Prescrizione presuntiva: l’avvocato deve dimostrare il mancato credito con il deferimento del giuramento decisorio

La Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.

Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 17071/21, depositata il 16 giugno. Tizia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo in favore dell'avvocato Caio, con il quale era stata richiesta la somma di 32.926,89 euro a titolo di compensi relativi all'attività professionale prestata in favore della suddetta cliente Tizia. Il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente l'opposizione per ciò che attiene l'eccezione di prescrizione presuntiva. Il professionista ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile la prescrizione ai sensi dell'articolo 2956 c.c Il giudice di merito, però, avrebbe ritenuto che Tizia si fosse limitata ad eccepire, in relazione ad alcuni incarichi professionali del suo avvocato, l'intervenuta prescrizione presuntiva a fronte della quale il difensore non aveva deferito il giuramento decisorio. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare a riguardo che «in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta» Cass. numero 11195/2007, numero 785/1998, numero 991/1979, numero 2728/1970 . Nel caso di specie il professionista non ha dedotto di aver deferito il giuramento decisorio, e non ha dimostrato né l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione né che Tizia avesse riconosciuto di non aver estinto la propria obbligazione. Caio si lamenta anche della nullità dell'ordinanza impugnata per apparenza della motivazione e violazione degli articolo 132 e 112 c.p.c. in quanto il giudice di merito avrebbe accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva senza considerare che la cliente aveva riconosciuto implicitamente il debito, non avendo proposto alcuna contestazione al Consiglio dell'Ordine. Anche in questo caso la doglianza è infondata in quanto il Collegio ha sottolineato in precedenza che il riconoscimento del debito deve consistere «in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento d riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore» Cass. numero 1945/2003 e che per poter configurare una rinuncia tacita per avvalersi della prescrizione deve sussistere «una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui» Cass. numero 7527/2012 . Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso del professionista.

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, B.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 1657/2018, emesso dal Tribunale di Parma in favore dell'avv. R.A. , con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di Euro 32.926,89 a titolo di compensi relativi all'attività professionale prestata dall'ingiungente in favore dell'ingiunta, in relazione a diverse controversie. L'opponente eccepiva, in particolare, la prescrizione presuntiva, ex articolo 2956 c.c., in relazione ad una delle pratiche seguite dal R. , e la commissione, da parte del medesimo, di errori professionali, in relazione agli altri contesti per i quali lo stesso aveva prestato la sua assistenza. Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente l'opposizione, quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore del R. del minor importo di Euro 4.564,76 oltre accessori. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.A. , affidandosi a quattro motivi e sollevando eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 2956 c.c Resiste con controricorso B.L. . Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per apparenza della motivazione e la violazione dell'articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile la prescrizione di cui all'articolo 2956 c.c La censura è inammissibile. Il giudice di merito ha ritenuto che la B. avesse chiaramente distinto la propria difesa, limitandosi ad eccepire, in relazione ad alcuni degli incarichi professionali svolti dal R. , l'intervenuta prescrizione presuntiva, a fronte della quale il professionista non aveva deferito il giuramento decisorio. Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento secondo cui In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta Cass. Sez. 3, Sentenza numero 11195 del 15/05/2007, Rv. 596684 conf. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 785 del 27/01/1998, Rv. 511964 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 991 del 15/02/1979, Rv. 397187 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 2728 del 21/12/1970, Rv. 349195 . Nella censura in esame il professionista non deduce di aver deferito, nel corso del giudizio di merito, il giuramento decisorio, nè di aver dimostrato l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione, nè che la B. avesse riconosciuto di non aver estinto la propria obbligazione dal che consegue il difetto di specificità della doglianza in esame. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi, senza tuttavia neppure allegare di quali fatti si tratterebbe. La censura è inammissibile, poiché il R. si limita alla riproduzione del proprio scritto difensivo depositato nel giudizio di merito, senza aver cura di specificare quali circostanze di fatto non sarebbero state prese in esame dal giudice emiliano. Anche in questo caso, dunque, la doglianza difetta del necessario grado di specificità e si risolve in una inammissibile istanza di riesame nel merito, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità Cass. Sez. U, Sentenza numero 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 . Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 2959 e 2960 c.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che la B. aveva ammesso la propria debenza di conseguenza, la prescrizione presuntiva non avrebbe potuto essere applicata al caso di specie. La censura è inammissibile per difetto di specificità, poiché il R. non indica in qual modo la B. avrebbe riconosciuto di non aver estinto la propria obbligazione, o rinunciato ad avvalersi della prescrizione presuntiva di cui all'articolo 2956 c.c Anche in questo caso, infatti, il ricorrente si limita ad accennare, in modo del tutto generico, alle ammissioni della controricorrente cfr. pag. 31 del ricorso , senza tuttavia indicare in quale atto o documento depositato nel corso del giudizio di merito tali ipotetiche ammissioni sarebbero state espresse. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per apparenza della motivazione e violazione degli articolo 132 e 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dalla B. , senza tener conto delle controdeduzioni proposte, sul punto, dal R. , il quale aveva invece sostenuto che la cliente avesse riconosciuto implicitamente il debito, non avendo proposto alcuna contestazione, sul punto, dinanzi al Consiglio dell'Ordine. La censura è infondata, poiché il riconoscimento del debito, deve consistere . in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore . Cass. Sez. 3, Sentenza numero 1945 del 10/02/2003, Rv. 560347 . Per poter configurare una rinuncia tacita ad avvelersi della prescrizione di cui all'articolo 2956 c.c., tuttavia, deve sussistere . una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui Cass. Sez. 3, Sentenza numero 7527 del 15/05/2012, Rv. 622488 . Il relativo accertamento, che costituisce una quaestio facti, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, tanto più quando, come nel caso di specie, il ricorrente non alleghi l'esistenza di dichiarazioni o comportamenti obiettivamente idonei ad esplicitare l'intenzione della cliente di rinunciare ad avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 2956 c.c., ma si limiti a valorizzare la semplice circostanza che la stessa non abbia, prima dell'inizio della causa, e segnatamente dinanzi al Consiglio dell'Ordine, specificamente sollevato la relativa eccezione. Peraltro, è opportuno osservare che contrariamente a quanto sostenuto dal R. il Tribunale ha espressamente esaminato le argomentazioni proposte dall'odierno ricorrente, affermando cfr. pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata che . la difesa di B.L. ha opportunamente tenuto distinte anche graficamente le considerazioni sviluppate con riguardo alle varie prestazioni rese, limitandosi a sostenere, con fermezza e coerenza, che le prestazioni relative alle pratiche di cui si discute sarebbero estinte per intervenuto pagamento sulla scia di tale, minima/e, premessa ha quindi concluso che la pretesa dell'avv. R. è illegittima ed ingiusta. I riferimenti ulteriormente menzionati dalla difesa pp. 8 ss. comparsa di costituzione dell'opposto non risultano tali da minare la consecuzione logica, financo banale, suggerita dalla difesa B. , sì che, introdotta la presunzione di pagamento era onere dell'opposto . comprovare il mancato pagamento. L'opposto non ha deferito il giuramento decisorio sì che la conclusione della difesa B. gli onorari sono stati pagati va tenuta ferma . Il passaggio della motivazione appena richiamato smentisce l'assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe esaminato soltanto l'eccezione di prescrizione proposta dalla B. , e non anche le difese del R. . Infine, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2956 c.c., numero 2, per contrasto con l'articolo 3 Cost., perché detta norma introdurrebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore dei crediti dei professionisti, rispetto agli altri crediti, per i quali varrebbero gli ordinari termini di prescrizione. La questione è manifestamente infondata, poiché non è ravvisabile alcuna analogia tra l'istituto della prescrizione presuntiva, di cui all'articolo 2956 c.c., e quello della prescrizione ordinaria, disciplinata dagli articolo 2934,2935 e 2946 c.c La prima disposizione, infatti, non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligazione, ma radica soltanto una presunzione iuris tantum -pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria che il debito sia stato pagato. La prescrizione ordinaria, invece, fa derivare l'effetto estintivo dell'obbligazione al semplice decorso di un determinato periodo di tempo, prefissato dalla legge, a decorrere dal momento in cui la pretesa avrebbe potuto esser fatta valere sul punto, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 1248 del 08/02/1994, Rv. 485241 e Cass. Sez. 2, Sentenza numero 8561 del 28/08/1998, Rv. 518451 . Nè è possibile configurare alcuna analogia tra i diversi crediti per i quali la legge ammette l'istituto della prescrizione presuntiva articolo 2954,2955 e 2956 c.c. . Proprio in ragione delle peculiarità di ciascuna ipotesi, infatti, l'ordinamento prevede diversi termini di prescrizione presuntiva, riconoscendo tra l'altro al credito del professionista un trattamento preferenziale, nell'ambito delle prescrizioni presuntive, posto che esso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2956 c.c., è assoggettato al termine di tre anni, più ampio rispetto a quelli previsti per i crediti di cui all'articolo 2955 c.c., un anno e per quelli di cui all'articolo 2954 c.c., sei mesi . In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.