Mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale

Il Ministero del Lavoro, con interpello numero 18/2016, chiarisce che il mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale da parte di imprese non iscritte alla associazione firmataria del CCNL di riferimento non è motivo ostativo della concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge.

Mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale. Il CNO dei Consulenti del Lavoro chiedeva se il mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale da parte di imprese non iscritte alla associazione di categoria firmataria del contratto collettivo di riferimento possa essere inteso come mancata osservanza dell’articolo 1, comma 1175, l. numero 296/2006 – concernente il riconoscimento di benefici normativi e contributivi – e, di conseguenza, configurarsi come motivo ostativo alla concessione di tali benefici. La risposta del Ministero. In risposta all’istanza del Consiglio Nazionale dell’Ordine, il Ministero del Lavoro, con interpello numero 18/2016, sottolinea che il contributo di assistenza contrattuale consiste in un onere economico talora richiesto da organizzazioni sindacali «per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro». Tale contributo si qualifica, quindi, come elemento rientrante nella parte obbligatoria del contratto collettivo e non nella parte economica e normativa, con la conseguenza che non sussiste un obbligo di versare il contributo ai fini di quanto stabilito dall’articolo 1, co. 1175, L. numero 296/2006. Pertanto, conclude il Dicastero, «la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all’impresa non iscritta all’associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale». Fonte www.lavoropiu.info

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