Incidente stradale avvenuto all’estero: quale giudice è competente?

La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all’estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell’Unione Europea o quello costituzionale.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18286/21, depositata il 25 giugno. In seguito ad un incidente stradale avvenuto in Francia, alcuni attori proponevano domanda di risarcimento danni, diretti e indiretti, nei confronti della compagnia assicuratrice francese di fronte al Tribunale di Firenze. Quest'ultimo accoglieva la domanda, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice italiano. La Corte d'Appello del capoluogo toscano confermava quanto deciso dal Tribunale locale, sottolineando però che dovesse essere applicato il diritto francese in ordine alla quantificazione e liquidazione dei danni. I precedenti attori ricorrono in Cassazione lamentandosi del fatto che la Corte di merito avrebbe affermato che «il danno diretto subito da un cittadino italiano all'estero, in un Paese dell'Unione Europea, in conseguenza di un sinistro stradale, dovrebbe essere liquidato in base alla legge del luogo in cui è avvenuto il sinistro», errando nel ritenere che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CE numero 864 del Parlamento Europeo preveda unicamente l'applicazione del luogo in cui è avvenuto il fatto. Inoltre, la Corte di merito avrebbe errato anche per ciò che riguarda la quantificazione del quantum, non rifacendosi alla normativa francese. Ma il ricorso è infondato, in quanto il Collegio ha già avuto modo di sottolineare che «la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione Europea o quello costituzionale» Cass. numero 20841/2018 . Per questi motivi la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Presidente Spirito – Relatore Scrima Fatti di causa Come si evince dal ricorso e dal controricorso, la causa all’esame ha ad oggetto la domanda proposta da M.D. , L.I. e L.A. , in proprio e iure hereditatis, volta ad ottenere il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto a omissis , nel quale la M. aveva subito gravi lesioni e L.G. , marito e padre degli attori, aveva riportato lesioni gravi e, a distanza di sei giorni dal ricovero, era deceduto dopo aver subito vari interventi chirurgici. Tale domanda venne proposta al Tribunale di Firenze e nei confronti di Covea Fleet già Azur Assurances, società assicuratrice del pullman che improvvisamente aveva invaso il marciapiede ed aveva colpito un palo della luce che si era abbattuto al suolo dopo aver colpito i coniugi M. - L. che stavano passeggiando su quel marciapiede , di Les Cars Rouges proprietaria del pullman , di Italiana Assicurazioni impresa mandataria di Covea Fleet , di G.J.-.C. M. conducente del pullman e di Caisse d’Assurance Maladie du Vai de Marne. I convenuti si costituirono tutti, ad eccezione di Caisse d’Assurance Maladie du Val de Marne, chiedendo il rigetto delle domande e sollevando eccezioni preliminari. Il Tribunale adito, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano e la legittimazione passiva di Italiana Assicurazioni S.p.a., mandataria in Italia della compagnia francese Covea Fleet, accolse la domanda e condannò tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti, facendo applicazione della legge italiana e delle tabelle di Milano per la liquidazione degli stessi. La sentenza di primo grado venne impugnata da Italiana Assicurazioni S.p.a., Covea Fleet, Les Cars Rouges e G.J.-.C. M. con un unico atto di appello. Gli attuali ricorrenti si costituirono chiedendo il rigetto del gravame. Rimase contumace Caisse d’Assurance Maladie du Val de Marne. Con sentenza numero 1960/2018 la Corte d’Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sulla proposta impugnazione, dichiarò la giurisdizione dell’”Autorità Giudiziaria Italiana in parziale accoglimento del gravame, dichiarò doversi applicare al sinistro in parola il diritto francese in ordine alla quantificazione e liquidazione dei danni confermò nel resto l’impugnata sentenza e dispose la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. Avverso detta sentenza M.D. , L.I. e L.A. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi. Italiana Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione 1. Osserva preliminarmente il Collegio che la copia della sentenza impugnata in questa sede, così come depositata e la cui conformità è attestata dal difensore dei ricorrenti, è priva delle pagine 2, 3, 5 e 7, relative, sembrerebbe, all’illustrazione del quinto motivo di appello e all’esame e alla decisione dello stesso. La controricorrente non ha depositato alcuna copia di tale sentenza. Nella specie l’impugnazione proposta non può essere scrutinata sulla base di tale incompleta copia, in quanto l’oggetto cui l’impugnazione si riferisce non è desumibile dalla parte della sentenza risultante da tale copia arg. ex Cass., sez. unumero , 3/10/2016, numero 19675 . Peraltro, non ritiene il Collegio di aderire, in relazione alla fattispecie all’esame, a quanto affermato da Cass., ord. 5/06/2018, numero 14426, - che ha ritenuto di poter evincere la decisione impugnata dalla motivazione della stessa riportata nel ricorso. Al riguardo si evidenzia che l’articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 2, prescrive il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e che, nella specie, come già evidenziato, la conformità della copia della sentenza in questa sede impugnata all’originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta è attestata dallo stesso difensore nella sua versione monca. Pertanto, non può ovviarsi alla incompletezza della copia attestata conforme all’originale e depositata presso questa Corte attingendo ad altri atti del processo nella specie, lo stesso ricorso che riporta in parte la motivazione mancante , in quanto così si svilirebbe la previsione di cui al comma 2 dell’articolo citato, che non può che riferirsi alla copia autentica integrale della sentenza e non ad una copia notevolmente incompleta e attestata - si rimarca - conforme all’originale dallo stesso difensore della parte ricorrente. 2. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 3. Per mera completezza, va peraltro osservato quanto segue. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando - ex articolo 360 c.p.c., numero 3 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1, del regolamento CE numero 864 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, della L. numero 218 del 1995, articolo 16, degli articolo 1226, 2043, 2056, 2057, 2058 e 2059 c.c. , censurano la sentenza impugnata per aver la Corte di merito, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 dicembre 2015 nella causa C350-14, affermato - accogliendo il quinto motivo di appello - che ai sensi dell’articolo 4 appena indicato, il danno diretto subito da un cittadino italiano all’estero, in un Paese dell’Unione Europea, in conseguenza di un sinistro stradale, dovrebbe essere liquidato in base alla legge del luogo in cui è avvenuto il sinistro. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’articolo 4 del citato regolamento preveda unicamente l’applicazione del luogo in cui è avvenuto l’evento, stabilendo invece espressamente indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto , ed erroneamente avrebbe richiamato la menzionata sentenza della Corte Europea che riguarderebbe un caso diverso danni indiretti subiti iure proprio dal genitore residente all’estero, in conseguenza del decesso della figlia, residente in Italia e avvenuto nel nostro Paese in conseguenza di un sinistro stradale, laddove, nel caso all’esame, si tratterebbe prevalentemente, di risarcimento dei danni direttamente subiti dalle vittime, cittadini italiani residenti a Firenze, a causa di un sinistro avvenuto a . 3.2. Con il secondo motivo, denunciando - ex articolo 360 c.p.c., numero 3 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1, del regolamento CE numero 864 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, della L. numero 218 del 1995, articolo 16, degli articolo 137 e 138 cod. ass. nonché degli articolo 1226, 2043, 2056, 2057, 2058 e 2059 c.c. , sostengono i ricorrenti che la violazione di legge denunciata con il primo motivo di ricorso implicherebbe che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ha affermato che l’accoglimento del quinto motivo dell’appello assorbe il sesto motivo e che per la corretta quantificazione del quantum occorre rifarsi alla vigente normativa francese, con conseguente modifica della statuizione di primo grado in ordine a tale aspetto, statuizione che, ad avviso dei ricorrenti dovrebbe, invece, essere confermata. 3.4. Orbene, rileva il Collegio che ove la questione da esaminare nella specie fosse effettivamente quella su cui si focalizzano i ricorrenti nei ricordati motivi, che risultano strettamente connessi, la stessa sarebbe comunque infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte con l’ordinanza 21/08/2018, numero 20841, secondo cui la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all’estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell’Unione Europea o quello costituzionale. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.