Ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. numero 74/2000, il corso della prescrizione è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 c.p., dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni. Non può richiedersi che il processo verbale di constatazione venga redatto nei confronti del medesimo soggetto accusato e riguardi lo stesso fatto-reato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 19358, depositata l’11 maggio 2015. Il caso. Nel gennaio 2015, il tribunale di Como annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un indagato per il reato ex articolo 2 d.lgs. numero 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti . Il reato ipotizzato, in riferimento al 2007, consumato il 28 settembre 2008, doveva ritenersi prescritto, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel termine di prescrizione di 6 anni. Anche se il processo verbale di constatazione può considerarsi atto interruttivo, pure non notificato, deve trattarsi di un verbale di constatazione redatto nei confronti del soggetto indagato e per lo stesso reato. Invece, nel caso di specie, il verbale era stato redatto nei confronti di un’altra persona e per il reato di cui all’articolo 8 d.lgs. numero 74/2000 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti . Il pm ricorreva in Cassazione deduceva che, per l’interruzione della prescrizione, è sufficiente, prima della scadenza del termine ordinario, che il fatto addebitato ad un determinato soggetto venga accertato. Infatti, le cause interruttive della prescrizione hanno natura oggettiva, impersonale e non ricettizia. Nel caso di specie, il verbale di accertamento, a carico di una società, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l’evasione di imposte, conteneva anche il contemporaneo accertamento anche del reato commesso da ciascuno degli utilizzatori delle fatture ex articolo 2 d.lgs. numero 74/2000. Perciò, nei confronti dell’indagato non poteva intervenire la prescrizione. Interruzione della prescrizione. La Corte di Cassazione sottolinea che, ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. numero 74/2000, il corso della prescrizione è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 c.p., dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni. Di conseguenza, sono validi atti interruttivi della prescrizione sia il verbale di constatazione della violazione redatto dalla Guardia di Finanza sia il processo verbale di accertamento. Natura oggettiva, impersonale e non ricettizia. Inoltre, l’efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell’atto, non già dalla sua comunicazione all’interessato, anche se l’atto ha natura ricettizia per altri fini. Non serve neanche che l’atto di accertamento sia portato a conoscenza dell’Autorità giudiziaria, «dispiegando esso l’effetto interruttivo di per sé». I giudici di legittimità concordano quindi con il pm, che aveva dedotto la natura oggettiva, impersonale e non ricettizia della causa interruttiva. Si tratta di un’attività nel corso della quale gli uffici finanziari o la Guardia di Finanza prendono cognizione dell’esistenza del reato, manifestando così la persistenza della volontà punitiva dello Stato. Non può perciò richiedersi che il processo verbale di constatazione venga redatto nei confronti del medesimo soggetto accusato e riguardi lo stesso fatto-reato. In questo modo si negherebbe arbitrariamente la validità interruttiva all’accertamento di una determinata ipotesi di reato, per il solo fatto che riguardava un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stato compilato il processo verbale. Invece, si deve ritenere che proprio il carattere non ricettizio dell’accertamento consente di considerare verificato l’effetto interruttivo in relazione a qualsiasi reato accertato in tale sede. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale di Como.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 aprile – 11 maggio 2015, numero 19358 Presidente Squassoni – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Como, con ordinanza in data 17/02/2015, annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Como in data 19/01/2015 nei confronti di T.D. , indagato per il reato di cui all'articolo 2 D.L.vo 74/2000. Assumeva il Tribunale che il reato ipotizzato, con riferimento al periodo di imposta 2007, consumato in data 28/09/2008, dovesse ritenersi prescritto, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel termine di prescrizione di anni 6. È vero che può considerarsi atto interruttivo il processo verbale di constatazione, anche se non notificato deve però trattarsi di verbale di constatazione redatto nei confronti del soggetto indagato e per lo stesso fatto reato. Nel caso di specie, invece, il verbale era stato redatto nei confronti di Claudio Michele Salerno ed ipotizzava il reato di cui all'articolo 8 D.L.vo 74/2000. Secondo il Tribunale, poi, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2008 e 2009, il ricorrente aveva perduto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Ecologia Ambiente s.r.l., per cui non poteva procedersi al sequestro di beni a lui appartenenti, ma eventualmente di quelli del rappresentante legale a lui subentrato. 2.Ricorre per cassazione il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, denunciando l'erronea applicazione dell'articolo 17 D.L.vo 74/2000. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la natura oggettiva, impersonale e non ricettizia delle cause interruttive della prescrizione. È sufficiente quindi che, prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione, il fatto addebitato ad un determinato soggetto venga accertato. Nel caso di specie il verbale di accertamento, a carico della Sirio Promotion s.r.l., di emissione di fatture per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l'evasione di imposte, conteneva il contemporaneo accertamento anche del reato commesso da ciascuno degli utilizzatori delle fatture ex articolo 2 D.L.vo 74/2000. Il reato in questione nei confronti di T.D. non era pertanto prescritto. Il Tribunale ha proceduto, poi, ad una lettura formalistica della norma, avendo ritenuto l'estraneità dell'indagato ai reati relativi ai periodi imposta 2008 e 2009 per il solo fatto che, alla data delle presentazione delle dichiarazioni,il predetto non era più il rappresentante legale. Non tiene conto, invero, che della dichiarazione infedele o fraudolenta possa rispondere anche l'amministratore di fatto. E, nel caso di specie, l'utilizzo delle fatture della Sirio Promotion srl da parte della Ecologia Ambiente srl. era iniziata quando il vecchio ed il nuovo amministratore i fratelli T. erano presidente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e proseguita quando essi si erano scambiati la carica inoltre bisognava tener conto dell'ingente importo delle fatture utilizzate specie se rapportato al volume di affari della società. La responsabilità per l'utilizzo delle fatture doveva, quantomeno, ravvisarsi ex articolo 40 comma 2 cod.penumero . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. A norma dell'articolo 17 D.L.vo 74/2000, il corso della prescrizione è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. Sono quindi validi atti interruttivi della prescrizione tanto il verbale di costatazione della violazione redatto dalla Guardia di Finanza, quanto il processo verbale di accertamento. E, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell'atto non già dalla sua comunicazione all'interessato e ciò anche se l'atto abbia natura ricettizia per altri fini Cass. sez. 3 numero 9116 di 27/05/1999 Cass. sez. 3 numero 1945 del 19/12/1996 Cass. sez. 3 numero 11977 del 9/1/2014 . Non è necessario neppure che l'atto di accertamento sia portato a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, dispiegando esso l'effetto interruttivo di per sé Cass. sez. 3, numero 7106 del 5/5/1994 . Come ha rilevato correttamente il ricorrente la causa interruttiva ha, quindi, carattere oggettivo, impersonale e non ricettizio. Deve, cioè, trattarsi di un'attività nel corso della quale gli Uffici finanziari o la Guardia di finanza prendano cognizione dell'esistenza del reato, con ciò manifestando la persistenza della volontà punitiva dello Stato. L'interpretazione data dal Tribunale si pone in contrasto con tali principi, in quanto si richiede che il processo verbale di constatazione venga redatto nei confronti del medesimo soggetto accusato e concernente lo stesso fatto reato . Il carattere pacificamente non ricettizio dell'atto di accertamento risulta, però, in questo modo, ridimensionato . Viene, infatti, arbitrariamente, a negarsi validità interruttiva all'accertamento di una determinata ipotesi di reato, per il solo fatto che essa riguardava un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stato compilato il processo verbale. È del tutto evidente, invece, che proprio il carattere non ricettizio dell'accertamento consenta di ritenere verificato l'effetto interruttivo in relazione a qualsiasi reato accertato in quella sede. La pronuncia richiamata in tema di interrogatorio di uno soltanto dei concorrenti non appare pertinente, trattandosi di atto tipico ex articolo 160 cod.penumero , che richiede la partecipazione dell'interessato. Il Tribunale ha, quindi, omesso di verificare se dal verbale di constatazione risultasse accertata anche la sussistenza del reato di cui all'articolo 2 D.L.vo 74/2000 nei confronti degli utilizzatori delle fatture relative ad operazioni fittizie , emesse da Sirio Promotion srl. 3. Quanto al secondo motivo, il Tribunale si è limitato a prendere atto che al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2008 e 2009 il ricorrente non rivestisse più la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione, senza porsi il problema di accertare se egli svolgesse il ruolo di amministratore di fatto ed i rapporti esistenti con il nuovo amministratore fratello . 3.1. È pacifico, invero, che anche sull'amministratore di fatto, reale detentore dei poteri all'interno dell'impresa, gravino i doveri inerenti tale carica e quindi anche gli obblighi fiscali della loro violazione, pertanto deve rispondere, eventualmente in concorso con l'amministratore di diritto. L'equiparazione degli amministratori di fatto a quelli di diritto è stata affermata da questa Corte sia in materia civile, che penale e tributaria cfr. Cass. civ. 5.12.2008 numero 28819 Cass. civ. 12.3.2008 numero 6719 Cass. sez. unumero civ. 18.10.2005 numero 2013 Cass. civ. Sez. 5 numero 21757 del 2005 Cass. penumero numero 7203 del 2008 Cass. penumero numero 9097 del 1993 Cass. penumero numero 2485 del 1995 . Tale equiparazione trova del resto precisi riferimenti normativi. L'articolo 11 D.L.vo 18 dicembre 1997 numero 472 parifica il legale rappresentante all'amministratore di fatto, prevedendo formalmente la diretta responsabilità anche degli amministratori di fatto. E, in base al novellato articolo 2639 cod.civ., L'amministratore di fatto è da ritenere gravato dall'Intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'articolo 40 comma secondo cod.penumero Cass. penumero sez. 5 numero 7203 dell'11.11.2008 . La norma di cui all'articolo 2639 c.p., anche se relativa ai reati societari, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento e per la sua natura interpretativa è applicabile anche ai fatti pregressi cfr. Cass. numero 7203/2008 . Tale principio rende configurabile il concorso dell'amministratore di fatto sia nei reati commissivi che in quelli omissivi propri. 4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame alla luce dei rilievi e dei principi in precedenza enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Como.