L’avviso di deposito presso la casa comunale del plico deve entrare nella concreta sfera di conoscibilità del destinatario

Il termine di quaranta giorni per l’opposizione del decreto ingiuntivo, ove questo sia stato notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio per il destinatario, coincidente con quello in cui l’avviso di deposito dell’atto alla casa comunale è entrato nella sua sfera di conoscibilità.

La seconda sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia numero 20915, depositata in cancelleria il 21 luglio 2021, affronta nuovamente la questione del perfezionamento della notificazione ex articolo 140 c.p.c. rispetto al destinatario dell'atto, nuovamente affermando che la verifica accertativa in ordine alla sfera di conoscibilità del plico di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale deve essere attuata in concreto, onde consentire di poter ritenere perfezionato il procedimento notificatorio per il ricorrente. Il fatto. La vicenda è quella di una parte che, a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali, spiegava opposizione. Il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva. Si dava atto nella pronuncia che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. mediante affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale in data 9 settembre 2014. Del pari si dava atto che il ritiro del medesimo plico, ad opera del ricorrente, era avvenuto in data 13 ottobre 2014. L'opponente riteneva che il termine per l'opposizione dovesse decorrere dal 13 ottobre 2014, momento di effettiva conoscenza del deposito, con conseguente tempestività dell'opposizione. Di differente avviso i Giudici di merito che evidenziavano come il termine dell'opposizione dovesse essere quello risultante dal decorso di dieci giorni dalla data di invio della raccomandata che aveva avvertito dell'infruttuoso accesso e, quindi, dal 19 luglio 2014. Del medesimo tenore anche la pronuncia di appello che riteneva inammissibile il gravame. Entrambe le pronunce, la sentenza del Tribunale e l'ordinanza della Corte di appello venivano impugnate dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Con il solo motivo di ricorso si denunciava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto il ricorrente evidenziava l'esistenza di numerosi disguidi legati al sistema postale, in particolar modo al servizio di recapito seguimi, in ragione dei quali, sarebbe stato per lui impossibile entrare nella giuridica conoscibilità dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. In concreto era capitato che il portalettere avesse tentato di recapitare il plico in data 9 settembre, con esiti negativi, per trasferimento del destinatario e per inoperatività del servizio di recapito seguimi sugli atti giudiziari, con conseguenti inesorabili disguidi nel recapito del plico di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale. Tale circostanza avrebbe dovuto condurre i Giudici del merito a verificare in concreto le circostanze di perfezionamento della notifica per il destinatario ovvero, in alternativa, quando per lo stesso si sarebbe concretizzata la conoscibilità dell'atto, ai fini del suo concreto ritiro presso l'ufficio postale. Il ricorrente riteneva invece che tale valutazione fosse stata omessa da parte dei Giudici, di prime e seconde cure. La decisione della Cassazione. Gli Ermellini ripercorrevano le tappe del procedimento notificatorio evidenziando come rispetto al destinatario occorra il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alle porte dell'abitazione, la raccomandata con avviso di ricevimento per notiziare del deposito. E' inoltre contemplata, secondo l'orientamento espresso dalle sezioni unite numero 458 del 2005, la necessità di allegare all'avviso di ricevimento l'atto notificato, con conseguente nullità della notificazione in caso di omissione. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite è il risultato di una interpretazione costituzionalmente orientata che impone di considerare l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, anche ai fini della garanzia del contraddittorio. L'importanza dell'avviso di ricevimento sta anche nelle annotazioni fatte dall'agente postale da cui possono emergere anche le motivazioni che, ad esempio, hanno impedito la consegna dell'atto al destinatario, per trasferimento o irreperibilità, escludendosi quindi in tali ipotesi che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Nel caso di specie era emerso che la Corte di Appello non avesse esaminato l'avviso di ricevimento, con conseguente mancata disamina dell'esatto indirizzo di spedizione della raccomandata di avviso di deposito del plico onde verificare l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del ricorrente. Per queste motivazioni il ricorso era accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per la verifica e l'accertamento in ordine l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del ricorrente.

Presidente D'Ascola/Relatore Varrone Fatti di causa 1. Con atto di citazione 7 novembre 2014, C.D. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria l'avv. P.C. , opponendosi al decreto ingiuntivo richiesto e concesso in forma provvisoriamente esecutiva su istanza del convenuto opposto per il pagamento dell'importo di Euro 132.045,55, assunto come dovuto in linea capitale per prestazioni professionali rese in plurime vertenze. 2. Il Tribunale di Alessandria dichiarata inammissibile l'opposizione in quanto tardiva. Il decreto ingiuntivo ed il relativo precetto erano stati notificati all'opponente il 9 settembre 2014, entro il termine previsto dall' articolo 644 c.p.c. , termine sospeso durante il periodo feriale Cass. Sez. I, Sentenza numero 22959 del 31/10/2007 . La notifica era stata effettuata ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. , come da relata prodotta e recante domicilio chiuso. Portiere non autorizzato al ritiro in assenza del destinatario. Non avendo trovato il destinatario o altra persona prevista dall' articolo 139 c.p.c. , ho provveduto ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. I deposito di copia dell'atto nella casa comunale di omissis 2 avviso del deposito ho affisso alla porta del destinatario 3 altro avviso RRR ho spedito al destinatario partecipandogli l'avvenuto deposito. Osservate disp. D.Lgs. numero 196 del 2003. omissis 4.09.2014. data notizia al destinatario con raccomandata RR del 6 settembre 2014 numero omissis . Dell'avviso di ricevimento della raccomandata l'addetto al recapito aveva dato atto in data 9 settembre 2014 che, mancando il destinatario e persone abilitate a ricevere la notifica, si era provveduto ad affiggere l'avviso alla porta d'ingresso dello stabile e a depositare il plico presso l'ufficio. Il ritiro da parte dell'opponente era poi avvenuto il 13 ottobre 2014 come attestato nello stesso avviso di ricevimento e dichiarato nelle note d'udienza del 3 marzo 2015 . La prospettazione dell'opponente secondo cui era quest'ultimo il termine dal quale fare decorrere i 40 giorni previsti dall' articolo 641 c.p.c. , era erronea perché mai la Corte Costituzionale CC 3/2010 aveva affermato un tale principio. La stessa Corte di legittimità aveva scisso i due termini di notifica per il notificante ed il notificato, chiarendo però che per il notificante doveva considerarsi il momento della spedizione e per il notificato il momento della ricezione. Tale momento però non corrispondeva con quello dell'effettivo del ritiro dell'atto ma con l'effettiva conoscibilità dello stesso. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario doveva intendersi perfezionata non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata di avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della stessa o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza Sez. 5, Sent. numero 7324 del 2012 . In applicazione del citato principio secondo il Tribunale di Alessandria, il dies a quo dal quale fare decorrere i termini per l'opposizione non poteva essere il 13 ottobre 2014, giorno di effettivo ritiro dell'atto da parte del C. , ma quello risultante dal decorso di dieci giorni dalla data di invio della raccomandata che aveva dato avviso dell'infruttuoso accesso e che era stata spedita il 9 settembre 2014. Pertanto, la notifica si era perfezionata il 19 settembre 2014, dies a quo per computare i 40 giorni decorsi i quali l'opposizione era diventata inammissibile. La notifica dell'opposizione era, invece, avvenuta il 17 novembre 2014, quindi tardivamente. Tutte le altre argomentazioni della parte in ordine agli avvenuti diversi trasferimenti dell'atto notificato confliggevano con la relata dell'ufficiale giudiziario atto pubblico, facente fede fino a querela di falso. La querela di falso, pur essendo tutti gli atti conosciuti e citati dalla stessa parte opponente, fin dall'atto di opposizione, era stata presentata solo in seguito alla fissazione dell'udienza ex articolo 281 sexies c.p.c. , all'udienza di discussione del 9 giugno 2015, dopo il deposito di note difensive. In merito alla nullità ed inammissibilità della stessa il Tribunale richiamava tutte le argomentazioni già svolte nell'ordinanza emessa in pari data. 3. La Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile ex articolo 348 bis, l'appello proposto da C.D. . In particolare, rilevava la Corte d'Appello che non potevano riverberarsi in pregiudizio del notificante particolari modalità di consegna indicate dall'appellante al servizio postale e di certo non quelle che contemplavano la spedizione della corrispondenza ad un altro indirizzo differente da quello di residenza e che in concreto avevano determinato il trasferimento del plico presso altri uffici così determinando il recapito al destinatario dopo oltre un mese dall'avvenuta spedizione. Inoltre la querela di falso proposta dall'appellante con riferimento alla relazione di notifica del 4 settembre 2014 nella parte in cui si attestava l'avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla porta del destinatario non era rilevante ai fini di considerare regolarmente adempiuti gli incombenti imposti dalla norma, posto che anche in astratto volendo aderire alla prospettazione del querelante doveva comunque ritenersi che l'avviso fosse stato collocato in corrispondenza del varco di accesso che metteva in comunicazione il complesso immobiliare con la via pubblica, in tal modo dovendosi ritenere valido l'operato dell'agente ufficiale notificatore. 4. C.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso sia la sentenza del tribunale di Alessandria che l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino ex articolo 348 bis c.p.c. , sulla base di un motivo di ricorso. 5. P.C. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. L'unico motivo di ricorso è così rubricato Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3 errate conclusioni circa il perfezionamento della notifica di ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. . Il ricorrente rinnova le proprie contestazioni circa la declaratoria di presunta tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con tutti i pregiudizi conseguenti alla impossibilità di dare corso all'attività istruttoria necessaria a dimostrare la infondatezza del credito portato dal titolo opposto. Secondo il ricorrente i documentati e plurimi disguidi postali, certificati dal Servizio Postale, attesterebbero che il plico con l'avviso del deposito e quindi della tentata notifica del decreto, sarebbe stato recapitato e quindi giuridicamente notificato , solamente in data 13 ottobre 2014, allorché egli è stato posto nelle condizioni di conoscere e, quindi, ritirare il medesimo plico. Dalla documentazione versata in atti risulterebbe che la raccomandata contenente l'avviso del deposito C.A.D. sia stata spedita dall'Ufficiale in data 6 settembre 2014 e che in data 9 settembre 2014, sia stato tentato il recapito da un portalettere ma sarebbe risultato impossibile consegnare l'effetto postale da rinviare al mittente . Dopo tale data, il plico sarebbe stato trasmesso con le seguenti tempistiche 9 settembre da omissis a omissis - 11 settembre da … a omissis - 12 settembre in lavorazione a … - 18 settembre spedizione a omissis - 19 settembre invio a omissis - 23 settembre in lavorazione - 2 ottobre in lavorazione a omissis - 3 ottobre in giacenza a omissis - 13 ottobre consegnato avviso - 28 ottobre consegnata dallo sportello del centro postale omissis . Il grave disguido per quanto non giustificabile, quindi, sarebbe imputabile all'evidente errato invio della missiva all'indirizzo indicato al Servizio Postale c.d. Seguimi . In forza delle Condizioni Generali di Contratto CGC del c.d. Servizio Seguimi , a cui è possibile aderire on line , infatti, il destinatario della corrispondenza può chiedere che la corrispondenza, per un periodo indicato, possa essergli recapitata ad un indirizzo diverso. All'articolo 1 delle CGC è però previsto che il predetto Servizio Seguimi non possa essere effettuato per la consegna degli atti giudiziari . L'addetto alla consegna del plico in omissis si sarebbe evidentemente avveduto dell'errore in cui era incorso l'Ufficio di … ed avrebbe restituito l'avviso, così consegnato poi al destinatario dopo il lungo percorso dianzi tracciato, di cui dà conto la Corte nell'ordinanza impugnata. Il C. avrebbe, già in primo grado e precisamente all'udienza del 3 marzo 2015, fornito prova dell' attestazione di avvenuta notifica , rilasciatagli dalle Poste in data 2 marzo 2015, circa il fatto che la notifica si era perfezionata solo il 13 ottobre 2014. Solo da tale data dovrebbe farsi decorrere il termine per la compiuta giacenza e certamente non dal 9 settembre, data del primo invio della missiva verso un recapito errato, cui non avrebbe dovuto procedersi per il preciso sbarramento imposto dal Regolamento Postale per gli atti giudiziari. Si tratterebbe, dunque, di verificare se e quando si sia perfezionata la notifica per il destinatario, ovvero il sig. C. , ovvero quando sia stata effettuata e garantita in concreto la conoscibilità del decreto, per essere stato ritirato o, più precisamente per essere stata comunicata al destinatario la effettiva richiesta di notifica di un atto giudiziario. La conclusione dei giudici di merito sarebbe censurabile, sia per la sua evidente illogicità e sia perché in aperta violazione del disposto di cui all' articolo 140 c.p.c. , e del diritto tutelato dalle norme espressamente volte a garantire la conoscibilità degli atti da parte del destinatario delle notifiche. Il momento cui occorre riferirsi al fine di valutare il perfezionamento del procedimento notificatorio coinciderebbe con la data di ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, così come indicata nell'avviso allegato alla raccomandata. In altri termini, secondo il ricorrente, se è vero che devono essere decorsi dieci giorni dalla spedizione del plico, è altresì pacifico che non può prescindersi dall'effettivo arrivo del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario Corte di Cassazione, sez. I, numero 3552/2014 . Il ricorrente chiede, quindi, che sia cassata la conclusione a cui è pervenuta la Corte d'Appello, e con la quale ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni di cui all' articolo 641 c.p.c. . 1.1 Preliminarmente occorre evidenziare che ogni qual volta come nel caso in esame - il giudice di appello sia pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del gravame ex articolo 348 bis c.p.c. , comma 1, non perché abbia condiviso la ratio decidendi fatta propria dal giudice di prime cure nella specie l'avvenuta allegazione dell'avviso di ricevimento attestante la spedizione al ricorrente dell'avviso di deposito presso la casa comunale del plico contenente il decreto ingiuntivo da notificare , bensì in base ad altra, ovvero l'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata in data 9 settembre 2014 , la pronuncia del giudice di seconda istanza assume i caratteri di una vera e propria sentenza, destinata a sostituirsi alla prima. Tale indirizzo è stato affermato già in passato dalla Terza Sezione di questa Corte che ha riconosciuto - non senza previamente rammentare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano affermato l'impugnabilità ex articolo 111 Cost. , dell'ordinanza di inammissibilità prevista dall' articolo 348 ter c.p.c. , per vizi propri consistenti in una violazione della normativa processuale cfr. Cass. Sez. unumero , sent. 2 febbraio 2016, numero 1914 - che agli errores in procedendo ai quali hanno dato specificamente rilievo, appunto, le Sezioni Unite si deve aggiungere l'ipotesi che l'ordinanza sia resa al di fuori della condizione sostanziale prevista dall' articolo 348 bis c.p.c. , ossia che l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta , condizione ipotizzabile soltanto quando il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d'appello nell'ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c. , si sostanzi nella conferma di una sentenza ritenuta giusta per essere l'appello prima facie destituito di fondamento . Per contro, il giudice d'appello non può, pronunziando con ordinanza e dichiarando inammissibile il ricorso, sostituire la motivazione del provvedimento impugnato con un diverso percorso argomentativo , in quanto, così operando, il giudice dell'impugnazione finisce con l'entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari dell' articolo 348 bis c.p.c. , che invece prevede una delibazione meramente sommaria così, in motivazione, Sez. 3, sent. 2017, numero 15644, . Ne consegue, pertanto, che, nell'ipotesi in cui il giudice d'appello provveda con ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c. , tuttavia sostituendo alle ragioni della decisione di primo grado un diverso percorso argomentativo, la parte soccombente che intenda proporre ricorso ordinario si troverebbe costretta a porsi in rapporto dialettico con una ratio decidendi , quella della sentenza di primo grado, sconfessata dal secondo giudice, di talché la vera decisione di merito suscettibile di impugnazione è quella del giudice d'appello , la quale, sebbene adottata nelle forme dell'ordinanza prevista dall' articolo 348 ter c.p.c. , ha infatti il contenuto di una sentenza di merito a cognizione piena , soggetta al ricorso ex articolo 360 c.p.c. . 1.2 Chiarito, dunque, che lo scrutinio di questa Corte risulta circoscritto ai motivi di impugnazione che investono l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello deve affermarsi che il motivo di ricorso è fondato. 1.3 Per il perfezionamento del procedimento notificatorio ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. , nei confronti del destinatario occorre il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario la raccomandata con avviso di ricevimento per dare notizia del deposito al destinatario. Tale ultimo adempimento costituisce ulteriore garanzia per il destinatario, onde favorire al massimo l'ingresso dell'atto nella sua sfera di conoscibilità. Per questo motivo si richiede che l'avviso di ricevimento debba essere allegato all'atto notificato e che la sua mancanza provochi la nullità della notificazione Cass. S.U. 13.1.2005, numero 458 . Le incertezze giurisprudenziali in ordine alla necessità o meno di allegare l'avviso di ricevimento sono state superate dalla citata pronuncia delle Sezioni unite. D'altra parte, questa garanzia è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale in tema di notificazione di atti giudiziari Corte Cost. 23.1.2004, numero 28 , che abbandonando l'indirizzo che voleva la notificazione eseguita ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. , perfezionata dopo il deposito della copia dell'atto e l'affissione dell'avviso relativo al deposito stesso, con la spedizione al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento, ha stabilito che anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. , come per le notifiche a mezzo posta, oggetto della sentenza Corte Cost. 26.11.2002, numero 477 , al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante è sufficiente che l'atto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal detto articolo 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo. Il consolidamento di tale effetto - che può definirsi provvisorio o anticipato - a vantaggio del notificante, dipende comunque dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario. Le Sezioni unite, inoltre, hanno superato l'orientamento che, nelle notificazioni ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. , riteneva l'allegazione, all'originale dell'atto, dell'avviso di ricevimento adempimento privo di rilevanza. Nel procedimento disciplinato da questa norma, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che come atto della sequenza del processo perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione, all'originale dell'atto, dell'avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. 1.4 A quest'ultima soluzione le Sezioni unite sono pervenute sulla base sia di una interpretazione costituzionalmente orientata che impone l'effettività delle garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario medesimo e della tutela del contraddittorio sia di una valorizzazione della ratio e del dato testuale dell' articolo 140 c.p.c. , per cui, se il legislatore avesse considerato l'avviso di ricevimento privo di rilevanza, non avrebbe richiesto che la raccomandata di cui all' articolo 140 c.p.c. , ne fosse corredata a differenza di altri casi in cui ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice . Precisano altresì le Sezioni unite che dall'avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall' articolo 140 c.p.c. , sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata. Si tratta, dunque, di una verifica necessaria, postulata del resto dalla stessa previsione normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento, tanto più che con l'ulteriore sentenza 14 gennaio 2010, numero 3, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell' articolo 140 c.p.c. , nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. 1.5 Secondo la Corte Costituzionale punto 5.2.1 della citata sentenza il notificante, ex articolo 140 c.p.c. , evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, il destinatario in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti - soffre invece di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Nè la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall' articolo 140 c.p.c. , può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l'evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l'onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi. 1.6 Tutto ciò premesso deve osservarsi che la Corte d'Appello di Torino, nell'ordinanza impugnata, ha affermato che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 19 settembre 2014, data di scadenza del decimo giorno successivo all'invio della raccomandata contenente l'avviso di deposito nella casa comunale, avvenuto il 9 settembre 2014. Quanto detto dalla Corte d'Appello contrasta con quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Alessandria dove si afferma che la raccomandata di avviso di deposito è stata effettuata il 6 settembre 2019, con avviso di ricevimento del 9 settembre 2014 e con attestazione dell'addetto al recapito che, mancando il destinatario o persone abilitate a ricevere la notifica, si era provveduto ad affiggere l'avviso alla porta di ingresso dello stabile e a depositare il plico presso l'Ufficio. La Corte d'Appello, dunque, non ha esaminato in alcun modo l'avviso di ricevimento, nè tantomeno ha indicato l'esatto indirizzo di spedizione della raccomandata di avviso di deposito del plico e se questa sia entrata effettivamente nella sfera di conoscibilità del ricorrente. La Corte d'Appello, al contrario, ha dato atto che, a causa di particolari modalità di consegna indicate dall'appellante al servizio postale, il plico è stato trasferito ad altri uffici con effettivo recapito al destinatario dopo oltre un mese dalla sua spedizione. Il ricorrente ha eccepito, infatti, che la raccomandata numero 766663806431, contenente l'avviso del deposito, come da documentazione rilasciata dal Servizio Postale, dopo un discusso e mai accertato tentativo di consegna all'indirizzo del destinatario, sia stata indirizzata dapprima all'Ufficio Postale di omissis , in seguito a omissis e solo in ultimo all'Ufficio omissis . La Corte d'Appello, dunque, ha omesso l'esame dell'avviso di ricevimento della più volte citata raccomandata del 6 settembre 2014 al fine di verificare l'indirizzo di spedizione. Deve concludersi che allo stato non vi è alcuna certezza del momento in cui il destinatario abbia potuto fruire dell'ulteriore cautela prevista dalla legge a suo favore, ovvero della messa a conoscenza, a mezzo posta, dell'avvenuto deposito del plico contenente l'atto nella casa comunale. Nel giudizio di rinvio dovrà effettuarsi tale verifica per accertare quando effettivamente l'avviso di deposito del plico sia entrato nella sfera di conoscibilità del ricorrente, momento di perfezionamento del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo dal quale far decorrere il termine per proporre l'opposizione. 2. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.