Nel caso in cui l’imputato sia assistito da un difensore sospeso o cancellato dall’albo professionale, si verifica una nullità assoluta ed insanabile degli atti ad esso notificati, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di difensore privo dell’abilitazione a svolgere l’ufficio difensivo.
Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza numero 27679/21, annullando la sentenza con cui la Corte d'Appello de L'Aquila aveva confermato la condanna di un imputato per alcuni titoli di reato. Il ricorso della difesa deduceva violazione di legge per esser stato notificato il decreto di citazione a giudizio e le conclusioni del P.G. al difensore di fiducia che era però nel frattempo stato cancellato dall'Albo degli avvocati. Il Collegio, nell'accogliere il ricorso, ha ricordato che la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia cancellato dall'Albo è affetta da nullità assoluta. Tale atto deve infatti considerarsi insussistente trattandosi di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo. Resta invece valida la notifica all'imputato presso lo stesso difensore, anche domiciliatario, in quanto la perdita della qualità professionale non incide sugli effetti dell'elezione di domicilio v. Cass.Penumero , sez. 5, 20 ottobre 2016, numero 54168, Gorjan . Facendo un parallelismo con la disciplina prevista dal codice di procedura civile, la sentenza aggiunge che «sebbene nel processo penale non sia presente una disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 301 c.p.c. che prevede l'interruzione del processo dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore, si deve ritenere che la perdita della qualità di avvocato iscritto all'albo professionale da parte del difensore nominato di fiducia dall'imputato comporti la nullità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio di cui il difensore sia risultato destinatario nella predetta qualità». Infine, si ribadisce che «la negligenza del difensore cancellato dall'albo professionale, che abbia omesso di comunicare al proprio assistito tale circostanza, non può ripercuotersi sul diritto riconosciuto all'imputato di essere assistito obbligatoriamente da un difensore abilitato che costituisce espressione massima del suo diritto di difesa». Per questi motivi, all'annullamento della sentenza impugnata segue la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello.
Presidente Petruzzellis – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 5 luglio 2018 dal Tribunale di Vasto, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui all'articolo 612 c.p., comma 2, articolo 337,651 c.p 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso C.L.G.L. articolando un unico motivo per violazione di legge per la eseguita notifica del decreto di citazione a giudizio e delle conclusioni del Procuratore generale D.L. 9 novembre 2020, numero 149, ex articolo 23, che disciplina lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, al difensore di fiducia, avv. Daniela Colamonte, cancellato dall'Albo degli Avvocati nella seduta del 19 ottobre 2020. Si rappresenta che la notificazione dei predetti atti introduttivi del giudizio di appello è avvenuta in via telematica, e precisamente in data 18 gennaio 2021 la notifica del decreto di citazione a giudizio ed in data 21 gennaio 2021 le conclusioni del Procuratore generale, essendosi il procedimento svolto nelle forme dei contraddittorio cartolare secondo quanto previsto dal cit. D.L. numero 149 del 2020, articolo 23. Solo dopo la pronuncia della sentenza, la Corte di appello, avendo appreso della cancellazione dall'albo, ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio al quale è stata notificata la sentenza per via telematica. In tal modo, essendo l'imputato privo di un valido difensore al momento delle notifiche dei predetti atti, non è stato messo in condizione di articolare memorie scritte o di richiedere la discussione orale o di avanzare la richiesta di partecipazione di persona all'udienza. Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Si deve ribadire il principio già affermato da questa Corte di cassazione secondo cui è viziata da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'Albo professionale, considerato che, in tal caso, la notifica è insussistente, trattandosi di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo, mentre resta valida la notifica all'imputato presso lo stesso difensore anche domiciliatario, in quanto la perdita della qualità professionale del domiciliatario non incide sugli effetti della elezione di domicilio Sez. 5, numero 54168 del 20/10/2016, Gorjan, Rv. 268866 . Si tratta di un principio generale che trova applicazione anche nel processo civile e che discende dalla necessità che la difesa sia svolta da soggetto professionalmente abilitato, con la conseguenza che la notificazione eseguita ad un difensore, dopo la sua cancellazione anche se volontaria dall'albo professionale, deve essere ritenuta nulla. Nel processo civile secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 301 c.p.c., comma 1, la cancellazione volontaria dall'albo è stata inclusa tra le cause di interruzione del processo, come la morte e la radiazione Sez. U. civ., numero 3702 del 13/02/2017, Rv. 642537 . Sebbene nel processo penale non sia presente una disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 301 c.p.c., che prevede l'interruzione del processo dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore, si deve ritenere che la perdita della qualità di avvocato iscritto all'albo professionale da parte del difensore nominato di fiducia dall'imputato comporti la nullità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio di cui il difensore sia risultato destinatario nella predetta qualità, per assenza dello ius postulandi sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendosi ritenere tale soggetto privo della necessaria abilitazione a ricevere l'atto in tale veste processuale. Tale nullità non ricorre evidentemente nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita prima della perdita della abilitazione professionale, essendosi Mal caso la notificazione dell'atto già perfezionata, ed essendo quindi imprescindibile che la comunicazione della cancellazione dall'albo sia portata a conoscenza del giudice che procede, in applicazione della regola generale prevista per il caso dell'impedimento del difensore che non assume rilievo se non prontamente comunicato ex articolo 420-ter c.p.p., comma 5, non incombendo sul giudice che procede alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore ritualmente avvisato, come affermato anche nel caso di sopravvenuto decesso del difensore vedi Sez. 1 numero 28543 del 18/09/2020, Elezaj Bilbil Rv. 279787 . Ma se la notificazione viene eseguita ad un difensore privo dell'abilitazione professionale, non rileva che l'imputato non abbia adempiuto all'onere di verificare che il difensore da esso nominato sia regolarmente e costantemente iscritto all'albo, perché la carente necessaria legittimazione della persona nominata a svolgere il ruolo di difensore determina la nullità assoluta della notificazione a norma dell'articolo 179 c.p.p., secondo cui sono affette da nullità assoluta le violazioni processuali che determinano l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. La negligenza del difensore cancellato dall'albo professionale, che abbia omesso di comunicare al proprio assistito tale circostanza, non può ripercuotersi sul diritto riconosciuto all'imputato di essere assistito obbligatoriamente da un difensore abilitato, che costituisce espressione massima del suo diritto di difesa. L'articolo 91 c.p.p., comma 1, prevede che all'imputato privo di un difensore di fiducia gli sia nominato un difensore di ufficio, e presuppone evidentemente che il giudice che procede sia stato posto a conoscenza dell'assenza della nomina di un difensore di fiducia. Ma nel caso in cui il difensore, ritualmente nominato dall'imputato, sia stato cancellato dall'albo, l'interesse a che l'imputato sia difeso da un avvocato iscritto al relativo albo professionale assume un rilievo prioritario ed assoluto che condiziona necessariamente la validità degli atti processuali cui abbia preso parte il difensore non più abilitato, dovendosi ritenere tali atti come affetti da nullità assoluta. Il principio secondo cui le negligenze dell'avvocato di fiducia non giustificano il comportamento dell'imputato che lo ha nominato, errando nella scelta di un avvocato non all'altezza del compito assegnatogli Sez. 4, numero 20655 del 14/03/2012, in tema di omessa impugnazione da parte del difensore di fiducia per l'onere che grava sull'imputato di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito , non assume qui rilievo, giacché la partecipazione a qualsiasi atto procedimentale di un difensore non abilitato, perché non iscritto al relativo albo professionale o perché cancellato, allorché si tratti di atti che ne richiedono e prevedono la partecipazione come necessaria, sono inevitabilmente nulli. 2. Pertanto, si deve concludere che in caso di imputato assistito da difensore sospeso o cancellato dall'albo professionale si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma dell'articolo 178 c.p.p., lett. c e articolo 179 c.p.p., comma 1, trattandosi di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo, in linea con l'orientamento di legittimità, già formatosi sul punto, secondo cui la natura tecnica della attività di assistenza del difensore, prestata in giudizio da persona non iscritta o radiata nell'albo professionale equivale a mancanza di difesa tecnica, e comporta, quindi, l'assenza del difensore Sez. 6, numero 9730 del 16/06/2000, Venditto, Rv. 217664 Sez. 5, numero 54168 del 20/10/2016, Rv.268866 01, in ipotesi di notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'albo professionale . Si deve, peraltro, rilevare che essendosi trattato nel caso di specie di una notificazione telematica, l'esito erroneamente positivo della notificazione è stato verosimilmente dovuto ad un mancato tempestivo aggiornamento del sistema informatico da parte dell'Ordine degli avvocati, non imputabile nè all'imputato e nè all'avvocato cancellato dall'albo. Infatti, la Corte di appello ha avuto notizia della cancellazione solo quando a norma dell'articolo 23-bis, comma 3, nel testo coordinato con le modifiche della Legge di Conversione 18 dicembre 2020, numero 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha provveduto a comunicare il dispositivo della sentenza, sempre a mezzo di notifica telematica al difensore. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso.