Necessario il giudizio di comparazione ai fini della concessione della remissione del debito

Ritenere che la commissione di un isolato illecito disciplinare possa essere considerata ostativa alla concessione del beneficio della remissione del debito non equivale ad affermare che il semplice rilievo di quella commissione precluda la comparazione fra gli elementi rilevanti dell’illecito e la condotta tenuta dal condannato.

Un detenuto chiedeva la remissione del debito vantato dall’Agenzia delle Entrate per le spese relative al processo e al suo mantenimento in carcere. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza, avendo il detenuto commesso un’infrazione disciplinare. Il detenuto ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto compiere una valutazione comparativa fra l’infrazione disciplinare e le caratteristiche della partecipazione del detenuto alle attività risocializzanti, anche in considerazione del fatto che l’avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare non aveva influito sulla concessione del beneficio della liberazione anticipata. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che la commissione di un illecito disciplinare da parte del detenuto è sufficiente per la negazione del beneficio della remissione del debito tuttavia, ciò non esime il giudice del merito dal compiere una «specifica comparazione fra le caratteristiche, le modalità, il tempo, ogni altro elemento rilevante di quel solo illecito disciplinare, da un lato, e la condotta complessivamente tenuta dal condannato, dall’altro», al fine di verificare se, nonostante la commissione dell’illecito, possa ritenersi sussistente, insieme agli altri requisiti, anche la regolarità della condotta cui è subordinata la concessione del beneficio. In altri termini, conclude la Corte, «ritenere che la commissione di un isolato illecito disciplinare possa essere considerata ostativa alla concessione del beneficio, a seguito della comparazione suddetta, non equivale ad affermare che il semplice rilievo di quella commissione, in sé stessa, precluda la comparazione ed esima il giudice del merito dal compierla». Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza.

Presidente Casa – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Firenze, il detenuto L.M. chiedeva la remissione del debito vantato dall’Agenzia delle Entrate di Sassari per spese relative al processo e al suo mantenimento in carcere. 2. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 20 marzo 2019, rigettava l’istanza, sulla base del rilievo che il detenuto aveva commesso una infrazione disciplinare, oggetto del rapporto del 15 gennaio 2010. 3. Il L. proponeva opposizione, deducendo che il fatto oggetto del rapporto disciplinare non era idoneo a giustificare il rigetto dell’istanza. 4. Con provvedimento del 6 febbraio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Firenze rigettava l’opposizione, notando che la commissione di una sola infrazione disciplinare era sufficiente per escludere la sussistenza del requisito della regolarità della condotta inframuraria, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Citava le seguenti sentenze Sez. 1, numero 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 265721 - 01 Sez. 1, numero 18686 del 23/04/2009, Rv. 243781 - 01. 5. L’avv. omissis ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 6, comma 2 L. 26 luglio 1975, numero 354, articolo 30, comma 8, ord. penumero , in relazione all’articolo 27 Cost., comma 2. Il ricorrente sostiene che il Magistrato di sorveglianza si è limitato, per rigettare l’istanza, a prendere atto dell’infrazione disciplinare commessa nel gennaio 2010, mentre avrebbe dovuto compiere una valutazione comparativa fra la stessa e le caratteristiche della partecipazione del detenuto alle attività risocializzanti, soprattutto in considerazione del fatto che l’avvenuta irrogazione di sanzione disciplinare non ha influito sulla concessione del beneficio della liberazione anticipata, disposta in favore del detenuto con provvedimento dello stesso Magistrato di sorveglianza di Firenze in data 15 febbraio 2013. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 6, comma 2, stabilisce che, se l’interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, ai fini della concessione del suddetto beneficio, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria Sez. 1, numero 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 265721 - 01 in applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non accoglimento dell’istanza di remissione del debito presentata dal condannato che, nel corso dell’esecuzione carceraria, aveva subito una sanzione disciplinare . È stato precisato che l’accoglimento della richiesta di remissione del debito non implica la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, ma soltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto Sez. 1, numero 18686 del 23/04/2009, Rv. 243781 - 01 fattispecie relativa a rigetto di istanza di remissione presentata dal condannato al quale, nel corso dell’esecuzione carceraria, era stata irrogata una sanzione disciplinare . 2. Alla luce della corretta esegesi dei suddetti principi, pienamente condivisibili, deve osservarsi che nel caso ora in esame il Magistrato di sorveglianza di Firenze è incorso in errore giuridico. 2.1. Va ribadito che l’avvenuta commissione di un illecito disciplinare, da parte del detenuto, è sufficiente per la negazione del beneficio della remissione del debito, come indicato nelle richiamate sentenze di questa Corte. Tuttavia, ciò non esime il giudice del merito dal compimento di una specifica comparazione fra le caratteristiche, le modalità, il tempo, ogni altro elemento rilevante di quel solo illecito disciplinare, da un lato, e la condotta complessivamente tenuta dal condannato, dall’altro lato, al fine di verificare se, nonostante la commissione di quell’isolato illecito disciplinare, possa ritenersi sussistente, insieme agli altri requisiti, anche quella regolarità della condotta cui la norma sopra richiamata subordina la concessione del beneficio della remissione del debito. In altri termini, ritenere che la commissione di un isolato illecito disciplinare possa essere considerata ostativa alla concessione del beneficio, a seguito della comparazione suddetta, non equivale ad affermare che il semplice rilievo di quella commissione, in sé stessa, precluda la comparazione ed esima il giudice del merito dal compierla. 2.2. Nel caso in esame, il giudice del merito ha errato nel limitarsi al rilievo dell’avvenuta commissione dell’illecito disciplinare da parte del detenuto, e nel rigettare l’istanza di remissione del debito sulla base di tale rilievo. Avrebbe dovuto svolgere, invece, la valutazione di merito suddetta. 3. Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Firenze che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Firenze.