Salvo i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell’articolo 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza , ma può essere adottata in via facoltativa, ai sensi dell’articolo 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati il disposto dell’articolo 336, comma 2, c.p.c.
È quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 21763 depositata il 29 luglio 2021. La conduttrice di un immobile, alla quale era stato intimato lo sfratto per morosità da parte dei proprietari, proponeva opposizione dinnanzi al tribunale territorialmente competente e, previa chiamata in causa del proprietario del lastrico solare sovrastante l'immobile locato, chiedeva l'autorizzazione a rilascio di detto immobile affinché non maturassero ulteriori canoni locatizi ed il rigetto dell'intimazione di sfratto e del monitorio ex adverso pure richiesto, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale per la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione a causa del grave inadempimento dei locatori , con conseguente loro condanna al risarcimento dei relativi danni in solido con il proprietario del lastrico solare. Nel corso del giudizio veniva eccepito e ritenuto sussistente il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione all'intimazione di sfratto, e quello pendente dinnanzi allo stesso Tribunale, riguardante le pretese risarcitorie formulate dagli opposti, proprietari dell'immobile, per i danni patiti dall'asserito cedimento del lastrico solare sovrastante l'immobile. Il Tribunale adito, disponeva con ordinanza ex articolo 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello riguardante la domanda risarcitoria. Quest'ultimo venne poi deciso in primo grado con sentenza di accoglimento delle pretese attoree e con la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Sul ravvisato presupposto dell'intervenuto passaggio in giudicato di quest'ultima sentenza, la conduttrice – opponente nel giudizio pregiudicato di sfratto per morosità – proponeva istanza di riassunzione di quest'ultimo giudizio e all'udienza fissata per la prosecuzione, diversamente da quanto prospettato dalla riassumente, la sentenza di primo grado resa nel giudizio pregiudiziale era stata, invece, impugnata innanzi alla Corte di Appello territorialmente competente. Pertanto, sulla scorta della verifica di quest'ultima circostanza, il Tribunale adito confermava la precedente disposta sospensione del giudizio pregiudicato. Tuttavia, la conduttrice, opponente nel giudizio pregiudicato, reiterava l'istanza di prosecuzione del giudizio sospeso, motivata sulla circostanza che l'appello nel giudizio pregiudiziale era stato proposto nei confronti di tutte le parti, tranne che avverso i proprietari danneggiati, opposti nel giudizio pregiudicato, circostanza dalla quale poteva presumersi che l'impugnazione fosse stata proposta per motivi estranei all'oggetto del giudizio sospeso, il che avrebbe fatto venir meno i presupposti della sospensione. Sulla scorta del predetto sopravvenuto quadro processuale che aveva visto diventare incontrovertibile la sentenza emessa all'esito del giudizio pregiudiziale con riguardo alla domanda sulla responsabilità civile per come accertata dalle parti in causa e che, perciò nel giudizio pregiudicato, precedentemente sospeso, rimaneva ancora pendente il contenzioso sulla sussistenza o meno della responsabilità dei proprietari in ordine al rapporto di locazione dagli stessi stipulato con l'opponente conduttrice, oggetto quest'ultimo che era rimasto estraneo al giudizio pregiudiziale, la medesima opponente, con ulteriore istanza ex articolo 297 c.p.c., chiedeva che venisse fissata l' udienza di prosecuzione dell'indicato giudizio ritenuto pregiudicato . Il Tribunale adito, con provvedimento adottato in difetto di preventivo contraddittorio , rigettava l'istanza di fissazione di udienza di prosecuzione del giudizio pregiudicato sul presupposto che non fosse venuta meno la situazione pregiudiziale sottesa alla precedente disposta sospensione, ovvero che non si era verificato il passaggio in giudicato della sentenza relativa ai giudizi riuniti pregiudicanti che avrebbe dovuto riguardare tutte le parti coinvolte nel giudizio. Avverso quest'ultimo provvedimento reso dal Tribunale adito l'opponente proponeva regolamento di competenza dinnanzi alla Corte di Cassazione. I Giudice della Cassazione, hanno ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso proposto dalla ricorrente con il quale la stessa impugnava il predetto provvedimento reso dal Tribunale nella parte in cui aveva escluso l'intervenuta cessazione del nesso di pregiudizialità che aveva giustificato la rilevata sussistenza dei presupposti per il mantenimento della sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c., lamentando la violazione delle norme in tema di sospensione necessaria ai sensi del citato articolo 295. Nello specifico, i Giudici di legittimità affermano che il provvedimento di sospensione del processo adottato ai sensi dell'articolo 295 cit., pur avendo la forma dell'ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della sua impugnabilità mediante regolamento necessario di competenza con la conseguenza che, ove la parte anziché proporre il regolamento nel termine previsto dal codice di rito, abbia presentato istanza di revoca dell' ordinanza di sospensione al giudice che l'aveva emanata e questi abbia reso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza determina l' inammissibilità del regolamento proposto avverso il secondo provvedimento risultando altrimenti eluso il termine perentorio dalla norma stessa previsto. I Giudici concludono pertanto, che dal rappresentato sviluppo processuale emerge all'evidenza che l'odierna ricorrente avrebbe avuto l' onere di impugnare tempestivamente con regolamento di competenza il primo provvedimento di diniego dell'istanza di prosecuzione del giudizio formulata ai sensi dell'articolo 297 cit., non potendo avvalersi di tale strumento avverso il secondo provvedimento di rigetto della richiesta di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio ancora ritenuto pregiudicato e che non avrebbe – secondo l'avviso del Tribunale adito – potuto essere definito prima del passaggio in giudicato della sentenza da adottare nel giudizio pregiudiziale ovvero pregiudicante . In altri termini, la mancata proposizione del regolamento avverso la prima ordinanza consuma il potere di impugnazione con tale mezzo non esercitato nel termine di legge e rende, perciò, inammissibile la formulazione dello stesso regolamento di competenza avverso il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di prosecuzione del giudizio dipendente con la correlata persistenza della sospensione ex articolo 295 c.p.c. preventivamente disposta .
Presidente Tirelli – Relatore Carrato Rilevato che l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna aveva parzialmente accolto l'appello proposto da D.P. e D.A. avverso la sentenza numero 105/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento relativa ad imposta di registro annualità 2009 le contribuenti resistono con controricorso. Considerato che 1.1. con unico mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 14 per avere la CTR accolto l'appello delle contribuenti giudicando configurabile, nel caso in esame, relativo ad atto di acquisto di terreno edificabile stipulato tra la Cubo S.r.L. e le odierne controricorrenti, il litisconsorzio necessario tra queste ultime e la società acquirente, che aveva proposto separato ricorso avverso l'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata nella presente sede 1.2. dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi emerge, in fatto, che con atto pubblico, stipulato in data 29.10.2009, le contribuenti vendettero alla società Cubo S.r.L. determinate aree fabbricabili l'Agenzia delle entrate rettificò il valore indicato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali mediante avviso di accertamento notificato a tutte le parti contraenti, che fu successivamente impugnato dalla sola parte acquirente l'Ufficio, infine, iscrisse a ruolo le maggiori imposte accertate con successiva emissione di cartella di pagamento nei confronti delle odierne controricorrenti, oggetto del presente giudizio 1.3. la CTR ha dunque accolto l'impugnazione delle contribuenti sul rilievo della sussistenza del litisconsorzio necessario tra le stesse e la parte acquirente relativamente al giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico 1.4. la tesi della Commissione tributaria regionale è priva di giuridico pregio 1.5. come già affermato da questa Corte cfr. Cass. nnumero 12305/2020 , 1698/2018 , ai sensi del D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 57, le parti contraenti sono tenute in solido al pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto, ed il singolo contraente non è litisconsorte necessario nel giudizio, promosso dall'altro contraente, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, cosicché il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali 1.6. non ricorrono infatti i presupposti applicativi del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 14, avendo al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte cfr. Cass. SU numero 1052/2007 , in merito, precisato che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma del D.Lgs. numero 545 del 1992, articolo 14, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario di cui all' articolo 102 c.p.c. poiché non detta come quest'ultima, una norma in bianco , ma positivamente indica i presupposti nell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto dei ricorso 1.7. sulla base di questi presupposti, un'ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato articolo 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione 1.8. la ratio della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli articolo 3 e 53 Cost. , perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati eXal rispetto della loro capacità contributiva 1.9. sulla base di quanto precede consegue che anche ove i condebitori agiscano assieme impugnando i rispettivi avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, i loro ricorsi siano riuniti, o uno dei condebitori intervenga nel giudizio promosso dall'altro, non si determina, sul piano processuale, inscindibilità della causa ed è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo dei contribuenti propone impugnazione, il giudizio può proseguire senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, non ricorrendo un'ipotesi prevista dall' articolo 331 c.p.c. 2.1. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata 2.2. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto non essendo emerse, dalla sentenza impugnata, altre domande e questioni non esaminate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite, né avendo le contribuenti dimostrato di aver riproposto nel giudizio di appello ulteriori domande o questioni non decise neppure implicitamente nella sentenza cassata, essendo inammissibilmente limitate le controricorrenti ad un generico rinvio ai motivi e le domande formulate nei ricorsi di primo e secondo grado , la causa può essere decisa nel merito, ex articolo 384 c.p.c. , comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo delle contribuenti 3. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'e' consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna delle controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delle contribuenti, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito condanna le controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.