Al fine di stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito.
Lo conferma la Corte di Cassazione con ordinanza numero 17044/21, depositata il 16 giugno. Un ex lavoratore, titolare di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 2006 e prima collocato in CIG e mobilità, agisce nei confronti dell'INPS per ottenere il ricalcolo della pensione mediante computo degli emolumenti extramensili. Il Tribunale respingeva la domanda, la Corte territoriale invece condannava l'Istituto al pagamento della somma richiesta. Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione precisando che, nella fattispecie, essendo un'ipotesi di cassa integrazione e mobilità, esiste un dato oggettivo a cui il legislatore impone far riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, ossia la retribuzione a cui è riferita l'integrazione salariale. Al riguardo la Suprema Corte rileva che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. E come correttamente individuato dall'INPS nel caso in esame il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, come avvenuto. Per tale motivo il ricorso viene accolto.
Presidente Leone – Relatore Ponterio Rilevato che 1. M.E. , titolare di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 2006 e prima di tale data collocato in CIG e mobilità, ha agito nei confronti dell'Inps al fine di ottenere il ricalcolo della pensione mediante computo, nella retribuzione pensionabile e in riferimento ai periodi di cassa integrazione e mobilità coperti da contribuzione figurativa, degli emolumenti extramensili 2. il tribunale ha respinto la domanda e la Corte d'appello di Roma, con sentenza numero 1033 pubblicata l'8.3.2019, ha accolto l'appello di M.E. e, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'Inps al pagamento della somma di Euro 6.619,01, a titolo di differenze sui ratei pensionistici dovuti all'appellante nel periodo dall'1.12.2006 al 31.12.2012 3. avverso tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo M.E. ha resistito con controricorso 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c Considerato che 5. con l'unico motivo del ricorso l'Inps ha censurato la sentenza, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per violazione e falsa applicazione della L. numero 155 del 1981, articolo 8 e della L. numero 223 del 1991, articolo 7 6. ha affermato che la sentenza impugnata travisa il quadro normativo di riferimento in quanto richiama disposizioni e precedenti di legittimità inconferenti, perché relativi alla diversa fattispecie della contribuzione figurativa in ipotesi di disoccupazione, in cui non esiste alcun rapporto di lavoro in corso e quindi alcun dato retributivo di riferimento su cui calcolare la retribuzione pensionabile con la conseguenza che occorre determinare una retribuzione virtuale, prendendo come parametro la media delle retribuzioni settimanali percepite nell'anno solare in cui era in essere un rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dalla L. numero 155 del 1981, articolo 8, commi 1, 2 e 3 7. ha precisato che, al contrario, in ipotesi di cassa integrazione e mobilità, come nella fattispecie oggetto di causa, esiste un dato oggettivo a cui il legislatore impone di fare riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, vale a dire la retribuzione a cui è riferita l'integrazione salariale, secondo il disposto della L. numero 155 del 1981, articolo 8, comma 4 e del D.Lgs. numero 148 del 2015, articolo 6, quanto alla CIG e della L. numero 223 del 1991, articolo 7, comma 9, per la mobilità 8. il motivo è fondato 9. la L. numero 155 cit., articolo 8, stabilisce al comma 1 che Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale ulteriori criteri sono dettati nel comma 2 per l'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive e nel comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione 10. il medesimo articolo, comma 4, stabilisce che I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale 11. in maniera analoga, la L. numero 223 del 1991, articolo 7, comma 9, prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 ed l'articolo 7, comma 1, sancisce a sua volta che l'indennità spetti nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro 12. dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte Cass. numero 6161 del 2018 , che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro 13. come correttamente rilevato dall'Inps, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale nella specie l'Istituto ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa 14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. numero 155 del 1981, articolo 8 comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge L. numero 155 del 1981, articolo 8, comma 4 e L. numero 223 del 1991, articolo 7, commi 1 e 9 che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria 15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere trovare accoglimento la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.