Pubblicità non luminosa sui veicoli (wrapping): la questione alla Consulta

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma Sezione XVI , con ordinanza del 1° maggio 2021, ha disposto la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 2, c.d.s. integrato dall’articolo 57, comma 1, d.P.R. numero 495/1992 , con gli articolo 33, 41, 42 e 76 Cost., ed eventualmente anche con l’articolo 21 Cost., nella parte in cui, consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso e, per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l’apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo.

La compravendita del veicolo e wrapping . Un uomo conveniva in giudizio una s.r.l., rappresentando di aver stipulato con la stessa un contratto “No Cost” per l'acquisto di un veicolo di colore bianco, al fine di rendere più visibili gli adesivi pubblicitari da apporre nel corso del rapporto negoziale. In merito al corrispettivo di Euro 16.700,00, era stato convenuto che l'attore potesse avvalersi di un finanziamento accordato da una società scelta direttamente dalla convenuta. Il finanziamento era stato richiesto per un importo totale di Euro 19.442,50 da rimborsarsi tramite 60 rate mensili da Euro 386,00. Incluse nelle rate mensili pagate dall'attrice, vi era infatti, oltre alla somma per l'acquisto dell'automobile, anche l'importo di Euro 5.500,00 a titolo di installazione dell'accessorio “wrapping”, richiesto dalla S.r.l. per consentire l'inserimento e la rimozione di pellicole adesive sulla vettura senza cagionare danni alla verniciatura. La convenuta si impegnava a rimborsare un importo massimo pari ad Euro 9.500,00, oltre a corrispondere all'attore l'importo annuale di Euro 3.480,00, oltre ad un rimborso mensile delle spese assicurative per la responsabilità civile pari ad Euro 100,00, nonché un rimborso forfettario di Euro 50,00 per le spese di carburante. Il contratto prevedeva una serie di obbligazioni a carico dell'attore, come la sottoscrizione di una lettera di incarico alle vendite, l'apposizione gratuita sulla propria autovettura del logo della convenuta e dei marchi delle partnership commerciali prescelte, il ricovero della vettura presso un centro prestabilito ogni 30 giorni per permettere il cambio delle pellicole riguardanti il logo della società o gli altri marchi pubblicizzati di volta in volta, l'iscrizione servizio “back office”, la circolazione del mezzo almeno 25 giorni al mese, il parcheggio dell'automobile in aree visibili a terzi, il ricovero in  garage solo nelle ore notturne, il cambio degli pneumatici presso fornitori stabiliti dalla convenuta, l'esecuzione di riparazioni presso officine indicate dalla convenuta, lo scatto di 4 fotografie della vettura, per due volte alla settimana, aventi ad oggetto le scritte pubblicitarie al fine di pubblicarle sui social network. L'attore ha rappresentato in giudizio che la S.r.l., nel corso del rapporto, aveva interrotto i pagamenti mensili, mentre la convenuta, in via pregiudiziale, aveva chiesto di sollevarsi, ai  sensi dell' articolo 23 della legge numero 87/1953 , la questione di legittimità costituzionale relativa all' articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 , con riferimento all' articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 , per contrasto con gli articolo 33, 21, 41, 42 e 76 Cost. , e con sospensione, quale effetto consequenziale, del giudizio civile pendente. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo . La società convenuta ha rappresentato che le disposizioni rispetto alle quali ha richiesto il sindacato di legittimità costituzionale, incidono sulla fonte del rapporto negoziale tra le parti, oggetto del giudizio di merito. L' articolo 23, II comma, del Codice della Strada , nel prevedere i limiti e le condizioni per l'apposizione delle scritte/insegne pubblicitarie sulle vetture, richiama il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.P.R. numero 495/1992 . In particolare, la disposizione che stabilisce i parametri di legittimità delle insegne pubblicitarie sui veicoli è l' articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 . Per l'effetto, la richiesta di sindacato di legittimità costituzionale ha ad oggetto l' articolo 23, II comma, Codice della Strada , letto in combinato disposto con l' articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 , che ne integra il contenuto. Ancor più in dettaglio, l' articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 , ancorché di natura regolamentare, tramite il richiamo operato dall' articolo 23, II comma, del Codice della Strada , diviene, pertanto, esso stesso norma di rango legislativo, risultando “assorbito”, in senso contenutistico, dalla disposizione del decreto legislativo in tal senso, si era già espressa la Consulta, Sentenza numero 344 del 2010 . Il testo dell' articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 recita infatti “E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli”. L' articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 , ad integrazione del contenuto della disposizione ora riportata, prevede “I. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”. La pubblicità non luminosa per conto terzi. Risulta consentita sui veicoli adibiti a trasporto di  linea, e non di linea, a certe condizioni che non sia realizzata mediante messaggi variabili che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi che sia contenuta entro forme geometriche regolari che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, ove effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a e c sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a non possono circolare sulle autostrade. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti risulta ammessa sui veicoli alle seguenti condizioni che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1 che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva che non sia realizzata mediante messaggi variabili. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione coi segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli è regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. Inoltre, all'interno dei veicoli è vietata ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa cagionare abbagliamento o motivo di confusione coi dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli medesimi. Dalla lettura delle riportate disposizioni, si evince il carattere inderogabile delle stesse, le quali impongono all'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie limiti e divieti che devono essere osservati senza che la volontà dei destinatari delle norme possa incidere sulla loro applicazione. Il giudice ha quindi osservato che l'estrema precisione nella descrizione delle misure e delle modalità di realizzazione delle inserzioni esclude che i singoli possano derogare a siffatti parametri. La tutela di un interesse pubblico . Secondo il giudice capitolino ricorre, inoltre, la ratio della tutela di un interesse pubblico, consistente nella sicurezza della circolazione stradale, come espresso nell' articolo 23, II comma, del Codice della Strada “ purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli” e nell' articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 “ in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità ” “ le scritte, i simboli e la combinazione dei colorì non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli è regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione” “ comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi” . È risultata, pertanto, la natura cogente del combinato disposto in esame e, per l'effetto, è stato rilevato come l' articolo 23, II comma, del Codice della Strada , consenta l'apposizione di inserzioni pubblicitarie non luminose “nei limiti e alle condizioni stabiliti  dal regolamento”. Con riferimento a tali limiti, l' articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 , che integra il contenuto dell' articolo 23, II comma, Codice della Strada , consente la pubblicità non luminosa “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, con l'ulteriore precisazione, inerente alle autovetture ad uso privato, che la pubblicità riguardi “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”. La nullità virtuale . Il giudizio di merito ha per oggetto un contratto in cui le prestazioni delle parti consistono, da un lato, nell'apposizione, su veicoli privati, di pubblicità afferenti a soggetti differenti dai proprietari dei mezzi medesimi, a fronte di un rimborso del corrispettivo pagato per l'acquisto dei veicoli. Ricorrono, dunque, nel contratto in parola i seguenti elementi l'apposizione delle inserzioni su veicoli privati l'inerenza delle inserzioni a soggetti diversi dai proprietari dei veicoli il titolo oneroso. Tali elementi violano i limiti previsti dal combinato disposto degli articoli 223, II comma, del Codice della Strada e 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 , ponendosi in contrasto con tali precetti imperativi. Ricorre, secondo lo stesso giudice, un'ipotesi di nullità c.d. “virtuale” del contratto, prevista dall' articolo 1418 c.c. , comma primo, relativa al conflitto del regolamento negoziale con norme cogenti. Tale tipo di invalidità risulta rilevabile ex officio dal giudicante, in virtù di quanto disposto dall' articolo 1421 c.c. ed indipendentemente, quindi, da qualsivoglia rilievo di parte, e persino per una causa diversa da quella prospettata dalle parti, col solo limite rappresentato dal giudicato. Secondo il Tribunale capitolino, nel caso in esame, il giudicante deve procedere alla declaratoria di nullità del contratto intercorso tra le parti, ai sensi dell' articolo 1418, comma I, c.c. , per contrasto dello stesso con norme imperative, non potendosi pronunciare sulla domanda attorea, fondata proprio su quell'accordo negoziale. In modo differente, ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 223, II comma, Codice della Strada , e 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 nella parte in cui si consente la pubblicità non luminosa solo “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso” e se essa riguardi “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo” il contratto risulterebbe valido, con conseguente possibilità di esame, da parte del giudicante, delle richieste delle parti nella specificità del rapporto intercorso tra le stesse. Per lo stesso giudice la questione di legittimità costituzionale delle richiamate disposizioni risulta essenziale ai fini della definizione della causa, dovendosi il giudicante arrestare all'accertamento della nullità del contratto, in caso di permanente vigenza di dette norme nell'ordinamento, ovvero potendo procedere all'esame delle domande proposte nel giudizio, nell'ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale dei menzionati precetti. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata . Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione sollevata, è stato messo a confronto l' articolo 23, II comma, Codice della Strada , letto in combinato disposto con l' articolo 57, 1 comma, del D.P.R. numero 495/1992 , con le disposizioni costituzionali menzionate dalla convenuta. Il Giudice ha pure dato atto dell'assenza di precedenti giurisprudenziali che abbiano formulato un'interpretazione delle norme esaminate, tale da non osteggiare con le disposizioni costituzionali in questione. Come infatti osservato, il richiamo ai “limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento”, operato dall' articolo 23, II comma, Codice della Strada , rimanda al testo dell' articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 , il quale vieta pubblicità non luminosa “effettuata per conto terzi a titolo oneroso” e, per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, quella che consista nell'apposizione del marchio e della ragione sociale di ditte diverse da quelle alle quali appartengano i veicoli. Tali preclusioni, a dire del giudice, realizzano un contrasto insanabile con l' articolo 3 Cost. , attesa l'irragionevolezza dei predetti limiti in relazione alla precipua finalità di garanzia della sicurezza nella circolazione stradale, cui tendono le disposizioni in esame e, più in generale, il codice della strada ed il suo regolamento di esecuzione l' articolo 41 Cost. , dato che impongono limitazioni all'iniziativa economica privata, senza alcun effetto migliorativo sulla sicurezza stradale l' articolo 42, II comma, Cost. , posto che limitano la libera fruibilità della proprietà privata, anche in questo caso senza alcuna giustificazione in ordine alla tutela nella circolazione stradale l' articolo 76 Cost. , attesa la loro esorbitanza rispetto ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla legge delega. Per l'effetto, la dizione dell' articolo 23, II comma, Codice della Strada , integrato dall' articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 , determina il contrasto con le sopramenzionate norme della Costituzione, con la conseguenza che un'interpretazione “abrogativa” delle disposizioni in parola potrebbe dirsi conforme al dettato costituzionale. La formulazione della questione . Reputati sussistenti i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, II comma, Codice della strada, come integrato dall' articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 , nella  parte in cui consente la pubblicità non luminosa sui veicoli “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso” e, per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permette “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, in quanto in contrasto con gli articolo 33, 41, 42 e 76 Cost. , è stata rimessa alla Consulta la valutazione dell'eventuale contrasto anche con l' articolo 21 Cost. E' stata per l'effetto ordinata la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, e disposta la sospensione del giudizio, stante il nesso di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale rispetto al thema decidendum della causa.

Fatto e diritto Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue. 1. Il giudizio a quo. Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la S.r.l. deducendo - di aver stipulato con la convenuta, in data 25.7.2017, un contratto No Cost per l'acquisto di un'autovettura di colore bianco al prezzo di Euro 16.700,00 = presso la - che il predetto contratto prevedeva che per l'acquisto del mezzo l'istante potesse avvalersi di un finanziamento di 60 rate mensili accordato da una società finanziaria scelta direttamente dalla convenuta - che la vettura doveva essere obbligatoriamente di colore bianco per rendere più visibili gli adesivi pubblicitari da apporre nel corso del rapporto negoziale - che il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura veniva richiesto alla S.p.A., con contratto numero del 25.5.2017 per un importo totale accordato di Euro 19.442,50 = da rimborsarsi tramite 60 rate mensili da Euro 386,00 = l'una, con decorrenza dal 1.7.2017 al 1.6.2022 - che, incluse nelle rate mensili pagate dall'attrice, vi era - oltre alla somma per l'acquisto dell'automobile - anche l'importo di Euro 5.500,00= a titolo di installazione dell'accessorio wrapping , richiesto dalla S.r.l., per consentire l'inserimento e la rimozione di pellicole adesive sulle vetture senza cagionare danni alla verniciatura - che la convenuta si impegnava a rimborsare un importo massimo dell'autovettura pari ad Euro 9.500,00 = I.V.A. compresa oltre a quanto previsto dall'articolo 18 del contratto in forza del quale la S.r.l. si obbligava a corrispondere alla l'importo annuale di Euro 3.480,00 = al netto delle imposte, da corrispondersi in rate mensili di Euro 290,00 =, oltre ad un rimborso mensile delle spese assicurative per la sola responsabilità civile pari ad Euro 100,00 =, nonché un rimborso forfettario di Euro 50,00 = per le spese di carburante che, pertanto, la convenuta si impegnava a corrispondere all'attrice l'importo di circa 440,00 = al mese per l'intera durata del contratto - di aver ricevuto dalla convenuta, per i primi mesi, alcuni bonifici mensili di Euro 378,10 = - di non aver più ricevuto, dal mese di settembre 2018, il pagamento di quanto ad essa spettante - di aver versato alla convenuta, per accedere al contratto, l'ulteriore importo di Euro 1.200,00 = in contanti per una polizza fideiussoria che, a fronte di tale ultimo pagamento, non veniva rilasciato alcun documento relativo alla predetta polizza - che, all'articolo 19 del contratto, veniva previsto il rilascio da parte della S.r.l., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto, una garanzia fideiussoria nei limiti di Euro 26.400,00.=, al netto delle imposte, per l'intera durata del contratto, operante nel caso in cui la convenuta non avesse rispettato il pagamento di sei rate - che, nonostante la diffida inviata in data 8.3.2019 e regolarmente ricevuta, la S.r.l. non comunicava gli estremi di tale polizza fideiussoria - che, negli articoli da 6 a 15, il contratto prevedeva una serie di obbligazioni a carico della , quali la sottoscrizione di una lettera di incarico alle vendite, l'apposizione gratuita sulla propria autovettura del logo della convenuta e dei marchi delle partnership commerciali prescelte, il ricovero della vettura presso il centro ogni 30 giorni per permettere il cambio delle pellicole riguardanti il logo della società o gli altri marchi pubblicizzati di volta in volta, l'iscrizione servizio Back Office , la circolazione del mezzo almeno 25 giorni al mese, il parcheggio dell'automobile in aree visibili a terzi, il ricovero in garage soltanto nelle ore notturne, il cambio degli pneumatici presso fornitori indicati dalla convenuta, l'esecuzione di riparazioni presso officine indicate dalla convenuta, lo scatto di 4 fotografie della vettura, per due volte alla settimana, aventi ad oggetto le scritte pubblicitarie al fine di pubblicarle sui social network, - che la convenuta aveva effettuato, in favore dell'istante, i primi bonifici per Euro 378,10 =, anziché di Euro 440,00 = - che, dal settembre 2018, la S.r.l. non aveva più rimborsato alcunché - di essersi vista costretta, pertanto, nel marzo 2019, ad estinguere anticipatamente il finanziamento, con un esborso di Euro 133,00.= di trovarsi a corrispondere, a seguito di una nuova negoziazione del finanziamento con la S.p.A., una rata mensile di Euro 170,00.= dal 1.5.2019, per dieci anni - di aver inviato alla convenuta, in data 25.3.2019, a mezzo , una diffida al pagamento dei rimborsi mensili ed alla comunicazione degli estremi della polizza fideiussoria, senza ricevere riscontro - di versare in condizioni economiche disagiate e di essere stata indotta alla conclusione del contratto solo in vista dei rimborsi da parte della convenuta che la tipologia del contratto stipulato risultava squilibrata a sfavore dei consumatori - il carattere vessatorio di alcune clausole di cui all'accordo esonero della responsabilità della convenuta per il ritardo nella consegna del mezzo e per eventuali variazioni apportate dal costruttore all'autovettura penale di Euro 1.450,00 = a carico del cliente in caso di mancato ritiro del veicolo entro 30 gg. dalla comunicazione di disponibilità dello stesso recesso del cliente in un termine eccessivamente anticipato diritto solo in favore della convenuta di trattenere, in caso di recesso, le somme versate dall'altra parte competenza esclusiva del Foro di Roma scarsa chiarezza sulle condizioni relative alle modalità ed ai costi di riparazione e manutenzione, da accettarsi a pena di perdita dei benefici contrattuali - l'asserita inoperatività della polizza rilasciata dalla convenuta - il pregiudizio subito dalla stessa attrice. Chiedeva, pertanto, la 1 accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al rimborso di nove rate mensili di Euro 440,00.=, per complessivi Euro 3.960,00.=, nonché delle rate a scadere 2 accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni della convenuta 3 in caso di inoperatività di detta polizza, condannarsi la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di Euro 1.200,00.= versati al momento della stipulazione del contratto ovvero di altro importo ritenuto di giustizia 4 condannarsi la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di Euro 5.500,00 = versati per l'accessorio wrapping ovvero di altro importo ritenuto di giustizia 5 condannarsi la convenuta al pagamento di Euro 12.000,00.=, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di Euro 5.500,00.= ovvero di altro importo ritenuto di giustizia 6 con vittoria di spese e compensi di lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la S.r.l., deducendo - che il contratto in esame riguardava non l'acquisto di un'autovettura, bensì lo scambio tra servizi di pubblicità e statistici - a carico dell'attrice, quale driver o incaricata - ed un corrispettivo, consistente nel rimborso delle spese previste per i ratei di finanziamento dell'autoveicolo, rapporto al quale la convenuta rimaneva estranea - che l'istante non rivestiva la qualità di consumatrice, consistendo la prestazione caratteristica del contratto non nell'acquisto di beni o servizi dalla S.r.l., ma nella fornitura di servizi - principalmente di diffusione pubblicitaria - da parte della , a fronte del rimborso delle rate per il finanziamento dell'acquisto dell'autovettura come controprestazione a carico della convenuta - che l'acquisto dell'autovettura non costituiva oggetto del contratto, riguardando esclusivamente i rapporti tra il driver ed il concessionario - che non sussistevano le condizioni per la risoluzione del contratto, essendovi non inadempimento da parte della convenuta, ma un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, dovuta all'interpretazione fornita da varie autorità locali alla normativa sulla circolazione stradale articolo 23 del d. lgs. numero 285/1992 e 57 del D.P.R. numero 495/1992 - che tale elemento, completamente taciuto dall'attrice, vietava la principale prestazione del contratto, vale a dire quella di circolare consentendo la trasformazione del veicolo in un mezzo per la diffusione della pubblicità che, pertanto, l'attrice non poteva vantare alcun credito - per qualsivoglia titolo o ragione - nei confronti della S.r.l. - che la giurisprudenza di merito, espressasi sul contratto intercorrente tra il driver e la S.r.l., ne aveva rilevato d'ufficio la nullità Trib. Roma, R.G. 37059/2019, ord. 15-19.7.2019 Trib. Roma, R.G. 21911/2019, ord.17.5.2019 , escludendo così alla radice la debenza di qualsiasi somma da parte della convenuta, attesa la nullità del titolo - che le prestazioni contrattuali a carico della , tra l'altro, consistevano - nell'obbligo di apporre sulle fiancate della sua nuova auto acquistata i c.d. wrapping no cost, nell'apposizione, cioè - senza corrispettivo, ma compensata dal rimborso per il rateo per il finanziamento dell'acquisto dell'autoveicolo del logo della S.r.l. e dei marchi o slogan di altre aziende in partnership commerciale con la convenuta - nella circolazione per almeno un numero di giorni prefissato nel corso del mese elemento completamente assente dalla prospettazione attorca - nel fotografare l'autovettura con cadenza settimanale, condividendo le relative foto sui social network secondo le modalità stabilite nel contratto ed effettuando così i servizi di statistica - che, a sua volta, la S.r.l., dopo aver effettuato i controlli previsti, avrebbe provveduto a rimborsare entro il giorno venti di ogni mese, la somma contrattualmente pattuita - che l'attrice non aveva affermato di aver regolarmente adempiuto le obbligazioni a suo carico, in particolare quella di circolare - che l'istante aveva percepito 17 ratei di rimborso, per una somma complessiva pari ad Euro 7.480,00 =, consentendole di non aver alcun costo per il finanziamento dell'acquisto del mezzo durante tutta la fase di percezione regolare dei rimborsi che, successivamente alla conclusione del contratto, alcune amministrazioni comunali, attraverso gli organi di Polizia Locale, avevano iniziato ad elevare sanzioni amministrative a carico dei driver ai sensi degli articolo 223 del d. lgs. numero 285/1992 e 57 del D.P.R. numero 495/1992 - di aver iniziato una sistematica attività di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate, a tutela delle legittime ragioni dei driver, ottenendo varie pronunce favorevoli - che, comunque, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative, una gran parte dei driver non adempiva regolarmente alle predette obbligazioni contrattuali che, quindi, la prestazione a carico dei driver era inesigibile, esponendo questi ultimi a sanzioni di entità ben superiore rispetto alla controprestazione, per il mero fatto di circolare - che, dalla presenza di obbligazioni contrattuali dei driver quali presupposto della controprestazione della S.r.l. e dalla impossibilità sopravvenuta del loro adempimento, derivavano - la non debenza della controprestazione da parte della S.r.l., atteso l'inadempimento dei driver al fine di evitare le sanzioni amministrative - l'inesigibilità delle prestazioni a carico dei driver, atteso che l'esecuzione di tali prestazioni avrebbe potuto arrecare ai driver medesimi danni ben superiori dal rimborso delle spese pattuito come controprestazione - la risolubilità del contratto ai sensi dell'articolo 1463 c.c., in caso di definitiva impossibilità della prestazione ex articolo 1256 c.c. - la conseguente inesigibilità della prestazione a carico della convenuta - che non sussisteva alcuna ragione di credito in favore della - la nullità del contratto - rilevabile d'ufficio ex articolo 1421 c.c. - ai sensi del combinato disposto degli articolo 1346 e 1418, II comma, c.c., per impossibilità originaria della prestazione oggetto dell'accordo cfr. Trib. Roma, R.G. 21911/2019, ord. 17.5.2019 - l'intenzione di presentare istanza ex articolo 23 della legge numero 87/1953, con richiesta di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, II comma, del d.lgs. numero 285/1992 - con riferimento all'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 - per contrasto con gli articolo 33,21,41,42 e 76 Cost. - che, anche in caso di fondatezza della tesi della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative - già pronunciata dal Tribunale di Roma in riferimento alla medesima tipologia contrattuale - non vi sarebbero state conseguenze restitutorie e risarcitorie a carico della S.r.l., atteso che - la nullità, nei contratti di durata, non aveva l'effetto di determinare un indebito oggettivo, venendo le prestazioni eseguite nell'arco temporale - nel caso in cui le prestazioni non fossero state eseguite non per inadempimento, ma per impossibilità delle stesse, non vi sarebbe stato l'obbligo del corrispettivo, dato che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la prestazione del driver sarebbe divenuta inesigibile, con conseguente inesigibilità anche della controprestazione a carico della S.r.l. - non essendovi inadempimento da parte della S.r.l., non sarebbe potuta esservi alcuna condanna al risarcimento del danno - che le ulteriori conseguenze risarcitorie pretese dall'attrice - tra le quali quella della corresponsione della somma di Euro 12.000,00.= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale - erano ingiustificate, non essendo specificato a quale titolo la S.r.l. veniva chiamata a rispondere di tale voce di danno - che, con riferimento alla polizza fideiussoria emessa a garanzia delle obbligazioni a carico della convenuta, il fideiussore non era stato evocato in giudizio per una libera scelta processuale dell'attrice, con conseguente inammissibilità, per carenza di integrità del contraddittorio, della domanda tesa ad accertare l'operatività della polizza fideiussoria rilasciata dalla in favore della S.r.l. - che, comunque, la S.r.l. rimaneva estranea al rapporto tra l'attrice ed il fideiussore - che la polizza fideiussoria sarebbe risultata operativa solo in caso di validità del contratto e conseguente inadempimento delle obbligazioni da parte della , non, invece, qualora vi fosse stata impossibilità sopravvenuta della prestazione del driver e la conseguente non debenza della controprestazione da parte della convenuta ovvero per impossibilità originaria della prestazione stessa e conseguente nullità del contratto - che, al momento della conclusione del contratto, non era prevedibile il consolidamento della prassi amministrativa tesa a vietare l'attività dei driver, essendo l'affermazione di tale prassi amministrativa successiva alla conclusione del contratto - che, con parere in data 5.2.2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti forniva chiarimenti in senso preclusivo della validità del contratto, ritenendo che la causa di tale accordo - scambio tra diffusione pubblicitaria e rimborso - fosse incompatibile con norme imperative - che, pertanto, la prassi sanzionatoria rendeva impossibile la regolare esplicazione degli effetti del contratto in esame - che, ai fini della determinazione del compenso per il driver, il calcolo dell'attrice non teneva conto della previsione pattizia secondo cui la convenuta riconosceva, a titolo di rimborso per l'esecuzione dell'incarico, un importo massimo dell'autovettura pari ad Euro 9.500,00, I.V.A. compresa, escludendo rimborsi ulteriori - che, inoltre, occorreva tener conto dei rimborsi effettivamente percepiti, consistenti in 17 ratei di rimborso di Euro 440,00= 7 per il 2017 10 per il 2018 , per un importo complessivo pari ad Euro 7.480,00.= - che, nel caso di sussistenza del diritto del driver al risarcimento del danno, quest'ultimo avrebbe dovuto essere rapportato al limite di Euro 9.500,00 =, e, quindi, non avrebbe potuto superare la cifra di Euro 2.020,00 = 9.500.00= - 7.480,00 = . Chiedeva, quindi, la S.r.l. a in via preliminare rectius pregiudiziale , sollevarsi, ai sensi dell'articolo 23 della legge numero 87/1953, la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992, con riferimento all'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992, per contrasto con gli articolo 33,21,41,42 e 76 Cost., con sospensione, per l'effetto, del giudizio in corso b in via principale, dichiararsi inammissibile la domanda attorea tesa ad accertare l'operatività della polizza fideiussoria rilasciata dalla in favore della S.r.l. , per difetto dell'integrità del contraddittorio c in caso di acclarata impossibilità definitiva della prestazione a carico dell'istante, dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta d in ogni caso, rigettarsi le domande dell'attrice e con vittoria di spese e compensi di lite. 2. L'istanza ex articolo 23 della legge numero 87/1953. Con istanza depositata il 23.11.2020, la S.r.l. rappresentava - che l'attrice aveva fondato la propria domanda sul richiamato contratto, che, in altri giudizi dinanzi al Tribunale di Roma con analogo thema decidendum, era stato costantemente dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 1418 c.c. - che la declaratoria di nullità anche nel presente giudizio avrebbe comportato un effetto preclusivo della stessa domanda attorea, attesa l'assoluta inidoneità del contratto nullo alla produzione di effetti - che, dunque, la S.r.l. intendeva chiedere che le norme del codice della strada - dalle quali derivava la nullità contrattuale - fossero oggetto di sindacato di legittimità costituzionale - che l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992, con riferimento all'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 - che, secondo l'interpretazione delle amministrazioni comunali, rendeva impossibile l'esplicazione del contratto - non aveva alcuna attinenza con la materia della sicurezza stradale, rimanendo del tutto indifferente, per tale finalità, che la pubblicità sugli autoveicoli fosse riconducibile o meno al proprietario dell'autoveicolo, come pure che la sua apposizione risultasse a titolo gratuito o oneroso - che il divieto, oltre che irragionevole - con conseguente contrasto con l'articolo 3 Cost. - violava la libertà di manifestazione del pensiero articolo 21 Cost. , la tutela dell'iniziativa economica privata articolo 41 Cost. , la tutela della proprietà privata articolo 42 Cost. , senza alcuna plausibile giustificazione - che, inoltre, nella legge delega - in forza della quale era stato emanato il d. lgs. numero 285/1992 - era assente - sia dall'identificazione dell'oggetto della delega, sia dai principi e criteri direttivi - la regolamentazione della materia della pubblicità cfr. articolo 2 della legge numero 190/1991 , con conseguente violazione anche dell'articolo 76 Cost. - che, il vaglio di costituzionalità della normativa di divieto - rilevante, data la diretta incidenza sulla validità del contratto, e non manifestamente infondato, stanti il percepibile contrasto con gli articolo 33,21,41,42 e 76 Cost. - si rendeva indispensabile, ad elementare tutela delle reciproche posizioni delle parti del giudizio a quo - che non risultavano precedenti in termini, essendo stato il d. lgs. numero 285/1992 sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale - nell'ordinanza della Corte Costituzionale, 4.7.2006, numero 264, in ordine alla supposta incostituzionalità dell'articolo 186, II comma, con riferimento all'articolo 25 Cost., in relazione alla competenza del Tribunale in tema di guida in stato di ebbrezza - nell'ordinanza della Corte Costituzionale, 20.7.2006, numero 307, in ordine alla presunta incostituzionalità dell'articolo 201, comma 1 bis, lettere e ed f , con riferimento agli articolo 33 e 24 Cost., in relazione alle eccezioni all'obbligo di contestazione immediata - nell'ordinanza della Corte Costituzionale, 14.11.2006, numero 376, in ordine alla asserita incostituzionalità degli articolo 1171, II e III comma, e 213, comma 2 sexies, in relazione all'obbligo di indossare il casco per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli - che il divieto di pubblicità sugli autoveicoli per conto terzi, a fronte dell'opposta soluzione che ammetteva la pubblicità di prodotti o servizi riconducibili al proprietario del veicolo, nonché la rilevanza del titolo - oneroso o meno - della diffusione pubblicitaria erano in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost. - che, ai fini della sicurezza stradale, non rivestiva alcuna importanza né la riconducibilità del messaggio pubblicitario ad un soggetto piuttosto che ad un altro, né il titolo della sua diffusione, rilevando solo le modalità operative dell'apposizione delle scritte pubblicitarie, in modo da evitare pericoli per la circolazione - che, pertanto, i requisiti stabiliti dalle predette norme determinavano una discriminazione non ragionevole tra il soggetto che intendesse diffondere propria pubblicità e quello che pubblicizzasse un'impresa altrui, nonché tra la pubblicità a titolo oneroso e quella a titolo gratuito - che, dunque, era evidente l'irragionevolezza di tale situazione, in base al parametro dell'articolo 3 Cost., ingiustificatamente trattando la disposizione in modo diseguale fattispecie uguali nell'ottica della circolazione stradale, in contrasto con il principio di eguaglianza - che l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992, in relazione all'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992, risultava in contrasto anche con l'articolo 21 Cost., sotto il profilo della libertà di manifestazione del pensiero sotteso alla diffusione della pubblicità - che, in proposito, il fenomeno della diffusione al pubblico di messaggi promozionali non potesse ritenersi limitato all'area dell'iniziativa economica privata articolo 41 Cost. , riguardando anche aree di interesse specifico e diretto della libertà di manifestazione del pensiero articolo 21 Cost. , quali la pubblicità sociale o il c.d. corporate speech , vale a dire l'attività dell'impresa di promozione di determinati valori etici o sociali alla base dell'iniziativa imprenditoriale stessa - che, quindi, anche sotto tale aspetto, i profili discriminanti presi in considerazione dagli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57 del D.P.R. numero 495/1992 - vale a dire la riconducibilità o meno al proprietario del veicolo nonché il titolo, oneroso o gratuito, dell'apposizione della scritta - non sembravano compatibili con la libertà di manifestazione del pensiero, limitando irragionevolmente l'attività di diffusione di un messaggio rivolto al pubblico, non necessariamente afferente all'area dell'iniziativa economica privata - che il richiamato combinato disposto degli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57 del D.P.R. numero 495/1992 risultava in ulteriore contrasto con l'articolo 41 Cost., che, dopo aver posto, al primo comma, il principio generale della libertà dell'iniziativa economica privata, al secondo comma, individuava nell'utilità sociale e nella tutela dal pregiudizio alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana i limiti tassativi a tale libertà, riservando alla legge, nel terzo comma, il compito di fissare programmi e controlli per l'indirizzo e il coordinamento, a fini sociali, dell'iniziativa economica privata - che la riconducibilità del fenomeno della pubblicità commerciale all'area oggetto di tutela di cui all'articolo 41 Cost. era stata espressamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 355 del 2002, che aveva precisato che ogni limite dettato alla normativa in tema di pubblicità dovesse risultare non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità - che, nel caso in esame, il divieto legale limitava la libertà di iniziativa economica privata, introducendo dei requisiti di legittimità della diffusione pubblicitaria che in nulla riguardavano la sicurezza della circolazione dei veicoli - che l'idea di sfruttare il veicolo in movimento per scopi pubblicitari aveva creato l'opportunità, per la S.r.l. e per i driver, rispettivamente di creare un parco di veicoli circolante, quale mezzo per la diffusione della pubblicità, e di ottenere un consistente rimborso per le spese per l'acquisto o il noleggio dell'autoveicolo - che tale operazione avrebbe comportato un indiretto beneficio degli utenti dei servizi pubblicitari, che avrebbero potuto beneficiare, a regime, di un'offerta di spazi pubblicitari innovativa ed in concorrenza con le tradizionali forme di pubblicità tabellare, riducendo quindi i costi complessivi, a carico degli utenti, per l'accesso ai servizi di pubblicità - che, dunque, tale normativa costituiva un ostacolo alla tendenza, caratteristica dell'economia moderna, di valorizzare gli aspetti dell'uso dei beni rispetto alle più tradizionali forme di appartenenza proprietaria, senza alcuna giustificazione sotto il profilo della sicurezza stradale - che le disposizioni in esame avevano, in particolare, limitato l'autonomia contrattuale e di iniziativa economica delle parti - che, analogamente, le norme in questione risultavano in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà privata, di cui ali'articolo 42 Cost. - che, al riguardo, essendo l'autoveicolo un bene privato, la regolamentazione sulla pubblicità sui veicoli incideva anche su tale diverso profilo di rilevanza costituzionale, limitando l'esercizio di una delle facoltà caratteristiche del diritto di proprietà, consistente nella cessione in godimento a terzi - che, basandosi l'economia moderna sempre più sulla valorizzazione dell'elemento dell'uso dei beni, lo sfruttamento delle potenzialità di un parco di veicoli circolanti per la diffusione pubblicitaria rappresentava un'utilità - per il mercato in generale - mediante la quale i proprietari dei veicoli avrebbero potuto rendere economicamente sostenibili gli oneri di proprietà e locazione degli stessi, sfruttando un'utilità della circolazione che la normativa di divieto irragionevolmente comprimeva - che la materia della regolamentazione della pubblicità era, inoltre, assente sia dall'oggetto della delega, sia dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, con conseguente violazione dell'articolo 76 Cost., atteso che, trattandosi di materia oggetto di tutela costituzionale, ai sensi dell'articolo 41 Cost. - soggetta a riserva di legge per l'attività di indirizzo e coordinamento, nell'ottica dell'utilità sociale ex articolo 41, III comma, Cost. - la sua regolamentazione avrebbe dovuto essere contenuta in una fonte legislativa, adottata, in caso di esercizio di una delega, in conformità all'articolo 76 Cost. - che, non avendo la legge delega contemplato la materia della pubblicità né nell'individuazione dell'oggetto, né nella determinazione dei principi e dei criteri direttivi, si era in presenza di un diverso e concorrente profilo di illegittimità costituzionale, relativo all'esercizio della funzione legislativa - che, sotto il profilo della rilevanza, avendo chiesto l'attrice nel giudizio a quo l'adempimento di un contratto ed avendo il Tribunale di Roma dichiarato la nullità del contratto ex articolo 1418,1 comma, c.c., per contrarietà dell'oggetto del contratto a norme imperative gli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57 del D.P.R. numero 495/1992 , ove tali norme fossero state dichiarate costituzionalmente illegittime, il contratto sarebbe risultato valido e l'attività di diffusione della pubblicità avrebbe potuto essere legittimamente esercitata. Chiedeva, pertanto, la S.r.l., previa sospensione del giudizio di merito, nuovamente sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992, con riferimento all'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992, per contrasto con gli articolo 33,21,41,42 e 76 Cost., nella parte in cui la predetta normativa imponeva, come requisito di legittimità della pubblicità sui veicoli di pubblicità non luminosa, il non essere effettuata per conto di terzi a titolo oneroso, e, sulle autovetture ad uso privato, consentiva unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui apparteneva il veicolo. 3. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo. Come rappresentato dalla convenuta, le disposizioni sulle quali si chiede il sindacato di legittimità costituzionale incidono direttamente sulla fonte del rapporto negoziale tra le parti, oggetto del presente giudizio di merito. Va, anzitutto, premesso che l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992, nel prevedere i limiti e le condizioni per l'apposizione delle scritte/insegne pubblicitarie sulle autovetture, richiama espressamente - ancorché in modo generico - il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, il D.P.R. numero 495/1992. In particolare, la disposizione che stabilisce specificamente i parametri di legittimità delle insegne pubblicitarie sui veicoli è l'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992. Ne segue che la richiesta di sindacato di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992, letto in combinato disposto con l'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992, che ne integra il contenuto. L'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 - ancorché di natura regolamentare - attraverso il richiamo operato dall'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992, diviene, pertanto, esso stesso norma di rango legislativo, risultando contenutisticamente assorbito dalla disposizione di legge rectius del decreto legislativo . Sul punto, l'Eccellentissima Corte Costituzionale si è già espressa con la sentenza numero 344/2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale nella parte relativa al richiamo a norme regolamentari. Ciò posto, la disposizione in esame rectius la combinazione delle due disposizioni ha decisamente natura imperativa. Come è noto, pur non esistendo una definizione normativa, per disposizione imperativa o cogente si intende pacificamente quella la cui applicazione è imposta dall'ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli, per lo più a tutela di un interesse pubblico. Il testo dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 recita E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli . L'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992, ad integrazione del contenuto della disposizione ora riportata, prevede I. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni a che non sia realizzata mediante messaggi variabili b che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo c che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi d che sia contenuta entro forme geometriche regolari e che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni a che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili b che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm c che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a e c sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a non possono circolare sulle autostrade. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni a che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1 b che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq c che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie d che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva e che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli è regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice . Ora, dalla lettura delle riportate disposizioni, si evince il carattere inderogabile delle stesse. Le norme in esame, infatti, impongono all'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie limiti e divieti che devono essere osservati senza che la volontà dei destinatari delle norme stesse possa incidere sulla loro applicazione. A titolo esemplificativo, si osserva che l'estrema precisione nella descrizione delle misure e delle modalità di realizzazione delle inserzioni esclude che i singoli possano derogare a tali parametri. Ricorre, inoltre, la ratio della tutela di un interesse pubblico, evidentemente consistente nella sicurezza della circolazione stradale, come enunciato nell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli e - addirittura più volte - nell'articolo 57 del D.P.R. numero 495/1992 in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità le scritte, i simboli e la combinazione dei colorì non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli è regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi . E' evidente, quindi, la natura cogente - vale a dire imperativa e non derogabile - del combinato disposto in esame. Ciò stabilito, si rileva come l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 consenta l'apposizione di inserzioni pubblicitarie non luminose nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento . In particolare, con riferimento a tali limiti - per quanto è qui di interesse - l'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992-numero 495/1992 - il richiamato regolamento, appunto, che integra il contenuto dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992-numero 285/1992 - consente la pubblicità non luminosa se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso , con l'ulteriore precisazione, inerente alle autovetture ad uso privato, che la pubblicità riguardi unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo . Come illustrato al punto 1. del presente provvedimento, il giudizio di merito ha ad oggetto un contratto in cui le prestazioni delle parti consistono, da un lato, nell'apposizione, su veicoli privati, di pubblicità relative a soggetti diversi dai proprietari dei mezzi stessi, a fronte di un rimborso del prezzo pagato per l'acquisto dei veicoli. Ricorrono, dunque, nel contratto de quo i seguenti elementi a l'apposizione delle inserzioni su veicoli privati b l'inerenza delle inserzioni a soggetti diversi dai proprietari dei veicoli c il titolo oneroso. Tali elementi, dunque, violano apertamente i limiti previsti dal combinato disposto degli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992, ponendosi, pertanto, in contrasto con tali precetti imperativi. Se così è, ricorre una ipotesi di nullità c.d. virtuale del contratto, prevista dal primo comma dell'articolo 1418 c.c., vale a dire proprio quella relativa al conflitto del regolamento negoziale con norme cogenti. Tale tipo di invalidità, come è noto, è rilevabile ex officio dal giudicante, ai sensi dell'articolo 1421 c.c., indipendentemente, quindi, da qualsivoglia rilievo di parte e persino per una causa diversa da quella prospettata dalle parti, con il solo limite rappresentato dal giudicato cfr. Cass. civ., 6.12.2019, numero 31930 Cass. civ., ord. 17.10.2019, numero 26495 . Ed è proprio ciò che è accaduto nei provvedimenti richiamati dalla convenuta Trib. Roma, R.G. 37059/2019, ord. 15 - 19.7.2019 Trib. Roma, R.G. 21911/2019, ord. 17.5.2019 , con i quali è stata dichiarata la nullità di un contratto identico a quello per cui è causa esattamente per contrarietà alle medesime norme cogenti. Non sembra, dunque, potersi dubitare che, anche nel caso in esame, il giudicante debba procedere alla declaratoria di nullità del contratto intercorso tra le parti, a mente dell'articolo 1418, I comma, c.c., per evidente contrasto dello stesso con norme imperative, non potendosi pronunciare sulla domanda attorea, fondata proprio su quell'accordo negoziale. Diversamente, ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - nella parte in cui si consente la pubblicità non luminosa solo se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se essa riguardi unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo - il contratto risulterebbe valido, con conseguente possibilità di esame, da parte del giudicante, delle richieste delle parti nella specificità del rapporto intercorso tra le stesse. In sostanza, si ritiene che la questione di legittimità costituzionale delle richiamate disposizioni sia essenziale ai fini della definizione della presente causa, dovendosi il giudicante arrestare all'accertamento della nullità del contratto, in caso di permanente vigenza di dette norme nell'ordinamento, ovvero potendo procedere all'esame delle domande proposte nel presente giudizio, nell'ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale dei menzionati precetti. Da ultimo - e solo per completezza - si ritiene irrilevante la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, sollevata anche con riferimento alla nullità c.d. strutturale del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articolo 11346 e 1418, II comma, c.c., per impossibilità dell'oggetto. L'impossibilità della prestazione, infatti, attiene ad un profilo di materiale, oggettiva ed originaria irrealizzabilità del risultato del contratto cfr. Cass. civ., 22.11.2011, numero 28430 Cass. civ., 21.5.2001, numero 6927 Cass. civ., 20.7.1987, numero 6362 Cass. civ., 18.12.1978, numero 6066 Cass. civ., 15.2.1971, numero 369 . Nel caso di specie, i comportamenti diretti all'adempimento - come descritti negli atti delle parti - sono non materialmente ineseguibili, ma semplicemente sanzionabili. Ne segue che, sotto questo aspetto, il contratto non risulterebbe nullo a mente del combinato disposto degli articolo 11346 e 1418, n comma, c.c., atteso che la realizzazione del risultato sarebbe possibile, ancorché contro legem. 4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione sollevata, occorre confrontare l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - letto in combinato disposto con l'articolo 57,1 comma, del D.P.R. numero 495/1992 - con le disposizioni costituzionali menzionate dalla convenuta. A Va, anzitutto, esaminato il possibile contrasto con l'articolo 3,1 comma, Cost Come è noto, tale norma enuncia il principio di uguaglianza formale dei soggetti dinanzi alla legge, che comporta la necessità di uguale trattamento di situazioni uguali e, per converso, di regolamentazione diversa di situazioni differenti. Il corollario di tale principio - logicamente insito nella norma costituzionale in esame è costituito dal criterio di ragionevolezza della disciplina applicabile ad una fattispecie. In particolare, la regolamentazione risulta irragionevole quando una fattispecie viene disciplinata in modo diverso rispetto a quello con il quale viene regolamentata ima fattispecie identica o, comunque, uguale negli elementi essenziali ovvero allorché una fattispecie viene disciplinata in modo identico a quello con il quale viene regolamentata una fattispecie completamente diversa o, comunque, differente nei tratti fondamentali. Nel caso in esame, il combinato disposto degli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 consente la pubblicità non luminosa sui veicoli se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e, per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permette unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo . Dunque, la disposizione in esame del codice della strada, letta unitamente a quella del relativo regolamento di esecuzione per un verso, disciplina in modo diverso la pubblicità non luminosa sui veicoli non eseguita per conto terzi a titolo oneroso consentita e quella effettuata per conto terzi a titolo oneroso vietata per altro verso - con riferimento alle autovetture ad uso privato - regolamenta in maniera differente la pubblicità consistente nell'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo consentita e quella in cui l'apposizione del marchio e della ragione sociale riguarda soggetti diversi dal proprietario del veicolo vietata Ora, la ratio della disposizione in esame - vale a dire la sua funzione tipica, nonché la finalità specifica da essa perseguita - consiste nella sicurezza della circolazione stradale. Tale scopo si evince, da un lato, dal testo della disposizione medesima, nella parte in cui si consente la pubblicità sui veicoli purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli dall'altro, dalle finalità dell'atto normativo nel suo complesso - il d. lgs. numero 285/1992 il codice della strada, appunto - nel quale, nell'enunciazione dei principi generali di cui all'articolo 1, I comma, prevede che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientri tra le finalità primarie perseguite dallo Stato. Se, dunque, lo scopo della norma - e, più in generale dell'intero codice della strada, nonché del suo regolamento di esecuzione - consiste nella tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della circolazione stradale, non si comprende - rectius risulta irragionevole - la differente disciplina della pubblicità non luminosa sui veicoli non eseguita per conto terzi a titolo oneroso consentita rispetto a quella effettuata per conto terzi a titolo oneroso vietata . Ed infatti, non vi è ragione di ritenere che l'esistenza di un corrispettivo per l'apposizione di un'inserzione pubblicitaria su un veicolo renda la stessa pubblicità più pericolosa per la sicurezza stradale di una pubblicità a titolo gratuito. Parimenti è incomprensibile - rectius irragionevole - in relazione alle autovetture ad uso privato, la diversa regolamentazione della pubblicità consistente nell'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo consentita e quella in cui l'apposizione del marchio e della ragione sociale riguarda soggetti diversi dal proprietario del veicolo vietata . Anche in questo caso, non si ravvisa alcun motivo per il quale l'appartenenza o meno dell'autovettura al soggetto pubblicizzato incida sulla sicurezza nella circolazione stradale. In entrambe le ipotesi, pertanto, o la pubblicità sui veicoli è un rischio perché, ad esempio, provoca distrazioni nell'utenza o non lo è, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto sinallagmatico ovvero dall'appartenenza del mezzo. L'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - letto in combinato disposto con l'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - detta, dunque, una disciplina in contrasto con il principio di ragionevolezza - quale naturale sviluppo di quello di uguaglianza - previsto dall'articolo 3 Cost., in relazione alla ratio specifica della norma del codice della strada. B Non si condivide, invece, la tesi - avanzata dall'istante - del contrasto del combinato disposto degli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 con l'articolo 21 Cost., che enuncia il principio di libertà di manifestazione del pensiero. Si ritiene, infatti, che la pubblicità - almeno quella di cui si tratta nel presente giudizio - attenga non tanto ad una libera espressione dell'opinione individuale, quanto, piuttosto, all'esercizio di un'iniziativa economica. Pur reputando piuttosto debole il nesso - conflittuale - tra la richiamata norma del codice della strada e la tutela costituzionale della libertà di esternazione del pensiero, questo giudicante - nel rispetto dell'iniziativa dell'istante e tenuto conto che il compito di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disposizione de qua spetta ad un Organo di gran lunga più competente - si rimette alla valutazione dell'Eccellentissima Corte Costituzionale, limitandosi a riprodurre le ragioni esposte sul punto dalla convenuta. 4. articolo 232 D. Lgs. 285/1992 con riferimento all'articolo 57 D.P.R. 495/1992 e articolo 21 Cost. Ulteriore ipotesi di illegittimità costituzionale attiene all'articolo 21 Cost., in ragione al profilo della libertà di manifestazione del pensiero sotteso alla diffusione della pubblicità. E infatti noto che il fenomeno della diffusione al pubblico di messaggi promozionali non può ritenersi limitato all'area dell'iniziativa economica privata articolo 41 Cost. , ma riguarda anche aree che interessano in via specifica e diretta la libertà di manifestazione del pensiero articolo 21 Cost. , quali la pubblicità sociale o il c.d. corporate speech , l'attività dell'impresa di promozione di determinati valori etici o sociali che si collocano alla base dell'iniziativa imprenditoriale stessa, non rientrando nella semplice comunicazione commerciale diretta al pubblico e relativa ai prodotti immessi sul mercato. In altri termini, la limitazione ai messaggi diffusi al pubblico mediante l'apposizione di scritte sugli autoveicoli incide anche sulla libertà di manifestazione del pensiero, in tutte le ipotesi in cui il contenuto di tali messaggi esuli dalla semplice iniziativa economica privata. Anche sotto questo profilo, il profilo discriminante individuato dalle norme richiamate articolo 232 D. Lgs. 285/1992 articolo 57 D.P.R. 495/1992 nella riconducibilità al proprietario del veicolo o meno, e nel titolo, oneroso o meno, dell'apposizione della scritta, non sembra affatto compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero, in quanto limita irragionevolmente l'attività di diffusione di un messaggio rivolto al pubblico, non necessariamente afferente all'area dell'iniziativa economica privata . C In ordine al parametro di cui all'articolo 41 Cost., si rileva - una volta di più - come l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - nel suo riferimento al regolamento di esecuzione ed, in particolare, all'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - consenta la pubblicità non luminosa se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e, per ciò che riguarda la pubblicità sulle autovetture ad uso privato, permetta unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo . Ciò, dunque, significa, a contrariis, che la norma rectius il combinato disposto in esame vieta la pubblicità non luminosa effettuata per conto terzi a titolo oneroso nonché l'apposizione, sulle auto ad uso privato, di marchi e di ragioni sociali di soggetti diversi dal proprietario del veicolo. Tali divieti, dunque, si traducono in una limitazione all'autonomia contrattuale privata, atteso che viene impedita per un verso, la conclusione di contratti di pubblicità per conto terzi sui veicoli a fronte di un corrispettivo per altro verso, la stipulazione di accordi commerciali che prevedano l'apposizione, sui veicoli ad uso privato, di marchi e di ragioni sociali di soggetti diversi dal proprietario del veicolo. Dette limitazioni all'autonomia negoziale si traducono in un - seppur circoscritto - impedimento all'iniziativa economica dei soggetti, che vedono ridotto il proprio raggio di operatività commerciale. Ora, l'articolo 41 Cost., prendendo le mosse da una generalizzata libertà di iniziativa privata I comma , prevede, peraltro, la possibilità che vengano posti vincoli all'attività imprenditoriale a di carattere negativo - consistenti, cioè, in divieti - mirati ad impedire che l'iniziativa economica contrasti con l'utilità sociale e/o pregiudichi la sicurezza, la libertà, la dignità dei singoli II comma b di carattere positivo - con programmi e controlli - allo scopo di indirizzare l'attività economica a fini sociali III comma . Come sopra esaminato, tuttavia, gli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - e, più in generale, il codice della strada ed il suo regolamento di esecuzione nella loro interezza - perseguono finalità relative alla sicurezza stradale, completamente diverse, dunque, da quelle prese in considerazione dall'articolo 41 Cost. nel vincolare l'iniziativa imprenditoriale. Non si comprende, pertanto, in quale modo una limitazione all'autonomia negoziale dei privati possa avere ricadute, in termini positivi, sulla tutela dell'incolumità nella circolazione stradale, dal momento che i divieti riguardano non la pubblicità tout court - in quanto, ad esempio, ritenuta fattore di distrazione nella circolazione stradale - ma solo ove essa tragga titolo da determinate fonti i contratti sinallagmatici ovvero riguardi determinati soggetti quelli diversi dai proprietari dei veicoli sui quali venga apposta . Le limitazioni di cui all'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - integrato dall'articolo 57,1 comma, del D.P.R. numero 495/1992 - si pongono, dunque, in contrasto con il generale principio di libertà dell'iniziativa economica di cui l'articolo 41 Cost., posto che i divieti all'autonomia negoziale dei privati, previsti dal combinato disposto in esame, rimangono estranei alla ratio della sicurezza nella circolazione stradale, propria delle norme di cui al codice della strada ed al regolamento di esecuzione. D In stretta connessione con quanto appena osservato - attesa l'evidente analogia delle materie - con riferimento al contrasto con l'articolo 42, II comma, Cost., va sottolineato che tale disposizione, nel muovere da un generale principio di tutela della proprietà privata - e, quindi, anche del suo godimento, quale facoltà ad essa inerente - prevede la possibilità di porre limiti legislativi ad essa, allo scopo di assicurane la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. Come più volte ripetuto, peraltro, gli articolo 223, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 e 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 perseguono una finalità di tutela nella circolazione stradale, non di garanzia di scopi sociali della proprietà privata. Non è dato comprendere, pertanto, per quale motivo il combinato disposto de quo impedisca l'apposizione, a scopi pubblicitari, del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi dal proprietario del veicolo. In questo senso, l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - integrato dall'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - nel limitare ingiustificatamente un particolare uso di un veicolo di proprietà privata - vale a dire l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi dal proprietario del mezzo - confligge con il generale principio di libera fruibilità della proprietà privata, di cui all'articolo 42, II comma, Cost E Da ultimo, va esaminato il possibile contrasto dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - nel suo riferimento al regolamento di esecuzione ed, in particolare, all'articolo 57,1 comma, del D.P.R. numero 495/1992 - con l'articolo 76 Cost Come è noto, tale disposizione costituzionale prevede la necessità che la delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo sia circoscritta e determinata nell'enunciazione dei principi e dei criteri direttivi con i quali la delega stessa debba essere esercitata. Ora, la legge numero 190/1991, con la quale le Camere hanno delegato al Governo l'esercizio della funzione legislativa in materia di circolazione stradale prevede, all'articolo 2, i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio di tale funzione. Si riporta, per esigenze di chiarezza, il testo del menzionato articolo articolo 2. 1. Il Codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi a adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla normativa comunitaria, agli accordi internazionali, all'evoluzione tecnica ed all'aumentata complessità del traffico, specialmente nei centri urbani, prevedendo, altresì, la redazione e l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le indicazioni degli strumenti urbanistici b semplificazione e snellimento delle procedure eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa c disciplina più dettagliata del potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade per la regolamentazione del traffico e previsione del potere sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici in caso di inosservanza delle norme d previsione della facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma e disciplina del registro delle strade e del censimento del traffico, nel quadro delle funzioni relative all'assetto e alla pianificazione del territorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 f disciplina delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, anche in relazione alla classificazione delle strade, nonché dei dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasione alla sosta nei centri urbani g disciplina della velocità in coerenza con la normativa comunitaria finalizzata alla tutela della Vita umana, dell'ambiente e del risparmio energetico h determinazione dei casi di rimozione dei veicoli, con attribuzione agli enti proprietari o concessionari delle strade del relativo potere di rimozione e con previsione dell'obbligo di pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia i determinazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, con rinvio al regolamento di esecuzione per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive j determinazione dell'installazione di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico da collocare nei punti di maggiore congestione del traffico k introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici l disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli nonché dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con previsione di oneri supplementari a carico degli utenti di trasporti eccezionali per il rinforzo, l'adeguamento e l'usura delle infrastrutture, nonché di norme per il controllo e l'accertamento delle infrazioni m previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi, ivi compresi quelli radioattivi, e alla circolazione dei relativi veicoli, a tutela del conducente del veicolo e degli addetti al trasporto, nonché dell'ambiente esterno n aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi, nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto revisione della disciplina delle vendite con patto di riservato dominio o aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli autoveicoli p revisione della disciplina della patente di guida, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nonché previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale per la guida dei veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego q previsione di una particolare disciplina per il rilascio del certificato anamnestico limitato alla sola attestazione di malattie o infermità pregiudizievoli al conseguimento della patente r introduzione di norme e dispositivi che facilitino la mobilità dei non vedenti e dei portatori di handicap s previsione, durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, di una limitazione nella guida determinata in rapporto alla capacità di velocità massima e al rapporto peso-potenza dell'autoveicolo t riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione u determinazione dei casi in cui la marcia dei veicoli costituisca, per le condizioni degli stessi, pericolo per la sicurezza della circolazione ed attribuzione, agli organi di polizia stradale, del potere di adottare misure idonee ad eliminare in tali casi lo stato di pericolo v previsione di misure cautelari per le violazioni più gravi qualora commesse da conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa per escursionisti esteri w previsione di limiti di durata dell'illecito consistente nella sosta vietata x determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale previsione che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità y aggiornamento delle norme per il rilascio del documento di circolazione, per l'immatricolazione, per i trasferimenti di proprietà, di residenza o di abitazione, nonché per la radiazione dei veicoli a motore o destinati ad essere da essi rimorchiati, che, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi rispettivamente al Ministero dei trasporti ed al pubblico registro automobilistico, persegua un modello organizzativo tendenzialmente omogeneo che eviti eventuali duplicazioni e dispersioni di attività amministrative dirette al medesimo fine, mediante l'armonizzazione delle procedure operative e prevedendo comunque forme di immediata provvisoria registrazione da parte del pubblico registro automobilistico, valide a tutti gli effetti di legge, salvo prova contraria, e da perfezionare definitivamente entro termini non superiori a tre mesi ciò anche allo scopo di effettuare una puntuale rilevazione della composizione del parco circolante z disciplina della targatura e verifica della riserva allo Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe, nonché previsione che per i ciclomotori, ferma restando la natura di bene mobile non registrato, sia adottato un contrassegno di identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo all'acquisto aa istituzione di un'anagrafe ai fini della sicurezza stradale che includa incidenti e infrazioni bb riserva al Ministero dell'interno del coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati cc previsione di una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento acustico, dell'aria e del suolo, conseguenti alla circolazione dei veicoli, nonché previsione di norme per l'adozione di dispositivi appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto delle direttive comunitarie dd revisione del sistema vigente delle infrazioni amministrative e relative sanzioni e previsione di nuove ipotesi in conseguenza della nuova disciplina della circolazione, nonché di misure cautelari a garanzia del credito erariale per le predette sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime nei limiti di Lire trentamila per il minimo e di Lire quattro milioni per il massimo previsione anche della possibilità di sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente di guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni c.c. previsione, per le infrazioni ai limiti di velocità, di tre diverse fasce di sanzioni amministrative, a seconda che la violazione dei limiti sia contenuta entro i dieci chilometri orari, ovvero sia compresa fra i dieci e i quaranta chilometri orari, ovvero sia superiore ai quaranta chilometri orari qualora la violazione del limite di velocità sia di oltre quaranta chilometri orari sarà prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire cinquecentomila a Lire due milioni e dell'immediata sospensione da uno a tre mesi della patente di guida fj previsione di criteri e modalità per il periodico aggiornamento delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario gg previsione, nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purché non superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di Lire due milioni . Come si può notare, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa non vi è alcun riferimento alla regolamentazione della materia pubblicitaria, sotto il profilo del titolo dal quale abbia origine la pubblicità ad esempio, i contratti sinallagmatici ovvero dei soggetti pubblicizzati quelli diversi dai proprietari dei veicoli sui quali venga apposta , atteso che i parametri della legge delega attengono complessivamente - ed esclusivamente - alla finalità della sicurezza nella circolazione stradale, come, del resto, enunciato all'inizio dello stesso articolo 2 della legge numero 191/1990. Vale ribadire, infatti, che l'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - integrato dall'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - nel dettare i limiti alla pubblicità sui veicoli, prevede restrizioni che non attengono al profilo della sicurezza stradale, atteso che esse precludono unicamente la possibilità di un corrispettivo per l'apposizione della pubblicità sui veicoli e pongono il divieto di inserzioni, sui veicoli ad uso privato, del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi dai proprietari dei mezzi. Il delegato, nell'esercizio della funzione legislativa, ha, dunque, travalicato i limiti dettati dalla legge delega, disciplinando una materia la pubblicità del tutto estranea alla ratio della normativa delegata o, comunque, aspetti al di fuori delle finalità per le quali è stata conferita la delega. Ne deriva il conflitto dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - integrato dall'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - con l'articolo 76 Cost., ponendosi la norma delegata al di fuori dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge delega. 5. Impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata. Deve, infine, segnalarsi - sulla base dei risultati ottenuti tramite i principali strumenti di ricerca a disposizione di questo giudicante uno su tutti, - l'assenza di precedenti giurisprudenziali che abbiano formulato un'interpretazione delle norme in esame tale da non contrastare con le disposizioni costituzionali sopra richiamate. Tale irreperibilità, invero, non appare casuale, dovendosi ritenere che il tenore testuale dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - integrato dall'articolo 57,1 comma, del D.P.R. numero 495/1992 - non consenta in alcun modo una lettura costituzionalmente orientata della medesima norma. Come osservato, il richiamo ai limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento , operato dall'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992, rimanda al testo dell'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 che vieta espressamente la pubblicità non luminosa effettuata per conto terzi a titolo oneroso e, per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, quella che consista nell'apposizione del marchio e della ragione sociale di ditte diverse da quelle alle quali appartengano i veicoli. Si è, tuttavia, avuto modo di illustrare che proprio tali preclusioni realizzano un insanabile contrasto 1 con l'articolo 3 Cost., attesa l'irragionevolezza dei predetti limiti in relazione alla precipua finalità di garanzia della sicurezza nella circolazione stradale, cui tendono le disposizioni in esame e, più in generale, il codice della strada ed il suo regolamento di esecuzione 2 con l'articolo 41 Cost., dato che impongono limitazioni all'iniziativa economica privata, senza alcun effetto migliorativo sulla sicurezza stradale 3 con l'articolo 42, II comma, Cost., posto che limitano la libera fruibilità della proprietà privata, anche in questo caso senza alcuna giustificazione in ordine alla tutela nella circolazione stradale 4 con l'articolo 76 Cost., attesa la loro esorbitanza rispetto ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla legge delega. Con riferimento ad un possibile conflitto con l'articolo 21 Cost., si richiama quanto esposto al punto 4., sub E , del presente provvedimento. E', dunque, la stessa lettera dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero numero 285/1992 - integrato dall'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - a determinare il contrasto con le menzionate norme della Costituzione. Ne segue che solo un'interpretazione abrogativa del testo - che pone tali limitazioni - delle disposizioni in esame potrebbe dirsi conforme al dettato costituzionale. Tutto quanto sopra considerato, si reputano sussistenti i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - come integrato dall'articolo 57, I comma, del D.P.R. numero 495/1992 - nella parte in cui consente la pubblicità non luminosa sui veicoli se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e, per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permette unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo , in quanto in contrasto con gli articolo 33,41,42 e 76 Cost., rimettendo all'Eccellentissima Corte Costituzionale la valutazione dell'eventuale contrasto anche con l'articolo 21 Cost Conseguentemente, si ritiene necessario trasmettere gli atti all'Eccellentissima Corte Costituzionale, disponendo la sospensione del presente giudizio, atteso il rappresentato nesso di pregiudizialità della predetta questione di legittimità costituzionale rispetto al thema decidendum della causa civile R.G. 33016/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Roma. P.Q.M. il Giudice Unico del Tribunale di Roma, letti gli articolo 1134 Cost., 1 della legge costituzionale numero 1/1948 e 23 della legge numero 87/1953, così provvede - dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, II comma, del d. lgs. numero 285/1992 - come integrato dall'articolo 57,1 comma, del D.P.R. numero 495/1992 - nella parte in cui a consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso , vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso b per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo , vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo in quanto in contrasto con gli articolo 33, 41, 42 e 76 Cost., rimettendo all'Eccellentissima Corte Costituzionale la valutazione dell'eventuale contrasto anche con l'articolo 21 Cost. - sospende il presente giudizio civile R.G. 33016/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Roma - manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri - manda, altresì, alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.