Al fine di ottenere il calcolo del trattamento pro quota secondo il sistema retributivo o misto, il lavoratore deve risultare iscritto alla gestione prima del 1996 ed avere già maturato nella gestione lavoratori dipendenti i requisiti minimi per conseguire il diritto ad un’autonoma pensione di vecchiaia diversamente, il trattamento complessivo verrà calcolato con il metodo contributivo.
Tanto ha affermato la Corte di Cassazione nell'articolata e complessa ordinanza in esame numero 18616/21, depositata il 30 giugno . L'oggetto della contesa. Un pensionato ha proposto ricorso avverso l'INPS per ottenere il ricalcolo della pensione in totalizzazione già riconosciuta, instando per la liquidazione della quota a carico della gestione dipendenti con il sistema retributivo, avendo maturato 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995. Lo stesso, infatti, nel corso della propria vita lavorativa, aveva ricevuto versamenti presso la gestione dipendenti, oltre ad aver effettuato versamenti sia presso la gestione commercianti, sia presso la Cassa Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali. Il ricorrente ha evidenziato di aver maturato, con riferimento ai contributi versati presso Inps, i requisiti contributivi per ottenere la pensione a carico della gestione dipendenti, tanto che l'istituto aveva accolto la sua domanda tuttavia, ha lamentato che l'importo pensionistico in totalizzazione fosse stato calcolato secondo il sistema contributivo, anziché secondo il più favorevole sistema retributivo. Il merito. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno dato ragione al pensionato. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che la pensione andasse liquidata secondo il metodo retributivo ai sensi dell'articolo 1 della l. numero 335 del 1995, richiamando il principio di salvaguardia dei diritti quesiti, secondo cui il pro quota relativo alla gestione lavoratori dipendenti andava calcolato proprio con il più favorevole metodo, respingendo la tesi dell'Inps, secondo cui sarebbe impedita una totalizzazione parziale. L'Inps ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione della normativa settoriale, e cioè del d. lgs. numero 42/2006 e della l. numero 233/1990, sostenendo che in materia di totalizzazione il regime pensionistico ha necessariamente una struttura unitaria, che impone il cumulo obbligatorio delle contribuzioni accreditate in più gestioni dello stesso Ente, non potendo un soggetto essere titolare di più pensioni dirette nell'ambito del sistema Ago Inps. La Corte di Cassazione nell'articolata e, a tratti, complessa pronuncia, ha dato atto della fondatezza delle tesi dell'Ente Previdenziale, cassando la sentenza impugnata. I punti di partenza. Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno dato conto della genesi dell'istituto della totalizzazione lo stesso, originatosi dalle considerazioni contenute nella pronuncia della Corte Costituzionale numero 61/1999 che ha sancito l'illegittimità della L. 45/1990, nella parte in cui escludeva che i liberi professionisti che non avessero maturato il diritto alla pensione potessero scegliere tra ricongiunzione onerosa e totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, al fine di ottenere una pensione unica , è stato poi dettagliatamente regolamentato dalla l. numero 38/2000 che ha esteso la totalizzazione ai lavoratori le cui pensioni erano calcolate con il sistema retributivo o misto ed è stato nuovamente oggetto di interesse della Consulta, che, con la sentenza numero 198/2002, ha affermato come la totalizzazione dei periodi contributivi non costituisca istituto di carattere generale. Successivamente, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. numero 42/2006, che ha previsto la possibilità di totalizzare contributi versati presso Casse private e che ogni singola quota della pensione totalizzata sia calcolata non secondo i criteri stabiliti da ciascun ordinamento previdenziale, bensì esclusivamente secondo il metodo contributivo, fermo restando che il diritto a pensione sorge solamente al maturare dei 20 anni di versamenti e al raggiungimento dei 65 anni di età oppure 40 anni di versamenti, indipendentemente dall'età anagrafica . Infine, con la l. numero 247/2007 sono stati ampliati i limiti soggettivi per accedere alla totalizzazione, essendo stato abrogato l'esclusivo richiamo, quali fruitori, a coloro che non avessero maturato, in alcuna gestione, il diritto al trattamento previdenziale. Calando tali principi e norme al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che il trattamento pensionistico del ricorrente andasse calcolato, per intero, secondo il sistema contributivo. Ciò in quanto, venendo in rilievo l'istituto della totalizzazione, i giudici di merito avrebbero dovuto fare applicazione del disposto dell'articolo 4, comma 2, d. lgs. numero 42/2006, che richiama il precedente d. lgs. numero 180/1997. Ed infatti, essendo la quota di cui si controverte erogata da Inps e derivando dalla contribuzione versata presso la gestione dipendenti e presso quella commercianti, in relazione a pensione liquidata a seguito di totalizzazione con contributi versati presso la Cassa Previdenziale Ragionieri e Periti Commerciali, la stessa non potrà che essere liquidata in modo unitario e secondo le modalità di cui al d. lgs. numero 42/2006 sopra richiamato, e cioè seguendo il sistema contributivo. Più nello specifico, con riferimento alla questione concreta, poi, la Cassazione ha specificato che per poter ottenere la liquidazione della pensione di vecchiata alla data del dicembre 2009 con i più favorevoli sistemi retributivo o misto occorre la sussistenza del requisito anagrafico 65 anni per gli uomini e 60 per le donne , oltre a quello contributivo minimo di 20 anni. Pertanto, affermando il principio per cui non è sufficiente che l'interessato abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 per ottenere la liquidazione, anche in totalizzazione, con il sistema retributivo, la Corte ha rimesso la decisione alla Corte di Appello, affinché vi si conformi.
Presidente Manna – Relatore Calafiore Rilevato in fatto Che 1. con sentenza numero 1178 del 2014, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da R.L. al fine di ottenere la pensione in totalizzazione riconosciuta dal 1.1.2010 - per versamenti effettuati presso la gestione lavoratori dipendenti, presso la gestione commercianti e presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali - con liquidazione della quota a carico della gestione dipendenti con il sistema retributivo e ciò in quanto alla data del 2. il R. aveva rilevato che con i soli contributi versati presso l'INPS aveva maturato i requisiti di contribuzione per ottenere la pensione a carico della gestione obbligatoria per i lavoratori dipendenti e che l'Inps aveva accolto la domanda con decorrenza dal primo novembre 2009 poi corretta dal primo gennaio 2010 perché da tale data era maturata la quota di pensione liquidata dalla Cassa ragionieri, tuttavia l'importo relativo alla quota riferita alla gestione lavoratori dipendenti era stato calcolato utilizzando il sistema di calcolo contributivo e non quello retributivo che invece avrebbe dovuto essere utilizzato in ragione del fatto che alla data del 31. dicembre 1995, ai sensi del L. numero 335 del 1995, articolo 1, l'assicurato aveva già maturato più di diciotto anni di contribuzione per tale ragione aveva chiesto il riconoscimento del diritto al calcolo della quota di pensione relativa alla gestione lavoratori dipendenti secondo il calcolo retributivo e la condanna al pagamento delle differenze maturate dal primo novembre 2009 3. la Corte d'appello ha rilevato essere pacifico che era stata richiesta la pensione autonoma di vecchiaia a carico dell'INPS sulla base dei contributi obbligatori per i lavoratori dipendenti per cui alla stessa doveva applicarsi il metodo di calcolo retributivo ai sensi della L. numero 335 del 1995, articolo 1, e, condividendo la decisione appellata, ha affermato che per il principio di salvaguardia dei diritti quesiti, il pro quota relativo alla gestione lavoratori dipendenti doveva essere liquidato con tale metodo pertanto, era infondata la tesi dell'INPS secondo la quale il D.Lgs. numero 42 del 2006, articolo 1, comma 3, impediva una totalizzazione parziale con la conseguenza che, dovendosi calcolare unitariamente la quota liquidata dall'INPS, relativa sia alla gestione lavoratori dipendenti che quella relativa alla gestione commercianti, non potesse liquidarsi la detta quota con il sistema retributivo 4. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo 5. resiste con controricorso R.L. . Considerato in diritto che 6. con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. numero 42 del 2006, articolo 7, comma 4, L. numero 233 del 1990, articolo 16, in ragione del fatto che, in materia di totalizzazione, vige il principio secondo il quale il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti - pur articolandosi in gestioni diverse - mantiene una struttura unitaria configurandosi in capo ad ogni assicurato un rapporto assicurativo unico, come previsto dalla L. numero 463 del 1959, articolo 9, comma 1, il quale impone il cumulo obbligatorio delle contribuzioni accreditate in più gestioni dell'assicurazione suddetta, con la conseguenza che lo stesso soggetto non potrebbe mai essere titolare di più pensioni dirette nell'ambito del complessivo sistema AGO gestito dall'INPS 7. pertanto, come ulteriormente specificato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla specifica normativa vd. Corte Costituzionale numero 61 del 1999 che aveva ispirato la L. numero 388 del 2000, articolo 71, poi modificato dal D.Lgs. numero 42 del 2006, nonché Corte Cost. numero 8 del 2012 , il sistema della totalizzazione risultava diretto ad assicurare al lavoratore la possibilità di accedere, a determinate condizioni, alle principali prestazioni pensionistiche, in presenza di diverse forme di contribuzione presso varie gestioni assicurative obbligatorie ed utilizzando tali contribuzioni in modo complessivo ma ciò sempre in coerenza con le regole previste per la liquidazione delle proprie quote da parte degli enti previdenziali pubblici 8. il ricorso è fondato 9. è noto che l'istituto della totalizzazione nel sistema previdenziale trova sostanziale origine nelle considerazioni contenute nella sentenza della Corte Cost. numero 61 del 1999 che dichiarò l'illegittimità costituzionale della L. numero 45 del 1990, articolo 1 e 2, laddove non prevedevano che ai liberi professionisti che non avessero maturato il diritto a pensione spettasse la facoltà di scelta fra la ricongiunzione onerosa e la totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, ai fini del conseguimento di una pensione unica 10. la L. numero 38 del 2000, articolo 71, ha esteso l'ambito di applicazione della totalizzazione ai lavoratori le cui pensioni erano liquidate con il sistema retributivo, o misto, senza tuttavia abrogare le precedenti disposizioni, contenute nel D.Lgs. numero 184 del 1997, articolo 1, valide per i lavoratori le cui pensioni erano liquidate, esclusivamente, con il sistema di calcolo contributivo 11. agli effetti del diritto alla totalizzazione, anche per il legislatore del 2000 i periodi di contribuzione, da cumulare, non dovevano essere coincidenti, il lavoratore non deve aver maturato il diritto a pensione nel regime generale, nei regimi speciali sostitutivi, esclusivi o esonerativi di quello generale, ed anche nei regimi privatizzati di cui al D.Lgs. numero 509 del 1994, e D.Lgs. numero 103 del 1996, nei quali egli sia, o sia stato, iscritto 12. Corte Cost. numero 198 del 2002 ha poi chiarito che, nel nostro ordinamento, la totalizzazione dei periodi di contribuzione non costituisce un istituto di carattere generale il precedente esaminato dalla sentenza numero 61 del 1999 della stessa Corte era delimitato al caso specifico del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto per funzione e finalità, la totalizzazione era volta a consentire al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, contributi versati, in ragione di percorsi lavoratori intrapresi, a diverse istituzioni previdenziali in corrispondenza con la crescente flessibilità dei rapporti di lavoro 13. la legge di delegazione numero 243 del 2004 di riforma del sistema previdenziale e pensionistico ha quindi delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per rivedere e ridefinire la disciplina della totalizzazione, estendendone ulteriormente l'operatività e la potestà legislativa delegata è stata attuata con il D.Lgs. numero 42 del 2006, che estende la totalizzazione anche ai lavoratori che già abbiano maturato il diritto a pensione presso uno dei regimi previdenziali di iscrizione, ma non siano ancora titolari di trattamento pensionistico autonomo 14. il predetto D.Lgs. numero 42 del 2006, disciplina la possibilità di cumulare i contributi per il conseguimento oltre che delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti anche della pensione di anzianità articolo 1, comma 1 indica nell'Inps e non più, separatamente, nelle singole gestioni l'ente previdenziale tenuto ad erogare le quote di pensione che esse stesse liquidano, previa stipulazione di apposite convenzioni con gli enti interessati prevede che ogni singola quota della pensione totalizzata sia calcolata non più sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti da ciascun ordinamento, ma esclusivamente con le regole del sistema contributivo prevede, inoltre, che il diritto a pensione sorga, soltanto, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e raggiunto un'età di 65 anni, ovvero abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall'età, e che sussistano gli ulteriori, eventuali, requisiti diversi dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed, infine, che i periodi di contribuzione siano considerati tutti e per intero 15. la L. numero 247 del 2007, ha ulteriormente ampliato i limiti soggettivi di utilizzabilità della totalizzazione modificando anche il D.Lgs. numero 184 del 1997, articolo 1, comma 1, abrogando le parole che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale 16. quanto poi alla disciplina dell'ipotesi di contribuzione versata presso diverse gestioni dell'INPS, questa Corte di legittimità Cass. numero 10234 del 04/05/2009 ha avuto modo di precisare che in caso di accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria - gestioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato trovano applicazione, ai fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima, le norme sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione di cui alla L. 2 agosto 1990, numero 233, articolo 16, non derogate o abrogate dalla L. 23 dicembre 2000, numero 388, articolo 71, e dalla relativa disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi sostituita, successivamente, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, numero 42 e tale principio, seppure reso al fine di distinguere il meccanismo di cui all'articolo 16 citato dalla tecnica della totalizzazione dei contributi, trova applicazione anche nel caso di specie posto che si tratta di raccordare la contribuzione esistente presso varie gestioni INPS ed ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie 17. ciò premesso, non può esservi dubbio che - come evidenziato dall'INPS-in via ordinaria trovi applicazione nel caso di liquidazione di pensione in regime di totalizzazione il disposto del D.Lgs. numero 42 del 2006, articolo 4, comma 2, che, a proposito delle modalità di liquidazione del trattamento in regime di totalizzazione, prevede che La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1997, numero 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione 18. essendo la quota di cui si discute in causa quella erogata dall'INPS, ente previdenziale pubblico, e derivando tale quota dalla contribuzione versata presso la gestione dipendenti e quella commercianti, essa non potrà che essere liquidata in modo unitario e secondo le modalità indicate dal citato D.L.gs. numero 42 del 2006, articolo 4, comma 2, per come si è sopra chiarito, con la conseguenza che il trattamento liquidato in quota dall'INPS sulla base della contribuzione versata presso la gestione commercianti e presso la gestione lavoratori dipendenti, in relazione a pensione liquidata a seguito di totalizzazione con contributi versati anche presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, non potrà che seguire il sistema contributivo 19. non risulta, peraltro, che la sentenza impugnata abbia in concreto accertato la ricorrenza dell'ipotesi astrattamente eccettuativa di tale regola, che comporterebbe il diritto alla liquidazione esclusivamente con sistema retributivo della quota di pensione corrispondente allo spezzone contributivo versato presso la gestione dipendenti 20. occorre ricordare, infatti, che a differenza della disciplina introdotta dalla L. numero 388 del 2000, che consentiva di cumulare i periodi assicurativi esclusivamente con riferimento alla pensione di vecchiaia ed escludendo coloro che possedessero i requisiti per conseguire la pensione in uno dei fondi in cui fossero accreditati i contributi, la disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. numero 42 del 2006, applicabile a partire dal 1 gennaio 2006, oltre ad aver disposto l'abrogazione delle disposizioni di cui alla L. numero 388 del 2000, articolo 71, e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.M. 7 febbraio 2003, numero 57, ha esteso l'ambito applicativo della totalizzazione anche all'ipotesi in cui si possedessero i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, nonché alle pensioni di anzianità - purché l'assicurato abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica 21. dunque, al fine di ottenere il calcolo del trattamento pro quota secondo il sistema retributivo o misto il lavoratore deve risultare iscritto prima del 1996 ed aver già raggiunto nella gestione lavoratori dipendenti i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione di vecchiaia posto che con il D.Lgs. numero 42 del 2006, fu esteso l'ambito applicativo della totalizzazione anche all'ipotesi in cui si possedessero i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui erano accreditati i contributi, nonché alle pensioni di anzianità - purché l'assicurato avesse complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica 22. per ottenere la pensione di vecchiaia alla data del 31 dicembre 2009 con il sistema retributivo o misto occorreva che sussistessero il requisito di età 65 anni se uomini e 60 se donne e quello contributivo minimo di 20 anni, inoltre occorreva considerare gli effetti della L. numero 247 del 2007, che con l'articolo 1, comma 5, lett. b , ha introdotto una radicale modificazione in tema di decorrenza della pensione di vecchiaia, fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, stabilendo quattro finestre nell'anno con gli stessi criteri precedentemente indicati per le pensioni di anzianità maturate con almeno 40 anni di contribuzione non è, quindi, sufficiente - come ritenuto dalla sentenza impugnata - che l'interessato abbia maturato almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 per fondare il diritto del medesimo alla conservazione del regime retributivo la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi appena formulati e, per tale ragione, la stessa va cassata e rinviata per un nuovo esame della domanda alla luce dei principi affermati ai punti che precedono, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.