La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una procedura “accelerata” ex articolo 28-bis, d.lgs. numero 25/08, solamente quando il Presidente della Commissione territoriale, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l’iter processuale abbia rispettato i termini di cui all’articolo 28-bis, comma 1, previsti per l’audizione del richiedente e per l’adozione della decisione finale […].
Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 18518/21, depositata il 30 luglio. Un cittadino marocchino proponeva ricorso presso il Tribunale di Trieste nei confronti della decisione della Commissione territoriale locale che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale. Ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile. Lo straniero ricorre in Cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione dell'articolo 19, comma 3, d.lgs. numero 150/11, modificato dall'articolo 27, comma 1, d.lgs. numero 142/15, con riferimento agli articolo 28-bis, comma 2 e 28-ter e 35-ter d.lgs. numero 25/08 e 4 d.lgs. numero 286/98. Nel caso di specie non risulta che nei confronti del ricorrente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 d.lgs. numero 268/98, né che sia stata seguita la procedura “accelerata” prevista dall'articolo 28-bis, d.lgs. numero 25/08. L'articolo 35-bis, d.lgs. b. 25/08 dispone che «nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e in quelli in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 d.l. numero 142/2015, i termini previsti dal primo comma per impugnare la decisione della Commissione territoriale 30 giorni, se il richiedente è in Italia, dalla notificazione del provvedimento sono ridotti alla metà». L'articolo 28-bis stabilisce, a sua volta, che «i termini di cui al primo comma dello stesso articolo – riguardanti lo svolgimento della procedura amministrativa accelerata prevista nel caso dell'articolo 28, comma 1, lett. c domanda presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter d.l. numero 286/98 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 d.l. numero 286/98 – sono raddoppiati quando la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del d.l. numero 251/2007». In base all'articolo 28-ter, comma 1, infatti, «la domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. b-bis vale a dire allorchè essa è rigettata per manifesta infondatezza , quando, tra le ipotesi, il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del d.l. numero 251/2007». La Corte di legittimità, interpretando tali disposizioni, ha avuto modo di affermare che «in tema di protezione internazionale, il termine ridotto di 15 giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dall'articolo 35-bis, comma 2, d.lgs. numero 25/08, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'articolo 28-bis, comma 2, d.lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria nel qual ultimo caso il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di 30 giorni» Cass. numero 23021/20 e che «la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una procedura “accelerata” ex articolo 28-bis d.lgs. numero 25/08solamente quando il presidente della C.T. a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'articolo 28-bis, comma 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura accelerata discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T Solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di 15 giorni per l'impugnazione del provvedimento della C.T. previsto dall'articolo 28-bis, comma 3, d.lgs. cit., dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, cha ha diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda» Cass. numero 6745/21 . Per questi motivi il Collegio accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trieste.
Presidente/Relatore Manna Ritenuto in fatto E.B.Z. , cittadino marocchino, nato nel 1986, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Trieste avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. Con decreto del 27.5.2019 il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso. A base della decisione, la circostanza che la domanda era stata ritenuta manifestamente infondata dalla Commissione territoriale in base al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28 ter. Pertanto, essa rientrava nei casi di domanda manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 28 bis stesso, comma 2, D.Lgs., ipotesi per la quale l’articolo 35 bis, comma 2, stesso D.Lgs., prevede il dimidiamento 15 invece di 30 gg. del termine d’impugnazione innanzi al Tribunale termine che il ricorrente non aveva rispettato. Osservava al riguardo il Tribunale che la ratio dell’abbreviazione del termine per impugnare il diniego del provvedimento reiettivo della Commissione risiede nell’interesse a pervenire ad una decisione rapida sulle domande di protezione internazionale nei casi particolari previsti dalla stessa norma inclusa, come nella specie, la minore complessità oggettiva della domanda . Tale celerità di definizione, proseguiva il Tribunale, può riguardare già la fase amministrativa, come desunto dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28 bis, intitolato Procedure accelerate , soggette a termini che tuttavia non sono perentori, al fine di assicurare, come previsto dal comma 3, della stessa norma, un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3 bis. Di conseguenza, non essendo il tempo entro cui decidere sulla richiesta inderogabilmente connesso all’iniziale connotazione accelerata della procedura, anche laddove, come nella specie, al termine del procedimento amministrativo la P.A. abbia respinto la domanda per manifesta infondatezza, il termine d’impugnazione è e rimane di quindici giorni, come si desume dall’articolo 35 bis, comma 2. Quanto all’istanza subordinata di rimessione in termini, il Tribunale osservava che nel provvedimento reiettivo della Commissione territoriale era già indicato il termine di gg. 15 per proporre ricorso e che, in secondo luogo, il ricorrente non aveva assolto l’onere di dimostrare il diverso momento in cui avrebbe avuto contezza di tale termine. Per la cassazione di detto provvedimento il richiedente propone ricorso affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex articolo 380 bis.1 c.p.c Considerato in diritto 1. - Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 19, comma 3, come modificato dal D.Lgs. numero 142 del 2015, articolo 27, comma 1, con riferimento al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28 bis, comma 2, articolo 28 ter e 35 bis, e D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 4. Premesso che il quarto periodo del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 19, comma 3, come sopra modificato, stabilisce che nei casi di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28 bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui al D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 14, i termini sono ridotti della metà, nel caso in esame non risulta che nei confronti del richiedente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui al D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 14, nè che sia stata seguita la procedura “accelerata di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28 bis. Ciò non può che significare che la valutazione di manifesta infondatezza della domanda è un prius logico rispetto all’adozione della procedura accelerata, che precede la decisione della Commissione territoriale, e non già una valutazione postuma contenuta nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. Pertanto, affinché i termini d’impugnazione siano dimezzati è necessario che vi sia una valutazione d’inammissibilità antecedente, tale da indirizzare verso una procedura accelerata e non un a posteriori quando tale procedura accelerata non sia stata seguita. 1.1. - In disparte il richiamo al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 19 - inapplicabile al caso di specie essendo stato abrogato rogato dal D.L. 17 febbraio 2017, numero 13, articolo 7, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, numero 46, lì dove il ricorso al Tribunale è del 25.2.2019 - il motivo è fondato. Il D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 2, nel testo, applicabile razione ternporis, vigente alla data di proposizione del ricorso al Tribunale 18.11.2018 , dispone che nei casi di cui all’articolo 28 bis, comma 2, e in quelli in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, numero 142, articolo 6, i termini previsti dal comma 1, per impugnare la decisione della Commissione territoriale trenta giorni, se il richiedente è in Italia, dalla notificazione del provvedimento sono ridotti della metà. L’articolo 28 bis, comma 2, a sua volta, stabilisce che i termini di cui al comma 1, dello stesso articolo - riguardanti lo svolgimento della procedura amministrativa accelerata prevista nel caso dell’articolo 28, comma 1, lett. e domanda presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 10 ter, ovvero nei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 14 - sono raddoppiati quando la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251. Infine, in base all’articolo 28 ter, comma 1, la domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lett. b bis vale a dire allorché essa è rigettata per manifesta infondatezza , quando tra altre ipotesi il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251. L’insieme di tali disposizioni è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che in tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l’impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 2, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l’iter acceleratorio previsto dall’articolo 28 bis, comma 2, del D.Lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all’esito di una procedura ordinaria numero 7520/20 , nel qual ultimo caso il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni numero 23021/20 . Ed infatti, la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una “procedura accelerata D.Lgs. numero 25 del 2008, ex articolo 28 bis, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. numero 113 del 2020, convertito con modifiche in L. numero 173 del 2020 , solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l’iter processuale abbia rispettato i termini di cui all’articolo 28 bis, comma 1, previsti per l’audizione del richiedente e per l’adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come accelerata discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall’articolo 28 bis, comma 3, del D.Lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda numero 6745/21 . Nella specie, il dimezzamento del termine d’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale è stato ritenuto sul presupposto non già dell’iter accelerato, ma dell’esito della procedura amministrativa, reiettivo per manifesta infondatezza. Ne consegue che in virtù del superiore principio di diritto il decreto impugnato va cassato, con rinvio restitutorio al Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. 2. - L’accoglimento del primo mezzo assorbe l’esame del secondo motivo, avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di rimessione in termini. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.