Confermata la multa per il parcheggio a ridosso dell'incrocio

Confermata la sanzione a carico di una automobilista. Respinte le obiezioni da lei proposte e centrate sui dettagli del verbale e sulla mancata rimozione della vettura.

Sacrosanta la multa per l'automobilista che ha piazzato la macchina a ridosso di un incrocio. Irrilevante il fatto che il verbale non contenga la distanza tra il veicolo e l'incrocio. Inutile, infine, il richiamo difensivo alla mancata rimozione della vettura questo dettaglio non basta, secondo i Giudici, ad escludere l'intralcio creato dall'irregolare sosta Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza numero 17469/21, depositata il 17 giugno . Scenario della vicenda è una strada della Capitale. Protagonista in negativo è una automobilista, che si becca una contravvenzione per «aver sostato con il proprio veicolo in corrispondenza di una intersezione stradale». La donna prova a mettere in discussione la legittimità del verbale, sostenendo che esso manchi di dettagli fondamentali, come, ad esempio, la distanza precisa tra la sua vettura e l'incrocio. Per il Prefetto prima e per i giudici di merito poi, invece, la multa è assolutamente legittima. Ciò nonostante, la donna ripropone identiche obiezioni in Cassazione, lamentando che «nel verbale notificatole mancava la precisa indicazione della distanza dall'intersezione stradale alla quale si trovava la sua vettura al momento della contestazione», e osservando che «il veicolo non era stato rimosso» e ciò significava che «esso era di fatto parcheggiato in modo da non creare intralcio alla circolazione». Gli elementi messi sul tavolo dalla donna non sono però sufficienti, secondo i Giudici della Cassazione, a mettere in discussione la legittimità della multa. Per quanto concerne il mancato riferimento del verbale alla distanza tra vettura e incrocio, i magistrati osservano che in Tribunale si è affermato correttamente che «proprio in relazione alla semplicità e modestia della sanzione irrogabile, il verbale contiene ciò che di minimale è sufficiente per rendere edotto il fatto che si contesta. Fatto che nel verbale è chiaramente indicato nella sosta in corrispondenza dell'intersezione, espressione che implica una prossimità del veicolo ben maggiore alla distanza minima prevista dal Codice della strada». Peraltro «nel verbale impugnato era stata utilizzata l'espressione “in corrispondenza dell'intersezione”», facendo quindi riferimento chiaramente alla sosta in prossimità di un incrocio, e perciò non vi era alcuna necessità, spiegano i giudici, di «indicare a quale distanza dall'incrocio si trovasse il veicolo», poiché «esso si trovava in sosta esattamente in corrispondenza dell'intersezione stradale». Per quanto riguarda l'omessa rimozione della vettura, i giudici chiariscono che ciò «non dimostra che il veicolo non costituisse intralcio per la circolazione, ben potendo la mancata rimozione dipendere da circostanze concrete indipendenti dall'esistenza, o inesistenza, dell'intralcio, quali ad esempio la disponibilità del mezzo occorrente per provvedere all'incombente. Né, tantomeno, la predetta circostanza conferma che l'auto non si trovasse in corrispondenza dell'intersezione, come indicato nel verbale di contravvenzione e confermato dal giudice di merito». Confermata, quindi, in via definitiva la multa a carico della donna, poiché, concludono i giudici, «nella ipotesi della sosta – e anche della fermata – ad una distanza dall'intersezione inferiore a cinque metri» è «sufficiente del semplice richiamo della norma violata per consentire al destinatario della sanzione di comprendere le ragioni per la quale essa gli è stata irrogata».  

Presidente Orilia – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso al Prefetto di Roma, D.A. impugnava un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti per violazione dell'articolo 158 C.d.S., per aver sostato, con il proprio veicolo, in corrispondenza di una intersezione stradale. Il Prefetto rigettava il ricorso ed emetteva ordinanza ingiunzione del 14.8.2015, che veniva a sua volta impugnata dalla D. con ricorso al Giudice di Pace di Roma. La ricorrente contestava, in particolare cfr. pag. 2 del ricorso , l'assenza di motivazione a sostegno del provvedimento impugnato e la violazione degli articolo 203 e 204 C.d.s., perché l'ordinanza ingiunzione le era stata notificata dopo 180 giorni dal deposito del ricorso al Prefetto da lei medesima proposto avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada. Con sentenza numero 5383/2016 il Giudice di Pace rigettava il ricorso. Interponeva appello avverso detta decisione la D. ed il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi impugnata, numero 4597/2019, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.A. , affidandosi a due motivi. La Prefettura di Roma UTG, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, perché il Tribunale avrebbe reso una motivazione eccessivamente sintetica, che con consentirebbe di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di merito. La censura è infondata. La ricorrente eccepisce che nel verbale di contravvenzione al codice della strada in origine notificatole mancava la precisa indicazione della distanza dall'intersezione stradale alla quale si trovava la sua vettura al momento della contestazione. Tale carenza, che ad avviso della ricorrente renderebbe nulla la contestazione, avrebbe dovuto essere rilevata dal Tribunale, che invece, con la succinta motivazione della sentenza oggi impugnata, avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla doglianza già sollevata, in quella sede, dalla D. . In realtà, il Tribunale afferma che Proprio in relazione alla semplicità e modestia della sanzione irrogabile, il verbale, come pure l'ordinanza di ingiunzione contengono ciò che di minimale è sufficiente per rendere edotto il fatto che si contesta. Fatto che nel verbale è chiaramente indicato nella sosta in corrispondenza dell'intersezione espressione che implica una prossimità del veicolo ben maggiore alla distanza minima prevista dal codice della strada cfr. pag. 3 della sentenza impugnata . In merito, va evidenziato che l'articolo 158 C.d.S. -norma la cui violazione è stata, in concreto, contestata alla D. contempla, al comma 1, lett. f , due distinte fattispecie, rispettivamente consistenti nella sosta o nella fermata del veicolo nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione . Nel caso di specie, poiché nel verbale impugnato era stata utilizzata -come accertato dal giudice di merito l'espressione in corrispondenza dell'intersezione , la fattispecie che è stata contestata alla D. è la prima, delle due previste dalla norma in commento, per la cui configurazione non è prevista alcuna necessità di indicare a quale distanza dall'incrocio si trovasse il veicolo quest'ultimo, infatti, si trovava in sosta, o in fermata, esattamente in corrispondenza dell'intersezione stradale. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla mancanza, nel verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti, dell'indicazione della precisa distanza dall'incrocio alla quale il veicolo si trovava nel momento della contestazione. Secondo la ricorrente, poiché il veicolo non era stato rimosso, esso era, di fatto, parcheggiato in modo tale da non creare intralcio alla circolazione in caso contrario, infatti, la rimozione sarebbe stata imprescindibile. La censura è infondata. Il fatto che la vettura della D. non sia stata rimossa non dimostra che la stessa non costituisse intralcio per la circolazione, ben potendo la mancata rimozione dipendere da circostanze concrete indipendenti dall'esistenza, o inesistenza, dell'intralcio, quali ad esempio la disponibilità del mezzo occorrente per provvedere all'incombente. Nè, tantomeno, la predetta circostanza conferma che l'auto non si trovasse in corrispondenza dell'intersezione , come indicato nel verbale di contravvenzione e confermato clal giudice di merito. Sul punto, è opportuno ribadire che il verbale è assistito da fede privilegiata in relazione alle circostanze di fatto verificate dagli operanti, tra le quali rientrano, innanzitutto, gli accadimenti ed i fatti che costituiscano gli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria contestata all'utente della strada, che siano stati oggetto della diretta percezione degli agenti operanti cfr. Cass. Sez. U, Sentenza numero 17355 del 24/07/2009, Rv. 609190 e Cass. Sez. 2, Sentenza numero 3705 del 14/02/2013, Rv.624937 . In relazione a detti accertamenti, pertanto, non è ammessa la prova contraria mediante presunzioni. Nè, infine, decisivo, a contrario, il precedente di questa Corte invocato in ricorso Cass. Sez. 6-2, Ordinanza numero 15395 del 13/09/2012, non massimata , relativo alla differente fattispecie della sosta, o fermata, del veicolo a meno di cinque metri dall'intersezione stradale. In esso, infatti, si afferma che la posizione del veicolo a meno di cinque metri dall'intersezione deve ritenersi implicitamente attestata nel verbale tramite lo specifico richiamo alla norma oggetto dell'infrazione il che conferma, anche nella diversa ipotesi della sosta, o fermata, ad una distanza dall'intersezione inferiore a cinque metri, la sufficienza del semplice richiamo della norma violata, per consentire al destinatario della sanzione di comprendere le ragioni per la quale la stessa gli è stata irrogata. In definitiva, il ricorso va ricettato. L'esito del ricorso consente di superare il rilievo che lo stesso risulta notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida , desumibile dagli articolo 24 e 111 Cost., secondo cui “ deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale Cass. Sez. U, Sentenza numero 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490 conf. Cass. Sez. 6 L, Sentenza numero 12002 del 28/05/2014, Rv. 6310158 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510 Cass. Sez. 5, Ordinanza numero 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 . Nulla per le spese, n difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della proi uncia, va dato atto ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma -bis, se dovuto.