Le pene accessorie in materia di reati sessuali sono obbligatorie anche in caso di sospensione condizionale della pena

In ambito di reati contro la libertà personale di natura sessuale le pene accessorie di cui all’art.609-nonies c.p. sono speciali, tanto da derogare alla generale regola di cui all’art.445 c.p.p. che esclude l’applicazione delle pene accessorie in caso di accordo sulla pena inferiore a due anni e condizionalmente sospesa.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n.23940/2021, depositata il 18 giugno u.s., si pronuncia in tema di pene accessorie , con particolare riguardo a quelle contemplate in materia di reati sessuali in cui vige un principio di obbligatorietà . Il fatto. Il GUP presso il Tribunale di Ascoli Piceno applicava la pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale , nei confronti di un soggetto accusato del reato di cui all' art.56 e 609- quater c.p. Avverso siffatto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello territoriale, il quale lamenta violazione di legge in ragione della mancata applicazione delle pene accessorie di cui all'art.609- nonies c.p., obbligatorie anche in caso di sospensione condizionale della pena e in deroga alla regola generale di cui all' art.445 c.p.p. . La questione è fondata. I Giudici di Legittimità della Terza Sezione condividono la doglianza sollevata dalla Pubblica Accusa, atteso che secondo l'indirizzo interpretativo consolidato in ambito di reati contro la libertà personale di natura sessuale le pene accessorie di cui all'art.609- nonies c.p. sono speciali, tanto da derogare alla generale regola di cui all' art.445 c.p.p. che esclude l'applicazione delle pene accessorie in caso di accordo sulla pena inferiore a due anni e condizionalmente sospesa. Tale principio, ad avviso della Corte di legittimità, vale anche nei casi in cui il reato sia contestato nella sua forma tentata pur riconoscendosi l'autonomia della figura delittuosa manifestatasi ex art.56 c.p., la rilevanza del bene giuridico protetto impone l'operatività delle pene accessorie anche a tale ipotesi. Pertanto, alla luce delle indicazioni esegetiche delineate, la Sezione Terza della Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art.609- nonies c.p

Presidente Marini – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 8.07.2020, emessa a norma dell’articolo 444 c.p.p., il Gip/Gup del Tribunale di Ascoli Piceno applicava nei confronti del G. , imputato del reato di cui agli articolo 56 e 609 quater c.p., la pena concordata di anni 1 mesi 6 di reclusione, riconoscendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di vizio di violazione di legge. In particolare, il PG ricorrente lamentava che il Gip/Gup del Tribunale di Ascoli Piceno aveva omesso di applicare le pene accessorie previste dall’articolo 609 nonies c.p., commi 1 e 2, sebbene le stesse, stante l’espressa previsione legislativa, conseguano anche in caso di applicazione concordata della pena e sono sempre obbligatorie, anche nelle ipotesi di pena inferiore ai due anni, in deroga alla regola generale dell’articolo 445 c.p.p Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della prescritta pena accessoria. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 30.03.2021, ha chiesto a questa Corte l’annullamento con rinvio in punto di omessa applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 609-nonies c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso, trattato a norma del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, è fondato. 2. Nella fattispecie in esame, con sentenza emessa l’8/07/2020, ex articolo 444 c.p.p., è stata applicata nei confronti del G. , in ordine ai reati di cui agli articolo 56 e 609 quater c.p. ed in relazione a fatti commessi il omissis , la pena di anni uno, mesi sei di reclusione pena sospesa , senza alcuna statuizione in riferimento alle pene accessorie ex articolo 609 nonies c.p 3. Punto di partenza per la corretta soluzione della questione prospettata dal ricorrente è il testo della L. 6 febbraio 2006, numero 38, articolo 8 detta norma ha modificato il previgente testo dell’articolo 609 nonies c.p., comma 1, prevedendo che la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per alcuno dei delitti previsti dagli articolo 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p., comporta la perdita della potestà del genitore quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela e la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa. Inoltre il comma 3 del detto articolo introduce una ulteriore modifica dell’articolo 609 nonies laddove viene stabilito che la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per alcuno dei delitti previsti dagli articolo 609 bis e 609 ter c.p., se commessi nei confronti di persona minore degli anni diciotto, articolo 609 quater e 609 quinquies c.p., comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Si tratta allora di verificare se a seguito di tali modifiche la nuova norma abbia inteso derogare all’articolo 445 c.p.p. contemplando l’obbligatorietà delle pene accessorie anche nel caso in cui la pena applicata non superi, gli anni due. 4. A tale quesito - come già affermato da questa Corte - va data risposta affermativa in quanto con la nuova disposizione viene richiamata la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. tale riferimento, che certamente sarebbe stato superfluo laddove riferito ai casi di applicazione della pena su richiesta in misura superiore ai due anni, posto che l’articolo 445 c.p.p. autonomamente già contempla l’applicazione delle pene accessorie, escludendole, non può che riguardare anche i casi contemplati dallo stesso articolo 445 c.p.p., comma 1, riguardante appunto l’applicazione di pena contenuta nei limiti dei due anni ex plurimis, Sez. III numero 48526 del 5.11.2009 Id. numero 44023 del 06/10/2009 Id. numero 20292 del 16/11/2011 Id. numero 17189 del 02/03/2016 Id. numero 25799 del 01/07/2016 Id. numero 28581 del 24/05/2019 . 5. Orbene, pur essendo impugnata una sentenza di patteggiamento, che di regola, qualora sia irrogata come nella vicenda in esame una pena non superiore a due anni, non comporta l’applicazione delle pene accessorie ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., deve tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie, procedendosi per il reato previsto dall’articolo 609 quater c.p., il G.U.P., nel recepire l’accordo delle parti, avrebbe dovuto applicare anche le pene accessorie speciali previste dall’articolo 609 nonies c.p., avendo questa Corte già affermato che, in caso di reati di violenza sessuale, l’articolo 609-nonies c.p. deroga alla regola generale di cui all’articolo 445 c.p.p., rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l’irrogazione delle pene accessorie ivi indicate ex multis Sez. III, numero 20292 del 28/05/2012 Id. numero 17189 del 02/03/2016 Id., numero 17189 del 02/03/2016 Id. numero 40679 del 01/07/2016,. Id., numero 25795 del 01/07/2016, Id., numero 7163 del 23/11/2018 . 6. Si noti, peraltro, che anche per il delitto tentato operano le pene accessorie previste dall’articolo 609 nonies c.p., stante la ratio delle stesse. Sul punto, infatti, va ricordato che, pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento alla ipotesi tipica, debba ritenersi esclusa quella tentata, dovendosi invece aver riguardo alla materia cui la legge si riferisce e alla sua ratio onde stabilire se sia compresa o no l’ipotesi del tentativo. Nel caso delle pene accessorie per i reati contro la libertà personale di natura sessuale, considerato il particolare rigore del legislatore sulle sanzioni accessorie, non sarebbe logico escludere le ipotesi caratterizzate dal solo tentativo, che, ancorché meritevoli di una pena principale meno grave, per il generale principio posto dall’articolo 56 c.p., comunque postulano l’applicazione delle pene accessorie ai fini della tutela contro reiterazioni di comportamenti di aggressione alla libertà personale di natura sessuale Sez. VI, numero 9204 del 17/01/2005 Sez. III, numero 25799 del 01/07/2016 Id., numero 52637 del 11/07/2017 . 7. Conclusivamente, in forza di quanto previsto dall’articolo 609 nonies c.p., il giudice, anche in sede di patteggiamento, avrebbe dovuto applicare le pene accessorie previste dalla norma de qua, ovvero l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e alla amministrazione di sostegno la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, oltre che l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. In considerazione di quanto sopra, nella specie, è illegittima la sentenza di applicazione della pena laddove, pur a fronte della norma ricordata, ha omesso di applicare le pene accessorie predette nè è di ostacolo la circostanza, sottolineata dal P.G., che la pena principale sia stata condizionalmente sospesa, posto che ciò non esclude la necessità di applicare comunque le pene accessorie, solo discendendone, per espressa previsione di legge, la automatica estensione del beneficio anche alle pene accessorie tra le altre, Sez. III, numero 763 del 28/10/2009 . È, pertanto, evidente come, essendo stata in essa omessa la relativa statuizione la sentenza impugnata risulti viziata per violazione di legge. 8. Ritiene la Corte che l’annullamento debba essere disposto senza rinvio posto che, per ciò che concerne le misure accessorie interdittive temporanee, nella specie la interdizione temporanea dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio della professione o dell’arte, essa debba essere contenuta, attesa la durata della sanzione detentiva applicata tale da far escludere che debba applicarsi la seconda delle ipotesi di interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall’articolo 609 nonies c.p., comma 1, numero 4, essendo questa riservata ai casi in cui la sanzione detentiva abbia la durata non inferiore a tre anni di reclusione , nella misura di un anno e sei mesi, pari alla misura della sanzione principale applicata, in adesione a quanto previsto in via generale dall’articolo 37 c.p., in relazione alla entità delle sanzioni accessorie temporanee ove essa non sia autonomamente dal legislatore fissata fra un minimo ed un massimo mentre, per quanto concerne le restanti sanzioni accessorie disciplinate dal citato articolo 609 nonies c.p., comma 1, nnumero 2 e 3, nonché dal comma 2, della stessa disposizione codicistica, la loro perpetua diuturnità, tale da escludere ogni discrezionalità nella determinazione della loro entità temporale, ne consente la immediata disposizione anche da parte di questa Corte di legittimità v., in termini Cass., sez. III, 1 luglio 2016 - dep. 24 maggio 2017, numero 25795 . 9. Segue, infine, attesa la natura del reato contestato attinente alla sfera della sessualità, l’oscuramento dei dati sensibili dei soggetti. coinvolti. 10. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione numero 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all’articolo 609-nonies c.p., pene accessorie che applica, determinando in anni uno e mesi sei la durata di quelle temporanee. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla Legge. Motivazione semplificata.