Immigrazione clandestina, status di rifugiato e causa di improcedibilità

«L’articolo 10-bis, comma 6, d.lgs. numero 286/1998, laddove stabilisce, con riguardo ai reati di ingresso e trattenimento illegale di cui al comma 1 del medesimo articolo, che “nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al d.l. numero 251/2007, il procedimento è sospeso”, è frutto di imprecisione linguistica e si riferisce piuttosto a una condizione “negativa” di procedibilità dell’azione penale, la cui “positiva” presenza determina l’obbligo di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 345 c.p.p., non potendosi limitare la possibilità del proscioglimento dell’imputato alla sola udienza preliminare».

Particolare tenuità del fatto o non logo a procedere? Il Giudice di Pace di Rovigo assolveva un'imputata straniera per particolare tenuità del fatto, ritenuta responsabile di essersi trattenuta nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull'immigrazione. L'accusata ricorre in Cassazione denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 10-bis, comma 6, d.lgs. numero 286/1998, in quanto le era stato riconosciuto lo status di rifugiata, non considerato dal giudice di merito, che avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. La doglianza è fondata. Infatti, l'articolo 10-bis, comma 6, d.lgs. numero 286/1998 stabilisce che «nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo numero 251/2007, il procedimento è sospeso. Acquista la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al d.l. numero 251/2007, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, d.l. numero 25/2008, nonché nelle ipotesi di cui agli articolo 18, 18-bis, 20-bis, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10, l. numero 47/2007, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere». Anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza numero 25358/2019, ha affermato che «in tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina, la previsione di cui all'articolo 14, comma 5-septies, d.lgs. numero 286/1998, secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamente ai reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio». Lo status di rifugiato e l'articolo 10-bis, comma 6, d.lgs. nl. 286/1998. Ne consegue che nel caso di specie, la notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, evenienza verificatasi in un momento antecedente l'esercizio dell'azione penale e alla pronuncia di sentenza, «impone di riscontrare in via del tutto preliminare la causa di improcedibilità dell'azione prevista dall'articolo 10-bis, comma 6, d.lgs. numero 286/1998 non rilevata dal giudice». Ed è per questo che la S. C. enuncia il seguente principio di diritto «l'articolo 10-bis, comma 6, d.lgs. numero 286/1998, laddove stabilisce, con riguardo ai reati di ingresso e trattenimento illegale di cui al comma 1 del medesimo articolo, che “nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al d.l. numero 251/2007, il procedimento è sospeso”, è frutto di imprecisione linguistica e si riferisce piuttosto a una condizione “negativa” di procedibilità dell'azione penale, la cui “positiva” presenza determina l'obbligo di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 345 c.p.p., non potendosi limitare la possibilità del proscioglimento dell'imputato alla sola udienza preliminare». Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto l'azione penale non poteva essere proposta e proseguita.

Presidente Boni – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Rovigo ha assolto K.O. per particolare tenuità del fatto, a norma del D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 34, dal reato di cui al D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 10 bis, accertato in data 8 maggio 2018. 2. Ricorre K.O. , a mezzo del difensore avv. Simona Maggiolini, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 10 bis, comma 6, perché all'imputata è stato riconosciuto con provvedimento del 20 marzo 2019, a seguito dell'istanza presentata in data 8 maggio 2018, al momento dell'accertamento del reato per cui si procede, lo status di rifugiata, del quale il giudice di merito non ha tenuto conto, mentre avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato la sentenza va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere promossa e proseguita. 2. Risulta non controverso che l'imputata, recatasi alla questura di Rovigo per richiedere la protezione internazionale, veniva contestualmente denunciata per essersi trattenuta nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull'immigrazione. Il pubblico ministero, incurante di tale condizione di fatto e senza avere verificato lo sviluppo del procedimento amministrativo, esercitava l'azione penale l'imputata veniva rinviata a giudizio davanti al giudice di pace di Rovigo per l'udienza dell'11 luglio 2019. Aperto il dibattimento in data 14 novembre 2019, il giudice acquisiva sull'accordo delle parti la relazione di servizio della polizia giudiziaria da cui risultavano i sopra ricordati elementi di fatto e, conformemente alla richiesta della difesa, pronunciava sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, valorizzando l'esiguità del danno o del pericolo che è derivato dalla occasionalità della condotta e dal grado di colpevolezza, norma del D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 34, comma 3. 3. Ebbene, fermo restando che il riconoscimento dello status di rifugiato è di competenza di un apposito organismo amministrativo, a cui il giudice penale non può sostituirsi Sez. 1, numero 29491 del 27/06/2013, P.G. in proc. Sivasubramaniam, Rv. 256292 , la circostanza che lo straniero abbia presentato istanza per il riconoscimento di detto status è di ostacolo al promovimento dell'azione penale, come risulta dalla previsione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 10 bis, comma 6 il quale stabilisce che Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, numero 25, articolo 32, comma 3, nonché nelle ipotesi di cui agli articolo 18, 18 bis e 20 bis, articolo 22, comma 12 quater, articolo 42 bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui alla L. 7 aprile 2017, numero 47, articolo 10, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere . 3.1. La presentazione della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato opera, cioè, alla stregua di una condizione di procedibilità, la cui efficacia è regolata dall'articolo 345 c.p.p., comma 2, sicché impedisce l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale e impone una pronuncia di proscioglimento, ferma restando la possibilità di riattivare il procedimento quando la domanda sia rifiutata. 4. La giurisprudenza di legittimità ha affermato un analogo principio per la condizione dell'espulsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 14, comma 5 septies. 4.1. Si è, infatti, chiarito che in tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina, la previsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 14, comma 5 septies, secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamente ai reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio Sez. 1, numero 25358 del 29/04/2019, Lofti, Rv. 276145 . In motivazione la Corte ha aggiunto che detta sentenza è dotata di una stabilità di effetti soltanto relativa, atteso che l'esercizio dell'azione penale è sempre rinnovabile ai sensi dell'articolo 345 c.p.p., qualora lo straniero, nel caso in questione, violi il divieto di reingresso nel territorio dello Stato. 5. Deve, quindi, rilevarsi che l'acquisita notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, evenienza verificatasi l'8 maggio 2018, contestualmente alla denuncia per trattenimento illegale, perciò in un momento antecedente all'esercizio dell'azione penale e alla pronuncia della sentenza, impone di riscontrare in via del tutto preliminare la causa di improcedibilità dell'azione penale prevista dal D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 10 bis, comma 6, non rilevata dal giudice nonostante abbia preso atto della presentazione dell'istanza, secondo quanto già emergeva dagli atti di polizia giudiziaria acquisiti sull'accordo delle parti, come pure la sentenza dà atto. 5.1. Del resto, a seguito della predetta istanza la ricorrente otteneva in data 20 marzo 2019 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Vicenza, il riconoscimento dello status di rifugiato, ex D.Lgs. numero 251 del 2007, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso. 6. Per i reati previsti dal D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 10 bis, di ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato è, dunque, prevista la condizione di procedibilità, per così dire negativa , della mancata presentazione dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato. 6.1. Non si tratta, infatti, come potrebbe sostenersi in ragione dell'utilizzo dell'espressione il procedimento è sospeso , di una anomala causa di sospensione del procedimento penale, perché non è ravvisabile una causa di pregiudizialità tra il procedimento amministrativo attivato dall'istanza dello straniero e la sussistenza del reato di ingresso illegale. Si tratta, piuttosto, di una condizione di procedibilità, ex articolo 345 c.p.p., comma 2, come reso palese dal secondo periodo della richiamata disposizione che fa espresso riferimento all'obbligo di pronuncia della sentenza di non luogo a procedere quando sia acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, numero 25, articolo 32, comma 3, nonché nelle ipotesi di cui agli articolo 18, 18 bis e 20 bis, articolo 22, comma 12 quater, articolo 42 bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui alla L. 7 aprile 2017, numero 47, articolo 10 . 6.2. Del resto, attraverso il richiamo testuale alla sentenza di non luogo a procedere la legge determina la revocabilità di una siffatta decisione, in ragione della speciale condizione di procedibilità dell'azione penale il reato in questione e sottopone la decisione, che prende atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, a un regime di relativa stabilità di effetti, suscettibili di essere posti nel nulla con il rinnovato esercizio dell'azione penale quando si accerti che la situazione di ostacolo alla doverosa celebrazione del procedimento sia venuta meno per effetto del rigetto della richiesta. 7. La declaratoria dell'assenza dei presupposti per procedere è contemplata dall'ordinamento come dovuta, svincolata dall'eccezione delle parti e da adottare in ogni stato e grado del processo con precedenza assoluta rispetto alla decisione sul merito dell'accusa. 7.1. Singole disposizioni prevedono tale pronuncia in riferimento ad altrettanti momenti del processo l'articolo 411 c.p.p., per la fase delle indagini preliminari nell'ambito dell'archiviazione l'articolo 425 c.p.p. per l'udienza preliminare l'articolo 469 c.p.p., e articolo 558 c.p.p., comma 3, per la fase predibattimentale l'articolo 529 c.p.p., per il dibattimento. 7.2. Del resto, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, la carenza di una condizione di procedibilità è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità ed in deroga ai limiti di operatività del principio devolutivo, essendo preclusa soltanto da una causa originaria d'inammissibilità dell'impugnazione che pregiudica la corretta instaurazione del rapporto processuale. 8. Ragioni di ordine sistematico e la considerazione degli effetti propri dei presupposti condizionanti l'esercizio dell'azione penale impongono di ritenere che la previsione contenuta nel D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 10 bis, comma 6, laddove stabilisce che, acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251 , il giudice emette sentenza di non luogo a procedere, sia frutto di imprecisione linguistica e vada piuttosto intesa come riferita alla pronuncia che dia atto della carenza della condizione di procedibilità, adottabile, per quanto già esposto, in ogni stato e grado del processo. 8.1. L'opposta soluzione, che confinasse il rilievo di tale evenienza soltanto in udienza preliminare, sarebbe irrazionale, inutilmente pregiudizievole per l'imputato che non sarebbe ammesso a conseguire lo stesso esito decisorio nella fase del giudizio o delle impugnazioni. Si tratta, del resto, di una opzione ermeneutica contraria alla disciplina di cui all'articolo 345 c.p.p. i suoi due commi, infatti, stabiliscono il principio della ri-proponibilità dell'azione penale per il medesimo fatto e contro lo stesso soggetto in dipendenza del sopravvenire della condizione di procedibilità, generale o speciale che sia, di cui si sia accertata la carenza nel provvedimento di archiviazione, nella sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché non più impugnabili. Inoltre, tenuto conto che la competenza a prendere cognizione di tali fattispecie è attribuita al giudice di pace, il cui procedimento non contempla la celebrazione dell'udienza preliminare - secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 2, il quale esclude espressamente l'applicabilità delle disposizioni codicistiche che riguardano tra l'altro l'udienza preliminare -, tale argomento sistematico avvalora la soluzione ermeneutica proposta. 9. Va dunque formulato il seguente principio di diritto il D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 10 bis, comma 6, laddove stabilisce, con riguardo ai reati di ingresso e trattenimento illegale di cui al comma 1, del medesimo articolo, che nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, il procedimento è sospeso , è frutto di imprecisione linguistica e si riferisce piuttosto a una condizione negativa di procedibilità dell'azione penale, la cui positiva presenza determina l'obbligo di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 345 c.p.p., non potendosi limitare la possibilità del proscioglimento dell'imputato alla sola udienza preliminare . 9.1. Pertanto, in ossequio all'obbligo di immediata pronuncia di cause di proscioglimento previsto dall'articolo 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proposta e proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proposta e proseguita ai sensi del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 10 bis, comma 6.