I danni derivanti dallo straripamento di un corso d’acqua pubblico, causato da omessa o inadeguata manutenzione dello stesso, devono essere chiesti al Tribunale delle Acque Pubbliche e non al giudice ordinario.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 18197/21, depositata il 24 giugno. Un'azienda agricola cita di fronte al Tribunale di Pescara la Regione Abruzzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patititi a causa dell'allagamento dei suoi terreni, dovuto alla tracimazione delle acque di un torrente, determinata dal cattivo stato di manutenzione del suo alveo. Avverso la sentenza del Tribunale, che si dichiara incompetente, viene proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell' articolo 42 c.p.c. Il ricorrente contesta la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, asserendo che la pretesa risarcitoria, fondata sull' articolo 2051 c.c. , non dipende da specifici provvedimenti dell'amministrazione, ma dalla sua inerzia, che le viene imputata in quanto custode. La ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni. La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, allineandosi a un indirizzo giurisprudenziale che va consolidandosi, già accolto da una pronuncia a Sezioni Unite Cass. S. U. 1066/2006 e poi più volte ribadito. Tra le cause devolute in primo grado ai Tribunali delle acque pubbliche l'articolo 140 lett. e del r.d. 11 dicembre 1933, numero 1755 indica “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del T.U. 25 luglio 1904 numero 523, modificato con l' articolo 22 della l. 13 luglio 1911, numero 774 ”. Nell'interpretazione della Corte di Cassazione queste ricomprendono le domande in cui i danni dipendono dall'esecuzione, dalla manutenzione e dal funzionamento dell'opera idraulica, e cioè da “comportamenti commissivi o omissivi che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione o l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”. Anche quando si ritiene che un'opera non sia stata oggetto di una adeguata manutenzione e che quindi non siano state deliberate e attuate le opere di manutenzione necessaria , si entra nel campo della valutazione degli apprezzamenti e delle scelte fatte dalla P.A. nell'ambito della tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, che giustificano la competenza del giudice specializzato. La Suprema Corte rifiuta in modo esplicito che si possano distinguere i casi di violazione da parte della P.A. delle comuni regole di prudenza e diligenza che devono essere osservate da qualsiasi proprietario per evitare lesioni dei diritti altrui che sarebbero di competenza del giudice ordinario da quelle in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo dei lavori adottati o non adottati in senso contrario, v. Cass. 5952/2011 in senso conforme v. Cass. 17699/2010 e 13357/2012 , richiamate nella pronuncia che si commenta , e fa rientrare le domande di danni per omessa o cattiva manutenzione dei corsi d'acqua pubblici nelle competenze dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche. La competenza di queste corti sussiste quindi “allorché il danno deriva dal modo di essere dell'opera idraulica o per come è stata costruita o per come è stata mantenuta e quindi anche non mantenuta, per effetto di comportamento omissivo ed inerte della p.a. ” cfr. Cass. 17699/2010 . Restano invece riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente con le vicende relative al governo delle acque.
Presidente Amendola - Relatore Positano Rilevato che con atto di citazione del 18 ottobre 2018, l'azienda agricola M.S. evocava in giudizio la Regione Abruzzo chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell' articolo 2051 c.c. a causa dell'allagamento dei terreni condotti in affitto e situati in prossimità del torrente Piomba le cui acque, nel febbraio 2017, erano tracimate a causa del cattivo stato di manutenzione dell'alveo del torrente. Si costituiva la Regione eccependo l'incompetenza del giudice adito atteso che tale ente pubblico si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato per disposizione di legge, con conseguente applicazione del R.D. numero 1161 del 1933 e dell'articolo 25 c.p.c In ogni caso si tratterebbe di controversia appartenente alla competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche con sentenza del 7 febbraio 2020, il Tribunale di Pescara dichiarava l'incompetenza del Tribunale per essere competente, ai sensi del R.D. numero 1775 del 1933, articolo 140, lett. E , il Tribunale Regionale delle Acque di L'Aquila ciò in quanto lo straripamento del torrente sarebbe stato determinato, secondo l'attore, dall'omessa manutenzione dell'alveo. Pertanto, nel caso di danni direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica, in quanto mal tenuta in efficienza, ricorrerebbe l'ipotesi di incompetenza del Tribunale adito avverso tale decisione propone ricorso per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell' articolo 42 c.p.c. , M.S. affidandosi ad un motivo. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede. Il PG conclude per la declaratoria di competenza del Tribunale ordinario di Pescara. Considerato che con il ricorso si censura la sentenza impugnata in quanto, nella vicenda in esame, non si discuteva della realizzazione di opere idrauliche, ma di mera incuria. La giurisprudenza di legittimità attribuisce alla cognizione del Tribunale delle Acque Pubbliche le sole controversie nelle quali l'azione risarcitoria dipenda da specifici provvedimenti dell'amministrazione e, quindi, da azioni o omissioni riguardanti la disciplina o l'uso delle acque o l'esecuzione di opere idrauliche. Al contrario, i danni ascrivibili all'inerzia e, quindi, a comportamenti non oggetto di scelta e legati al deterioramento delle strutture ed imputabili all'ente in virtù della sua posizione di custode di tali strutture, non sarebbero rilevanti ai fini della competenza del Tribunale delle acque pubbliche il ricorso è infondato. La competenza per materia a giudicare sulle domande proposte spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come correttamente statuito dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Secondo l'indirizzo espresso, anche a Sezioni Unite, da questa Corte al quale, ad avviso del Collegio, va data continuità - ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, articolo 140, lett. e , la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. Ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche pertanto, allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, o sia stata mal costruita, questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio così Cass., Sez. U, Sentenza numero 1066 del 20/01/2006 , Rv. 585790 - 01 successivamente, Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 8722 del 15/04/2011 , Rv. 616841 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 172 del 11/01/2012, Rv. 620954 - 01 Sez. 6 3, Ordinanza numero 13357 del 26/07/2012, Rv. 623567 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 16535 del 28/09/2012, Rv. 623753 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 27392 del 24/12/2014, Rv. 633922 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 10397 del 20/05/2016, Rv. 640066 - 01 cfr., altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 17699 del 29/07/2010, non massimata e su questione del tutto analoga Cass. 16636 del 2019 . In particolare, il collegio condivide quanto successivamente precisato da questa Corte in particolare, nelle ordinanze numero 17699 del 2010, numero 172 e numero 13357 del 2012 , in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza numero 1066 del 2006 , ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, e segnatamente l'assunto per cui non è possibile distinguere tra l'ipotesi in cui nell'esecuzione dell'opera siano state violate regole di comune prudenza e diligenza che avrebbero dovuto osservarsi da qualsiasi proprietario o possessore del bene e l'ipotesi in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo circa i lavori adottati o non adottati , in quanto la presenza della colpa . non può costituire un criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva, nel qual caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza , di modo che anche la domanda di danni per omessa o cattiva manutenzione dei canali a cielo aperto , con il conseguente straripamento delle acque ed il danneggiamento dei fondi circostanti, costituisce un'ipotesi di competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, per essere riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie che solo indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque le considerazioni appena richiamate possono, in via piana e diretta, applicarsi alla fattispecie in esame, in cui il danno di cui gli attori chiedono il risarcimento deriverebbe, secondo la loro stessa prospettazione, dalla omessa cura e manutenzione di alcuni corsi d'acqua pubblici da parte degli enti preposti anche in tal caso, infatti, si tratta di una fattispecie in cui la competenza del giudice specializzato si giustifica, sulla base dei principi di diritto più sopra enunciati, in quanto l'attività degli enti preposti alla manutenzione dei predetti corsi d'acqua, che si assume omessa o quanto meno male esercitata, implica e/o comunque suppone apprezzamenti e scelte della pubblica amministrazione dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche va in definitiva statuito che la competenza a decidere in ordine alle domande proposte spetta al giudice specializzato, cioè al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di L'Aquila e non al Tribunale ordinariamente competente per territorio e cioè il Tribunale di Pescara, erroneamente adito , sulla base del seguente principio di diritto ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, articolo 140, lett. e , la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche pertanto, allorché venga dedotto che lo straripamento di un corso d'acqua pubblico abbia causato danni ai fondi privati circostanti a causa dell'omessa cura o manutenzione dello stesso corso d'acqua da parte degli enti a tanto preposti, poiché questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, la relativa domanda risarcitoria deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - dichiara la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di L'Aquila sulle domande proposte - nulla per le spese del presente giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.