Furto nel garage, se non è “pertinente” all’abitazione principale non sussiste la condanna

La nozione di pertinenza di luogo destinato a privata dimora si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare un’utilità economica diretta ovvero funzionale al bene principale, «per essere destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio, tra bene principale e bene pertinenziale».

L'iniziale condanna per furto. L'imputato ricorre in Cassazione per chiedere l'annullamento della decisione di merito che erroneamente aveva qualificato il garage al cui interno era stato consumato il furto, come pertinenza dell'abitazione della persona offesa, equiparandolo a un luogo di privata dimora, nonostante era stato provato che il garage era ubicato in luogo diverso rispetto all'abitazione. La nozione di pertinenza del luogo di privata dimora. Integra il reato di cui all'articolo 624-bis c.p., la condotta di chi commette un furto introducendosi in un garage che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora. Fondamentale appare il requisito della contiguità spaziale tra l'abitazione principale e il bene posto a servizio o ornamento di essa, elemento questo idoneo a integrare la nozione di pertinenza. Sulla base di ciò la Suprema Corte afferma che la nozione di pertinenza di luogo destinato a privata dimora si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare un'utilità economica diretta ovvero funzionale al bene principale, «per essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale». Sulla base di tale nuovo principio di diritto, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte territoriale in diversa composizione, posto che quest'ultima nell'emanare la propria decisione di condanna dell'imputato non ha affrontato la problematica relativa all'individuazione del carattere pertinenziale del garage dove è avvenuto il furto, nei termini sopra indicati dai Giudici Supremi.

Presidente Zaza/Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 7.1.2015, aveva condannato C.P. alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli articolo 110 e 624 bis c.p., e articolo 625 c.p., numero 2 , commesso in danno di D.V.G. , così riqualificata l'originaria contestazione di ricettazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel rigettare uno specifico rilievo difensivo sul punto, ha erroneamente qualificato il garage al cui interno è stato consumato il furto come pertinenza dell'abitazione della persona offesa, equiparandolo, in quanto tale, a un luogo di privata dimora, laddove risulta dimostrato che il suddetto garage era ubicato in un luogo diverso rispetto all'abitazione della persona offesa, per cui non può ritenersi pertinenza di essa. 2.2. Con requisitoria scritta del 13.4.2021, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.3. Con conclusioni scritte del 19.4.2021, l'avv. Marcello Bertucci, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. 4. Al riguardo si osserva come la corte territoriale non cada in errore nell'affermare che nella giurisprudenza di legittimità sia presente un costante orientamento che afferma la natura pertinenziale del box o garage e la punibilità, ex articolo 624 bis c.p., delle condotte di sottrazione di beni commesse all'interno di tali luoghi o di altri spazi destinati al ricovero di mezzi, e aventi funzione accessoria delle abitazioni. Ed invero si è affermato cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza numero 22937 del 29/05/2012, Rv. 253193 , che integra il reato previsto dall'articolo 624 bis c.p., la condotta di chi commette un furto introducendosi all'interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora. Vedi Cass. civ., sez. II, numero 12855 del 2011 . Ed ancora che integra il reato previsto dall'articolo 624 bis c.p., la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora cfr. Cass., Sez. 5, numero 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597 . Più recentemente tali principi sono stati ribaditi, affermandosi che integra il reato previsto dall'articolo 624 bis c.p., la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare cfr. Cass., Sez. 4, numero 5789 del 04/12/2019, Rv. 278446 . Decisiva, dunque, ai fini di una corretta interpretazione della norma in esame, è la nozione di pertinenza di privata dimora , di cui all'articolo 624 bis c.p., comma 1, che la menzionata disposizione non definisce. Soccorre, in questa opera di ricostruzione del significato giuridicamente rilevante di pertinenza ai sensi dell'articolo 624 bis c.p., l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, maturata, sia in sede di interpretazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, numero 1 , soppresso dalla L. 26 marzo 2001, numero 128, articolo 2, comma 3, il cui comma 2, ha inserito nel corpo del codice il nuovo articolo 624 bis , secondo cui se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione sia in sede civile, posto che pertinenza è concetto peculiare del diritto civile, definito dal disposto dell'articolo 817 c.c In particolare appare del tutto condivisibile, per l'assoluta coerenza dell'ordito motivazionale, un arresto della Suprema Corte, in cui viene puntualmente messa a fuoco la ragione per cui la ratio dell'aggravamento di pena previsto dal citato articolo 625 c.p., comma 1, numero 1 , si dovesse estendere anche al furto commesso in una pertinenza dell'abitazione, che rimane tuttora valida, giustificando l'attuale previsione del nuovo articolo 624 bis c.p Si è, dunque, affermato che, in tema di furto, l'aggravante di cui all'articolo 625 c.p., numero 1, sussiste anche quando il reato sia consumato in un locale di immediata pertinenza della abitazione, quale un'autorimessa ad essa adiacente risultando nella specie accertato che l'autorimessa da cui venne sottratto il motoveicolo è effettivamente adiacente tanto da essere contrassegnata con lo stesso numero civico all'abitazione del proprietario del veicolo, ritiene questa Corte di condividere l'orientamento di legittimità fatto proprio dal Giudice di secondo grado, secondo il quale, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante - di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo l'aggravante stessa sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell'abitazione come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative e quindi senz'altro meritevole della medesima tutela cui l'aggravante in esame è preordinata cfr. Cass., Sez. 5, numero 21948 del 02/02/2001, Rv. 219027 . Il requisito della contiguità spaziale tra abitazione principale e bene posto a servizio ovvero a ornamento di essa, viene affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia civile, proprio come elemento idoneo a integrare la nozione di pertinenza, ai sensi dell'articolo 817 c.c., secondo cui, come è noto, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Così, in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , ai fini di escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 2, si è ritenuto insussistente il vincolo pertinenziale tra l'abitazione principale del contribuente ed un garage sito in un comune diverso da quello della stessa abitazione, difettando tra l'altro, il requisito della contiguità spaziale cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 15668 del 23/06/2017, Rv. 644723 . Si è, pertanto, chiarito che, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una utilità al bene principale e non al proprietario di esso, così escludendosi la pertinenzialità tra un immobile condominiale ed un'autorimessa privata in quanto appartenenti a lotti diversi cfr. Cass. civ., Sez. 2, numero 12855 del 10/06/2011, Rv. 619437 . Nè appare contraddire tali principi la sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione civile, numero 3991 del 2017, da cui, non a caso, non è stata ricavata alcuna massima, richiamata nella sua requisitoria scritta dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Nell'affermare che il collegamento tra i due beni, quello principale e quello pertinenziale, non è di tipo materiale ma di natura economico-funzionale, la Suprema Corte aveva riconosciuto la natura di pertinenza a un manufatto contenente l'impianto di condizionamento d'aria al servizio dell'immobile principale, raggiungibile, tramite il cortile di tale immobile, a titolo di servitù di passaggio. Appare, pertanto, evidente come il suddetto manufatto costituisse pertinenza, in ragione della funzione di servizio svolta in favore del fabbricato principale, resa, tuttavia, materialmente possibile, non dalla immedesimazione, quanto, piuttosto, dalla contiguità del manufatto stesso all'immobile principale. Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto la nozione di pertinenza di luogo destinato a privata dimora , di cui all'articolo 624 bis c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale. Orbene tale problematica non risulta affrontata dalla corte territoriale, che ha ritenuto la condotta del C. riconducibile al paradigma normativo di cui all'articolo 624 bis c.p., solo perché il furto è stato consumato all'interno del garage nella disponibilità della persona offesa, essendo tale locale, ad avviso del giudice di secondo grado, per sua destinazione dotato proprio di natura pertinenziale , senza accertare, tuttavia, come avrebbe dovuto, se, in concreto, il suddetto garage potesse effettivamente rientrare nella nozione di pertinenza , sulla base dei principi in precedenza indicati. Omissione particolarmente rilevante, ove si tenga conto che, come si evince dal verbale di denuncia orale sporta dal D.V. presso la stazione dei CC. di OMISSIS , allegato al ricorso, da un lato, il luogo di residenza della persona offesa via OMISSIS è diverso dal luogo in cui è ubicato il garage via OMISSIS dall'altro, il D.V. , appresa dalla suocera la notizia che il garage era aperto, si era immediatamente recato in via OMISSIS 5. Sulla base delle svolte considerazioni, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale uniformandosi ai principi di diritto innanzi affermati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Roma.