed all'esecuzione del sequestro preventivo. Tale opzione ermeneutica non sarebbe condivisibile per diverse ragioni. In primo luogo, si addiverrebbe ad una interpretazione analogica in malam partem, estendendo la disciplina della confisca in casi particolari di cui all'articolo 240 bis c.p., ed alle ulteriori ipotesi di confisca richiamate dall'articolo 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 quater, comportanti l'applicazione del Codice Antimafia, alla confisca per equivalente relativa al profitto dei reati tributari, attualmente prevista dal D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis. A tale interpretazione è, però, di ostacolo proprio la eterogeneità funzionale dei modelli di confisca che vengono in considerazione l'articolo 240 bis c.p. fa riferimento ai casi di confisca allargata o per sproporzione, che sottendono finalità meramente preventive, mentre l'articolo 322 ter c.p., richiamato dalla L. numero 244 del 2007, articolo 1, comma 143, prevede la confisca per equivalente, istituto dalla finalità tout court sanzionatoria. Tanto considerato, risulterebbero assenti i presupposti per una interpretazione analogica, in quanto non sussiste alcuna lacuna dell'ordinamento positivo, posto che l'effetto prenotativo della trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare rispetto al sequestro fornisce tutela al terzo aggiudicatario della procedura esecutiva che da tale pignoramento sia scaturita inoltre, difetta il presupposto della eadem ratio, avuto riguardo delle diversità strutturali e sostanziali che caratterizzano le varie ipotesi di confisca. 2.3. In secondo luogo, si eccepisce che il bene immobile oggetto di sequestro non sarebbe comunque confiscabile alla luce dell'articolo 2915 c.c., che enuncia la regola dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie e subordina l'opponibilità della confisca penale al presupposto che la trascrizione del sequestro sia antecedente a quella dell'atto di pignoramento. Se invece, come nel caso di specie, la trascrizione del sequestro 25/7/2014 è successiva a quella dell'atto di pignoramento 6/12/2013 , costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il bene debba ritenersi appartenente al terzo aggiudicatario pieno iure. Tanto considerato, il sequestro preventivo non potrebbe mai convertirsi in confisca, pena la vinificazione dell'effetto preventivo dello stesso. Opinare diversamente sarebbe irragionevole, in quanto farebbe ricadere un pregiudizio ingiustificato nei confronti di un soggetto che è estraneo al reato ed incolpevole, con un evidente vulnus al principio di personalità della responsabilità penale ed all'affidamento del terzo nelle procedure esecutive. In aggiunta, la funzione del pignoramento stessa verrebbe vanificata dal momento che nessuno sarebbe incentivato ad acquistare l'immobile con il timore che possa successivamente essere sottoposto a sequestro preventivo e confisca. 2.4. Si lamenta quindi che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente dichiarato l'inammissibilità del gravame cautelare nella parte in cui, per effetto dell'estensione della disciplina di cui all'articolo 240 bis c.p., all'ipotesi di confisca per equivalente prevista per i reati tributari, ha ritenuto che il terzo titolare del bene su cui insiste il sequestro preventivo non sia autonomamente legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare reale nel corso del giudizio di merito, in virtù della prevalenza degli interessi pubblicisti su quelli privatistici del terzo in buona fede, riconoscendo allo stesso legittimazione ad agire solo in ‘via esecutiva, una volta che la sentenza penale che dispone la confisca sia divenuta irrevocabile. Appare irragionevole, a detta della difesa, posticipare e far dipendere dal passaggio in giudicato della sentenza nel procedimento, ad oggi ancora pendente nei confronti di V.A. e altri per reati tributari, il diritto del terzo aggiudicatario in buona fede, del tutto estraneo al fatto di reato, di chiedere la revoca di tale vincolo cautelare in sede penale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Correttamente la difesa eccepisce l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 55, Codice antimafia ai reati tributari, nella parte relativa alla tutela dei terzi e all'esecuzione del sequestro. Invero, l'articolo 240 bis c.p., cui fa espressamente riferimento l'articolo 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 quater, ai fini dell'estensione della disciplina prevista dal Codice Antimafia, prevede l'ipotesi della confisca per sproporzione o c.d. allargata, caratterizzata dalla finalità di prevenzione, e pertanto, una confisca non equiparabile all'ipotesi di confisca per equivalente, cui faceva riferimento la L. 24 settembre 2007, numero 244, articolo 1, comma 143, ora confluito nel D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis. Il D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 55, prevede, infatti, una disciplina speciale ed eccezionale, vincolata alle finalità di prevenzione antimafia e prevenzione criminale riferita alle altre ipotesi tassative, previste dal legislatore ed originariamente incluse nell'ambito del D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies, ed ora comprese nel dettato di cui all'articolo 240 bis c.p. , disciplina che non può essere applicata in via estensiva, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad ulteriori ipotesi di confisca che sottendono rationes diverse, come ad esempio la confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria così. Cass. Sez. U, numero 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv., 262603 . In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità proprio in riferimento ai reati tributari Sez.3, numero 51603 del 18/09/2018, PM c. Roma, non mass. , laddove è stata censurata una lettura estensiva del Codice antimafia proprio in tema di sequestro preventivo . 2. Tanto premesso, il Tribunale di Torino ha erroneamente concluso per l'inammissibilità dell'appello cautelare per carenza di legittimazione, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca del sequestro preventivo avanzata dalle ricorrenti alla Corte di appello di Torino, giudice di secondo grado nel processo a carico di V.A. ed altri. 2.1. In particolare, questo Collegio non condivide l'assunto sul quale si basa la decisione impugnata, la quale ha inteso trasferire in sede penale un principio affermato in sede civile per cui la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell'ordinamento cfr parte motiva di Cass., civ. sez. 3, numero 30990 del 30/11/2018, Rv. 651864 - 01 , posto che tale affermazione non specifica che il caso ivi esaminato aveva ad oggetto proprio una misura incidente su patrimoni illeciti, ossia rivolta a neutralizzare gli illeciti arricchimenti di soggetti già condannati per gravi reati che non fossero stati in grado di giustificare la fonte finanziaria sottesa a tali possidenze, mediante l'applicazione della confisca di prevenzione. Si tratta di situazioni nelle quali gli interessi di natura pubblicistica, sottesi ai sequestri e alle confische, prevalgono in ogni caso anche sui diritti di soggetti estranei ai reati, ma proprio per tali ragioni il principio affermato non può essere elevato al rango di principio generale valevole per tutte le tipologie di confisca penale, per cui esso risulta inconferente con il caso oggetto del presente giudizio. Del resto la precedente pronuncia delle Sezioni Unite civili numero 10532 del 7/05/2013, Rv. 626570 - 01 aveva ben delimitato l'ambito di prevalenza dell'interesse dello Stato alla confisca precisando l'inopponibilità dell'ipoteca iscritta su di un immobile confiscato ai sensi della legge antimafia. 2.2. Nel caso di specie, trova invece applicazione il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla data di trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così tale precedenza a costituire il presupposto necessario per disporre la confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente. 2.3. Orbene, il vincolo nascente dal sequestro preventivo sugli immobili in contestazione risulta invece trascritto posteriormente all'atto di pignoramento immobiliare ed è perciò inopponibile alle ricorrenti, terze acquirenti dei beni per aggiudicazione della vendita disposta nella procedura esecutiva. 2.4. I beni risultano quindi appartenere pieno iure alle ricorrenti, in ottemperanza al principio dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie enucleato all'articolo 2915 c.c., sul punto, già Sez. 3, numero 51043 del 3/10/2018, Deni e altri, non mass. , dovendosi affermare il principio che l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, anche disposta successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo pieno iure con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita. 3. Va/altresì,rilevata l'infondatezza di quanto argomentato dall'ordinanza impugnata laddove sostiene che il terzo titolare del bene su cui insiste il sequestro preventivo non sia autonomamente legittimato à richiederne la revoca nel corso del giudizio di merito. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame cfr. Sez. U, numero 48126 del 20/07/2017, Muscari e altro, Rv. 270938 e, dunque, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca e far valere le proprie ragioni tramite incidente di esecuzione. Il principio affermato è stato avallato dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 253 del 2017, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 573 c.p.p., articolo 579 c.p.p., comma 3, e articolo 593 c.p.p., in riferimento agli articolo 3,24,42 e 111 Cost., e articolo 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione agli articolo 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non si prevede, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, perché dette questioni sono state poste senza tenere conto della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata certamente compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa entro cui essa si inserisce , che avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela, ovvero il rimedio cautelare, che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado . 4. Da quanto esposto consegue la declaratoria di annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Torino, che dovrà applicare il principio di diritto sopra enunciato e dovrà valutare, esaminando il merito delle risultanze e delle allegazioni, la sussistenza della buona fede in capo alle aggiudicatarie M.F. e MA.Ma. , ed eventualmente disporre, qualora all'esito di una positiva valutazione disponga la restituzione degli immobili alle istanti, il trasferimento del vincolo reale in essere sugli importi di denaro ricavati dalla vendita degli immobili già oggetto di sequestro preventivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'articolo 325 c.p.p., comma 5.