Insinuazione al passivo del concordato preventivo e restituzione della cambiale

«Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dall’articolo 66 Legge Cambiaria, non solo se eserciti l’azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell’ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella concorsuale di concordato preventivo».

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione che con ordinanza del 19 luglio 2021 ha fornito un'interpretazione estensiva dell'articolo 66 l.c. anche alla procedura di concordato preventivo. I fatti dedotti in lite. Una società aveva perfezionato un contratto di sconto con la banca di riferimento avente ad oggetto numerose cambiali rilasciatele dai propri acquirenti a fronte della vendita a rate, con patto di riservato dominio, di macchine per movimento terra. Detta società, poi ammessa alla procedura di concordato preventivo, conveniva in giudizio la banca presso il Tribunale di Milano affinché fosse a accertata la nullità ed inefficacia delle girate cambiarie per violazione da parte della banca scontataria dell'articolo 66 l.c. b inibito alla banca di promuovere azioni cambiarie nei confronti degli emittenti dei titoli cambiari c condannata la banca a restituire i titoli al fine di risolvere i contratti di vendita e far recuperare i beni alla venditrice d accertata l'insussistenza di alcun credito visto il non corretto esercizio dell'azione causale in violazione dell' articolo 66 Legge Cambiaria e accertato, all'esito della presentazione del rendiconto da parte della banca, il suo residuo credito f condannata la banca a risarcire i danni per non aver posto l'attrice in condizione di far valere i propri diritti cambiari derivanti dai singoli contratti di vendita, nei confronti degli emittenti delle cambiali. Il Tribunale riteneva configurabile, nella specie, una cessione di crediti ragione per cui, ai sensi dell' articolo 1859 c.c. , doveva ritenersi legittima la condotta di chi aveva pagato alla banca cessionaria. La domanda della banca d'insinuazione al passivo del concordato preventivo del credito vantato per le cambiali tornate insolute veniva qualificata domanda non causale, con rigetto della richiesta risarcitoria. La Corte di Appello di Milano, decidendo sul gravame formulato dalla società, accertava la violazione dell'articolo 66 l.c. da parte della banca e la condannava a restituire i titoli cambiari scontati. In particolare, la banca, precisando il proprio credito con lettera destinata al commissario liquidatore al fine dell'insinuazione al passivo, aveva fatto valere l'azione causale e non quella cartolare direttamente nascente dalle cambiali. A detta cioè del secondo Giudice, il fatto costitutivo della domanda della banca non era stato dato dai titoli cambiari, bensì dal contratto di sconto realizzatosi per effetto della girata sulle cambiali. Seguiva ricorso per cassazione da parte della banca. L'azione causale e l'azione cartolare. Con l'unico motivo di ricorso la banca contesta di aver proposto, in sede concorsuale, un'azione causale considerato che nella procedura di concordato preventivo manca totalmente un accertamento giudiziale dello stato passivo ed ogni eventuale contestazione sollevata dai creditori viene decisa esclusivamente ai fini dell'ammissione al voto inoltre non potrebbe configurarsi un'azione causale ai sensi dell'articolo 66 l.c. posto che, nel caso di specie, la trasmissione delle cambiali ha rappresentato soltanto la modalità con cui sono state realizzate le operazioni di sconto. Il motivo viene considerato infondato. La Corte Suprema ritiene infatti di condividere l'impostazione della Corte di Appello secondo cui la banca, nel precisare il proprio credito, non avrebbe esercitato l'azione cartolare direttamente nascente dalle cambiali, confermandosi invece il contratto di sconto bancario quale rapporto di debito-credito di natura causale preesistente alla trasmissione delle cambiali. Reputano i Giudici di Legittimità che la banca ha considerato soltanto il rapporto causale esistente tra la società venditrice e i propri acquirenti emittenti le cambiali , ignorando quello diverso avente ad oggetto lo sconto bancario. La restituzione dei titoli cambiari nella procedura di concordato preventivo. La banca ricorrente ha poi sostenuto che, nel far valere il proprio credito, non sarebbe stata tenuta alla restituzione dei titoli – adempimento prescritto dall'articolo 66 l.c. – posto che nella procedura di concordato preventivo manca totalmente un accertamento giudiziale dello stato passivo.  Puntualizza, al riguardo, la Corte di Legittimità che gli oneri previsti a carico del portatore dei titoli cambiari per l'esercizio dell'azione causale di cui all'articolo 66 l.c. i.e. proposizione dell'azione causale entro i termini di prescrizione delle azioni cambiarie che competono al debitore e conseguente restituzione del titolo impregiudicato hanno la finalità di tutelare il debitore convenuto condannato a pagare in base all'azione causale contro il rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, consentendogli di ottenere la restituzione del titolo per esercitare le azioni eventualmente spettanti cfr. Cass. 1022/1998 ove stabilito altresì che l'onere, imposto al portatore, di adempiere alle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso eventualmente spettantigli deve intendersi, poi, riferito non solo alle azioni di regresso in senso proprio, ma anche all'azione diretta spettante al girante prenditore del titolo, attesa la ratio della norma, mirante ad assicurare eguale tutela a tutti i debitori cambiari” . Allo scopo di tutelare il debitore cambiario verso il quale sia stata esercitata l'azione causale mediante l'insinuazione allo stato passivo nell'ambito della procedura fallimentare, la Corte di legittimità ha più volte stabilito che, in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'articolo 66 del r.d. numero 1669 del 1933 e dell'articolo 58 del r.d. numero 1736 del 1933, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso Cass. numero 16109/2019 e Cass. numero 22847/2016 . In modo analogo sussiste l'esigenza di tutela del debitore cambiario anche in caso di procedura di concordato preventivo allorquando il creditore, portatore di titoli cambiari, intenda far valere i diritti derivanti dal rapporto causale. Osserva la Corte di Cassazione che se così non fosse il debitore sarebbe irragionevolmente esposto al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria e di non poter esercitare le azioni cambiarie eventualmente spettanti. La Corte fornisce dunque un'interpretazione estensiva dell'articolo 66 L.C., nel senso che deve imporsi al portatore del titolo l'offerta di restituzione del medesimo ed il conseguente deposito nella cancelleria del giudice, non solo se il creditore eserciti formalmente un'azione causale, ma quando ricorra la situazione, del tutto omogenea, in cui lo stesso intenda esercitare i diritti derivanti dal rapporto causale mediante la richiesta di precisazione del credito al Commissario liquidatore dopo l'omologa del concordato nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella concorsuale di concordato preventivo. La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ha rigettato il ricorso enunciando il principio di diritto sopra riportato. Alcuni interessanti precedenti di legittimità in materia cfr., Cass. 19278/2010 secondo cui “in tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'articolo 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, numero 1669 offerta del titolo in restituzione , gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale , con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo” v., in tema di anticipazione bancaria, Cass. 26913/2008 , secondo cui “il principio stabilito all'articolo 58 del r.d. 21 dicembre 1933 numero 1736, secondo cui il possessore di un assegno non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione del titolo e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, trova applicazione anche quando il credito tragga origine da una anticipazione prestata dalla banca su girata di assegno bancario, e - dopo essere confluito in un rapporto di conto corrente bancario - sia stato azionato nelle forme del rito monitorio in base all'estratto conto, ai sensi dell' articolo 50 del d. lgs. 1° settembre 1993 numero 385 . Anche in tal caso, infatti, resta ferma la ratio dell'articolo 58 del citato r.d., consistente da un lato nell'evitare che il debitore resti esposto sia all'azione causale che a quella cartolare, e dall'altro nel consentire al debitore medesimo l'esercizio delle eventuali azioni di regresso Cass. numero 6609/2008 che ha stabilito che il creditore cambiario che abbia colpevolmente smarrito i titoli in suo possesso e, non avendo proceduto al loro ammortamento, abbia determinato la maturazione del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione cambiaria da parte del proprio debitore nei confronti dei precedenti giranti, non può proporre, ai sensi dell'articolo 66 comma terzo, della cosiddetta legge cambiaria , azione causale, non avendo adempiuto agli specifici oneri, posti a suo carico, di provvedere alla restituzione del titolo al debitore e di adottare le cautele necessarie a preservare i diritti dell'obbligato di regresso”.

Presidente Tirelli/Relatore Fidanzia Fatti di causa Macchine Industriali M. s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo d'ora in avanti M. , che aveva provveduto allo sconto presso la G.E. C. s.p.a. poi divenuta GE C. I. s.p.a. ed ora Banca I. s.p.a. di numerose cambiali rilasciatele dai propri acquirenti a fronte della vendita a rate di macchine per movimento terra con patto di riservato dominio, aveva convenuto in giudizio presso il Tribunale di Milano la G.E. C. s.p.a. affinché 1 fosse accertata la nullità ed inefficacia delle girate cambiarie nonché il mancato rispetto da parte della banca scontataria dell'articolo 66 L.C. 2 fosse inibito alla banca convenuta di promuovere azioni cambiarie nei confronti degli emittenti dei titoli cambiari 3 fosse condannata la banca, previa rendicontazione delle azioni già intraprese, a restituirle i titoli al fine di consentirle di risolvere i contratti di vendita e recuperare i beni 4 fosse accertata l'insussistenza di un alcun credito, stante il non corretto esercizio dell'azione causale, in violazione dell'articolo 66 L.C. 5 fosse accertato, all'esito della presentazione del rendiconto documentato da parte della banca, il residuo credito in capo alla convenuta 6 fosse condannato l'istituto di credito, in via equitativa a risarcire i danni asseritamente procurati all'attrice per non averla posta in condizione di far valere i propri diritti cambiari, derivanti dai singoli contratti di vendita, nei confronti degli emittenti delle cambiali. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che le girate apposte sui titoli cambiari dovessero considerarsi piene , con la conseguenza che si era realizzata la fattispecie normativa dello sconto di cambiali di cui all' articolo 1859 c.c. , ovvero una vera e propria cessione di crediti, per cui chi aveva pagato alla cessionaria C. aveva ben pagato. Il Tribunale milanese, ha ritenuto, altresì, che la richiesta di C. di insinuazione al passivo del concordato preventivo di M. del proprio credito per le cambiali tornate insolute fosse da qualificare come una domanda non causale, ed ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento dei danni di Maia in quanto non indicati nè quantificati. Avverso la predetta sentenza M. ha proposto appello, limitando le domande precedentemente svolte e chiedendo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, che fosse accertato il mancato rispetto da parte dell'istituto di credito dell' articolo 66 legge cambiaria e, per l'effetto, che lo stesso fosse condannato alla restituzione dei titoli cambiari scontati presso di essa e fatti oggetto della lettera di precisazione del credito del 6.11.2009. Veniva chiesta, inoltre, la condanna della banca al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello di Milano, accertato il mancato rispetto da parte di GE C. I. s.p.a. dell'articolo 66 L.C. nell'esercizio dell'azione causale proposta nei confronti di M., ha condannato l'istituto di credito ad offrire in restituzione alla stessa Maia tutti i titoli cambiari scontati presso Capital e fatti oggetto della lettera di precisazione del credito ed ha rigettato ogni altra domanda. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che C., con la lettera di precisazione del credito del 6 novembre 2009 presentata al Commissario Liquidatore al fine di insinuarsi al passivo di M., avesse inteso far valere un'azione causale, essendo stato fatto espressamente riferimento ai crediti nascenti dai finanziamenti e dalle operazioni di sconto ex articolo 1329/1965, e D.P.R. numero 601 del 1973 , di cui le cambiali rappresentavano un solo mezzo - e non all'azione cartolare direttamente nascente dalle cambiali. Ne conseguiva che il fatto costitutivo della domanda di C. non era stato dato dai titoli cambiari in sé considerati bensì dal contratto di sconto materialmente realizzatosi per effetto della girata sulle cambiali. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca I. s.p.a. affidandolo ad un unico articolato motivo. Maia ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidandolo a due motivi, nonché ricorso incidentale condizionato in caso di accoglimento del ricorso principale affidandolo a cinque motivi . Entrambe le parti hanno, altresì, depositato la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione dell' articolo 1859 c.c. , e R.D. numero 1669 del 1933, articolo 66, legge cambiaria , per avere la Corte d'Appello ritenuto che l'istituto di credito, con l'istanza di ammissione al passivo, avrebbe proposto un'azione causale ex articolo 66 L.C., con conseguente obbligo di restituire i titoli cambiari scontati. In primo luogo, l'istituto di credito contesta di aver proposto, in sede concorsuale, un'azione causale, neppure sotto forma di domanda di ammissione al passivo , dato che nella procedura di concordato preventivo manca totalmente un accertamento giudiziale dello stato passivo ed ogni eventuale contestazione sollevata dai creditori viene decisa esclusivamente ai fini dell'ammissione al voto. In ogni caso, G.E. Capital non ha comunque proposto un'azione causale nei termini cui fa riferimento l'articolo 66 L.C., tale essendo l'azione volta a realizzare il rapporto di debito - credito preesistente alla trasmissione della cambiale fra chi dà e chi riceve la cambiale medesima. Nel caso di specie, la trasmissione delle cambiali è stata solo la modalità con cui sono state realizzate le operazioni di sconto. 2. Il motivo è infondato. Va, preliminarmente, osservato che deve condividersi l'impostazione della Corte di Appello secondo cui la Banca, nel momento in cui, all'atto di precisazione del proprio credito formulata al Commissario liquidatore del Concordato Preventivo, ha fatto espressamente riferimento ai crediti nascenti dai finanziamenti e dalle operazioni di sconto ex articolo 1329/1965 e D.P.R. numero 601 del 1973 - e non all'azione cartolare direttamente nascente dalle cambiali - avesse inteso far valere i crediti derivanti dal rapporto causale, essendo stato concluso tra M. e l'istituto di credito un contratto di sconto bancario, seppur perfezionato con la girata di cambiali. È quindi proprio il contratto di sconto bancario il rapporto di debito-credito di natura causale preesistente alla trasmissione delle cambiali. È, invece, erronea l'impostazione della ricorrente, secondo cui, nel caso di specie, il rapporto di credito-credito avrebbe esclusivamente ad oggetto la vendita con riserva di proprietà dei macchinari sottostante all'emissione delle cambiali da parte degli acquirenti di tali macchinari. La prospettazione della banca ricorrente considera soltanto il rapporto causale esistente tra M. e i propri acquirenti emittenti le cambiali , ma ignora il diverso rapporto causale che è quello che è stato fatto valere dalla stessa ricorrente principale nella presente causa - avente ad oggetto lo sconto bancario, intercorrente tra Capital e Maia. Effettuata tale doverosa premessa, la ricorrente ha osservato che, in ogni caso, la stessa, nel far valere il proprio credito, non sarebbe stata tenuta alla restituzione dei titoli - adempimento prescritto dalla L. Fall., articolo 66, - sul rilievo che nella procedura di concordato preventivo manca totalmente un accertamento giudiziale dello stato passivo. In sostanza, l'istituto ricorrente ritiene che non fosse tenuto all'adempimento di cui all' articolo 66 legge cambiaria dal momento, che difettando nella procedura di concordato preventivo la fase dell'accertamento giudiziale dello stato passivo, lo stesso, nel precisare il proprio credito al Commissario liquidatore, non aveva esercitato un'azione causale, al cui solo esperimento è legato l'adempimento dell'offerta di restituzione dei titoli cambiari. Sul punto, ritiene questo Collegio opportuno effettuare un'altra premessa. Non vi è dubbio che, come affermato espressamente anche da questa Corte vedi Cass. numero 1022/1998 , gli oneri previsti a carico del portatore dei titoli cambiari proposizione dell'azione causale entro i termini di prescrizione delle azioni cambiarie che competono al debitore e conseguente restituzione del titolo impregiudicato per l'esercizio dell'azione causale di cui all' articolo 66, della legge cambiaria rispondano alla duplice esigenza di tutelare il debitore convenuto condannato a pagare in base all'azione causale contro il rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e, al tempo stesso, di consentirgli di ottenere la restituzione del titolo per esercitare le azioni eventualmente spettantigli. Proprio allo scopo di tutelare il debitore cambiario nei cui confronti sia stata esercitata l'azione causale mediante l'insinuazione allo stato passivo nell'ambito della procedura fallimentare in ordine al carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo vedi Cass. numero 4506/2020 , questa Corte ha enunciato più volte il principio di diritto secondo cui, in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi del R.D. numero 1669 del 1933, articolo 66, e del R.D. numero 1736 del 1933, articolo 58, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso vedi Cass. numero 16109/2019 e Cass. numero 22847/2016 . Non vi è dubbio che l'esigenza di tutela del debitore cambiario sussista negli stessi termini in cui tale necessità è stata affermata nella procedura fallimentare anche in caso di procedura di concordato preventivo, allorquando il creditore, portatore di titoli cambiari, intenda far valere i diritti derivanti dal rapporto causale. In tale eventualità, non imporre al portatore del titolo l'onere di offrire la restituzione dei titoli cambiari solo perché, difettando nella procedura di concordato una fase appositamente deputata all'accertamento giudiziale dei crediti, il creditore non esercita formalmente un'azione causale nei termini di cui alla L. Fall., articolo 66, vorrebbe dire esporre irragionevolmente il debitore proponente al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e di non poter esercitare le azioni cambiarie eventualmente spettantigli. Si rende necessaria, pertanto, un'interpretazione estensiva della L. Fall., articolo 66, nel senso che deve imporsi al portatore del titolo l'offerta di restituzione del medesimo ed il conseguente deposito nella cancelleria del giudice, non solo se il creditore eserciti formalmente un'azione causale, ma quando ricorra la situazione, del tutto omogenea, in cui lo stesso intenda esercitare i diritti derivanti dal rapporto causale mediante la richiesta di precisazione del credito al Commissario liquidatore dopo l'omologa del concordato nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella concorsuale di concordato preventivo. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dalla L. Fall., articolo 66, non solo se eserciti l'azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella concorsuale di concordato preventivo . 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale Maia ha dedotto la violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. , per avere il giudice d'appello compensato la metà delle spese di lite nonostante la piena soccombenza della banca ricorrente. 4. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. In primo luogo, va osservato che la soccombenza dell'istituto bancario non è stata affatto piena, essendo stata rigettata dalla Corte d'Appello la domanda di Maia diretta ad accertare in capo allo stesso istituto l'obbligo di rendicontazione nonché la domanda di risarcimento del danno. Inoltre, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi, ove previsti e massimi fissati dalle tabelle vigenti numero 19613 del 04/08/2017 . 5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2233 c.c. , L. numero 247 del 2012, articolo 13 bis , e successive modifiche e delle tabelle di cui al D.M. numero 55 del 2014, maggiorate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.M Lamenta la ricorrente incidentale che l'importo liquidato dal giudice d'appello a titolo di spese di lite sarebbe irrisorio rispetto al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate, anche al cospetto di quanto è stato liquidato a favore della banca dal giudice di primo grado, con conseguente violazione dei parametri tabellari fissati dal D.M. numero 55 del 2014, articolo 6 . 6 . Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato che, come ha dato atto il giudice d'appello nella sentenza impugnata, Maia, nell'atto di appello, ha limitato le domande che aveva proposto in primo grado che sono state riportate nel dettaglio nella parte narrativa della presente sentenza . In particolare, rispetto al giudizio di primo grado in cui erano state spiegate ben sei domande nei confronti dell'istituto di credito, in sede di gravame, la ricorrente incidentale ha dimezzato le proprie domande, limitandole all'accertamento del mancato rispetto dell' articolo 66 legge cambiaria , alla rendicontazione delle azioni già intraprese dall'istituto nei confronti dei debitori di Maia ed alla richiesta di risarcimento del danno. Ne consegue che corretta è stata la decisione della Corte di Appello di non applicare i medesimi parametri considerati dal giudice di primo grado nella liquidazione delle spese di lite. Va, inoltre, osservato che le censure della ricorrente incidentale sono comunque inammissibili, essendo state dedotta genericamente la violazione dei parametri tabellari, ma senza indicare - anche in relazione alle domande svolte da Maia in grado di appello - quali sarebbero stati quantomeno i minimi tabellari che la Corte d'Appello avrebbe allora dovuto liquidare. 7. I motivi del ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale - con cui è stata dedotta l'omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. primo motivo , la violazione la violazione degli articolo 1175, 1176, 1374, 1832 e 2741 c.c. , articolo 119, comma 1, T.U.B ., L. Fall., articolo 111, secondo motivo , la violazione dell' articolo 119, comma 4, T.U.B . e dell'articolo 210 c.p.c. terzo motivo , la violazione dell' articolo 119, comma 4 ,T.U.B . e dell'articolo 1218 c.c. quarto motivo , la violazione dell' articolo 112 c.p.c. quinto motivo - sono assorbiti. In ragione della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.