La richiesta di copia e ascolto delle intercettazioni va presentata al più presto

La difesa dell’imputato, pur non essendo previsto un termine fisso, non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni qualora non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l’accesso ad esse, proponendo la relativa istanza in concomitanza con quella di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all’impugnazione cautelare.

Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza emessa dal GIP, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per la partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo la violazione dell'articolo 309 c.p.p. per l'erroneo rigetto della eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni. Secondo orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità la richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto possibile, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame ne consegue che l'onere di chiedere l'ascolto e la copia delle intercettazioni sorge fin dal momento in cui interviene il deposito dell'istanza di riesame. E sul difensore incombe l'ulteriore onere di specificare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia Sulla base di ciò, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni «lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con quella di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare». Pertanto, qualora, come nel caso di specie, la richiesta sia stata formulata a distanza di 6 giorni dalla proposizione del riesame e solo dopo che era stata fissata l'udienza dinanzi al Tribunale delle libertà, deve escludersi la sussistenza della nullità per violazione dei diritti della difesa, a fronte di un'autorizzazione all'ascolto che è pur sempre intervenuta, in tempo non utile per consentire l'ascolto integrale ed il rilascio di copia delle intercettazioni, posto che il lamentato ritardo è dipeso dalla intempestiva richiesta avanzata dalla difesa. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

Presidente Fidelbo – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di C.D. avverso l'ordinanza emessa in data 13 gennaio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per la partecipazione - nella sua qualità di capo, promotore e direttore - ad un'associazione dedita al narcotraffico ed operante nella periferia romana di … , nonché per la commissione di numerosi reati fine in materia di sostanze stupefacenti. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del C. deducendo, con unico motivo, la violazione dell'articolo 309 c.p.p., commi 5 e 8, per l'erroneo rigetto della eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di cui ai r.i.t. recanti i numeri 2174/18, 1987/18, 2520/18, 4540/18, 4896/18 e 4090/18 , con la conseguente inefficacia della predetta misura cautelare, per non essere stato consentito, in tempo utile per l'udienza celebrata dinanzi al Tribunale del riesame, l'accesso all'estrazione di copia e all'ascolto dei relativi supporti audio, depositati presso la segreteria del Pubblico ministero, nonostante la difesa si fosse resa parte attiva, sollecitando in più occasioni la messa a disposizione del materiale richiesto, che per difficoltà organizzative interne all'ufficio della Procura ha potuto ottenere solo poco tempo prima dell'udienza, ossia in data 23 febbraio 2021. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le su indicate doglianze sono genericamente esposte e manifestamente infondate, atteso che il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime obiezioni sollevate dinanzi al Tribunale del riesame, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni che avevano condotto al rigetto del gravame. Nell'ordinanza impugnata, infatti, si evidenziava l'intempestività della richiesta di copia ed ascolto delle registrazioni, sul presupposto che - pur essendo stato presentato il ricorso per riesame fin dal 12 febbraio 2021 - la prima richiesta di ascolto era datata 18 febbraio 2021. Sulla base di tale ricostruzione, è plausibile ritenere che - ove la difesa avesse tempestivamente richiesto la copia delle intercettazioni ed il loro ascolto, in concomitanza o subito dopo essersi attivata per il riesame - non si sarebbe verificato alcun vu/nus rispetto alle prerogative difensive. Tanto più che, nel caso di specie, la Procura della Repubblica ha, sia pur in data 23 febbraio 2021, accolto la richiesta della difesa. Per consolidata giurisprudenza, la richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame. La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare o, al più tardi, allorquando presenta l'istanza di riesame, ha già contezza del fatto che l'ordinanza impugnata si fonda - in tutto o in parte - su intercettazioni telefoniche ed è, pertanto, onerata di attivarsi immediatamente al fine di ottenere l'accesso a tali fonti di prova, non occorrendo affatto attendere l'avviso di fissazione dell'udienza. Ne consegue che l'onere di chiedere l'ascolto e la copia delle intercettazioni sorge fin dal momento in cui interviene il deposito dell'istanza di riesame, dovendosi ritenere intempestiva la proposizione di tale richiesta in un momento successivo principio affermato, sia pur implicitamente, da Sez. 5, numero 44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119 Sez. 6, numero 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548 . Del resto, la richiesta difensiva di copia su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, poste a fondamento dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, può essere presentata anche prima della proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali Sez. 1, numero 20547 del 17/01/2011, Cassano, Rv. 250223 . Sul difensore, inoltre, incombe l'ulteriore onere di specificare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia, in quanto finalizzata alla proposizione del riesame o alla formulazione dei motivi in udienza, proprio perché l'autorità procedente deve essere messa in condizione di calibrare le attività funzionali al rilascio di copia ed all'ascolto rispetto ai termini ristretti previsti per l'impugnazione cautelare da ultimo, Sez. 4, numero 24866 del 28/05/2015, Palma, Rv. 263729 . 2.1. Sulla base di tali premesse, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con quella di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare. Tale principio si pone in continuità con l'affermazione secondo cui costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza di riesame ai sensi dell'articolo 309 c.p.p., comma 9 bis Sez. 2, numero 54721 del 01/12/2016, Lafleur, Rv. 268916 . Qualora, come nel caso di specie, la richiesta sia stata formulata a distanza di quasi sei giorni dalla proposizione del riesame e solo dopo che era stata fissata l'udienza dinanzi al Tribunale della libertà, deve escludersi la sussistenza della dedotta nullità per violazione dei diritti della difesa, a fronte di un'autorizzazione all'ascolto che è pur sempre intervenuta, sia pur in tempo non utile per consentire l'ascolto integrale ed il rilascio di copia delle intercettazioni, posto che il lamentato ritardo è dipeso essenzialmente dalla intempestiva richiesta avanzata dalla difesa. 2.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo all'ulteriore doglianza secondo cui, per effetto della mancata produzione dei supporti contenenti le intercettazioni, al Tribunale della libertà ne sarebbe stato impedito l'esame. Invero, per consolidata giurisprudenza, i supporti informatici contenenti le intercettazioni non devono essere trasmessi al Tribunale del riesame, che legittimamente può pronunciarsi sulla base delle sole trascrizioni sommarie utilizzate in fase di indagine e poste a sostegno dell'ordinanza cautelare genetica. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.