Contestazione del decreto di liquidazione dei compensi nel procedimento di espropriazione immobiliare

In tema di processo esecutivo, laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi/impugnativi tipici del processo esecutivo.

Il Tribunale liquidava il compenso spettante al custode dei beni pignorati nell'ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, ponendolo a carico del creditore procedente. Il creditore ricorre in Cassazione, sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere posto a carico del debitore e lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 170 d.P.R. numero 115/2002. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'articolo 168 d.P.R. numero 115/2002, ha l'unica funzione di determinare le spettanze dell'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento» Cass. civ, sez. III, sent., 11 maggio 2021, numero 12434 ne consegue che, laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso e quindi anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all'esito del processo e/o alle relative conseguenze , devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi/impugnativi tipici del processo esecutivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che «i provvedimenti consequenziali all'estinzione pronunciati ai sensi dell'articolo 632 c.p.c., tra i quali rientrano quelli di liquidazione dei compensi agli ausiliari, sono soggetti ad impugnazione con lo strumento di opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c. e non con quello del reclamo di cui all'articolo 630 c.p.c.» Cass. civ., ord., 19 dicembre 2012, numero 27031 . A ciò si aggiunge il fatto che, ai sensi dell'articolo 95 c.p.c., le spese del processo esecutivo devono essere sempre anticipate dal creditore procedente, che potrà recuperarle all'esito dell'espropriazione dei beni del debitore, con la conseguenza che anche le spese liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dei suoi ausiliari devono essere poste, provvisoriamente, a carico del creditore procedente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa Nell’ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti del Comune di Milazzo, nella quale è intervenuto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese F.S.A. e F.O. surrogandosi al creditore procedente , il giudice dell’esecuzione ha liquidato il compenso spettante al custode dei beni pignorati S.M. , ponendolo a carico del creditore procedente. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese A.T.I. F. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 170 T.U.S.G. - Testo Unico delle Spese di Giustizia , sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere posto a carico del debitore. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Ricorre il Raggruppamento Temporaneo di Imprese F.S.A. e F.O. , sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha proposto di dichiarare il ricorso manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte ed il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. L’A.T.I. ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2. La Corte, con ordinanza numero 9268 in data 20 maggio 2020, ha peraltro disposto la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo con le modalità della pubblica udienza cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020 numero 176. L’A.T.I. ricorrente ha depositato ulteriore memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia errata interpretazione del D.P.R. 20 maggio 2002, numero 115 violazione e falsa applicazione di detto D.P.R. 20 maggio 2002, numero 115, articolo 170, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 Difetto di motivazione, comunque insufficiente . Il motivo è manifestamente infondato. La decisione impugnata è pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, che il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere, principi di recente ulteriormente puntualizzati cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 12434 del 11/05/2021, che non risulta ancora massimata nel senso che l’ambito applicativo del rimedio di cui all’articolo 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all’individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell’ausiliario cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza numero 20971 del 08/09/2017, Rv. 645247 - 01 in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 168, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento , per cui è inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione ex articolo 170 del D.P.R. numero 115 cit., qualora i motivi d’impugnazione attengano all’individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice conf. Sez. 2, Sentenza numero 6766 del 04/05/2012, Rv. 622156 - 01 . In applicazione e adattamento dei suddetti principi enunciati in tema di processo di cognizione al processo di esecuzione, deve affermarsi che, laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al, pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso e quindi anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all’esito del processo e/o alle relative conseguenze , devono essere utilizzati gli indicati strumenti oppositivi/impugnatori tipici del processo esecutivo. Più precisamente a va proposto il reclamo di cui all’articolo 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti in tema di estinzione per causa tipica e quelli consequenziali emessi contestualmente o successivamente aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 16711 del 17/07/2009, Rv. 609145 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 22509 del 28/10/2011, Rv. 619576 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 19540 del 26/08/2013, Rv. 627753 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 10836 del 16/05/2014, Rv. 631002 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 19638 del 18/09/2014, Rv. 633073 - 01 b va proposta l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti di improcedibilità e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti del giudice dell’esecuzione, consequenziali sia all’estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi contestualmente o successivamente ai sensi dell’articolo 632 c.p.c., diversi dalla regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo definito con provvedimento di estinzione cd. tipica cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878 01, in cui è espressamente precisato, in motivazione, che i provvedimenti consequenziali all’estinzione, anche per causa tipica, pronunciati ai sensi dell’articolo 632 c.p.c., tra i quali rientrano certamente quelli di liquidazione dei compensi agli ausiliari, sono soggetti ad impugnazione con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c. e non con quello del reclamo di cui all’articolo 630 c.p.c. conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 9837 del 13/05/2015, Rv. 635267 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 27614 del 03/12/2020, Rv. 660055 - 01 . Nel provvedimento impugnato risultano applicati correttamente tali principi, avendo il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto affermato che, in caso di decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione, laddove si intenda contestare il provvedimento nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento, e non nella sola parte in cui viene liquidato il quantum dei suddetti compensi, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi tipici del processo esecutivo in particolare, l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., laddove si intenda, come nella specie, mettere in discussione l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento espressamente contenuta nel provvedimento del giudice dell’esecuzione . È opportuno aggiungere benché non vi sia alcuna specifica censura in proposito che, nella specie, emerge dagli atti che l’opposizione dell’A.T.I. F. , avanzata formalmente ai sensi dell’articolo 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - T.U.S.G. e che risulta notificata anche al custode, titolare del diritto al pagamento degli importi liquidati non avrebbe potuto essere convertita ed esaminata quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., in quanto essa non risultava proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione oltre a non essere stata proposta nella forma del ricorso al giudice dell’esecuzione ai fini dello svolgimento della insopprimibile fase sommaria cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 - 01 . È infine appena il caso di osservare, essenzialmente a fini di completezza espositiva, che, ai sensi dell’articolo 95 c.p.c., le spese del processo esecutivo vanno sempre anticipate dal creditore procedente, il quale potrà recuperarle all’esito dell’espropriazione dei beni del debitore, sia pure soltanto in sede di distribuzione del ricavato se e nei limiti in cui partecipi utilmente alla suddetta distribuzione Cass., Sez. 3, Sentenza numero 24571 del 05/10/2018, Rv. 651157 - 01 . Non può quindi dubitarsi che anche le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione in favore dei suoi ausiliari debbano essere poste provvisoriamente a carico del creditore procedente come avvenuto nel caso di specie e/o dei creditori intervenuti che possono dare impulso alla procedura, così come deve, d’altra parte, ritenersi che, laddove il provvedimento di liquidazione non specifichi espressamente il soggetto tenuto ad anticipare gli importi liquidati in favore dell’ausiliario, ovvero non assegni tali importi direttamente a quest’ultimo in sede di distribuzione, esso costituisca titolo esecutivo in favore dell’ausiliario stesso nei confronti degli indicati creditori. Questi ultimi potranno peraltro ovviamente recuperare le somme anticipate, in sede di distribuzione e, anzi, il relativo credito godrà di preferenza assoluta rispetto ad ogni altro credito, ai sensi degli articolo 2755 e 2770 c.c., in tale sede. Il creditore che abbia anticipato gli importi liquidati all’ausiliario potrà dunque porre ogni questione in relazione alla definitiva collocazione del relativo credito proprio in sede distributiva. 2. Con il secondo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione degli articolo 632 e 310 c.p.c. violazione del principio enunciato dall’articolo 95 cp.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5 . Il motivo riguarda il merito dell’opposizione dichiarata inammissibile dal tribunale e, quindi, resta assorbito in conseguenza del rigetto del motivo precedente, avente direttamente ad oggetto la dichiarazione di inammissibilità. 3. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dal L. 24 dicembre 2012 numero 228, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.