La copia della relata sull’estratto di ruolo è sufficiente a provare la notifica

È ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. Va precisato però che l’estratto di ruolo con la fotocopia della relazione di notifica è una prova a tutti gli effetti della consegna della cartella di pagamento.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 20769 del 21 luglio 2021, ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Condizioni di impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel decidere il ricorso la Cassazione ricorda l'intervento delle Sezioni Unite del 2015 sentenza 19704 con cui si dichiarò in maniera definitiva l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in nome della tutela del diritto di difesa del contribuente evitandogli di dover attendere la notifica anche a distanza di molti mesi di un successivo atto impugnabile. In questa storica sentenza la Cassazione ha affermato seguente principio di diritto “E' ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 19 d.lgs. numero 546/1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” successivamente Cass. 15458/2019 e 15145/2017 . Sull'estratto di ruolo, prima del chiarimento intervenuto a Sezioni Unite nel 2015 la tesi predominante riteneva inammissibile l'impugnativa del solo estratto di ruolo, anche qualora il contribuente avesse eccepito la mancata notifica della cartella cfr. Cass. Civ. Sez. V, 15.3.2013 numero 6610 . In punto, secondo Cass. 20 marzo 2013, numero 6906 l'estratto di ruolo è atto interno dell'Amministrazione, e non può essere oggetto di impugnazione davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. cfr. anche Cass. numero 18305 del 2013 . Ed ancora, così come stabilito da Cass. 28 gennaio 2010, numero 1837, “l'estratto di ruolo che la contribuente ha inteso impugnare non esprimeva una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella esattoriale cui faceva seguito. Ne faceva richiamo quale semplice premessa dell'azione esecutiva, la quale non era fondata sull'estratto impugnato ma sulla cartella esattoriale che esso richiamava”. Fissando paletti stringenti sugli atti contestabili dal cittadino, la Corte di cassazione, con le sentenze numero 6395/2014, 6610/2013 e 139/2004, ha respinto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ritenendo che lo stesso non sia tra gli atti autonomamente impugnabili. Lo stesso, infatti, è atto interno all'Amministrazione e non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso, in difetto non sussistendo un interesse concreto e attuale del contribuente, ex articolo 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo. Del resto, l'estratto di ruolo non esprime alcuna pretesa tributaria autonoma rispetto a quella portata dalla cartella e, quindi, non è impugnabile autonomamente dovendo il contribuente attendere la notifica della cartella di pagamento. E' solo con essa che emerge l'interesse ex articolo 100 c.p.c. Caso concreto. Rigettato il primo motivo con cui l'agente denunciava violazione dell'articolo 19 del d.lgs. 546/1992 ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo in quanto atto interno dell'amministrazione. Secondo la Cassazione l'assunto è vero se si considera l'atto in sé ma non se con esso si vuole contestare la mancata notifica delle cartelle di pagamento. Infatti, a partire dalle SS.UU. 19704/2015 si è precisato che è ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 19 d.lgs. numero 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima cfr. Cass. 15458/2019 e 11439/2016 . Accolto invece il motivo sulla violazione dell'articolo 26 del d.p.r. numero 602/1973 e dell'articolo 2697 c.c. con cui si censura l'affermazione della CTR secondo cui l'estratto di ruolo sul retro del quale risultano fotocopiate le relate di notifica che fanno riferimento al carico di cui all'estratto, non costituisce documentazione idonea a far prova della notifica della cartella essendo a tal fine necessari gli originali o le copie autentiche delle cartelle collegati alle relate. Sul punto i giudici di legittimità hanno spiegato che dalla previsione del quarto comma dell'articolo 26 del d.p.r. numero 602/1973, secondo cui l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, si desume che, al contrario di quanto ritenuto della Ctr, ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, la CTR dà conto della avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica che fanno riferimento al carico di cui agli estratti di ruolo impugnati dalla contribuente. La conformità delle copie agli originali non risulta essere mai stata posto in discussione. L'estratto di ruolo è l'equipollente della matrice la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria cfr. Cass. 16121/2019 e 23902/2017 .  

Presidente Stalla/Relatore Mondini Premesse di fatto 1.Con ricorso affidato a cinque motivi, Equitalia Sud spa chiede la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto indimostrata la notifica delle cartelle relative a vari debiti di imposta, impugnate dalla srl GE.RE.CO. General Restauri e Costruzioni unitamente agli estratti di ruolo solo attraversi i quali la società asseriva di essere venuta a conoscenza delle cartelle medesime. L'impugnazione era centrata unicamente sulla mancata notifica delle cartelle. 2. La contribuente non ha svolto difese. 3. La Procura generale ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso, fissato all'udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. numero 137 del 2020, sopravvenuto articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. numero 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, Equitalia Sud lamenta violazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19,21 e 22 per non essere stato dichiarata inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo malgrado lo stesso sia solo atto interno dell'amministrazione, non compreso nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'articolo 19. 6. Il motivo è infondato. Come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 19704/2015, l' estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell'interessato, contenente unicamente gli elementi di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta essendo l'esattore carente del relativo potere , ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perché trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19 sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse ex articolo 100 c.p.c. non avendo alcun senso l'eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza numero 22184 del 22/09/2017 Cass. sentenza numero 6610 del 15/03/2013 . Con la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite e con varie pronunce successive numero 15458/2019 numero 11439/2016 numero 20611/2016 è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l'impugnazione investa l'estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tale caso sussiste evidentemente l'interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi l'ultima parte del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19, comma 3 in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione Cass. numero 19704/2015 . Nel caso di specie è incontroverso che l'originario ricorso della contribuente ha avuto ad oggetto, con gli estratti dei ruoli, le cartelle asseritamente mai notificate. 3.Con i successivi motivi di ricorso, Equitalia Sud lamenta la violazione dell'articolo 26 del D.P.R., la nullità della sentenza perché motivata in modo apodittico e contraddittorio, la violazione dell'articolo 2967 c.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. E' così censurata, sotto diversi profili, l'affermazione su cui si regge la decisione impugnata e secondo la quale gli estratti di ruolo sul retro dei quali risultano fotocopiate le relazioni di notifica che fanno riferimento al carico di cui agli estratti non costituiscono documentazione idonea a dar prova della notifica delle cartelle essendo a tal fine necessari gli originali o le copie autentiche delle cartelle collegati alla relazione di notifica ad esempio con un timbro di congiunzione dell'ufficiale notificatore tra la relata e l'atto con la sottoscrizione dell'originale con la dizione che una copia conforme all'orinale è stata inviata in una certa data a mezzo del servizio postale con l'annotazione del numero della raccomandata di invio sull'originale ecc , così come confermato dal disposto del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, comma 4, che impone al concessionario di conservare la matrice e la copia con la relazione dell'avvenuta notificazione e di produrre tali atti su richiesta del contribuente o dell'amministrazione . 4. La censura è fondata. Dalla previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 26, comma 4 secondo cui l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione , si desume che, al contrario di quanto ritenuto della CTR, ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. Nel caso di specie, la CTR dà conto della avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica che fanno riferimento al carico di cui agli estratti di ruolo impugnati dalla contribuente. La conformità delle copie agli originali non risulta essere mai stata posto in discussione. L'estratto di ruolo è l'equipollente della matrice la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale. Contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. In merito a quanto precede vale richiamare, a sostegno, il costante orientamento di questa Corte tra altre, Cass. 16121/2019 Cass. 3356372018 Cass. 23902/2017 . 5. I motivi in esame devono essere accolti e la sentenza deve essere cassata. 6. Dato che nell'originario ricorso la contribuente aveva impugnato gli estratti e le cartelle unicamente facendo valere l'omessa notifica di queste ultime, atteso quanto al superiore punto 4, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso. 7. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto dell'iniziale ricorso della contribuente compensa le spese del merito condanna la contribuente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre Euro200,00 per esborsi.