L’albergatore commette reato se non comunica all’autorità di pubblica sicurezza le generalità dei suoi clienti

«Costituisce reato, a norma del combinato disposto dagli articolo 17 e 109, r.d. numero 773/1991 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo».

L'omessa comunicazione delle generalità dei propri clienti. Il GIP del Tribunale di Venezia dichiarava il non doversi procedere exarticolo 129 e 459 c.p.p. nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile di non aver comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nel proprio hotel, a Venezia. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia ricorre in Cassazione denunciando la violazione di legge, sostenendo la vigenza dell'articolo 129 TULPS nella formulazione della l. numero 135/2001, con la conseguente rilevanza penale della condotta punibile ai sensi dell'articolo 17 del suddetto testo citato. La doglianza è fondata. L'articolo 4, d.lgs. numero 480/1994, modificando il 4 comma dell'articolo 109 TULPS, aveva previsto la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera. Il d.l. numero 97/1995, conv. nella l. numero 203/1995 riordino della materia del turismo, spettacolo e sport modificava l'articolo 109 commi 1,3 e 4, TULPS, prevedendo un'unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione. La l. numero 135/2001 ha poi riscritto l'intero articolo 109 TULPS senza prevedere alcuna sanzione, determinando così l'applicazione della sanzione penale ai sensi dell'articolo 17 TULPS. Anche la Corte di Cassazione, con le sentenze numero 37145/2005 e numero 42565/2008, ha già avuto modo di affermare a riguardo che «l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo è sanzionato penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all'articolo 17 TULPS, avendo la l. numero 135/2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del d.l numero 97/1995». Con il d.lgs. numero 79/2011 è stata poi abrogata la l. numero 135/20021, non comportando l'eliminazione dell'effetto abrogativo sostitutivo dell'articolo 19 TULPS. Nel caso di specie, l'omessa comunicazione delle generalità die propri clienti, è tuttora previsto dalla legge come reato, in quanto l'articolo 19-bis, comma 1, d.l. numero 113/2018, conv. con modificazioni dalla l. numero 132/2018, ha disposto che l'articolo 109 TULPS «si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni», confermando così l'apparato sanzionatorio penale. Il reato commesso dall'albergatore. Per tutti questi motivi, la sentenza impugnata va annullata e la S.C. arriva ad affermare il seguente principio di diritto «costituisce reato, a norma del combinato disposto dagli articolo 17 e 109, r.d. numero 773/1991 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all'autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo».

Presidente Iasillo – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere ex articolo 129 e 459 c.p.p., nei confronti di P.D.k. , in relazione alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all'articolo 109 TULPS, per non avere comunicato, il 15 giugno 2017, all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva, sita in Venezia. Il Giudice, investito della richiesta di decreto penale formulata dal Pubblico ministero in data 29/9/2017, ha ritenuto che il fatto contestato non fosse previsto dalla legge come reato, alla luce dell'affermata abrogazione, ad opera della L. numero 79 del 2011. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia che denuncia la violazione di legge con riguardo alla ritenuta assenza di penale rilevanza del fatto perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, deve ritenersi tuttora vigente l'articolo 109 TULPS, nella formulazione introdotta dalla L. numero 135 del 2001, con la conseguente rilevanza penale del fatto contestato, condotta punibile ai sensi dell'articolo 17 del medesimo Testo Unico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109 TULPS, alla luce dei diversi interventi normativi si deve osservare quanto segue. Il D.Lgs. numero 480 del 1994, articolo 4, aveva modificato l'articolo 109 TULPS, comma 4, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera con l'intervenuto del D.L. numero 97 del 1995, conv. nella L. numero 203 del 1995 riordino della materia del turismo, spettacolo e sport si disponeva la modifica dell'articolo 109 commi 1, 3 e 4, TULPS, comma quest'ultimo oggetto di modifica ulteriore con la previsione di un'unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione. 2 La L. numero 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha successivamente riscritto l'intero articolo 109 TULPS, strutturandolo in tre commi senza prevedere alcuna sanzione, nè penale nè amministrativa, determinando, così, l'applicazione della sanzione penale, ai sensi dell'articolo 17 TULPS. In tal senso si è già pronunciata questa Corte, affermando che l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo è sanzionato penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all'articolo 17 del TULPS, avendo la L. numero 135 del 2001, riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. numero 97 del 1995 Sez. 3, numero 37145 del 07/07/2005, Parati, Rv. 232474 Sez. 1, numero 42565 del 06/11/2008, Montoro, Rv. 241720 . Con il D.Lgs. numero 79 del 2011 codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo è stata abrogata la L. numero 135 del 2001. La sostituzione della predetta legge con la novella non comporta, pertanto, l'eliminazione dell'effetto abrogativo sostitutivo dell'articolo 109 TULPS che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con D.L. numero 97 del 1995, che prevedeva la sanzione amministrativa Sez. 3, numero 19037 del 18/04/2007, Caggegi . Tanto trova conferma anche nel fatto che il successivo D.L. numero 201 del 2011, conv. nella L. numero 214 del 2011 cd. decreto semplificazione del governo Monti all'articolo 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell'articolo 109 TULPS e modifica il solo comma 3 facendo riferimento al testo di detto articolo formulato dalla L. numero 135 del 2001, che, quindi, considera vigente anche dopo l'intervenuta abrogazione. 3. Orbene, deve rilevarsi che la contestazione mossa si riferisce espressamente alla condotta di omessa comunicazione dei dati dei clienti che, a differenza del ritardo nella consegna Sez. 1, numero 32777 del 09/04/2014, Bellassai, Rv. 260535 ha chiarito che non costituisce reato, a norma del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, numero 773, articolo 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di tardiva consegna all'autorità di P.S. delle 3 schede di ospitalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo, in quanto l'articolo 109 citato impone soltanto che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax , conserva penale rilevanza. Il fatto di omessa comunicazione, sanzionata dall'articolo 17 del medesimo decreto è, invero, tuttora previsto dalla legge come reato, nella vigente formulazione dell'articolo 109, comma 3, TULPS, che impone entro le ventiquattro ore successive all'arrivo che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici e telematici o mediante fax. Del resto, il D.L. numero 113 del 2018, articolo 19 bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. numero 132 del 2018, ha disposto che l'articolo 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni , così ulteriormente confermando la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, faccia applicazione del seguente principio di diritto costituisce reato, a norma del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, numero 773, articolo 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all'autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.