Figlie affidate esclusivamente alla madre se il padre non paga gli alimenti

Il Tribunale di Velletri ha disposto l’affido esclusivo alla madre delle due figlie, in seguito alla condotta reiterata del padre, consistente nell’inadempimento dell’obbligo di mantenimento.

Sul tema, il Tribunale di Velletri con il decreto del 24 aprile 2021. Una madre, genitore collocatario di due minori, proponeva ricorso presso il Tribunale di Velletri, al fine di ottenere «la sanzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 709-ter, comma 2, c.p.c. del padre per aver pregiudicato il regolare svolgimento delle modalità di affido, violando reiteramente il decreto … per l'omesso pagamento del contributo di mantenimento nei confronti delle due figlie da oltre due anni». Il Collegio sottolinea che il diritto di frequentazione paterno «non esclude una modifica del regime di affidamento condiviso», in quanto il padre delle minori non ha dimostrato di aver adempiuto per ciò che attiene l'assegno di mantenimento. E il suddetto inadempimento è molto grave poiché mette in evidenza un totale disinteresse da parte del padre per le esigenze di educazione, istruzione e cura delle figlie. Il Tribunale condivide, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'articolo 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamato operato dall'articolo 4, comma 2, l. numero 54/2006, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente» Cass. numero 26587/2009 . Anche il Tribunale di Roma ha avuto modo di affermare a riguardo che «la violenza economica – insieme a quella psicologica e all'ingiustificato rifiuto a comunicare con l'altro genitore è da ritenersi un chiaro indice di inidoneità genitoriale». Ne consegue che la condotta reiterata da parte del padre, consistente nell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento sottolinea la mancanza di responsabilità dello stesso nei confronti delle figlie, ostacolando, così, la genitorialità condivisa. Per questi motivi il Tribunale di Velletri dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre.

Presidente/Relatore Garri Fatto e diritto Visto il ricorso proposto dalla signora --------, quale genitore collocatario delle due figlie minori, volto ad ottenere i la sospensione inaudita altera parte del diritto di frequentazione infrasettimanale delle figlie minori da parte del padre ii nel merito la eliminazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 709 ter c.p.c., stante il comportamento inadempiente del -------- in pregiudizio delle minori, della frequentazione delle figlie con il padre nella giornata infrasettimanale del mercoledì conservando i weekend alternati dal venerdì alla domenica sera ore 18.00 con obbligo di rientro nella casa familiare senza pernottamento domenicale iii la sanzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 709 ter II comma c.p.c. del signori ---------- per aver pregiudicato il regolare svolgimento delle modalità di affido, violando reiteratamente il decreto del Tribunale di Velletri emesso in data 27 settembre 2019, nel procedimento RGVG----/2017 e per l'omesso pagamento del contributo di mantenimento mensile nei confronti delle due figlie da oltre due anni letta la memoria difensiva di costituzione della difesa del resistente nella quale viene chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate con modifica dell'attuale regime di visita con la previsione della permanenza delle bambine presso il padre tutti i mercoledì pomeriggio, dall'uscita di scuola con riaccompagno a scuola il giovedì mattina, nonché a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola , nonché che l'assegno di mantenimento, in ragione delle modalità di visita e dei redditi dei genitori, venga dichiarato dovuto in forma diretta, ciascuno per quanto di competenza. lette le ulteriori note scritte preso atto del provvedimento non definitivo con cui il Tribunale ha ammonito il ------- a non commettere ulteriori inadempimenti in ordine al suo obbligo al mantenimento delle figlie che tale provvedimento non ha inoltre accertato un grave inadempimento colpevole del padre in ordine all'esercizio del diritto di visita e frequentazione delle figlie minori che peraltro in tale provvedimento il Collegio ha disposto CTU al fine di determinare una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre non collocatario essendo emersa un'evidente criticità in ordine alla frequentazione infrasettimanale da parte del --------- , correlata alla circostanza che costui risiede in comune diverso da quello delle figlie minori, per cui è obiettivamente difficile per lo stesso osservare in modo puntuale le condizioni stabilite per la visita del giorno di mercoledì, stante la pacifica lontananza dal punto di vista logistico rilevato che la CTU espletata ha suggerito un regime di visita condivisibile in relazione alle criticità emerse nel presente giudizio prevedendo che Il padre prenderà le figlie all'uscita di scuola il venerdì dei fine settimana a lui spettanti 2 al mese di cui 1, 1° fine settimana del mese dal venerdì al lunedì mattina per accompagnarle a scuola e 1 3° fine settimana del mese dal venerdì alla domenica con ritorno alla casa materna alle ore 19 in caso di chiusura scolastica presso l'abitazione della madre alle ore 12.00 e ritorno alla casa materna il lunedì mattina alle 11 o la domenica sera alle 19. Il terzo venerdì della seconda settimana del mese, le figlie pernotteranno con il padre e la sig.ra -------- le riprenderà presso la casa paterna il sabato mattina alle 11. La quarta settimana il sig.-------- prenderà le figlie a scuola, un giorno della settimana nella quale le minori sono libere da impegni extrascolastici, per riportarle nella casa materna la sera dello stesso giorno alle ore 19, o in caso di chiusura scolastica presso l'abitazione della madre alle ore 12.00 con ritorno nella stessa alle ore 19. . Tale regime di frequentazione, sebbene articolato, risulta coerente con le distanze logistiche fra il padre e le figlie e consente una migliore gestione del ménage familiare evitando le continue e spesso sterili discussioni fra genitori che non possono non ripercuotersi sullo stato psicologico delle minori. Ciò posto, rileva il Collegio come tale diritto di frequentazione paterno non escluda una modifica del regime di affidamento condiviso atteso che il ------------- nel corso del giudizio nonché successivamente al provvedimento non definitivo di ammonimento per inadempimento ai suoi obblighi di mantenimento delle figlie, non ha dato alcuna dimostrazione di aver adempiuto al suo obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito concordemente dalle parti pari ad E 500,00 mensili. Tale inadempimento, a differenza delle contestazioni relative al mancato rispetto delle condizioni relative al regime di frequentazione e visita, è da ritenersi alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione cura ed istruzione delle figlie che vengono fortemente pregiudicate dalla mancata corresponsione del mantenimento da parte del padre sin dal 2017. Ciò posto ritiene il Collegio di dover procedere alla modifica dei provvedimenti in vigore disponendo l'affido esclusivo delle minori ------- e ------- alla madre. Al riguardo il Tribunale condivide l'orientamento della Cassazione secondo cui La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'articolo 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, numero 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore , come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. cfr. Cass. sentenza numero 26587 del 17 dicembre 2009 ex multis . Come affermato anche dal Tribunale di Roma la violenza economica - insieme a quella psicologica e all'ingiustificato rifiuto a comunicare con l'altro genitore è da ritenersi un chiaro indice di inidoneità genitoriale. Pertanto, la condotta reiterata del -------- di inadempimento all'obbligo di mantenimento evidenzia in modo inconfutabile la mancanza di responsabilità dello stesso nei confronti delle due figlie minori rendendo impossibile la gestione della genitorialità condivisa cfr. Tribunale di Roma sentenza n --- del ---- 2019 . Stante l'accoglimento parziale del ricorso il resistente va condannato al pagamento in favore della ricorrente per 2/3 delle spese di lite e di CTU. P.T.M. il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa - Conferma il decreto non definitivo del 18/06/2020. -Dispone l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre. - Regolamenta il diritto di visita del padre come in motivazione. - Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite nel limite di 2/3 che liquida in E 3.200,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario iva e cap liquida il compenso del CTU in E 2.200,00 oltre accessori ponendo lo stesso a carico della ricorrente per 1/3 e del resistente per 2/3 come stabilito in motivazione.