«Il periculum in mora, richiesto dall’articolo 321 c.p.p., deve presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità cautelare e deve essere valutato in riferimento alla situazione esistente e non già nella sola prospettiva di un’astratta verificabilità di un evento futuro».
Il Tribunale del riesame di Catanzaro annullava l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale locale aveva disposto nei confronti di un imputato il sequestro preventivo dell'area demaniale, abusivamente occupata, e dei muretti di recinzione realizzati sul perimetro della località marina. Sussiste il periculum? Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre in Cassazione deducendo l'erronea applicazione ed inosservanza della legge penale in quanto il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il periculum, basandosi sull'attestazione comunale di eventi inesistenti tra cui l'approvazione del piano spiaggia, ancora in fase di completamento e il processo di sdemanializzazione non avviato . La doglianza è fondata. Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 25932/2008 ha già avuto modo di affermare a riguardo che «in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione ex articolo 325 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» e con la sentenza numero 47686/2014 che «il periculum in mora richiesto dal primo comma dell'articolo 321 c.p.p. – ossia il pericolo che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati – deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva di un contrasto, desumibile dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, con le esigenze protette dell'articolo 321 c.p.p.». Nel caso di specie l'ordinanza impugnata si fonda, quindi, su una nozione di periculum errata non esaminando la situazione reale ed attuale dei luoghi ed ipotizzando eventi allo stato futuri ed incerti. La concretezza e l'attualità del periculum. Per questi motivi, la Suprema Corte arriva ad affermare il seguente principio di diritto «il periculum in mora, richiesto dall'articolo 321 c.p.p., deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e deve essere valutato in riferimento alla situazione esistente e non già nella sola prospettiva di un'astratta verificabilità di un evento futuro».
Presidente Diotallevi – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con ordinanza del 26 novembre 2020 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale aveva disposto nei confronti di S.A. il sequestro preventivo dell'area demaniale, abusivamente occupata di mq 262,60 e dei muretti di recinzione, realizzati sul perimetro, ricadente sul foglio di mappa X, particella … , situata in omissis , località omissis . La predetta S. è indagata per i reati di cui agli articolo 633 e 639 bis c.p. e articolo 54 e 1161 c.numero . Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che ha dedotto l'erronea applicazione e l'inosservanza della legge penale per avere il Tribunale del riesame, dapprima, preso atto della natura demaniale dell'area, su cui l'indagata ha realizzato opere abusive, e, di seguito, ritenuto insussistente il periculum sulla base di un'attestazione comunale meramente programmatica di eventi, ad oggi inesistenti, ossia l'approvazione del piano spiaggia, ancora in fase di completamento, e il processo di sdemanializzazione dell'area, neppure avviato. All'odierna udienza camerale, si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione ex articolo 325 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge nozione che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice Sez. U. numero 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 . Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, dopo avere affermato che la realizzazione senza concessione di opere su area demaniale integra il fumus commissi delicti dei reati di cui agli articolo 633 e 639 bis c.p. e di cui agli articolo 54 e 1161 cod. nav., ha ritenuto che difettasse il periculum in mora. Ciò in quanto l'istanza di concessione demaniale, proposta dall'indagata, aveva ad oggetto la destinazione a giardino dell'area occupata e, in considerazione della concreta e riscontrata finalizzazione dell'area oggetto del sequestro a giardino privato, conforme all'espressa volontà della Pubblica Amministrazione competente, e dell'imminente sdemanializzazione dell'area oggetto del sequestro per cui è procedimento non appare sussistere la concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene, sottoposto a vicolo cautelare reale, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati nè tantomeno impedire la fruizione del bene da parte della collettività, posto che siffatto bene sarà destinato ad asservire proprietà private . Siffatta motivazione è inficiata da errore di diritto, non interpretando correttamente la nozione di periculum in mora. Il Tribunale del riesame, infatti, ha valutato la sussistenza del periculum sulla base di due dati, ossia il piano spiaggia e la sdemanializzazione dell'area, allo stato ancora non esistenti. Nell'ordinanza si afferma che il piano spiaggia è in fase di completamento, ma non è stato ancora approvato, e che è imminente la sdemanializzazione di una parte dell'area, di fatto, però, non ancora avvenuta, così che, in difetto anche di previsioni dei tempi di approvazione del piano, le circostanze, poste dal Collegio del riesame a sostegno dell'epilogo decisorio, restano mere eventualità. Ciò è in evidente contrasto con la valutazione che il Giudice del merito è chiamato a svolgere in tema di periculum in mora. Difatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare Sez. 3, numero 47686 del 17/9/2014, Rv. 261167 , il periculum in mora richiesto dall'articolo 321 c.p.p., comma 1 - ossia il pericolo che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati - deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva di un contrasto, desumibile dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, con le esigenze protette dall'articolo 321 c.p.p Alla luce di tali coordinate ermeneutiche è evidente che, nel caso in esame, è indiscusso che attualmente l'area ha natura demaniale e, in mancanza di indicazioni specifiche e concrete sull'iter e i tempi dell'approvazione del piano spiaggia, non può dirsi se e quando, nella pendenza del vincolo cautelare, la situazione dell'area potrà essere diversa, ferma restando che la sdemanializzazione dell'area richiede provvedimenti espressi e non può avvenire per acta concludentia. L'ordinanza impugnata, quindi, si fonda una nozione di periculum errata laddove non esamina la situazione reale ed attuale dei luoghi e ipotizza eventi allo stato futuri e incerti. Eventi che, ove dovessero poi realizzarsi, potranno dare adito a nuove richieste e nuove valutazioni, allo stato però non effettuabili. Giova aggiungere che, come già rimarcato in sede di legittimità Sez. 3, numero 53347 del 28/9/2018, Rv. 275181 , in tema di tutela del demanio, l'avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non ostano all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall'articolo 1161 c.numero , trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, il quale, nello scrutinio si atterrà al seguente principio di diritto Il periculum in mora, richiesto dall'articolo 321 c.p.p., deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e deve essere valutato in riferimento alla situazione esistente e non già nella sola un'astratta verificabilità di un evento futuro . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio Catanzaro competente ai sensi dell'articolo 324 c.p., comma 5.