Circolazione in ZTL senza autorizzazione ma con il contrassegno disabili e compensazione delle spese di lite

Il giudice d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato.

  Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 17681/21, depositata il 21 giugno. Tizio proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma nei confronti del verbale di accertamento per aver transitato in zona a traffico limitato senza autorizzazione. L'opponente sosteneva che al momento della contestata infrazione, stava trasportando un disabile, essendo munito di regolare contrassegno rilasciato dal Comune. Il Giudice di Pace annullava la sanzione, disponendo la compensazione delle spese processuali. Anche il giudice d'appello confermava la pronuncia di primo grado, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione ai sensi dell'articolo 92, comma 1 c.p.c Tizio ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, della violazione degli articolo 112 c.p.c. e 24 Cost. in quanto l'appello aveva investito unicamente le spese e le ragioni sostenute dal Tribunale non giustificavano la compensazione. La doglianza è fondata e la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare a riguardo che «il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purchè la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato» Cass. nnumero 4945/1987, 696/2002, 4889/2016, 11130/2015, 7815/2016 . Per questi motivi il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

Presidente Orilla – Relatore Fortunato Ragioni in fatto in diritto della decisione 1. A.O. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso il verbale di accertamento numero omissis , con cui gli era stata contestata la violazione dell'articolo 7 C.d.S., comma 1, e articolo 14 C.d.S., per aver transitato in zona a traffico limitato senza la relativa autorizzazione. L'opponente aveva eccepito che, al momento della contestata infrazione, stava effettuando il trasporto di un disabile, essendo anche munito di regolare contrassegno rilasciato dal Comune. Il giudice di pace ha annullato la sanzione, disponendo la compensazione delle spese processuali. La sentenza, impugnata dall'attuale ricorrente limitatamente alla statuizione sulle spese, è stata confermata in appello. Il tribunale ha ritenuto di dover integrare le motivazioni della decisione di primo grado, evidenziando che sussistevano comunque le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale numero 77/2018 , poiché l'annullamento del verbale di contestazione era stato disposto benché non fosse stata dimostrata l'esibizione del contrassegno per il trasporto dei disabili. La cassazione della sentenza è chiesta da A.O. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. Roma Capitale è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in Camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c., e articolo 24 Cost., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, evidenziando che l'appello aveva investito esclusivamente il capo di pronuncia sulle spese e che le argomentazioni fatte proprie dal tribunale, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, non giustificavano comunque la compensazione. In particolare, la circostanza che non fosse stato esposto il contrassegno per il trasporto disabili non era stata oggetto di contestazione e doveva considerarsi coperta da giudicato, sicché il tribunale non poteva riesaminarla d'ufficio. 3. Il motivo è fondato. Il giudice di primo grado aveva integralmente accolto l'opposizione, affermando che, al momento dell'infrazione, il conducente avesse in corso il trasporto di un soggetto disabile. Nel regolare le spese di lite, la prima pronuncia aveva dato rilievo alle ragioni del decidere e al tenore meramente formale delle difese del Comune, ritenendo integrate le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione previste dall'articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla pronuncia di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza numero 77/2018 della Corte costituzionale. Avverso la decisione di primo grado era insorto il solo opponente per ottenere la riforma della statuizione sulle spese, denunciando sia l'erroneità della motivazione, che l'insussistenza di ragioni che giustificassero la compensazione. Il tribunale ha ritenuto di riesaminare integralmente i presupposti applicativi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, a prescindere dalle motivazioni adottate in primo grado, ponendo in rilievo come il giudice di pace non si fosse avveduto della carenza di prova dell'esibizione del contrassegno. Tuttavia, essendo passata in giudicato la decisione di annullamento della sanzione, la compensazione non poteva trovare fondamento in ipotetici errori di giudizio in cui fosse incorso il giudice di primo grado o comunque in circostanze che finissero per revocare in dubbio la stessa illegittimità della sanzione, dichiarata in primo grado con statuizione non impugnata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato Cass. numero 4945/1987 Cass. numero 696/2002 Cass. numero 4889/2016 con riferimento alla pronuncia sulle spese Cass. numero 11130/21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con L. numero 69 del 2009 Cass. numero 26083/2010 Cass. numero 7815/2016 . Nella specie il rilievo, operato d'ufficio solo in appello, riguardo alla carenza di prova dell'esposizione del predetto contrassegno, eccedeva dall'ambito delle questioni devolute al giudice di secondo grado, risolvendosi nell'evidenziazione di un presunto motivo di infondatezza dell'opposizione, contrastante con la statuizione di annullamento del verbale, non oggetto di impugnazione e ormai passata in giudicato. La suddetta circostanza non poteva affatto prendersi in considerazione per sostenere - come ha invece fatto il tribunale che la motivazione adottata in proposito dal giudice di pace fosse comunque legittima cfr., sentenza, pag. 2 . 2. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli articolo 82,83,91,92,93,112 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4. Si assume che il giudice di pace era incorso in un evidente errore di motivazione nell'affermare genericamente che le ragioni del decidere e il tenore meramente formale delle difese del Comune giusificasse la compensazione ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, sicché la pronuncia doveva essere riformata in appello. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio valutare nuovamente la correttezza della pronuncia di primo grado e della disposta compensazione delle spese di lite, attenendosi ai principi richiamati nella presente ordinanza. È quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.