La morte del sovraindebitato nella procedura di liquidazione del patrimonio

La legge numero 3/2012 che, attualmente, regola il sovraindebitamento non disciplina espressamente la morte del debitore durante le procedure e, quindi, si pone il problema di sapere se la procedura pendente debba essere chiusa con la morte del debitore oppure debba proseguire e, soprattutto, come.

Ed è proprio questo l'aspetto che il giudice del Tribunale di Livorno con il provvedimento del 19 luglio 2021 approfondisce a seguito della richiesta del liquidatore nominato. Liquidazione pendente . Ed infatti, era accaduto che fosse stata aperta una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore che, nelle more delle attività di liquidazione previste dal programma, è però morto. A quel punto il liquidatore, venuto a sapere dell'evento dal difensore del debitore, si è legittimamente posto il dubbio di come affrontare la situazione mancando una disciplina dell'evento morte nella legge numero 3/2012 . Peraltro, nel caso di specie, la moglie e la figlia del debitore avevano manifestato l'intenzione di non accettare l'eredità ed erano presenti delati all'eredità di grado successivo. Il silenzio della legge.  Ebbene, il punto di partenza è proprio il silenzio della legge sul punto “la legge 3/2012 non disciplina espressamente l'ipotesi della morte del sovraindebitato così che si pone la questione attinente alla individuazione della disciplina applicare al caso de quo”. Il codice della crisi.  Viceversa il codice della crisi e, cioè, il d.lgs. numero 14/2019 che attualmente ancora non entrato in vigore e rispetto al quale sembra profilarsi un nuovo rinvio contempla, tramite rinvio al procedimento unitario, l'evento morte. In base all' art 270 comma 5, CCII dettato in materia di liquidazione controllata del sovraindebitato, infatti, è previsto che “per i casi non regolati dal presente comma si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo II”. E l'articolo 35 prevede, per quel che più rileva, che “Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione , questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario”. Inoltre, l' articolo 36 del CCII , rubricato Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva, stabilisce che “Nel caso previsto dall' articolo 528 del codice civile , la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall' articolo 641 del codice civile e nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell' articolo 642 del codice civile ” …legge fallimentare   Il Tribunale osserva anche che, sebbene il codice della crisi non sia ancora entrato in vigore, la scelta del legislatore sia una conferma della possibilità di estendere oggi analogicamente l' articolo 12 della legge fallimentare alle procedure di sovraindebitamento la cui natura concorsuale è stata riconosciuta anche espressamente dalla giurisprudenza . Ed infatti, il combinato disposto degli articoli 35 e 36 CCIII riproducono sostanzialmente la disciplina dell' articolo 12 legge fallimentare secondo cui “Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall' articolo 528 del codice civile , la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall' articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice”. Il compito del liquidatore.  Così individuata la normativa applicabile, il giudice ha invitato “ogni interessato ed il liquidatore… a far nominare il curatore dell'eredità giacente … nelle forme previste dall' articolo 528 c.c. ”.

Giudice Pastorelli Osserva la legge 3/2012 non disciplina espressamente l'ipotesi della morte del sovraindebitato così che si pone la questione attinente alla individuazione della disciplina applicare al caso de quo. Deve essere evidenziato che, al contrario, il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, ancora non entrato in vigore ma che già fa parte dell'ordinamento, contempla l'ipotesi di morte del sovraindebitato il 5° comma dell' articolo 270 del CCII , rubricato Apertura della liquidazione controllata, stabilisce che “ … per i casi non regolati dal presente comma si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”. L' articolo 35 del CCII , contenuto all'interno del titolo III, rubricato Morte del debitore, prevede che “Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario. Se ci sono più eredi la procedura prosegue con quello che è designato rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato”. Inoltre, l' articolo 36 del CCII , rubricato Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva, stabilisce che “Nel caso previsto dall' articolo 528 del codice civile , la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall' articolo 641 del codice civile e nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell' articolo 642 del codice civile ”. Tale disciplina sostanzialmente riprende la disciplina attualmente in vigore relativa alla procedura fallimentare contenuta nell' art 12 l.f. secondo la quale ” Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall' articolo 528 del codice civile , la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall' articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice. “ Ritiene il Tribunale che a legislazione vigente alla procedura di liquidazione del patrimonio, nel caso di morte del sovraindebitato, debba applicarsi, in via analogica, la disciplina prevista per la procedura maggiore regolata dall' art 12 della legge fallimentare . Del resto tale disciplina sarà quella applicabile a partire dalla entrata in vigore del codice della crisi che deve ritenersi che nella materia de qua abbia fatto una ricognizione della disciplina vigente applicandosi in caso di lacune alla disciplina del sovraindebitamento le norme del fallimento, in quanto compatibili, trattandosi comunque di procedure concorsuali rette dalla eadem ratio. Nel caso di specie ha riferito il liquidatore che i delati alla eredità del sovraindebitato e cioè la moglie e la figlia non intendono accettare l'eredità del de cuius come emerge dalla pec inviata al dott. M. dal legale del defunto sovraindebitato Allegato nr.3 e che il sovraindebitato G.G. ha delati alla sua eredità di grado successivo. Si ha pertanto nel caso di specie una situazione di giacenza delle eredità di G.G., non avendo allo stato rinunciato tutti i possibili delati alla sua eredità, che comporta la applicazione della disciplina di cui all'ultimo co. dell' art 12 della legge fallimentare . P.Q.M. Letto ed applicato analogicamente l 'art 12 della legge fallimentar e invita ogni interessato ed il liquidatore dott. A. M. a far nominare il curatore dell'eredità giacente di G.G. nelle forme prevista dall 'art 528 c.c .