Quando un’intercettazione costituisce corpo del reato?

L’intercettazione costituisce “corpo del reato” e può essere utilizzata oltre i limiti ex articolo 270 c.p.p. solo qualora la dichiarazione registrata integri in sé reato, cioè quando le conversazioni siano di per sé lesive di un precetto penale e dunque siano tali da integrare il reato.

Il Tribunale del riesame, chiamato a decidere nell'ambito di un ricorso avverso l'ordinanza del GIP di imputazione di più reati corruzione, falso ideologico e truffa aggravata in capo al ricorrente, sosteneva che non erano utilizzabili le intercettazioni disposte a fondamento della gravità indiziaria quanto alle incolpazioni elevate nello stesso procedimento in senso formale laddove riguardino reati non connessi, salvo che esse non costituiscano “corpo del reato”. L'imputato chiede in questa sede l'annullamento del provvedimento di merito. L'utilizzo dell'intercettazione. Ai fini dell'utilizzazione dell'intercettazione oltre i limiti di cui all'articolo 270 c.p.p. è indispensabile che la conversazione monitorata nel diverso procedimento esaurisca la condotta prevista dalla legge come reato ciò è possibile solo nel caso in cui si tratti idi incriminazione la cui condotta tipica sia suscettibile di essere perfezionata anche solamente con la interlocuzione oggetto di registrazione non anche nel caso diverso in cui la registrazione costituisca mera documentazione sonora della commissione del reato. Pertanto, l'intercettazione costituisce “corpo del reato” e può essere utilizzata oltre i limiti ex articolo 270 c.p.p. solo qualora la dichiarazione registrata integri in sé reato, cioè quando le conversazioni siano di per sé lesive di un precetto penale e dunque siano tali da integrare il reato. Diversamente, non potrà ritenersi corpo di reato la registrazione di una conversazione da cui sia possibile evincere che i soggetti intercettati hanno compiuto o stanno compiendo un reato, posto che in tali situazioni la conversazione captata non costituisce in sé reato, ma una prova documentale di non reato. Di tali considerazioni non ha tenuto conto il Tribunale del riesame, posto che lo scambio verbale intercorso tra i due soggetti oggetto della captazione non costituisse di per sé reato ma solo la prova di frammenti di condotta criminosa. Sulla base di ciò la Suprema Corte accoglie il ricorso.

Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno, Sezione specializzata per il riesame, in parziale accoglimento del ricorso ai sensi dell'articolo 309 c.p.p., proposto da P.S. , ha annullato l'ordinanza del 26 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno limitatamente alla contestazione provvisoria di corruzione di cui al capo 6 della rubrica, mentre ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di omissis in ordine alle restanti incolpazioni di corruzione di cui ai capi 3 e 4 , di falso ideologico di cui al capo 5 e di abuso d'ufficio sub capo 7 , commesse dalla ricorrente nella qualità di Sindaco di omissis . 1.1. Dopo avere sunteggiato il provvedimento impugnato ed i motivi di ricorso ex articolo 309 c.p.p., il Tribunale distrettuale ha premesso che le imputazioni provvisorie di cui ai capi 3 , 4 , 5 e 6 poggiano sulle emergenze delle intercettazioni originariamente disposte in relazione alla sola condotta di truffa in danno della Regione Campania per il finanziamento dell'area P.I.P. di Vallo della Lucania e che, soltanto a decorrere dal 16 dicembre 2017, le captazioni venivano autorizzate anche in relazione ai delitti di corruzione e di falso ideologico sub capi 3 , 4 , 5 e 6 . Il Collegio dell'impugnazione cautelare ha quindi rilevato come, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema nella sentenza 28 novembre 2019, numero 51, Cavallo, non siano utilizzabili le intercettazioni disposte nello stesso procedimento in senso formale là dove riguardino reati non connessi, salvo che - come precisato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza numero 32697 del 26 giugno 2014, Floris - non costituiscano corpo del reato . Tanto precisato, il Tribunale ha evidenziato come tutte le captazioni antecedenti al 16 dicembre 2017 non siano utilizzabili a fondamento del giudizio di gravità indiziaria quanto alle incolpazioni elevate nei confronti di P.S. , atteso che le contestazioni provvisorie di corruzione e di falso ideologico non sono connesse con il delitto di truffa aggravata ex articolo 640-bis c.p. sub capo 1 , in relazione al quale sono state autorizzate dal Giudice come nondimeno possano essere utilizzate le captazioni costituenti corpo di reato , dovendosi ritenere tali - come chiarito da questa Corte nella sentenza Floris - le conversazioni o comunicazioni intercettate che integrino di per sé la fattispecie criminosa come, in particolare, sia utilizzabile - in quanto corpo di reato l'intercettazione in ambientale della conversazione intercorsa il 27 novembre 2017 fra P.S. e S.G. , in quanto chiaramente rappresentativa delle condotte illecite di corruzione sub capo 4 e di falso sub capo 5 atteso che in essa i due si accordavano per l'attribuzione alla società Marine Service di un ulteriore appalto in materia di raccolta dei rifiuti urbani in cambio della promessa, da parte della Sindaca, di nominare S. quale Responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale, nomina effettivamente avvenuta quello stesso giorno benché con l'apposizione sul provvedimento della data anteriore del 30 settembre 2017 come non sia fondata l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte in relazione al reato di truffa e, dunque, anche di quella del 27 novembre 2017 in considerazione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di sequestro preventivo, aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'articolo 640 bis c.p., stante la diversità della valutazione da compiersi ai fini dell'autorizzazione delle intercettazioni rispetto a quella funzionale all'emissione del titolo cautelare reale come, in ogni caso, il denunciato vizio non potrebbe travolgere le intercettazioni autorizzate per i reati di corruzione e di falso ideologico a decorrere dal 16 dicembre 2017 v. pagine 35 - 38 dell'ordinanza in verifica . I Giudici distrettuali hanno poi illustrato le ulteriori emergenze delle investigazioni, dato conto della ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 4 , 5 e 7 della rubrica provvisoria e confermato la sussistenza del pericolo di recidivanza, stimando adeguata a farvi fronte la misura non detentiva applicata dal primo Giudice della cautela. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Felice Lentini, P.S. chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p 2.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli articolo 125,273,263 e 270 c.p.p., con riferimento agli articolo 319,321 e 479 c.p., e correlativo vizio di motivazione per motivazione apparente , per avere il Tribunale del riesame platealmente eluso la risposta al rilievo critico articolato al punto 1 delle note acquisite in udienza, nel quale si era eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni essendo stati i decreti autorizzativi del 2017 e del 2018 assunti in violazione dell'articolo 267 del codice di rito, con conseguente illegittimità dell'ordinanza coercitiva per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Precisa la difesa che il primo decreto del 30 ottobre 2017 è stato autorizzato in relazione al reato di truffa aggravata in danno della Regione Campania di cui al capo 1 , senza menzione dei soggetti beneficiari dell'ingiusto vantaggio, non precisati neanche nei successivi provvedimenti di proroga che il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo in danno degli indagati del delitto di truffa di cui al capo 1 , ritenendo che il fatto accertato non sia sussumibile nell'ipotesi di cui all'articolo 640 bis c.p. che, nella stessa ordinanza cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato la singolarità della contestazione ex articolo 640 bis c.p., nella parte in cui si ipotizza che la truffa sia stata perpetrata con la finalità di attribuire l'ingiusto profitto, non agli autori del fatto, ma ad un ente pubblico, precisamente al Comune di omissis . La difesa sottolinea l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale di Salerno là dove ha dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni per evidente deficit di connessione tra il delitto di truffa per il quale erano state autorizzate ed i reati di corruzione e di falso ideologico di cui ai capi 3 , 4 , 5 e 6 dell'imputazione provvisoria, ritenendo utilizzabili, invece, le sole intercettazioni afferenti ai reati di cui ai capi 4 e 5 in particolare, l'intercettazione ambientale del 27 novembre 2017 fra P. e S. perché corpo di reato . Al riguardo, rimarca che le valutazioni compiute dal Giudice per le indagini preliminari in sede di autorizzazione delle captazioni e di rigetto della richiesta di misura cautelare reale sono inconciliabili tra loro, a tacere della singolarità - rilevata dal medesimo Giudice - dell'aver attribuito l'ingiusto profitto, non agli autori della condotta fraudolenta, ma al Comune che risultano, pertanto, insussistenti in radice i gravi indizi di reato a fondamento del provvedimento autorizzativo dell'intercettazione ambientale del 27 novembre 2017 stimata inutilizzabile quale corpo di reato in relazione ai capi 4 e 5 , sicché, espunta detta captazione dal materiale utilizzabile ai fini dell'articolo 273 c.p.p., le ulteriori intercettazioni del 2 gennaio e del 22 febbraio 2018 sono inidonee a provare l'accordo corruttivo fra il Sindaco e il Comandante dei Vigili del Fuoco così come il falso ideologico che risulta censurabile l'ulteriore rilievo del Collegio distrettuale secondo cui l'inutilizzabilità travolgerebbe le intercettazioni autorizzate con riferimento alla truffa aggravata e non anche quelle autorizzate a decorrere dal 16 dicembre 2017, là dove le predette incolpazioni di cui ai capi 4 e 5 si fondano esclusivamente sull'intercettazione del 27 novembre 2017, antecedente a tale data. 2.2. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli articolo 125 e 273 c.p.p., con riferimento agli articolo 319 e 321 c.p., e correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio della cautela omesso di dare risposta in merito alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai delitti di corruzione in continuazione di cui al capo 3 della rubrica, all'esito della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ad esclusione di quella del 27 novembre 2017. 2.3. Violazione di legge penale e processuale in relazione all'articolo 125 c.p.p., e articolo 274 c.p.p., comma 1, lett. c , con riferimento agli articolo 319,321,479 e 323 c.p., e correlativo vizio di motivazione, per avere il Tribunale distrettuale omesso di valutare gli elementi di prova a discarico acquisiti dal Tribunale, comprovanti il venir meno dell'originario scenario in cui sarebbero maturati i fatti-reato, con chiara discontinuità con il passato tale da rendere non più concreto ed attuale il pericolo di recidivanza. In particolare, la difesa evidenzia come siano stati dimostrati la costituzione della Unione dei Comuni XXXXXX, l'adesione alla Centrale Unica di committenza della medesima Unione per l'acquisizione di beni e gestione dei servizi comunali, l'affidamento del servizio di refezione scolastica e del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti a soggetti economici diversi, l'indizione di una gara per l'affidamento dei servizi portuali e la decadenza dell'affidamento dell'attività di manutenzione del patrimonio comunale alla Cooperativa Marine Service come siano stati demoliti gli abusi riscontrati nei due sopralluoghi operati dall'UTC e il fabbricato sia stato sottoposto a vincolo reale come lo stesso Tribunale abbia escluso la sussistenza di esigenze di tipo probatorio come l'articolo 289 c.p.p., comma 3, precluda l'adozione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti degli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare , di tal che l'applicazione della misura in oggetto nell'impedire alla P. lo svolgimento della funzione di Sindaco di omissis - viola di fatto l'indicata disposizione processuale come, in ogni caso, dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, la ricorrente si è autosospesa dalla carica di Sindaco. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio di riesame. 2. Come si è dato conto nel ritenuto in fatto, il Tribunale ha - correttamente - stimato non utilizzabili, ai fini del giudizio di gravità indiziaria quanto alle incolpazioni poste a base dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di P.S. , le intercettazioni disposte in questo procedimento - inteso in senso formale id est avendo riguardo al numero del Registro Generale delle notizie di reato - autorizzate, nella prima fase delle indagini, in relazione al solo delitto di truffa ex articolo 640 bis c.p Inutilizzabilità dichiarata in ossequio al principio di diritto espresso dal più ampio consesso di questa Corte nella sentenza Cavallo numero 51 del 28/11/2019 - dep. 2020, Rv. 277395-01 , stante la rilevata insussistenza di alcuna delle ipotesi di connessione individuate dall'articolo 12 c.p.p., fra la truffa sub capo 1 ed i fatti di corruzione e falso ideologico ascritti a P.S. sub capi 3 , 4 , 5 e 7 . Come hanno chiarito le Sezioni Unite nel ricordato arresto, in tema di intercettazioni, il concetto di procedimento diverso ai fini dell'articolo 270 c.p.p., secondo cui sono inutilizzabili i risultati delle captazioni assunte appunto - in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza deve essere inteso in senso sostanziale e non formale e, pertanto, il divieto di utilizzazione non può operare con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex articolo 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 c.p.p., atteso che in tale caso - a prescindere dalla identità o dalla eterogeneità del procedimento in senso formale in cui siano iscritti - la connessione consente di inquadrare detti reati in uno stesso procedimento . Dichiarata l'inutilizzabilità delle captazioni precedenti al 16 dicembre 2017 data in cui le operazioni di intercettazione venivano autorizzate anche in relazione a questi ultimi reati , il Collegio del merito cautelare ha nondimeno reputato utilizzabile, ai fini del giudizio di gravità indiziaria in ordine ai capi 4 e 5 , l'intercettazione ambientale del 27 novembre 2017 in quanto corpo di reato nei termini delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Floris numero 32697 del 26/06/2014, Rv. 259776-01 . Al riguardo, il Tribunale distrettuale ha precisato che un'intercettazione, perché possa ritenersi corpo di reato ed essere utilizzata oltre i limiti di cui all'articolo 270 c.p.p., è necessario che costituisca documentazione sonora del reato, che avviene e si perfeziona nel corso della registrazione l'intercettazione non sarà corpo di reato , invece, quando documenti solo un frammento della condotta che lo costituisce e non ne registri anche la consumazione” v. pagina 36 dell'ordinanza in verifica . Fatta tale premessa, il Giudice a quo ha reputato utilizzabile l'indicata intercettazione ambientale evidenziando che in essa la Sindaca P. rappresentava in modo chiaro di avere emesso quello stesso giorno un decreto di nomina con data anteriore a quella di effettiva adozione 30 settembre 2017 anziché 27 novembre 2017 e sugellava anche l'accordo corruttivo con S.G. , di tal che doveva ritenersi chiaramente rappresentativa delle condotte illecite di falso ideologico sub capo 5 e di corruzione sub capo 4 v. pagina 37 del provvedimento in rassegna . 2.1. Giudica la Corte che, nel pervenire a tale conclusione, il Collegio della cautela sia incorso in un chiaro errore di diritto, là dove ha travisato il senso del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Floris. Ed invero, nell'articolata trama argomentativa intessuta a supporto di tale decisione, il più ampio consesso di questa Corte ha precisato che la comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo . In particolare, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che risulta del tutto pacifico sia in giurisprudenza Sez. 5, numero 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719 Sez. 5, numero 25881 del 07/05/2004, Amonti, Rv. 229486 Sez. 1, numero 37160 del 07/07/2004, Boccuni, Rv. 229790 Sez. 6, numero 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501 Sez. 5, numero 5061 del 14/11/1997, Paolini, Rv. 210110 che in dottrina, in relazione a determinati reati, nei quali la condotta criminosa assume carattere dichiarativo falsità ideologica falsa testimonianza e falsità analoghe calunnia simulazione di reato ed altri , che il supporto cartaceo o la registrazione che contiene l'elemento dichiarativo che integra una delle fattispecie criminose citate costituisce corpo di reato, in quanto tale soggetto al disposto di cui all'articolo 235 c.p.p., Si deve, pertanto, affermare che la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve essere acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'articolo 431 c.p.p., comma 1 lett. h , ed utilizzato come prova nel processo penale così nella motivazione della sentenza Floris . In altre parole, ai fini dell'utilizzazione della intercettazione oltre i limiti di cui all'articolo 270 c.p.p., è indispensabile che la conversazione monitorata nel diverso procedimento esaurisca - rectius sostanzi in sé - la condotta prevista dalla legge come reato. E ciò è possibile soltanto allorché si tratti di incriminazione la cui condotta tipica sia suscettibile di essere perfezionata anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione e non anche nel - diverso caso in cui la registrazione costituisca mera documentazione sonora della commissione del reato. L'intercettazione costituisce dunque corpo del reato e può essere utilizzata oltre i limiti di cui all'articolo 270 c.p.p., soltanto qualora la dichiarazione registrata integri in sé reato, cioè quando le conversazioni, intese come segni espressivi di comunicazione fra soggetti, siano di per sé lesive di un precetto penale Sez. 6, numero 13166 del 29/11/2011 - dep. 2012, Alessio, Rv. 252578-01 e dunque siano tali da integrare il reato, e non anche nel diverso caso in cui costituisca soltanto una prova della condotta costituente reato o di frammenti di essa. Esempi tipici di tale situazione sono quelli in cui, nel corso della conversazione intercettata, l'agente riveli un segreto d'ufficio, fornisca informazioni concernenti la pendenza di un procedimento penale all'interessato integrando il favoreggiamento personale, diffami, minacci o molesti una persona, nei quali appunto l'interlocuzione monitorata costituisce in sé il reato avente contenuto dichiarativo. Diversamente, non potrà ritenersi corpo di reato la registrazione di un dialogo dal quale sia possibile evincere che i soggetti intercettati hanno compiuto o stanno compiendo un reato, atteso che in tale ipotesi la conversazione captata non costituisce in sé un reato, ma - soltanto - una prova documentale di un reato, non utilizzabile se non per la prova di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2.2. Di tali indicazioni ermeneutiche non ha tenuto conto il Collegio di merito là dove ha stimato utilizzabile l'intercettazione del 27 novembre 2017 in quanto corpo di reato dei delitti di corruzione e falso ideologico di cui ai capi 4 e 5 . Ed invero, avendo riguardo alle incolpazioni provvisorie - sia nella descrizione storico-fattuale delle condotte integranti i delitti, sia nell'inquadramento giuridico delle fattispecie -, risulta di tutta evidenza come lo scambio verbale intercorso fra P. e S. oggetto della captazione de qua costituisse, non l' in sé delle condotte criminose, bensì soltanto la prova di frammenti di esse. Giusta contestazione provvisoria, il falso ideologico sub capo 5 si è realizzato nell'alterazione del decreto sindacale numero 7 dell'anno 2017 da parte della Sindaca P. , attestando l'avvenuta emanazione dello stesso in una data diversa da quella effettiva, di tal che la condotta criminosa non si è affatto esaurita nella mera affermazione - monitorata - della medesima ricorrente di avere alterato la data del predetto provvedimento tale asserzione costituisce la prova della condotta criminosa, ma non la sostanza del delitto. Sempre secondo l'incolpazione cautelare, la corruzione sub capo 4 è stata commessa mediante l'affidamento diretto da parte di S.G. quale responsabile pro tempore del servizio di Polizia Municipale del Comune di omissis alla cooperativa Marine Service di servizi di raccolta rifiuti in violazione di legge, dietro l'utilità corrisposta dalla Sindaca del Comune di omissis consistente nel riconoscimento di una indennità ex articolo 11 CCNL del 31 marzo 1999 per un importo pari ad Euro 17.500,00, anch'essa in violazione di legge. Secondo la contestazione, la condotta criminosa ha dunque postulato il compimento di specifici atti da parte di entrambi i concorrenti necessari della fattispecie di cui agli articolo 319 - 321 c.p. - segnatamente l'affidamento del servizio alla Marine Service in violazione di legge, da parte di uno, ed il provvedimento di assegnazione dell'indennità non dovuta, da parte dell'altra che certamente non si esauriscono nell'interlocuzione captata, che costituisce, anche in questo caso, prova ma non sostanza del delitto. 2.3. Conclusivamente, l'intercettazione del 27 novembre 2017 non costituisce corpo di reato dei delitti di corruzione e falso ideologico di cui ai capi 4 e 5 e non è, pertanto, utilizzabile a fondamento del relativo giudizio di gravità indiziaria. 3. Dall'accoglimento del primo rilievo, discende l'assorbimento dell'ulteriore questione dedotta dalla difesa, secondo cui le intercettazioni sarebbero comunque inutilizzabili per insussistenza in radice dei gravi indizi di reato in relazione alla truffa sub capo 1 . 3.1. Ad ogni buon conto, non può farsi a meno di notare al riguardo come alcun riverbero ai fini della validità del provvedimento autorizzativo delle captazioni possa prodursi dalla ritenuta insussistenza del fumus boni iuris ai fini dell'adozione di una misura cautelare reale, stante la diversa base probatoria posta a base dei due provvedimenti ex articolo 267 e 321 c.p.p Al pari, il provvedimento autorizzatorio non può ritenersi intaccato dalla rilevata singolarità della fattispecie concreta integrante il delitto ex articolo 640 bis c.p., per il fatto che, nella specie, i beneficiari della condotta fraudolenta in danno della Regione Campania non fossero gli autori bensì il Comune di omissis , atteso che - giusta previsione dell'indicata incriminazione - la condotta fraudolenta tipica è integrata nel caso in cui l'agente procuri un ingiusto profitto con altrui danno a sé o ad altri , di tal che, da un lato, non è necessario che l'autore della condotta tragga personalmente un vantaggio dal comportamento delittuoso, dall'altro lato, fra gli altri contemplati dalla disposizione può ricomprendersi anche un ente territoriale, come appunto il Comune di omissis . 4. Coglie nel segno anche il secondo motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine all'incolpazione sub capo 3 . 4.1. Ed invero, dopo avere definito l'ambito delle intercettazioni utilizzabili e non utilizzabili, i Giudici distrettuali si sono limitati ad argomentare la ritenuta integrazione del requisito di cui all'articolo 273 c.p.p., in ordine ai reati di cui ai capi 4 , 5 e 7 della rubrica provvisoria v. pagine 38 - 47 del provvedimento in rassegna , senza fare alcuna menzione degli elementi sostanzianti la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 3 . 5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno affinché, espunta dal materiale utilizzabile ai fini del giudizio di gravità indiziaria la captazione del 27 novembre 2017 oltre alle intercettazioni già non considerate, in quanto reputate non utilizzabili in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Cavallo , verifichi la sussistenza/persistenza del requisito di cui all'articolo 273 c.p.p., in ordine alle incolpazioni per le quali ha confermato la misura cautelare di cui ai capi 3 , 4 , 5 e 7 alla luce del materiale investigativo utilizzabile. 6. L'ultimo motivo in punto di esigenze cautelari è assorbito. Resta fermo che, nel giudizio di rinvio, ove confermata la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a tutte o talune delle incolpazioni provvisorie, il Tribunale dovrà valutare la sussistenza/persistenza dei pericula libertatis alla luce della distanza temporale dai fatti e della sospensione di P.S. dalla carica di Sindaco di OMISSIS e precisare le ragioni che impongano di adottare la misura cautelare prescelta. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'articolo 309 c.p.p., comma 7.