Il terzo trasportato coinvolto in un sinistro può rivolgersi direttamente all’assicurazione per chiedere il risarcimento?

Il terzo trasportato rimasto lesionato a causa di una autonoma fuoriuscita di strada, può agire ai sensi dell’articolo 141 codice delle assicurazioni oppure deve agire con l’ordinaria azione ex articolo 144 del medesimo codice?

Questa la questione giunta all'attenzione della Terza Sezione della Cassazione Civile, che l'ha decisa con la sentenza numero 17963 depositata il 23 giugno 2021. Il trasportato di un'autovettura finita fuori strada a causa del conducente agiva in giudizio nei confronti della sola assicurazione dell'auto, per chiedere il risarcimento delle gravi lesioni personali subite nell'evento. Il Tribunale, dopo aver dichiarato l'applicabilità dell' articolo 141 del codice delle assicurazioni , accoglieva la domanda. Nel successivo giudizio d'appello, però, la sentenza veniva dichiarata nulla per violazione dell' articolo 102 c.p.c. litisconsorzio necessario e rimessa al Tribunale. Secondo i giudici di secondo grado non era applicabile al caso di specie l'articolo 141, in considerazione del fatto che tale articolo presupporrebbe lo scontro tra veicoli, e andava dunque applicato l'articolo 144 del codice, con conseguente necessità di far partecipare, quale litisconsorte necessario, il responsabile del danno. A questo punto la causa è giunta in Cassazione, ritenendo il danneggiato che fosse invece applicabile l'articolo 141, e pertanto non fosse necessario estendere il contraddittorio. L'articolo 141 si applica solo in caso di scontro tra veicoli. La Terza Sezione, ponendosi nel solco di Cass. 8/10/2019 numero 25033 , ha respinto il ricorso, e nella motivazione ha colto l'occasione per esplicitare il principio di diritto applicabile ad ogni sinistro in cui sia coinvolto un solo veicolo con terzo trasportato, ricordando la ratio sottostante l'articolo 141. L'articolo 141 attribuisce una azione diretta nei confronti dell'assicurazione dell'auto su cui il terzo è trasportato a prescindere da  un rapporto contrattuale che non c'è e anche dalla responsabilità del proprio assicurato, col solo limite del caso fortuito. Come ricordato anche dalla Corte Costituzionale ordinanza numero 440 del 23/12/2008 codesta norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, che si affianca alla ordinaria azione diretta prevista dall'articolo 144, esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile del danno. Il vantaggio dato dall'azione ex articolo 141 è che il trasportato che deve essere “terzo” rispetto ai conducenti agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, e prescindendo invece dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il caso fortuito, che come detto costituisce l'unico limite possibile, non può sostanziarsi nella condotta colposa dell'altro conducente, ma deve coincidere con i fattori naturali ed umani estranei alla circolazione dell'altro veicolo. Nel caso di sinistro in cui risulti coinvolto un solo veicolo, ovvero il vettore del trasportato, già di per sé gli oneri probatori a carico del terzo sono alleggeriti, dovendo egli provare solo danno ed il nesso di causalità ai sensi dell' articolo 2054, 1° comma cod. civ. , senza necessità di una norma speciale. Pertanto, ha chiarito la Terza Sezione, l'azione spettante al trasportato per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro è quella generale prevista dall'articolo 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. C'è anche un altro aspetto a fronte dell'agevolazione processuale prevista dall'articolo 141, il trasportato in questo caso ha la possibilità di ottenere il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge, e non nei limiti del massimale contrattuale. Viceversa tale limitazione non è prevista nel caso di azione proposta ai sensi dell'articolo 144, dove però, in compenso, il danneggiato ha l'onere di provare la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista. Una volta qualificata l'azione esercitata nel caso di specie ai sensi dell'articolo 144 ne consegue la necessaria necessità di chiamare nel giudizio anche il responsabile del danno, ovvero il proprietario del veicolo. Conseguentemente la Cassazione, oltre a rigettare il ricorso, ha anche enunciato il seguente principio di diritto “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all' articolo 2054, comma 1, cod. civ. ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell' articolo 144 d. lgs. 7 settembre 2005, numero 209 .”.

Presidente Frasca - Relatore Scoditti Fatti di causa 1. C.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa Zurich Insurance PLC chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 330.000,00, o nell'importo maggiore o minore accertato. Espose in particolare parte attrice che mentre in qualità di trasportato era a bordo dell'autovettura Fiat 500, condotta da P.L. ed assicurata presso la convenuta, il conducente aveva perso il controllo dell'autovettura, la quale era così uscita di strada, cappottandosi e cagionando al C. gravi lesioni personali. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e deducendo di aver corrisposto in via stragiudiziale l'importo di Euro 55.219,00. 2. Il Tribunale adito, riconosciuta l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 141 cod. assicurazioni, accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 167.776,60 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 2.607,75 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi, detratto l'acconto corrisposto. 3. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello. 4. Con sentenza di data 7 febbraio 2019 la Corte d'appello di Firenze accolse l'appello, dichiarando la nullità della sentenza per violazione dell' articolo 102 c.p.c. e rimettendo la causa al Tribunale. Osservò la corte territoriale che l'articolo 141 cod. assicurazioni non era applicabile in quanto presupponeva l'ipotesi dello scontro fra veicoli e che, trovando applicazione invece l'articolo 144, non era stato citato in primo grado il proprietario del veicolo, con cui doveva essere identificato il responsabile del danno richiamato dalla norma, litisconsorte necessario. 5. Ha proposto ricorso per cassazione C.M. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito con L. numero 176 del 2020 , in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della decisione in forma di sentenza per la particolare rilevanza della questione di diritto per la quale era stata fissata la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 141, 144 e 149 cod. assicurazioni, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che l'articolo 141, a tutela del terzo trasportato - danneggiato, trova applicazione anche nei casi di mancanza di coinvolgimento nel sinistro di altri veicoli, secondo quanto risulta desumibile dalla giurisprudenza costituzionale Corte Cost. numero 205 del 2008 , numero 440 del 2008 e numero 180 del 2009 ed alla luce di Cass. numero 16477 del 2017 . Aggiunge che nell'atto di citazione risultava delineato solo il sinistro, senza allegazioni in ordine alla condotta di guida del conducente, in coerenza alla fattispecie dell'articolo 141, che richiede solo la prova della qualità di terzo trasportato, del danno sofferto e del nesso eziologico con il sinistro. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 102 e 354 c.p.c. , ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che l'articolo 141 cod. assicurazioni richiede la presenza in giudizio della sola società assicuratrice e che pertanto in tale procedura non ricorre il litisconsorzio necessario con il responsabile civile. 3. I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 3.1. Secondo Cass. 8 ottobre 2019, numero 25033 , ai sensi dell' articolo 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209 , la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. A tale orientamento deve darsi continuità nei limiti delle precisazioni che seguono. Deve muoversi dal favor creditoris che anima la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ora D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209 e che si manifesta in primo luogo nell'attribuzione in favore del danneggiato di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge. L'articolo 141, in particolare, attribuisce al danneggiato un'azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste come negli altri casi di azione diretta , ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito. In particolare, l'articolo 141 prevede quanto segue 1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150 . Come affermato da Corte Cost. 23 dicembre 2008, numero 440 sul punto richiamata da Cass. 5 luglio 2017, numero 16477 , dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141, quest'ultima norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato. Ha in particolare affermato il giudice delle leggi che i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso ad analoghe conclusioni, con riferimento all'articolo 149, perviene Corte Cost. 19 giugno 2009, numero 180 . Si intende da tale passaggio dell'ordinanza numero 440 del 2008 che il rimedio previsto dall'articolo 141 non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'articolo 144 esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'articolo 141 e quella di cui all'articolo 144 di strumento aggiuntivo di tutela parla anche Cass. 30 luglio 2015, numero 16181 . Il fondamento normativo di tale diritto di agire risiede nell'articolo 122, comma 2, dove si prevede che l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto . Il Codice delle assicurazioni private ha mantenuto senza modifiche l'azione esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ma ha allo stesso tempo inteso rafforzare la tutela dei danneggiati, aggiungendo al rimedio generale altre azioni, che ha attribuito a specifiche categorie di danneggiati. È il caso dei proprietari dei veicoli danneggiati o delle cose in essi trasportate ovvero i loro conducenti non responsabili che abbiano riportato un danno non patrimoniale di lieve entità , i quali possono domandare di essere risarciti anche all' impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato , alla stregua della procedura di indennizzo diretto prevista dall'articolo 149, salva la rivalsa della detta impresa nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno. Ed è il caso anche del trasportato che può agire nei riguardi dell' impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro , salva, anche in tal caso, la rivalsa di quest'ultima verso l'assicuratore del responsabile del danno, alla stregua dell'articolo 141. La disciplina dell'articolo 141 concerne, come enuncia la rubrica della disposizione, il risarcimento del terzo trasportato , cioè di colui che non è solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti profilo letterale già segnalato da Cass. numero 25033 del 2019 . L'esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro , salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito . Se il trasportato agisse nei confronti del proprio vettore e dell'altro conducente in base al combinato disposto dell' articolo 2054 c.c. , comma 2, articolo 2055 c.c. e articolo 144 cod. assicurazioni, il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore. Nel caso dell'articolo 141, con la contropartita come si vedrà più avanti del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità Cass. 13 ottobre 2016, numero 20654 , a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro , con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo diversamente Cass. 13 febbraio 2019, numero 4147 include nel caso fortuito di cui all'articolo 141 anche la condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto conforme a tale pronuncia è Cass. 27 maggio 2019, numero 14388 . Il riconoscimento del risarcimento senza accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro spiega perché, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 141, l'impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell'altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione ma è lo stesso articolo 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si prescinderebbe dall'accertamento della responsabilità dei conducenti . L'azione prevista dall'articolo 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro tale esito è configurabile solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l'articolo 141, comma 3, seconda parte. L'articolo 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza o concorrenza di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'articolo 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell' articolo 2054 c.c. , comma 2, articolo 2055 c.c. e articolo 144 cod. assicurazioni. Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'articolo 141. Ai sensi dell' articolo 2054 c.c. , comma 1 il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'articolo 141, mentre spetta al vettore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno , che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'articolo 141. Sia nel caso dell'articolo 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'articolo 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'articolo 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all' articolo 2054 c.c. , comma 1. Tale conclusione non risponde ad una esigenza meramente classificatoria lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico. Nella fattispecie di cui all'articolo 141 il terzo trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell'azione che è promossa nei confronti del proprio vettore, il quale potrebbe non essere il responsabile del sinistro, è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro , non nei limiti del massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo . Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l'un massimale e poi attraverso l'altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti. Si comprende così peraltro perché la norma sottragga all'ambito del caso fortuito la responsabilità dell'altro conducente. Il costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell'esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell'altro conducente, è la possibilità di conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c'è nell'azione generale ai sensi dell'articolo 144 dove però può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale. Per converso, il beneficio per l'assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell'articolo 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista. Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all'articolo 141, con la responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest'ultimo prevista dal comma 4 a parte il passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aversi nel processo promosso ai sensi dell'articolo 141 con l'intervento dell'assicuratore del responsabile civile e l'estromissione dell'assicuratore convenuto . Ascrivendo l'ipotesi del sinistro in presenza di un solo veicolo all'articolo 144 si consente al danneggiato di agire per il danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione . Diversamente, collocando l'azione nell'alveo dell'articolo 141, per un verso, pur in presenza di massimale contrattuale più elevato, apparentemente il risarcimento dovrebbe arrestarsi a quello minimo di legge, per l'altro al massimale contrattuale potrebbe accedersi solo in presenza di un giudizio di responsabilità civile, ma in tal caso l'azione non sarebbe diversa dal combinato disposto dell' articolo 2054 c.c. , comma 1, e articolo 144 cod. assicurazioni. Il massimale convenzionale più elevato sarebbe applicabile previa identificazione del responsabile civile, il che non è altro che la fattispecie di cui all'articolo 2054, comma 1. Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell'articolo 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra , il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell'articolo 2054, comma 1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno , al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione. Non si vede in definitiva la ragione per la quale il secondo, qualificando l'azione da lui proposta nei termini di cui all'articolo 141, debba vedere il proprio risarcimento arrestarsi al massimale minimo di legge. Il vero è che la norma di cui all'articolo 141 è concepita per l'ipotesi del sinistro con più veicoli coinvolti. Lo si evince anche dal comma 3, che prevede l'estromissione dell'assicurazione del vettore da parte di quella del responsabile, e dal comma 4, che prevede il rapporto di rivalsa fra imprese assicurative. Si tratta di una norma che risolve, in funzione di tutela del trasportato, il problema pratico derivante dall'accertamento della/e responsabilità in un sinistro con una pluralità di veicoli coinvolti, problema che non emerge quando ciò che può essere opposto al danneggiato è, in assenza di altri veicoli nel sinistro, il solo fortuito, naturale o umano. La norma crea pertanto un'agevolazione per il danneggiato, con la contropartita del costo di cui si è detto. Incoerente rispetto all'articolato normativo in discorso, dal punto di vista sia della ratio che della struttura della norma, risulterebbe l'ascrizione a quest'ultima anche dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato. Se si accedesse ad una simile ipotesi qualificatoria, la distinzione che la norma stabilisce al livello del massimale diventerebbe normativamente irrilevante, dovendosi ad un certo punto optare per l'una o l'altra identificazione di massimale, il che è inammissibile per una fattispecie legale, nella quale ogni elemento ha deve avere significato normativo. La questione, in definitiva, è di qualificazione dell'azione e di applicazione corretta della norma di diritto. In conclusione, allegato da parte del danneggiato, trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il nesso di causalità con il sinistro, l'azione deve essere qualificata ai sensi dell'articolo 144 e non dell'articolo 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'articolo 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui all'articolo 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione . 3.2. L'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'articolo 144 comporta, come è evidente, che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno , da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'articolo 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'articolo 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'articolo 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articolo 143 ss. e dunque anche l'articolo 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'articolo 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'articolo 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'articolo 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'articolo 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro . Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto l'assicuratore ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, numero 23706 , la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. numero 209 del 2005 , il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del medesimo decreto legislativo Cass. 8 aprile 2020, numero 7755 20 settembre 2017, numero 21896 . Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'articolo 141. 3.3. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all' articolo 2054 c.c. , comma 1, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell' articolo 144 D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209 . 4. L'assenza al momento di proposizione del ricorso di un chiaro indirizzo di questa Corte sulla questione posta dai motivi di ricorso costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 , della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dispone la compensazione delle spese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.