La proposta del mediatore è un passaggio strategico per l’efficienza della mediazione

Con l’ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale di Gorizia ha avuto modo di prendere posizione su un aspetto molto importante per rafforzare l’efficienza della mediazione civile e, cioè, sulle condizioni e le modalità perché il mediatore formuli una proposta di mediazione.

Secondo il giudice, infatti, la proposta di accordo formulata dal mediatore – a prescindere dalla richiesta delle parti - svolge un ruolo strategico nel complesso della mediazione disegnata dal d.lgs. numero 28/2010 . Causa locatizia . Nel caso di specie, si discuteva di uno sfratto per morosità dove il conduttore aveva riconsegnato l'immobile e il processo era proseguito per la fase di merito. Inevitabile, quindi, il rinvio delle parti in mediazione stante il chiaro ed inequivoco tenore dell'articolo 5 comma 1- bis del d.lgs. numero 28/2010 che prevede l'obbligatorietà ex lege del tentativo per le controversie in materia di locazione. Proposta di mediazione fondamentale . Il Tribunale coglie, però, l'occasione per sottolineare l'importanza, nell'economia del procedimento di mediazione, della possibilità che il mediatore possa formulare una proposta di accordo amichevole anche a prescindere da una richiesta concorde delle parti in tal senso. Orbene, l'affermazione del Tribunale è chiara e assolutamente condivisibile “la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione”. Il giudice aggiunge anche che questo passaggio è “valorizzato dalle disposizioni del d.l. 22.06.2012 numero 83 , il quale – modificando l' articolo 2 della legge 24 marzo 2001, numero 89 , in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo […] c nel caso di cui all' articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28 ”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell'ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione o, comunque, la libera formulabilità di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite”. Da questa premessa l'invito rectius auspicio che “il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti” ovviamente – aggiungerei io – laddove ne avrà la possibilità materiale avendo le parti fornito le informazioni necessarie . Proposta come facoltà del mediatore. Circa l'importanza della proposta, l'ordinanza merita convinta adesione perché la possibilità per il mediatore di formulare una proposta di definizione amichevole della lite rappresenta uno dei pilastri della mediazione civile e commerciale che, infatti, è “finalizzata alla conciliazione della lite” come disegnata dal d.lgs. numero 28/2010. L'articolo 11, comma 1, d.lgs. numero 28/2010 è chiarissimo nel prevedere che “quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione”. Inoltre, l'articolo 7, comma 2, lett. b , d.m. numero 180/2010 prevede che il regolamento dell'organismo di mediazione può prevedere che «la proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione». Per lungo tempo e ancora oggi molti ritengono che la proposta di mediazione sia una sorta di “corpo estraneo” allo spirito della mediazione e che, quindi, deve essere quanto più possibile limitata prova ne è che in molti Regolamenti di mediazione si prevede – talvolta in maniera chiara, altre volte in maniera che si presta a più di un'interpretazione - che il mediatore possa formulare una proposta soltanto se richiesto da entrambe le parti . Personalmente ho sempre ritenuto che la proposta di mediazione sia fondamentale anche perché potrebbe far scattare il meccanismo sulle spese di cui all'articolo 13 che sanziona comportamenti contrari a buona fede e correttezza così come, talvolta, è fondamentale la possibilità che il mediatore possa formulare una proposta di mediazione indipendentemente della richiesta congiunta delle parti così potendo giocare un ruolo decisivo per trovare un accordo magari perché le parti vedono nero su bianco un contenuto su cui hanno rappresentato una possibile convergenza peraltro proveniente dal mediatore – e cioè un terzo – e non dalla controparte . Peraltro, la valorizzazione del ruolo e dell'importanza “strategica” della proposta di mediazione è stata riconosciuta più volte dalla giurisprudenza si veda, per esempio, nella analoga direzione oggi espressa, Trib. Vasto, ord. 4 luglio 2012 e Trib. Siracusa, ord. 30 marzo 2015 che abbiamo pubblicato nell'edizione del e del 5 maggio 2015 . Ma v'è stato di più. Come si ricorderà, il TAR Abruzzo – Pescara, sez. I con la sentenza numero 98/17 pubblicata nell'edizione del 16 marzo 2017 con nota di F. Valerini, Non si può escludere per regolamento la facoltà del mediatore di formulare una proposta di mediazione aveva annullato il regolamento di un organismo di mediazione che non prevedeva la possibilità per il mediatore di formulare una proposta di mediazione senza richiesta espressa di entrambe le parti. Certamente la formulazione di una proposta richiede anche accortezze per non sacrificare altri principi come quello di confidenzialità o altre regole della mediazione. Ma sul punto è sufficiente per il momento richiamare a quanto alla tutela della confidenzialità l' articolo 7, comma 2 d.m. 180/2010 secondo cui il Regolamento di mediazione può prevedere “che,  in  caso  di  formulazione  della  proposta  ai   sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha  condotto  sino  ad  allora  la mediazione  e  sulla  base  delle  sole  informazioni  che  le  parti intendono offrire al  mediatore proponente, e che la proposta medesima può  essere  formulata  dal  mediatore  anche  in  caso  di  mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione” b quanto alle regole da dover rispettare il contenuto della nota del Ministero della Giustizia vedila nell'edizione del 20 febbraio 2017 con nota di F. Valerini, Il Ministero chiarisce l'ambito di operatività della proposta contumaciale in mediazione secondo cui «dinnanzi all'espresso rifiuto di una parte, giammai [il mediatore] potrà procedere a formulare alcuna proposta o a nomina[re] un consulente tecnico dovendosi limitare a redigere un verbale negativo», mentre è sempre possibile la proposta “contumaciale”. Primo incontro e verbalizzazione . Detto questo, resta però qualche perplessità sulla parte dell'ordinanza contenente “inviti” al mediatore. Secondo il giudice infatti, il mediatore dovrà “1 verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale 2 informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell' articolo 8, comma 4 bis, D. Lgs. numero 28/10 , possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, nonché a verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, anche su sollecitazione del mediatore stesso, in merito alle ragioni del predetto eventuale rifiuto, salvo il caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante ed il caso in cui la ragione del rifiuto concerna proprio il merito della lite eventualità – queste ultime due – di cui è opportuno, comunque, dare atto a verbale 4 il mediatore a dare lettura della presente ordinanza alle parti presenti al primo incontro di mediazione 5 in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole – alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti ed, in caso contrario, ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa”. Senonché, oltre a richiamare più diffusamente quanto già osservato in relazione ad altri casi vedi F. Valerini, Qualche dubbio sul potere del giudice di invitare il mediatore a formulare la proposta senza la richiesta delle parti nell'edizione del 5 maggio 2015 quanto al punto 1 i motivi eventualmente addotti avranno piena cittadinanza in sede processuale e quindi è inutile anche perché non ci può essere decadenza a legislazione vigente che siano previsti in sede di mediazione a meno che non si voglia per questa via responsabilizzare le parti e quindi ottenerne la partecipazione 2 a legislazione vigente il mancato superamento del primo incontro di mediazione non può avere nessun effetto negativo perché quell'effetto senza una modifica legislativa può derivare solo dalla mancata partecipazione e non dal mancato superamento del primo incontro 5 il mediatore ha una facoltà di formulare una proposta e non è tenuto a dare conto dei motivi che lo hanno indotto a formularla o a non formularla.

Giudice Di Lauro sciogliendo la riserva esaminati gli atti rilevato che le parti hanno dato atto della riconsegna dell'immobile locato al locatore verificato, pertanto, che il giudizio deve proseguire per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni visto l' articolo 5 d.lgs. 28/2010 come novellato dal D.L. n°69/2013 , conv. In legge n°98/2013 e rilevato che la presente controversia instaurata con la notifica successiva all'entrata in vigore del richiamato decreto rientra in ragione dell'oggetto locazione tra quelle per le quali è previsto a pena di improcedibilità l'esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all'articolo 5 richiamato procedimento non rimesso alla disponibilità delle parti ma imposto come obbligatorio dal legislatore considerato che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 numero 83 , il quale – modificando l' articolo 2 della legge 24 marzo 2001, numero 89 , in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo […] c nel caso di cui all' articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28 ”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell'ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione o, comunque, la libera formulabilità di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite rilevato che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione, come pure il rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo costituisce presupposto per l'irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall' articolo 8, comma 4 bis, D. Lgs. numero 28/10 , oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell' articolo 116, secondo comma, c.p.c. ritenuto che rientrino tra i compiti del mediatore anche quelli di 1 informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell' articolo 8, comma 4 bis, D. Lgs. numero 28/10 , possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo 2 stimolare le parti ad esplicitare le ragioni del predetto eventuale rifiuto 3 verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante e del caso in cui la ragione del rifiuto riguardi proprio il merito della lite ritenuta l'opportunità che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accord amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti ed, in caso negativo, indichi le ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno formulare alcuna proposta P.Q.M. dispone il mutamento del rito ai sensi dell 'articolo 667 c.p.c . e fissa all'uopo l'udienza ex articolo 420 c.p.c . per il giorno 26.10.2021 ore 10 00 assegnando all'intimante termine perentorio sino a trenta giorni prima della predetta udienza ed all'intimato termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito telematico in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative assegna alle parti il termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione INVITA il mediatore 1 a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale 2 ad informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell 'articolo 8, comma 4 bis, D. Lgs. numero 28/1 0, possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, nonché a verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, anche su sollecitazione del mediatore stesso, in merito alle ragioni del predetto eventuale rifiuto, salvo il caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante ed il caso in cui la ragione del rifiuto concerna proprio il merito della lite eventualità – queste ultime due – di cui è opportuno, comunque, dare atto a verbale 4 il mediatore a dare lettura della presente ordinanza alle parti presenti al primo incontro di mediazione 5 in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole – alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti ed, in caso contrario, ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa INVITA La parte più diligente a depositare telematicamente, entro il giorno dell'udienza, copia dei verbali degli incontri di mediazione e a trasmettere il presente provvedimento al mediatore.