Il disvalore della condotta di abbandono di persone minori o incapaci si concentra sulla nozione di abbandono, che a sua volta presuppone che il soggetto agente abbia avuto effettivamente in custodia la persona offesa dal reato. L'elemento soggettivo doloso può sussistere anche nella forma del dolo c.d. eventuale, che va però accertato in concreto anche mediante quegli “indicatori” che dimostrano l'adesione del soggetto agente all'evento illecito.
Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 27926/21, depositata il 19 luglio. Il piccolo fuggiasco. Forse da bambini lo abbiamo sognato un po' tutti scappare da scuola durante l'orario delle lezioni e riconquistare la libertà compressa da grembiuli, quaderni e interrogazioni alla lavagna. La protagonista del processo dal quale origina la sentenza in commento è una collaboratrice scolastica di una scuola per l'infanzia, rea di essersi fatta scappare uno dei piccoli alunni. Era successo che il fuggiasco appena cinquenne, evidentemente e comprensibilmente, data l'età per nulla contento di essere a scuola, aveva ad un certo punto deciso, intorno a metà mattinata, di prenderne congedo. Per farlo, non aveva dovuto architettare chissà quale diabolico piano di fuga gli è stato sufficiente sgattaiolare indisturbato dalla porta principale, in quel momento incustodita. A presidiarla doveva esserci una delle bidelle, ma quest'ultima, prima di guadagnarsi il ruolo d'imputata, era dovuta a sua volta accorrere a dare man forte ad alcune colleghe impegnate in altre mansioni. Per fortuna, il piccolo evaso non si era inebriato per la riconquistata libertà e aveva ben pensato di tornarsene semplicemente a casa sua, presso la quale – incredula – lo ritroverà la mamma dopo circa mezz'ora dalla fuga col cappottino indosso e in lacrime, ma sano e salvo. A rimuovere l'onta della doppia condanna – almeno per ora – ci ha pensato la Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza d'appello. Il finale della storia, quantomeno di quella processuale, è quindi ancora tutto da vedere. Quello che conta è l'abbandono. La norma incriminatrice della condotta di abbandono di persona incapace o di minore ha una struttura a forma libera ma il nucleo della sua antigiuridicità ruota tutto attorno ad un concetto ben preciso l'abbandono del soggetto incapace di badare a sè stesso, sia esso minore d'età o incapace per altre ragioni patologiche, ad esempio, o legate all'età avanzata . Altro polo importante del reato in esame è il concetto di custodia o cura . Nel caso che ci occupa ricorre l'ipotesi della custodia, chè tale deve senz'altro considerarsi quella esercitata dal personale ausiliario di una scuola. Però, dice correttamente la Suprema Corte, nel settore del diritto penale per far assumere rilievo alla posizione di custodia, dalla quale discende il dovere di esercitarla, assume importanza decisiva l'effettivo e concreto affidamento del minore all'insegnante o al personale ausiliario scolastico. In ambito civilistico, invece, ai fini della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato così dovendosi ritenere quella originata dal negozio giuridico che sorge con l'iscrizione del bambino a scuola l'accertamento della responsabilità è più sfumato e può riguardare la struttura scolastica complessivamente intesa. La personalità della responsabilità penale, invece, impone di accertare che la custodia sia stata in concreto attribuita ad uno specifico soggetto mediante l' “affidamento” del soggetto offeso dal reato. Se non sorge concretamente il rapporto tra controllore ed affidato, evidentemente, non potrà mai discutersi di abbandono penalmente rilevante. Dolo eventuale sì, ma a quali condizioni? Sulla scia della fondamentale sentenza a Sezioni Unite “Espenhahn” dell'aprile 2014, la Suprema Corte censura la motivazione della decisione impugnata, imponendo un nuovo giudizio anche sull'aspetto dell'individuazione dell'elemento soggettivo. Tradizionalmente, infatti, si afferma che il dolo eventuale consiste nell'accettazione del rischio del verificarsi di un determinato evento antigiuridico. Non è così. Anzi non è soltanto così. In effetti, dicono gli Ermellini, concentrarsi sull' accettazione del rischio significa ragionare esclusivamente sulla componente rappresentativa dell'elemento soggettivo. Il quale, fin qui, può benissimo essere anche quello colposo esiste, com'è noto, la colpa aggravata dalla previsione dell'evento . E allora se l'elemento della previsione di un rischio da solo non basta a distinguere tra i due atteggiamenti soggettivi, la differenza va rintracciata altrove. E cioè nell'adesione del soggetto agente all'evento delittuoso. Quest'ultima può essere desunta da una serie di indicatori, elaborati esemplificativamente dalla giurisprudenza, che pongono l'accento sulla condotta del reo, sulla sua reiterazione, su ciò che egli fece dopo aver tenuto la condotta illecita, sul fine della stessa e, non da ultimo, su come si sarebbe comportato se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. Nella sentenza impugnata, invece, vi era una semplice indentificazione tra l'individuazione del profilo di rischio e l'affermazione del dolo tutto da rifare, quindi, alla luce dei principi individuati dai Giudici di legittimità.
Presidente Scarlini – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di P.A. in ordine al reato di cui all' articolo 591 c.p. , a lei ascritto quale collaboratrice scolastica in servizio presso la scuola di infanzia omissis , per avere omesso di controllare il piccolo P.L. nato il omissis che il giorno omissis usciva dall'edificio scolastico e faceva ritorno nella propria abitazione, distante 300-400 metri circa. L'affermazione di responsabilità si fonda sull'accertamento di una condotta omissiva l'imputata, addetta al controllo della porta di ingresso e di uscita della scuola dalle ore 11,30 alle ore 12,30 del omissis , se n'è allontanata per effettuare un altro servizio in ausilio a due colleghe preparare le brandine per il riposo dei bambini , così consentendo al piccolo L. di uscire da solo dal plesso scolastico. L'elemento soggettivo del reato di cui all' articolo 591 c.p. , viene ravvisato nel dolo eventuale. Unitamente alla odierna imputata sono state sottoposte a processo penale, quali concorrenti nel medesimo reato, anche le due insegnanti I.L. e L.D. , che, al momento del fatto, avevano in affidamento i ventisei bambini della classe rosa ove era inserito L. . Quel processo, celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, è stato definito in primo grado con l'assoluzione delle imputate perché il fatto non costituisce reato . Si è appurato che le due insegnanti hanno accordato a L. il permesso di andare in bagno verso le ore 11,30 e che il bambino, privo di sorveglianza, è riuscito ad uscire da scuola. La madre di L. , entrando in casa intorno alle ore 12, ha trovato, nel salotto, il figlioletto piangente e con il cappottino indosso. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo cinque motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. c ed e , travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione rispetto ad altri atti del processo e conseguente violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in relazione all'accertamento dell'orario di uscita del minore dall'istituto scolastico. L'imputata era addetta all'obbligo di sorvegliare l'ingresso solo a partire dalle ore 11 30. Prima di tale orario nessuna collaboratrice scolastica era preposta a quel servizio. Per affermare la responsabilità omissiva dell'imputata, è necessario, quindi, stabilire, in termini di certezza, che L. fosse uscito da scuola dopo le 11,30. La Corte di appello giunge a ritenere dimostrata la circostanza sulla scorta di un ragionamento induttivo, fondato, però, su elementi inconducenti. Come risulta dallo stesso testo della sentenza - le due insegnanti, I.L. e L.D. , hanno fornito indicazioni di orario imprecise la prima dice verso le 11 e mezzo circa , la seconda si riferisce alle 11 30 su per giù - si afferma che il bambino si era recato in bagno in un momento tranquillo , che quindi doveva per forza essere successivo alle 11,30 poiché a quell'ora cessa l'accesso collettivo ai bagni , valorizzando, sul punto, le dichiarazioni dell'imputata la quale però si riferiva non al momento in cui L. è uscito dalla classe, ma a quello in cui lei si è allontanata dalla porta di ingresso per aiutare le colleghe a sistemare le brandine - si fa riferimento alla deposizione di F.L. altra collaboratrice scolastica e di P.L. mamma del bambino che però forniscono dati neutri rispetto all'orario di uscita da scuola di L. la prima ha dichiarato di aver iniziato a sistemare le brandine alle 11,30, e di essere stata raggiunta dall'imputata poco dopo la seconda di essere arrivata a casa verso mezzogiorno e di aver trovato lì L. . La motivazione non risolverebbe, pertanto, l'ambiguità dei dati probatori, tanto da poter affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il bambino fosse uscito da scuola dopo le ore 11 30. 2.2. Con il secondo motivo si deducono analoghi vizi in relazione all'accertamento della via di fuga del bambino. Secondo la Corte di appello L. ha utilizzato la porta principale, perché ogni altra via di uscita era chiusa a chiave o dotata di un sistema di allarme. Tuttavia nessun testimone ha saputo riferire questi dati con esattezza. La dirigente scolastica parla dell'esistenza di altre due porte allarmate e di una terza che dava sul retro, ma sulle condizioni di sicurezza di quest'ultima non ha saputo riferire in termini certi credo di sì, sembrerebbe di sì, mi pare di sì . La teste F. , invece, ha escluso che le porte che davano sul corridoio fossero allarmate la Corte di appello travisa l'informazione laddove sostiene le due porte non erano allarmate perché si tratta, all'evidenza, di porte interne senza accesso al giardino , quando invece la testimone F. ha precisato che quelle porte sbucano in giardino. Anche in questo caso il travisamento della prova investe un punto decisivo, poiché solo escludendo la possibilità di uscita del bambino da altre porte, sarebbe possibile affermare, con la necessaria sicurezza, che L. ha utilizzato la porta principale, al cui presidio era adibita l'imputata. 2.3. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione. 2.3.1. La sentenza impugnata incentra l'affermazione di responsabilità dell'imputata sulla accettazione del rischio che si è in concreto verificato e sul fatto che quel rischio fosse prevedibile e fosse evitabile solo seguendo le direttive impartite dalla direzione. Osserva la ricorrente che in tal modo il giudice di appello, incorrendo nel medesimo errore giuridico del Tribunale, finisce per confondere il dolo eventuale con la colpa cosciente, discostandosi dai principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 38343 del 2014, Espenhahn, così determinando, di fatto, una trasmutazione della fattispecie criminosa di cui all' articolo 591 c.p. , da reato doloso a reato colposo. Nel delineare l'atteggiamento soggettivo dell'imputata la Corte distrettuale, da un lato, avrebbe fatto esclusivo riferimento a concetti propri della responsabilità colposa, quali il rischio di causare l'evento, la prevedibilità dell'evento, l'esigibilità della condotta dall'altro lato avrebbe trascurato di valutare, giudicandoli incongrui , tutti quegli elementi che la difesa le aveva sottoposto nell'ottica dei criteri-guida enucleati dalle Sezioni Unite Espenhahn la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa la personalità e le pregresse esperienze dell'agente la durata e la ripetizione dell'azione il comportamento successivo al fatto il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali la probabilità di verificazione dell'evento il giudizio controfattuale alla stregua della prima formula di Frank. In sostanza la Corte di appello, muovendo da premesse definitorie errate, non ha proceduto all'accertamento del dolo eventuale, ma della colpa cosciente, fondando quindi l'affermazione di responsabilità dell'imputata sulla base di un titolo di imputazione soggettiva non previsto dalla legge. 2.3.2. Difetterebbe adeguata e logica motivazione vuoi sul profilo rappresentativo vuoi su quello volitivo. Il momento rappresentativo viene affidato a formule astratte, che non si pongono come obiettivo quello di indagare se, in base agli elementi raccolti, l'imputata avesse effettivamente maturato la percezione soggettiva circa la possibilità che un alunno potesse allontanarsi sono state trascurate le emergenze concrete che avrebbero potuto illuminare questo aspetto quali finalità e ratio dell'attività di sorveglianza la molteplicità dei compiti assegnati all'imputata il ruolo subordinato che la stessa rivestiva nel contesto scolastico, in cui era mera esecutrice di ordini impartiti dal datore di lavoro, senza autonomia decisionale e con un limitato livello di formazione professionale. Del tutto priva di contenuti sarebbe, poi, la valutazione del momento volitivo, sganciata dai criteri guida sopra indicati che, se applicati, avrebbero condotto alla esclusione di una qualsiasi volontà di abbandonare il minore la scarsa lontananza dalla condotta standard il carattere isolato dell'episodio nell'esperienza professionale dell'imputata l'incredulità espressa alla madre del bambino, una volta appreso il fatto la bassa probabilità di verificazione dell'evento stante l'assenza di precedenti casi analoghi in quell'istituto scolastico il movente dell'agire, determinato dallo svolgimento di un'altra mansione lavorativa. Il giudice di appello neppure si è domandato come si sarebbe comportata l'imputata se fosse stata certa del verificarsi dell'evento, prendendo in esame il fatto che l'imputata fosse adibita contemporaneamente a due mansioni da svolgere in due differenti zone dell'edificio scolastico l'esistenza di una scelta migliore o peggiore nell'ottica dell'esecuzione del contratto il perseguimento o meno di un profitto la maggiore gravosità di un compito rispetto ad un altro l'affetto verso i bambini che frequentavano la scuola. 2.3.3. Infine la sentenza impugnata non ha svolto alcuna indagine per accertare se in concreto l'imputata avesse accettato o meno l'evento, anzi vi rinuncia espressamente, giudicandola superflua laddove sostiene che la valutazione del processo psicologico interno dell'imputata non implica certo la necessità di provare che la P. abbia in concreto e con riferimento alle specifiche circostanze del momento, accettato il rischio del verificarsi dell'evento occorso . La medesima sentenza inverte, poi, l'onere probatorio, quando pone a carico dell'imputata, non della pubblica accusa, l'obbligo di dimostrare che il proprio atteggiamento soggettivo è riconducibile a colpa, non a dolo non si ravvisano elementi idonei a rassicurare in concreto che la P. , nonostante il suo allontanamento dall'ingresso e la mancanza di un sostituto a presidiarlo, avesse agito nel convincimento che l'evento in concreto non si sarebbe verificato . 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. rito scritto ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive articolate conclusioni in epigrafe riportate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. È utile procedere a una sintetica ricognizione degli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie di cui all' articolo 591 c.p. . 2.1. L'elemento oggettivo del reato è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo Sez. 5, numero 50944 del 13/09/2019 R., Rv. 277842 Sez. 5, numero 27705 del 29/05/2018, P, Rv. 273479 Sez. 2, numero 10994 del 06/12/2012, dep. 2013, T., Rv. 255172 Sez. 1, numero 35814 del 30/04/2015, Andreini, Rv. 264566 . Premesso che la norma di cui all' articolo 591 c.p. , tutela la vita e l'integrità fisica di persone incapaci di provvedere da sé alla propria incolumità, va osservato, a proposito della fonte del dovere di custodia e di cura, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tute a della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. Ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale Sez. 5, numero 50944 del 13/09/2019 R., Rv. 277842 Sez. 5, numero 15245 del 23/02/2005, Nalesso, Rv. 232158 Sez. 5, numero 290 del 30/11/1993, dep. 1994, Balducci, Rv. 196779 . Si è precisato, inoltre, in una prospettiva volta ad assicurare integrale ed effettiva attuazione alla tutela giuridica del soggetto incapace di provvedere a sé stesso garantita dall' articolo 591 c.p. , come il dovere di custodia implichi una relazione tra l'agente e la persona offesa, che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo, nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali Sez. 5, numero 19448 del 12/01/2016, Corbascio, Rv. 267126 . 2.2. Con riferimento all'elemento psicologico del reato, risulta del pari costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo definisce in termini di dolo generico, consistente nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo Sez. 2, numero 10994 del 06/12/2012, dep. 2013, T., Rv. 255173 , potendo assumere, altresì, la forma del dolo eventuale Sez. 5, numero 44013 del 11/05/2017, Hmaidan, Rv. 271431 si veda più ampiamente infra paragrafo 4 . 2.3. Ciò posto va evidenziato che il disvalore della condotta del reato di cui all' articolo 591 c.p. , si concentra, nell'economia della fattispecie incriminatrice, sulla nozione di abbandono di persona minore o incapace di cui si abbia la custodia o debba aversi cura la tipicità oggettiva del reato ricorre, dunque, in presenza di qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o custodia, gravante sull'agente. 3. Nel caso in esame, escluso che sull'imputata gravasse un dovere di cura, la questione si incentra sul contenuto del dovere di custodia. La Corte di appello ritiene accertate le seguenti circostanze di fatto - il giorno del fatto, l'imputata era addetta alla sorveglianza dell'uscita principale dalle 11 30 alle 12 30 - l'uscita di L. dalla scuola deve collocarsi dopo le ore 11.30 - poco dopo le 11 30, l'imputata si è allontanata per aiutare due colleghe nella preparazione delle brandine, come faceva, su incarico verbale della responsabile, tutti i lunedì, giorno della settimana in cui occorreva anche provvedere al cambio della biancheria - il bambino è uscito dalla porta principale, nell'arco temporale in cui la sorveglianza era affidata all'imputata. Sulla base di tanto, la Corte di appello - trae il convincimento che l'imputata sia venuta meno al suo dovere di presidiare l'ingresso e che la stessa non doveva allontanarsi per aiutare le colleghe in altro compito, dato che il suo compito precipuo era quello di vigilare l'entrata - inquadra tale condotta nella violazione di una norma cautelare specifica . 3.1. Va evidenziato che, sotto l'aspetto fattuale, al collegio non risulta chiaro su quali fondamenta si debba radicare, in capo all'imputata, collaboratrice scolastica, il compito di custodia e cura del piccolo L. , dal momento in cui il bambino è uscito dalla classe per recarsi in bagno e per il tempo successivo. 3.1.1. In ambito scolastico, fondamento del dovere di vigilanza sul minore è la circostanza che costui sia stato affidato, in concreto, all'insegnante o a un collaboratore scolastico. Nel caso di specie è pacifico che L. era in classe e che le due insegnanti presenti in classe, alle quali il bambino era affidato, lo hanno autorizzato ad andare in bagno da solo, mentre non è dato comprendere con quali modalità e in quale momento sia avvenuto il trasferimento dell'affidamento del minore dalle insegnanti alla collaboratrice scolastica e quando questa abbia assunto di fatto la relativa posizione di garanzia. Il punto è decisivo poiché non si discute della responsabilità civile, ma della responsabilità penale per il delitto, a matrice esclusivamente dolosa, di abbandono di minore. 3.1.2. In ambito civile viene in rilievo una responsabilità contrattuale ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante, derivante, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implicanti l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli articolo 1175 e 1375 c.c. , che impongono il controllo e la vigilanza del minore sin dal suo ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui lo stesso si trova legittimamente all'interno dei locali scolastici Sez. 3 civ., numero 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 Sez. 3 civ., numero 23202 del 13/11/2015, Rv. 637752 . Le Sezioni Unite civili hanno avuto modo di precisare che l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso e, quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, che tra questi e l'allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona Sez. U civ., numero 9346 del 27/06/2002, in motivazione . E tale responsabilità opera anche nel caso di affidamento dell'allievo a personale non docente addetto al controllo degli studenti Sez. 3 civ., numero 14701 del 19/07/2016, Rv. 641446 pur essendo necessario indagare sulle condizioni dell'affidamento dei discenti alla sorveglianza dell'ausiliario, a partire dalla eventuale adibizione di questi anche ad altre incombenze Sez. 3 civ., numero 23202 del 13/11/2015, in motivazione . 3.1.3. In ambito penale, la fattispecie tipica disciplinata dall' articolo 591 c.p. , richiede, sotto il profilo materiale, che l'agente abbia in custodia o in cura il minore degli anni quattordici. La prima e fondamentale questione - che involge la configurabilità stessa del reato - afferisce alla sussistenza effettiva e concreta instaurazione di questo rapporto tra l'imputata e la persona offesa nel momento in cui la seconda è stata abbandonata a sé stessa. La Corte di appello fa leva sul fatto che l'imputata, appartenente al personale cd. ATA, era incaricata di sorvegliare la principale porta di ingresso e di uscita dall'istituto scolastico nell'orario dalle 11,30 alle 12,30 circostanza diversa da quella di cura e custodia, poiché non è chiaro se con tale incombente - peraltro unito a quello, messo per iscritto, di assistenza ai bagni ma solo della classe degli azzurri non dei rosa di cui faceva parte L. e a quello, conferito verbalmente, di coadiuvare le colleghe nella preparazione delle brandine l'imputata fosse stata investita o meno di specifici compiti di custodia nei confronti di tutti i bambini contestualmente presenti all'interno dell'istituto scolastico circa 200 . 3. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili, perché esulano dal novero dei vizi deducibili ex articolo 606 c.p.p. , comma 1. 3.1. Anzitutto va ricordato che, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. c , la violazione di legge processuale deve consistere nella inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, dunque la asserita inosservanza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può accedere al perimetro del giudizio di legittimità. 3.2. Quanto al vizio di travisamento della prova che la dottrina più attenta definisce di contraddittorietà processuale , vengono in rilievo le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni rispetto al patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione dei giudici di merito rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. 3.2.1. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame la mancata valutazione di una prova decisiva travisamento per omissione l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo significante cd. travisamento delle risultanze probatorie l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo cd. travisamento per invenzione . Il vizio di contraddittorietà processuale da tenere distinto rispetto a quello di contraddittorietà logica, riconducibile, eventualmente, al vizio di illogicità manifesta non ricomprende il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Invero il vizio di contraddittorietà processuale travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una fotografia , neutra e a-valutativa, del significante , ma non del significato , atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova Sez. 1, numero 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167 Sez. 5, numero 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605 . Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi Sez. 5, numero 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 . In sede di legittimità è deducibile solo l'errore revocatorio sul significante , in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata va inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse , mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per brani nè fuori dal contesto in cui è inserito Sez. 5, numero 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 . In tema di prova dichiarativa si è specificato che il vizio di travisamento della prova, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto Sez. 5, numero 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087 Sez. 5, numero 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 . 3.2.2. Nel caso di specie la ricorrente denuncia un presunto errore nella valutazione del significato probatorio di alcune dichiarazioni testimoniali tuttavia, come detto, non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di una certa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali in luogo di altra e diversa interpretazione Sez. 3, numero 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611 posto che il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito Sez. 4, numero 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 . 4. Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono fondati. 4.1. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello - sostiene che l'imputata, abbandonando la postazione assegnatale, abbia accettato il rischio di verificazione dell'evento tipico connesso alla sua mansione, ovvero l'abbandono di minori incapaci di autotutelarsi - ritiene in ciò sussistente il dolo eventuale, anche considerato che non si ravvisano elementi sintomatici idonei a rassicurare in concreto che la P. nonostante il suo allontanamento dall'ingresso, e la mancanza di un sostituto a presidiarlo, avesse agito nel convincimento che l'evento alternativo non si sarebbe verificato . 4.2. La motivazione della sentenza impugnata deve essere valutata al lume della recente pronuncia delle Sezioni Unite Espenhahn numero 38343 del 24/04/2014 seguita tra le altre da Sez. 5, numero 23992 del 23/02/2015, A., Rv. 265306 , intervenuta proprio sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente, rimarcando la centralità, nel primo, della dimensione volitiva dell'elemento soggettivo del reato. Le Sezioni Unite par. 43.2. hanno affermato che se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente , laddove la colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso ai fini della configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta la previsione del possibile verificarsi dell'evento è necessario anche - e soprattutto - che l'evento sia considerato come prezzo eventuale da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato nel dolo eventuale, infatti, oltre all'accettazione del rischio o del pericolo vi è l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato . Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni Unite par. 50 , dirimente, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, è un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta , sicché riveste decisivo rilievo che si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi . Nella consapevolezza della complessità dell'accertamento giudiziale dell'elemento soggettivo del reato, le Sezioni unite hanno indicato alcuni indizi o indicatori del dolo eventuale nella sintesi offertane dalla massima Rv. 261105 , le Sezioni unite hanno affermato che per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa, e, a tal fine, l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali a la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa b la personalità e le pregresse esperienze dell'agente c la durata e la ripetizione dell'azione d il comportamento successivo al fatto e il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali f la probabilità di verificazione dell'evento g le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione h il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento cd. prima formula di Frank . Sotto quest'ultimo profilo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. Sez. 1, numero 18220 del 11/03/2015, Beti, Rv. 263856 . 4.3. La definizione dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente operata dalle Sezioni Unite Espenhahn rende ragione della sussistenza, nei termini di seguito indicati, del vizio motivazionale della sentenza impugnata. In generale, come osserva il ricorrente, l'erroneità dell'approccio interpretativo della Corte di appello è rivelato dall'impiego di categorie e parametri avulsi dall'insegnamento delle Sezioni Unite e propri della responsabilità colposa violazione della norma cautelare specifica prevedibilità ed evitabilità dell'evento, posizione di garanzia. Più specificamente la motivazione si presenta viziata sotto il profilo rappresentativo vuoi sotto quello volitivo. 4.3.1. La Corte di appello sostiene, ripetutamente, che l'imputata si è rappresentata il concreto rischio dell'evento e lo ha anche accettato. L'assunto però non viene riempito di contenuto e rimane una formula vuota, poiché non si rapporta con i caratteri del caso concreto la reale formazione e informazione dell'imputata, appartenente al personale ATA, investita di compiti esecutivi la circostanza che la sorveglianza dell'ingresso avesse inizio alle ore 11 30 non prima, quindi, nell'organizzazione dell'istituto scolastico, la presenza all'ingresso non sembrerebbe costituire un presidio indispensabile alla tutela dei bambini il fatto che l'incombente non fosse conferito in via esclusiva ma si sommasse, causa la carenza di personale, a quello di prestare assistenza ai bagni nonché, proprio nella giornata del lunedì, a quello di adiuvare altre due colleghe nella preparazione delle brandine. 4.3.2. Ancor più carente è l'impianto motivazionale riguardo al profilo volitivo dell'elemento psicologico. La struttura argomentativa si esaurisce nel riferimento astratto all'accettazione del rischio da parte dell'imputata del verificarsi dell'evento, rinunciando a priori al tentativo di stabilire se il reale atteggiamento psichico dell'imputata, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprimesse una scelta razionale e, soprattutto, fosse rapportato allo specifico evento lesivo, implicando ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che avesse a realizzarsi Sez. U, numero 38343 del 2014, Espenhahn, cit. . La sussistenza del vizio si apprezza anche alla luce degli indicatori del dolo eventuale individuati dalle Sezioni unite, non solo disattesi, ma rifiutati dalla Corte distrettuale, ad opinione della quale la valutazione del processo psicologico dell'imputata non implica certo che la P. abbia in concreto e con riferimento alle specifiche circostanze del momento, accettato il rischio del verificarsi dell'evento occorso pag. 10 . La medesima Corte inverte poi l'ordine logico del ragionamento quando afferma che non si ravvisano elementi sintomatici idonei a rassicurare in concreto che la P. nonostante il suo allontanamento dall'ingresso, e la mancanza di un sostituto a presidiarlo, avesse agito nel convincimento che l'evento alternativo non si sarebbe verificato pag. 11 , così facendo trae la dimostrazione del dolo eventuale non da elementi positivi dimostrativi della volontà dell'evento, ma dalla asserita mancanza di elementi sintomatici della colpa cosciente - elementi che, peraltro, la difesa ha fornito ma che la Corte ha respinto a priori, giudicandoli incongrui pag. 11 . 5. Discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che - sotto il profilo dell'elemento oggettivo, dovrà individuare con certezza l'effettivo e concreto affidamento della persona offesa alla custodia dell'imputata - sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dovrà svolgere un puntuale confronto con gli indici rivelatori del dolo eventuale desumibili dal fatto e dalla vicenda nella quale si inserisce, alla luce dei principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite Espenhahn sopra richiamata. La minore età della persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.