Confermato l’obbligo dell’ente locale dovrà pagare quanto richiesto da due dipendenti. Respinto anche il richiamo difensivo a una presunta incompatibilità tra lavoro straordinario e indennità di turno.
Legittima l’autorizzazione telefonica per il lavoro straordinario. Ciò significa che l’ente locale deve aprire i cordoni della borsa e provvedere a pagare quanto richiesto dai dipendenti. Inutile anche il richiamo a una presunta incompatibilità con l’indennità di turno già riconosciuta ai lavoratori. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza numero 20391/2021 . I tabulati mensili. A inchiodare il Comune provvedono innanzitutto i giudici d’Appello, confermando «i decreti con cui è stato ingiunto all’ente locale di pagare a due dipendenti» – appartenenti alla Polizia provinciale – «il compenso per il lavoro straordinario svolto da giugno 2000 a dicembre 2001». In secondo grado viene ritenuto decisivo il fatto che «i tabulati mensili allegati dai lavoratori recavano, nella parte in alto, l’annotazione ‘Questo tabulato deve essere compilato dal responsabile del servizio’ e, in calce, la sottoscrizione del comandante o del responsabile del servizio». Irrilevanti, invece, «sia il fatto che, nell’arco temporale dedotto in giudizio, mancasse il ‘foglio firma’, sia la circostanza relativa all’inesistenza di sistemi di rilevazione automatizzata della presenza in servizio, in quanto l’amministrazione aveva prestato fede ai prospetti riepilogativi mensili predisposti dai dipendenti e, indipendentemente dalla controfirma del dirigente, li aveva fatti propri recependoli nei predetti tabulati, redatti dal responsabile del servizio e firmati dal comandante o dal dirigente del settore del personale». Allo stesso tempo, per i giudici di secondo grado «non è ravvisabile la duplicazione retributiva, dedotta dall’amministrazione, perché l’indennità di turno compensava interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro e assolveva ad una funzione diversa ed estranea rispetto a quella propria del compenso correlato alla prestazione di lavoro resa, oltre l’ordinario orario di lavoro, nell’ambito del turno». Infine, «l’attestazione “il lavoro straordinario è stato effettuato e controllato dal capo servizio in conformità alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini di servizio riflettenti il lavoro straordinario stesso”, apposta in calce ai tabulati mensili del salario accessorio, prodotti dai lavoratori, recanti anche l’indicazione dei codici relativi al tipo di lavoro prestato, valeva quale ratifica del lavoro straordinario prestato in conformità delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli ordini di servizio». E comunque «dalle deposizioni testimoniali è emerso che la prestazione del lavoro straordinario veniva autorizzata telefonicamente, ogni volta che particolari emergenze rendevano necessaria la protrazione dell’orario di lavoro» e «la peculiarità delle mansioni, proprie dei lavoratori, che appartenevano alla Polizia provinciale, rendeva impossibile programmare in anticipo le prestazioni di lavoro straordinario», concludono i giudici d’Appello. Necessità di autorizzazione preventiva. In Cassazione i legali che rappresentano il Comune provano a mettere in discussione la pretesa economica avanzata dai due lavoratori. In questa ottica essi fanno riferimento innanzitutto ai «principi sull’obbligo di effettività della prestazione lavorativa oraria e sulla necessità dell’autorizzazione preventiva per lo svolgimento di lavoro straordinario», sostengono sia «illegittimo il valore giuridico» riconosciuto in Appello «ai tabulati riepilogativi degli orari», e contestano «la ritenuta equipollenza ad autorizzazione preventiva delle postume e generiche attestazioni di svolgimento di lavoro e la validità dell’autorizzazione orale». Sempre sulla stessa falsariga, poi, i legali pongono attenzione ancora ai «tabulati prodotti dai lavoratori» e deducono che «l’attestazione era prestampata in calce ai tabulati e non era preceduta dall’indicazione delle ore di lavoro straordinario ma da ore di lavoro ordinario, notturno festivo e in reperibilità» e quindi «la pretesa azionata dai lavoratori era fondata su un’operazione matematica postuma, effettuata con le modalità poste a premessa dei ricorsi monitori, cioè sommando le ore di lavoro ordinario e quelle di salario accessorio in turnazione e, quindi, sottraendo al totale le ore di lavoro ordinario e ritenendo straordinario la differenza». Per i legali è logico dedurre che «non era evidenziabile dai tabulati alcuna autorizzazione postuma». Ulteriore considerazione pro Comune è quella secondo cui «l’autorizzazione orale non sostituisce quella scritta» e quindi «l’autorizzazione eventualmente concessa in forma orale è nulla e, al più, può ritenersi consentita solo in relazione ad interventi urgenti». Non a caso, viene aggiunto, «ciascun dipendente è tenuto a compilare un rapporto giornaliero e un prospetto riepilogativo mensile, e il rapporto giornaliero deve contenere orario di lavoro, località e interventi effettuati e deve coincidere con il servizio effettuato», mentre «le ore di lavoro straordinario devono coincidere con le relazioni di servizio controfirmate dal responsabile». Inoltre, «il prolungamento della prestazione lavorativa, oltre il normale turno di servizio, deve essere autorizzato dal dirigente di riferimento in via formale e preventiva, ovvero con successiva ratifica e solo se le prestazioni sono state rese per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio, che devono essere indicate nell’atto di ratifica». Altro fronte aperto dai legali del Comune è quello della presunta «incompatibilità tra compensi per turnazione e compensi per lavoro straordinario». A questo proposito, viene evidenziato che «in relazione alle ore assunte effettuate come orario straordinario, i due dipendenti avevano percepito l’indennità di turno» e quindi, secondo i legali, sarebbe stato necessario «detrarre dalle somme rivendicate quelle percepite a titolo di indennità di turno». Per i Giudici della Cassazione, però, le obiezioni proposte dall’ente locale sono assolutamente irrilevanti. Innanzitutto, viene condiviso il ragionamento compiuto in Appello, laddove si è ritenuto che «la prova della presenza dell’autorizzazione al lavoro straordinario fosse stata offerta dai dipendenti attraverso la produzione documentale e attraverso la prova orale». Difatti, «le attestazioni prodotte, in una alle deposizioni testimoniali, dimostrano che c’era stata l’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro e che, proprio in ragione della peculiarità delle mansioni e delle funzioni, la autorizzazione veniva data oralmente in relazione a situazioni di emergenza». Respinta poi anche l’ipotesi della «incompatibilità tra il compenso per lavoro straordinario e la indennità di turno». Su questo fronte i magistrati precisano che «il turno non è altro che la rotazione del personale in prestabilite articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero, il quale viene remunerato attraverso l’erogazione della corrispondente indennità, che mira a ricompensare interamente, e solamente, il disagio derivante dalla particolare articolazione del normale ordinario orario di lavoro prestato nell’ambito di ciascun turno». E di conseguenza il contratto collettivo «non contiene alcuna disposizione che afferma la dedotta incompatibilità dell’indennità di turno con il compenso per lavoro straordinario, il quale remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale ordinario orario di lavoro» ma «si limita ad affermare che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e che, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro».
Rilevato 1. la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Roma avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente le opposizioni proposte da quest'ultima nei confronti dei decreti, con i quali le era stato ingiunto di pagare a B.A. e P.R. il compenso per lavoro straordinario svolto da giugno 2000 a dicembre 2001 queste le ragioni che sorreggono il decisum 2. i tabulati mensili allegati dai lavoratori recavano, nella parte in alto, l'annotazione Questo tabulato deve essere compilato dal responsabile del servizio e, in calce, la sottoscrizione del comandante o del responsabile del servizio erano irrilevanti sia il fatto che, nell'arco temporale dedotto in giudizio, mancasse il foglio firma sia la circostanza relativa all'inesistenza di sistemi di rilevazione automatizzata della presenza in servizio, in quanto l'Amministrazione aveva prestato fede ai prospetti riepilogativi mensili predisposti dai dipendenti e, indipendentemente dalla controfirma del dirigente, li aveva fatti propri recependoli nei predetti tabulati, redatti dal responsabile del servizio e firmati dal comandante o dal dirigente del settore del personale tanto era stato confermato anche dai testi escussi 3. non era ravvisabile la duplicazione retributiva, dedotta dall'Amministrazione, perché l'indennità di turno, prevista dall'articolo 22 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, compensava interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro e assolveva ad una funzione diversa ed estranea rispetto a quella propria del compenso correlato alla prestazione di lavoro resa, oltre l'ordinario orario di lavoro nell'ambito del turno 4. l'attestazione il lavoro straordinario è stato effettuato e controllato dal capo servizio in conformità alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini di servizio riflettenti il lavoro straordinario stesso”, apposta in calce ai tabulati mensili del salario accessorio, prodotti dai lavoratori, recanti anche l'indicazione dei codici relativi al tipo di lavoro prestato, valeva quale ratifica del lavoro straordinario prestato in conformità delle disposizioni di legge, regolamenti e degli ordini di servizio comunque, dalle deposizioni testimoniali era emerso che la prestazione del lavoro straordinario veniva autorizzata telefonicamente, ogni volta che particolari emergenze rendevano necessaria la protrazione dell'orario di lavoro la peculiarità delle mansioni, proprie degli appellati, che appartenevano alla Polizia Provinciale, rendeva impossibile programmare in anticipo le prestazioni di lavoro straordinario 5. avverso questa sentenza la Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma , ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso B.A.e P.R. , i quali hanno depositato memoria e hanno rappresentato che, in ragione del sopraggiunto decesso dell'Avvocato A. S. 10 marzo 2019 , essi sono, ormai, rappresentati e difesi dal solo Avvocato Saverio Castelli. Considerato sintesi dei motivi. 6. con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione della L. 23 dicembre 1994, numero 724, articolo 22, dell'articolo 17, comma 5 del CCNL 6.7.1995, comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente, e dei correlati principi sull'obbligo di effettività della prestazione lavorativa oraria e sulla necessità dell'autorizzazione preventiva per lo svolgimento di lavoro straordinario, anche con riferimento alle non considerate circolari interne e ai pareri dell'Aran allegati nel giudizio di primo grado violazione delle norme di contabilità pubblica in materia di determinazione del Fondo per le prestazioni di lavoro straordinario articolo 14 del CCNL 1.4.1999 e articolo e articolo 31 del CCNL del 6.7.1995 , violazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 1, dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'affermato ed illegittimo valore giuridico dei tabulati riepilogativi degli orari, alla ritenuta equipollenza ad autorizzazione preventiva delle postume e generiche attestazioni di svolgimento di lavoro e alla validità dell'autorizzazione orale, rispetto alle postume operazioni matematiche di calcolo delle differenze tra ore di servizio e ore di turnazione 7. la ricorrente imputa alla Corte di avere letto erroneamente i tabulati prodotti dai ricorrenti e deduce che l'attestazione era prestampata in calce ai tabulati e non era preceduta dall'indicazione delle ore di lavoro straordinario ma da ore di lavoro ordinario, notturno festivo e in reperibilità la pretesa azionata dai controricorrenti era fondata su un'operazione matematica postuma, effettuata con le modalità poste a premessa dei ricorsi monitori e, cioè, sommando le ore di lavoro ordinario e quelle di salario accessorio in turnazione e, quindi, sottraendo al totale le ore di lavoro ordinario e ritenendo straordinario la differenza per questa ragione non era evidenziabile dai tabulati alcuna autorizzazione postuma 8. addebita alla Corte territoriale la violazione delle disposizioni di legge e di contratto che prevedono che l'orario di lavoro comunque articolato è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato L. numero 724 del 1994, articolo 22, comma 3, articolo 17, comma 5 CCNL 1.4.1999 e asserisce che le somme per retribuire il lavoro straordinario sono autorizzabili in misura massima per ciascun lavoratore e per la totalità dei dipendenti articolo 14, comma 3 CCNL 1.4.1999 nell'ambito del Fondo all'uopo costituito articolo 31, comma 1 CCNL 6.7.1995 e articolo 14 CCNL 1.4.1999 9. sostiene che l'autorizzazione orale non sostituisce quella scritta e che l'autorizzazione eventualmente concessa in forma orale è nulla e, al più, può ritenersi consentita solo in relazione ad interventi urgenti 10. deduce che ciascun dipendente è tenuto, secondo la circolare numero 1 del 1999, a compilare un rapporto giornaliero e un prospetto riepilogativo mensile che il rapporto giornaliero deve contenere orario di lavoro, località e interventi effettuati e deve coincidere con il servizio effettuato le ore di lavoro straordinario devono coincidere con le relazioni di servizio controfirmate dal responsabile 11. invoca le norme della contrattazione collettiva indicate nella rubrica, per affermare che il prolungamento della prestazione lavorativa, oltre il normale turno di servizio, deve essere autorizzato dal dirigente di riferimento in via formale e preventiva, ovvero con successiva ratifica e solo se le prestazioni sono state rese per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio, che devono essere indicate nell'atto di ratifica 12. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione delle norme del CCNL comparto Regioni ed autonomie Locali disciplinanti il lavoro straordinario articolo 14 CCNL 1.4.1999 e articolo 31 CCNL 6.7.1995 e deduce l'incompatibilità tra compensi per turnazione e compensi per lavoro straordinario 13. sostiene che, in relazione alle ore assunte effettuate come orario straordinario, controricorrenti avevano percepito l'indennità di turno nella misura prevista dall'articolo 22 del CCNL 14.9.2000 e asserisce che la Corte territoriale avrebbe dovuto detrarre dalle somme rivendicate quelle percepite a titolo di indennità di turno esame dei motivi. 14. entrambi i motivi di ricorso presentano plurimi profili di infondatezza e di inammissibilità 15 vanno richiamate, ex articolo 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni già espresse da questa Corte con le sentenze nnumero 9305 del 2020, 21330 del 20109, 12360 del 2017, pronunciate in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame, connotate in gran parte da analoghi motivi di impugnazione 16. nella fattispecie in esame, il primo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione dell'articolo 2697 c.c., in quanto la Corte territoriale non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova, ma ha ritenuto che la prova della presenza dell'autorizzazione del lavoro straordinario fosse stata offerta dai lavoratori attraverso la produzione documentale e attraverso la prova orale. 17. il motivo è inammissibile nella parte in cui le censure, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge e del contratto collettivo, mirano a mettere in discussione l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata ed al riesame del materiale probatorio Cass. SSU 24148/2013 Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005 . 18. come già evidenziato cfr. pp. nnumero 2 e 4 di questa ordinanza , la Corte territoriale ha accertato che le attestazioni prodotte, in una alle deposizioni testimoniali, dimostravano che c'era stata l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro e che, proprio in ragione della peculiarità delle mansioni e delle funzioni, la autorizzazione veniva data oralmente in relazione a situazioni di emergenza 19. il motivo è inammissibile anche nella parte in cui è richiamata la circolare numero 1 del 1999 perché nel ricorso non ne è riprodotto il contenuto, almeno nella parte saliente e rilevante per la ricostruzione della intera sua portata Cass. SSUU 22726/2011 Cass. 5543/2017, 5314/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010, 15808/2008, 12239/2007 , non risulta allegata al ricorso e, nemmeno, ne risulta indicata la specifica sede di produzione processuale il motivo è inammissibile anche nella parte in cui la ricorrente, ribadendo la tesi della duplicazione di pagamenti e di errori di calcolo richiede un inammissibile nuovo accertamento di merito cfr. p. numero 17 di questa ordinanza 20. il secondo motivo è infondato perché, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, l'articolo 22 del CCNL di comparto del 14.9.2000 non contiene alcuna disposizione che afferma l'incompatibilità tra il compenso per lavoro straordinario e la indennità di turno 21. il turno non è altro che la rotazione del personale in prestabilite articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero, il quale viene remunerato attraverso l'erogazione della corrispondente indennità, che mira a ricompensare interamente, e solamente, il disagio derivante dalla particolare articolazione del normale ordinario orario di lavoro prestato nell'ambito di ciascun turno correlativamente l'articolo 38 del richiamato CCNL non contiene alcuna disposizione che afferma la dedotta incompatibilità dell'indennità di turno con il compenso per lavoro straordinario, il quale remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale ordinario orario di lavoro detta disposizione si limita ad affermare che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale ordinario orario di lavoro detta disposizione si limita ad affermare che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e che, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro Cass. nnumero 9305 del 2020, 21330 del 2019, 12360 del 2017, cit. 22. rimane oscura la ragione per la quale è denunciata nella rubrica del motivo in esame la violazione dell'articolo 14 del CCNL del 1.4.1999 atteso che tale disposizione disciplina al pari della corrispondente disposizione contenuta nel CCNL del 14.9.2000 materia ed istituto cumulo delle aspettative estranei alla vicenda dedotta in giudizio 23. il motivo in esame è inammissibile nella parte in cui la ricorrente, ribadendo la tesi della duplicazione di pagamenti e di errori di calcolo richiede un inammissibile nuovo accertamento di merito cfr. punto 17 di questa ordinanza 24. il ricorso va rigettato 25. le spese seguono la soccombenza 26. ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. numero 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e IVA e CPA, in favore dell'Avvocato S.C., difensore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.