Verifiche non avvenute con esatta cadenza annuale, valido comunque il risultato dell’etilometro

Confermata la condanna dell’automobilista, inchiodato dall’alcoltest. Inutile il richiamo al fatto che le revisioni del macchinario erano avvenute con ritardo rispetto al regolamento che prescrive che esse debbano essere effettuate ogni anno.

Automobilista inchiodato dall'etilometro. Inutile la sottolineatura, da parte sua, del mancato rispetto della cadenza annuale nelle verifiche sul funzionamento dell'apparecchio Corte di Cassazione, sentenza numero 24424/21, sez. IV Penale, depositata il 22 giugno . Scenario della vicenda sono le strade della provincia sarda. Lì un automobilista viene fermato per una condotta di guida non proprio lineare. A inchiodarlo è il risultato fornito dall' etilometro . Consequenziale la sua condanna, sia in primo che in secondo grado, per essersi messo al volante in condizioni di ebbrezza. In Cassazione, però, l'uomo prova a mettere in discussione l'affidabilità dell'etilometro , osservando che «il tasso alcolemico è stato misurato con un macchinario le cui revisioni erano avvenute con ritardo rispetto al regolamento – dettato con d.m. 22 maggio 1990, numero 196 – che prescrive che le verifiche debbano effettuarsi ogni anno». In premessa, i Giudici di terzo grado ribadiscono che «è onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione». In questa vicenda, però, osservano dalla Cassazione, «i giudici di merito hanno correttamente escluso la violazione della prescrizione del disciplinare tecnico che, in applicazione della previsione dell'articolo 379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495 regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada indica i tempi e le modalità di verifica periodica degli etilometri». Il riferimento è in particolare all'articolo 3 del decreto Ministero dei Trasporti numero 196 del 22 maggio 1990, secondo cui «i singoli apparecchi devono, prima della loro immissione in uso e periodicamente, essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della Sanità». In sostanza, spetta all'organo della pubblica accusa , nell'ambito della «prova della corretta misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro», «dimostrare la regolarità delle verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati», ed in tal senso si sono orientati i giudici di merito nel caso concreto, sottolineano dalla Cassazione, poiché «hanno messo in evidenza che dal libretto metrologico prodotto in giudizio è emersa la prova che l'etilometro era stato sottoposto a verifica, con esito positivo, in data 12 novembre 2013, ossia meno di un anno prima dell'accertamento del reato». Di conseguenza, è priva di fondamento «la deduzione che la difesa vorrebbe trarre dalla cosiddetta taratura obbligatoria annuale degli etilometri, ossia che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale», sanciscono i giudici di terzo grado. Il ragionamento proposto dal legale dell'automobilista «risulta estraneo ad ogni previsione normativa ed alle elementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria», aggiungono i magistrati. Tirando le somme, è accertato «il corretto funzionamento dell'etilometro», poiché una prova ad hoc è stata fornita alla luce della «data della verifica eseguita dall'organo competente Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo, cosiddetto CSRPAD nell'ultima data precedente l'accertamento del reato, avvenuta il 12 novembre 2013 con esito positivo».

Presidente Fumu – Relatore Serrao Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Sassari il 4/12/2018 nei confronti di E.L. per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 186, comma 2, lett. b , commi 2 bis e 2 sexies, commesso in omissis . 2. E.L. propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge in quanto il tasso alcolemico è stato misurato con un macchinario le cui revisioni erano avvenute con ritardo rispetto al regolamento dettato con D.M. 22 maggio 1990, numero 196 , che prescrive che le verifiche debbano effettuarsi ogni anno. Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 159 c.p. , per avere la Corte erroneamente escluso il decorso del termine di prescrizione includendovi un periodo di sospensione sul presupposto che all'udienza del 10 luglio 2018 il difensore avesse chiesto un rinvio, sebbene il rinvio fosse stato determinato dal mancato deposito di un documento richiesto alla Polizia stradale soggiunge che l'udienza del 10 luglio 2018 era deputata esclusivamente all'acquisizione di documenti mentre l'udienza successiva era stata fissata sia per l'acquisizione di documenti che per la discussione, senza dunque alcuna alterazione della cadenza procedurale conseguente al precedente rinvio. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1. L'assunto di partenza, secondo il quale è onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione, è pienamente condivisibile e trova riscontro nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez. 4, numero 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901 . Nel caso concreto, tuttavia, la censura è inconferente. 4.2. I giudici di merito hanno correttamente escluso la violazione della prescrizione del disciplinare tecnico che, in applicazione della previsione del D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495, articolo 379, comma 8, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada indica i tempi e le modalità di verifica periodica degli etilometri. Si tratta, in particolare, del D.M. Trasporti 22 maggio 1990, numero 196, articolo 3, secondo il quale I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità . La giurisprudenza più recente ha ritenuto che spettasse all'organo della pubblica accusa, nell'ambito della prova della corretta misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro, dimostrare la regolarità delle verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati. Ed in tal senso si sono orientati i giudici di merito nel caso concreto, avendo messo in evidenza che dal libretto metrologico prodotto in giudizio fosse emersa la prova che l'etilometro era stato sottoposto a verifica, con esito positivo, in data 12 novembre 2013, ossia meno di un anno prima dell'accertamento del reato. La deduzione che la difesa vorrebbe trarre dalla c.d. taratura obbligatoria annuale degli etilometri, ossia che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale, risulta estranea ad ogni previsione normativa ed alle elementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria. 4.3. I giudici di merito hanno accertato, con motivazione ineccepibile, che tale prova è stata fornita la Corte di Appello ha, infatti, precisato che dato dirimente a tal fine dovesse considerarsi la data della verifica eseguita dall'organo competente Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo, c.d. CSRPAD nell'ultima data precedente l'accertamento del reato, avvenuta il 12 novembre 2013 con esito positivo e, per tale motivo, idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che dalla lettura del verbale dell'udienza del 10 luglio 2018, consentita al Collegio in ragione del vizio dedotto, emerge la chiara indicazione che la difesa chiede rinvio per i medesimi incombenti , cosicché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che tale rinvio determinasse la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell' articolo 161 c.p.p. , comma 1, numero 3. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità in tema di rinvio connesso ad esigenze istruttorie risulta, pertanto, inconferente. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, numero 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.