La notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l’avvenuta allegazione della spedizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell’avvenuto deposito di copia dell’atto presso la casa comunale ma è necessario che dall’avviso di ricevimento si evinca che l’atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Se l'avvenuta spedizione fa fede sino alla querela di falso tale procedimento non ha alcun valore probatorio in merito all'esito della consegna della stessa. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d'Appello aveva confermato che la notifica del decreto ingiuntivo eseguita presso la residenza del debitore, ai sensi dell'articolo 140 codice di rito con la compiuta giacenza, era regolare in quanto eventuali contestazioni delle risultanze avrebbero dovuto formare oggetto di querela di falso e che non erano ravvisabili situazioni di impedimento oggettivo, riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore, della conoscenza dell'atto da parte della destinataria e, pertanto, l'opposizione era da considerarsi tardiva. La notifica ai sensi dell'articolo 140 codice di rito. A dire della Corte per il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale ma è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. L'orientamento più restrittivo. Secondo l''orientamento più formale l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale deve arrecare l'indicazione dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna non essendo sufficiente la sola indicazione dell'avvenuto deposito. L'orientamento meno intransigente. Altro filone giurisprudenziale sostiene, invece, che non è necessario che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata nè che detto contenga, a pena di nullità, tutte le annotazioni prescritte in caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale. La terza soluzione. Inoltre, è stato sostenuto che la raccomandata informativa, in quanto non contenente l'atto giudiziario ma la sola notizia del deposito, non sia soggetta alle disposizioni di cui alla l. numero 890/1982 , sicché è necessario rispettare solo quanto prescritto dal regolamento per la raccomandata ordinaria. Il caso in esame. Nel caso di specie la raccomandata informativa risulta spedita ma non vi è alcuna prova del recapito della stessa da parte del destinatario prima della restituzione per compiuta giacenza. E se, certamente, l'avvenuta spedizione fa fede sino alla querela di falso tale non ha alcun valore probatorio in merito all'esito della spedizione stessa che è rimasto ignoto non contenendo alcuna indicazione in relazione alle ragioni della mancata consegna. Ne consegue che il procedimento di notificazione ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. non può ritenersi completato e la notifica dell'ingiunzione deve considerarsi nulla.
Presidente D’Ascola – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza numero 555 del 2016, pubblicata il 7 giugno 2016 e notificata il 16 giugno 2016, ha rigettato l’appello proposto da G.E. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Nardò numero 510 del 2010, e nei confronti di Z.D. . 1.1. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla G. , ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di Euro 11.745,39 in favore dello Z. . 2. La Corte d’appello ha confermato la decisione, sul rilievo che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata eseguita correttamente in data 18 aprile 2008, presso la residenza anagrafica della G. , con le forme di cui all’articolo 140 c.p.c., con la compiuta giacenza in data 17 maggio 2007 recte 2008 che eventuali contestazioni delle risultanze della relazione di notificazione avrebbero dovuto formare oggetto di querela di falso che non erano ravvisabili situazioni di impedimento oggettivo - riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore - della conoscenza dell’atto da parte della destinataria, che, pertanto, l’opposizione al decreto ingiuntivo notificata in data 29 luglio 2008 era tardiva. 3. G.E. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ai quali resiste Z.D. con controricorso. Il Pubblico mistero ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’articolo 140 c.p.c., perché l’avviso di ricevimento non era completo, essendo stata omessa dall’agente postale l’indicazione relativa alla verifica in loco della solo temporanea assenza della destinataria dal luogo di residenza. 2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’articolo 148 c.p.c. e articolo 2700 c.c., per censurare l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui le risultanze della relazione di notificazione avrebbero dovuto essere contestate con la querela di falso. In realtà, nella specie non v’erano attestazioni di cui contestare la veridicità, in quanto, come già evidenziato con il primo motivo, l’avviso di ricevimento non recava alcuna attestazione. L’agente postale si era limitato a dichiarare di avere applicato il procedimento notificatorio previsto dall’articolo 140 c.p.c., senza altra indicazione. 3. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., numero 5, omesso esame del fatti decisivo rappresentato dalla mancata indicazione della spedizione della raccomandata di avviso dell’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, nonché del mancato svolgimento delle verifiche sulla irreperibilità della destinataria e della relativa attestazione. 4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., numero 4, omessa pronuncia sulla esistenza del nesso tra la mancata tempestiva conoscenza dell’atto oggetto di notificazione e l’irregolarità della notificazione. 5. Il ricorso è fondato con riferimento ai motivi primo e terzo, con assorbimento dei rimanenti. 5.1. In premessa si rileva che, diversamente da quanto prospettato nelle conclusioni scritte del Pubblico ministero, la parte ricorrente non è incorsa nella violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6, per non avere trascritto l’avviso di ricevimento nel corpo del ricorso. Come evidenziato nella memoria di parte ricorrente, il ricorso indica specificamente e localizza i documenti sui quali sono fondate le doglianze, e quindi assolve l’onere richiamato ex plurimis, Cass. Sez. U. 03/11/2011, numero 22726 più di recente, Cass. 11/01/2016, numero 195 . 6. In materia di notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., secondo l’orientamento consolidato di questa Corte - a partire da Sezioni Unite numero 458 del 2005 - ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., non è sufficiente l’allegazione dell’avvenuta spedizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell’avvenuto deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l’atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In tal senso, si trova affermato che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso a casa comunale deve recare l’annotazione, da parte dell’agente postale, dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale Cass. 30/01/2019, numero 2683, che ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all’atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio . Secondo altre pronunce, invece, non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, nè che l’avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo non della conoscenza effettiva, ma della conoscibilità dell’avviso stesso Cass. 12/12/2018, numero 32201 Cass. 27/02/2012, numero 2959 . È stato ulteriormente affermato che, in tema di notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice notizia del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria Cass. 18/12/2014, numero 26864, che ha escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione . 7. Nella fattispecie in oggetto, dall’esame degli atti, consentito ed anzi dovuto a fronte della deduzione di error in procedendo per tutte, Cass. 30/07/2016, numero 16164 , risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita ma non anche recapitata alla destinataria, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza. E se, certamente, dell’avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l’attestazione contenuta sull’avviso stesso recante l’indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome della destinataria e del luogo di destinazione, diversamente è a dirsi con riferimento all’esito della spedizione che è rimasto ignoto, poiché l’avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata. Il procedimento di notificazione ex articolo 140 c.p.c., non può pertanto ritenersi completato - anche nella prospettiva meno formalista, che esige comunque che dall’avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo della conoscibilità dell’avviso stesso - e la notifica del decreto ingiuntivo è nulla, con le conseguenti implicazioni in ordine all’ammissibilità dell’opposizione ex articolo 650 c.p.c 8. Nei limiti precisati sussistono i vizi di violazione dell’articolo 140 c.p.c. e di omesso esame dell’avviso di ricevimento denunciati con i motivi primo e terzo, il cui accoglimento assorbe i rimanenti motivi ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.