Uso del dossier di un detective contro l’assicurato: viola la sua privacy, ma non l’equo processo

Per la CEDU l’assicuratore che ingaggia un investigatore per spiare un’assicurata, sospettata di frodarlo, compie una palese violazione della privacy art.8 in assenza di norme e prassi certe, chiare e precise sulla durata massima dell’inchiesta, sulle modalità di raccolta, trattamento ed accesso ai dati raccolti non ci sono garanzie contro gli abusi. Questa attività è infatti equiparata ad un’intercettazione. Questi principi valgono anche se è il datore di lavoro a sorvegliare il dipendente.

L’uso di questo dossier in giudizio non viola, però, l’equo processo quando il cliente può confutarlo e la decisione sull’importo dell’indennizzo non è basata unicamente su questa prova. È quanto deciso dalla CEDU sez. III caso Vukota-Bojic c.Svizzera ric.61838/10 . Inserito nei factsheets Work-related rights e Protection of personal data . Il caso. È una parrucchiera e come tale ha dovuto sottoscrivere un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Fu vittima di un sinistro stradale fu investita da una moto nel 1995 che le provocò postumi trauma cranico e cervicale che asseriva invalidanti. Le perizie per acclarare la diminuita capacità lavorativa ed i relativi danni lucro cessante etc. furono contraddittorie. Nel gennaio 1997 l’assicuratore le comunicò che il suo diritto ai sussidi giornalieri il nostro risarcimento per l’invalidità temporanea sarebbe scaduto nel mese di aprile di quell’anno e nel 2002 le fu riconosciuta una pensione d’invalidità dallo Stato con effetto retroattivo. Nel corso di questi anni sorse il dubbio sul nesso causale tra i postumi e l’incidente, che fu acclarato solo nel 2005, quando si ordinò all’assicuratore di quantificare le proprie prestazioni assicurative. Questo ultimo ingaggiò, perciò, un detective privato che, nel mese di ottobre 2006, seguì la donna per diverse ore in totale fu pedinata per 23 gg, ed in 4 date specifiche sotto casa ed in altri luoghi pubblici. Dimostrò come non fosse un’invalida totale portava il cane fuori, andava a fare shopping, guidava su lunghe distanze, caricava e scaricava la spesa, portava pacchi, apriva il bagagliaio dell’auto alzando le braccia sopra le spalle azioni incompatibili con lo stato di salute accertato dai referti prodotti in giudizio in un caso la perizia d’ufficio era stata redatta da un medico che l’aveva visitata privatamente con evidente conflitto d’interessi . Sulla scorta di questo dossier, un neurologo di fiducia dell’assicurazione redasse una nuova perizia riconoscendole un’invalidità del 10%. Il G.I., ritendo le investigazioni lecite, ridusse l’importo della pensione d’invalidità e dei sussidi giornalieri parametrandoli a questo nuovo valore. Tutti i ricorsi contro questa decisione e per avere accesso ai dati, chiedendo la distruzione dei filmati e delle informazioni strettamente sensibili estranee alla lite, furono vani. Videosorveglianza per la lotta ai furbetti dell’indennizzo vana senza base giuridica e legale chiara. La CEDU richiama i soliti parametri della certezza del diritto, della base legale, dello scopo legittimo e della necessità in uno stato democratico. Infatti non si può escludere a priori che sia lecito sottoporre una persona a monitoraggio, anche con apparecchi fotografici e videocamere, sia in luoghi pubblici che privati Perry c. Regno Unito del 2003 . Le investigazioni possono avvenire anche in un contesto di vigilanza della vita professionale o lavorativa Kopke c. Germania del 5/10/10 . Questa interferenza però trova un limite la registrazione permanente e/o sistematica. È infatti facile che queste attività ingenerino abusi per le modalità in cui si svolgono segrete . Le leggi devono essere chiare, certe e prevedibili nell’indicare le autorità competenti ad autorizzare queste investigazioni, i presupposti, le fasi procedurali, le condizioni, le modalità di acquisizione, archiviazione, il trattamento, la comunicazione, la durata e la distruzione dei dati. In breve, fatti i dovuti distinguo, questa sorveglianza è simile e soggetta agli stessi limiti delle intercettazioni nei processi penali. Questi doveri di tutela contro gli abusi sono tanto più necessari e stringenti viste le tecnologie sempre più sofisticate per effettuare dette attività. La tutela della privacy nel liquidare un indennizzo. Le compagnie assicurative per natura trattano numerosi dati sensibili dell’assicurato e possono attingere agli archivi di altri enti, verificare se l’interessato percepisce altre prestazioni od indennità sociali per calcolare l’ammontare del risarcimento. La CEDU nota che è stata riconosciuta una discrezionalità troppo ampia alle assicurazioni se da un lato è lecito difendere gli interessi pubblici quali la lotta alla frode assicurativa e garantire un’equa e corretta gestione delle finanze pubbliche, dall’altro si deve compenetrare l’interesse individuale alla tutela della privacy. Nello specifico, come sopra detto, le leggi interne erano lacunose non prevedendo espressamente l’uso di video e foto e tutte le sopra esplicate condizioni e garanzie contro gli abusi c’è stata quindi un’illecita ed arbitraria interferenza nella privacy della ricorrente, dato che le contestate investigazioni non trovano fondamento legale né sono necessarie in una società democratica Roman Zakharov c. Russia [GC] del 4/12/15 ed Uzun c. Germania del 2010 . Lecito usarle in un processo? Per la CEDU nella fattispecie non sono state negate le garanzie processuali della donna, perché la prassi consentiva l’uso di questo materiale ed ha avuto la possibilità di confutarlo in giudizio. Inoltre non è stata l’unica e decisiva prova su cui si sono basate le decisioni delle Corti che hanno preso in considerazione principalmente i contrasti delle perizie ed i referti medici Khan c. Regno Unito del 2000 e Boykov c. Russia del 10/3/09 .

CASE_OF_VUKOTA_BOJIC_v._SWITZERLAND