Applicazione successiva di misure coercitive non custodiali diverse tra loro e contestazione a catena

«In caso di applicazione successiva di misure coercitive non custodiali diverse tra loro, non trova applicazione l’istituto regolato dall’articolo 297, comma 3, c.p.p., c.d. della contestazione a catena, ed i termini di durata di ciascuna delle misure decorrono dalla data di notifica dell’ordinanza che le disponga, a norma dell’articolo 297, comma 2, c.p.p.».

Questo il principio affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza numero 26308/2021. La sostituzione della misura cautelare. Il Tribunale di Torino annullava l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Novara aveva respinto l'istanza, da parte di un imputato, di declaratoria di inefficacia della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune locale, applicata in sostituzione dell'allontanamento dalla casa familiare, in seguito alla violazione delle precedenti prescrizioni. Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre in Cassazione deducendo la violazione degli articolo 303 e 308 c.p.p., in quanto il Tribunale distrettuale avrebbe reputato erroneamente scaduto il termine massimo della misura del divieto di dimora nel Comune di Novara, non considerando che l'articolo 297, comma 2, c.p.p. prevede che «gli effetti delle altre misure id est di quelle diverse da quelle custodiali di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293». Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10273/2019, ha precisato a riguardo che «l'applicazione successiva di più misure coercitive non custodiali non comporta il cumulo dei periodi di sottoposizione a ciascuna misura ai fini della determinazione dei termini in fase che, invece, vanno autonomamente computati, ai sensi dell'articolo 297, comma 2, c.p.p., dal momento in cui le rispettive ordinanza sono notificate». La contestazione a catena non è applicabile. Per questi motivi il Collegio afferma il seguente principio di diritto «in caso di applicazione successiva di misure coercitive non custodiali diverse tra loro, non trova applicazione l'istituto regolato dall'articolo 297, comma 3, c.p.p., c.d. della contestazione a catena, ed i termini di durata di ciascuna delle misure decorrono dalla data di notifica dell'ordinanza che le disponga, a norma dell'articolo 297, comma 2, c.p.p.», annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino, Sezione specializzata per il riesame, ha annullato l'ordinanza del 13 novembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Novara avanzata da L.T.M. nonché la successiva ordinanza del 27 novembre 2020, con cui il medesimo Giudice ha sostituito nei confronti dell'indagato detta misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1. A sostegno della decisione, il Tribunale ha evidenziato come la misura del divieto di dimora sia stata applicata al L.T. in sostituzione della misura originaria dell'allontanamento della casa familiare, di tal che - non trattandosi -di misura autonoma ma in sostituzione - il dies a quo ai fini della decorrenza è quello iniziale di applicazione della misura come, diversamente opinando, l'applicazione delle misure cautelari si protrarrebbe indefinitamente come, a far data del 27 novembre 2020, la misura del divieto di dimora sia stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla P.G., sostituzione disposta in relazione ad una misura che aveva già perso efficacia, il che travolge anche la misura applicata in sostituzione. 2. Nel ricorso proposto, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p. - con cui ha eccepito la violazione degli articolo 303 e 308 c.p.p., per avere il Tribunale distrettuale dichiarato erroneamente perente le misure cautelari applicate nei confronti di L.T.M. per scadenza dei relativi termini massimi di durata. Evidenzia il ricorrente come il Collegio della cautela, nel pervenire alla decisione censurata, abbia omesso di considerare, per un verso, che - con il provvedimento del 20 gennaio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara eseguito il 21 gennaio 2020 , disposto ai sensi dell'articolo 276 c.p.p., a seguito della violazione delle prescrizioni - sono state applicate nei confronti del L.T. le misure dell'obbligo di presentazione alla P.G. e del divieto di dimora nel Comune di Novara, in sostituzione della misura originariamente disposta dal medesimo G.i.p. con ordinanza del 30 ottobre 2019 eseguita il 1 novembre 2019 dell'allontanamento dalla casa familiare ex articolo 282 bis c.p.p., in relazione alle incolpazioni di maltrattamenti in famiglia e lesioni pluriaggravate per altro verso, che - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema - ai fini della determinazione dei termini di durata massima delle misure non detentive, diversamente da quanto previsto per le misure detentive, il doppio dei termini di cui al combinato disposto degli articolo 303 e 308 c.p.p., deve essere applicato avendo riguardo - quale dies a quo - alla data di inizio della relativa esecuzione e non anche all'inizio dell'esecuzione della diversa misura, originariamente adottata e con questa sostituita. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. In via preliminare, è opportuno brevemente ricostruire i fatti processuali rilevanti ai fini della decisione del caso di specie. 2.1. Per quanto si evince dalla lettura dell'incartamento processuale cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo v. Sez. U, numero 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 Sez. 1, numero 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - con ordinanza del 30 ottobre 2019 eseguita il 1 novembre 2019 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato a L.T.M. la misura dell'allontanamento dalla casa familiare - a seguito di violazione alle prescrizioni della suddetta misura, con provvedimento del 20 gennaio 2020 eseguito il 21 gennaio 2020 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato anche le misure dell'obbligo di presentazione alla P.G. e del divieto di dimora nel Comune di Novara - il 13 maggio 2020, il Giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. ed ha mantenuto quella del divieto di dimora - in data 1 novembre 2020, il medesimo Giudice ha dichiarato la perdita di efficacia della misura dell'allontanamento dalla casa familiare ex articolo 282 bis c.p.p. - in data 13 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura del divieto di dimora - con l'ordinanza del 27 novembre 2020, lo stesso Giudice ha revocato la misura del divieto di dimora e l'ha sostituita con l'obbligo di presentazione alla P.G. - con il provvedimento impugnato, il Tribunale della cautela ha annullato le ordinanze del 13 novembre 2020 e del 27 novembre 2020, rilevato che la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Novara aveva, all'epoca della prima, già perso efficacia per scadenza della durata massima, con conseguente inefficacia anche della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata in sostituzione dell'altra misura. 2.2. In particolare, tenuto conto della scansione temporale dei provvedimenti concernenti il regime cautelare applicato al L.T. , il Tribunale distrettuale ha reputato scaduto il termine massimo della misura del divieto di dimora nel Comune di Novara - pari ad un anno per il delitto di maltrattamenti come calcolato ex articolo 303 e 308 c.p.p., id est il doppio dei termini previsti dalla prima disposizione - calcolato a partire dal 1 novembre 2019, cioè dalla data di esecuzione della primigenia ordinanza coercitiva, applicativa della diversa misura dell'allontanamento dalla casa familiare ex articolo 282-bis c.p.p Rilevata ora per allora la perenzione del titolo cautelare fondante la misura del divieto di dimora già alla data del 27 novembre 2020, il Collegio della cautela ha, di conseguenza, stimato inefficace anche la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata in sostituzione della misura reputata, in tale data, già estinta. 3. Giudica la Corte che la decisione del Tribunale sia errata. 3.1. Ed invero, il Collegio distrettuale ha individuato il dies a quo a partire dal quale far decorrere il termine massimo di durata della misura del divieto di dimora nella data di esecuzione della prima ordinanza cautelare, applicativa della misura dell'allontanamento dalla casa familiare cioè il 1 novembre 2019 , e non anche nella data di esecuzione dell'ordinanza applicativa di quella specifica misura del divieto di dimora cioè il 21 gennaio 2020 . Così operando, il Giudice dell'impugnazione cautelare non ha tenuto conto, per un verso, del chiaro enunciato testuale dell'articolo 297 c.p.p., comma 2, alla stregua del quale gli effetti delle altre misure id est di quelle diverse da quelle custodiali di cui al comma 1, numero d.e. decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293 , di tal che è alla data dell'esecuzione di ciascuna misura non custodiale che deve aversi riguardo al fine di individuare il termine iniziale dell'intervallo temporale massimo di durata della cautela. 3.2. Per altro verso, il Tribunale non ha considerato come, nel caso di successione di misure cautelari eterogenee - id est di una misura custodiale ad una misura non custodiale o viceversa ovvero di misure non custodiali diverse tra loro -, non possa trovare applicazione il disposto dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, che disciplina l'istituto della c.d. contestazione a catena. Tale disposizione regola il fenomeno in cui siano emesse, nei confronti di un indagato/imputato, in relazione allo stesso fatto o a fatti connessi, più ordinanze che dispongono la medesima misura . La medesimezza della misura costituisce - expressis verbis - un requisito indefettibile per la retrodatazione dell'efficacia della misura alla data di esecuzione/notificazione di altra misura oltre agli altri presupposti . Con l'unica eccezione che - ai fini dell'istituto in parola, come, in generale, della disciplina dei termini di durata delle misure cautelari - la custodia cautelare agli arresti domiciliari è equiparata alla custodia in carcere. Deve dunque essere ribadito che l'applicazione successiva di più misure coercitive non custodiali non comporta il cumulo dei periodi di sottoposizione a ciascuna misura ai fini della determinazione dei termini di fase che, invece, vanno autonomamente computati, ai sensi dell'articolo 297 c.p.p., comma 2, dal momento in cui le rispettive ordinanze sono notificate Sez. 6, numero 10273 del 23/01/2019, Rv. 275202-01 Sez. 6, numero 44700 del 23/09/2015, Singh, Rv. 265027-01 . 3.3. L'ermeneusi delle disposizioni sin qui delineata non si pone d'altronde in contrasto con il dettato costituzionale, come invece lasciato trapelare l'argomentare del Tribunale distrettuale a sostegno della diversa impostazione interpretativa là dove ha rilevato che, diversamente opinando si protrarrebbe indefinitivamente la durata delle misure cautelari . Ed invero, tutto l'impianto delle misure cautelari è improntato ad un chiaro discrimen fra le misure che comportano una limitazione più stringente della libertà personale quelle appunto custodiali e quelle più blande le non custodiali e le interdittive , sia sul piano dei presupposti in particolare, della pena edittale comminata per il reato-presupposto ai sensi degli articolo 280 e 287 c.p.p. , sia sul piano della durata essendo previsti dagli articolo 303 e 308 c.p.p., per le misure non custodiali termini massimi addirittura doppi rispetto a quelli previsti per le misure detentive . Regime differenziato che nondimeno costituisce il frutto di un equo e ragionevole compromesso fra le esigenze di tutela della collettività e la salvaguardia del diritto di libertà dell'imputato, giustificando una più ampia durata dell'intervallo di sottoposizione alla restrizione in forme più gradate in conseguenza dell'accertato permanere della pericolosità. Sulla medesima linea di continuità si pone allora la delimitazione dell'istituto della c.d. contestazione a catena alla sola ipotesi in cui, per il medesimo fatto o per fatti connessi, sia adottata la medesima misura salva l'equiparazione di tutte le misure detentive , così da poter mantenere nel tempo la salvaguardia contro i pericula libertatis in relazione dinamismo cautelare, cioè alle diverse forme di controllo che siano adottate in ragione dell'affievolirsi o dell'aggravarsi delle esigenze. Ad ogni buon conto, nell'affermare il principio di diritto qui confermato, questa Corte ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'articolo 297 c.p.p., comma 2, per contrasto con gli articolo 3,13,25 e 27 Cost., in quanto la disciplina codicistica garantisce un ragionevole contemperamento tra diritto di libertà dell'imputato e tutela della collettività Sez. 6, numero 10273 del 23/01/2019, Rv. 275202-01 Sez. 6, numero 44700 del 23/09/2015, Singh, Rv. 265027-01 . 3.4. Deve dunque essere riaffermato il principio di diritto secondo cui, in caso di applicazione successiva di misure coercitive non custodiali diverse tra loro, non trova applicazione dell'istituto regolato dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, c.d. della contestazione a catena, ed i termini di durata di ciascuna delle misure decorrono dalla data di notifica dell'ordinanza che le disponga, a norma dell'articolo 297 c.p.p., comma 2. 4. Passando alla valutazione del caso di specie, risulta di tutta evidenza, come - in applicazione del principio testè delineato - la durata massima della misura del divieto di dimora nella fase delle indagini preliminari - pari ad un anno per il delitto di maltrattamenti - dovesse essere calcolato a partire, non dal 1 novembre 2019 data di applicazione della prima e diversa misura dell'allontanamento dalla casa familiare , bensì dalla data di notificazione del provvedimento applicativo della stessa misura del divieto di dimora, cioè dal 21 gennaio 2020. Termine di un anno che non era certamente scaduto alla data del 27 novembre 2020 in cui detta misura veniva sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. 4.1. Resta solo da precisare che, quanto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., trattandosi della medesima misura già applicata per lo stesso fatto , ai fini della determinazione della durata massima dell'obbligo di presentazione alla P.G., in ossequio al disposto dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, l'inizio della relativa esecuzione dovrà essere retrodatato alla data del 21 gennaio 2020, in cui detta misura fu applicata per la prima volta al L.T. dal Giudice per le indagini preliminari. 4.2. Con l'ulteriore indicazione che, pur dovendosi retrodatare l'efficacia della misura ex articolo 282 c.p.p., a tale data, in conformità al principio affermato da questa Corte quanto ai periodi di riacquistata libertà in relazione a misure custodiali v. Sez. 6, numero 10174 del 10/02/2016, Lamanna, non mass. Sez. 1, numero 4719 del 28/10/2010 - dep. 2011, Spinelli Rv. 249905 , dall'intervallo massimo dovranno essere - ovviamente - scorporati i due periodi in cui detta misura non ha trovato applicazione, segnatamente dal 13 maggio 2020 allorché fu revocata dal Giudice per le indagini preliminari al 27 novembre 2020 allorché fu nuovamente disposta dal medesimo Giudice e dal 19 febbraio 2021 data di pronuncia del provvedimento impugnato che ne dichiarava la perdita di efficacia sino alla data di esecuzione/notifica del presente provvedimento. In altre parole, ai fini della determinazione della durata massima di sottoposizione alla misura ex articolo 282 c.p.p., si dovranno computare i periodi in cui L.T. risulta essere già stato sottoposto a detta misura, precisamente per 112 giorni, in un primo intervallo dal 21 gennaio al 13 maggio 2020 , e per 84 giorni, in un secondo intervallo dal 27 novembre 2020 al 19 febbraio 2021 , sommati i quali non risulta certamente superata la durata massima della cautela che - si è già detto - essere di un anno. 4.3. Stante l'erroneità della rilevata perenzione della misura cautelare per superamento della durata massima, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con immediato ripristino della situazione de libertate quo ante, cioè della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esec. c.p.p