Indispensabile l’identità delle parti per disporre la sospensione del processo

La sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell'articolo 295 c.p.c. l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, da un lato, che un rapporto di pregiudizialità non può configurarsi nell'ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, dall'altro, che nessun rilievo può assumere - ai fini della sospensione - un possibile contrasto non tra giudicati, bensì tra gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 798, depositata il 20 gennaio 2015. Il caso. L’Inail agiva in giudizio nei confronti del proprietario, del conducente e della Compagnia assicuratrice di veicolo che aveva provocato un sinistro stradale, nel quale veniva coinvolto un autoarticolato determinando lesioni al conducente di quest’ultimo, lavoratore subordinato. Di conseguenza il sinistro era considerato infortunio sul lavoro e l’azione proposta dall’Inail era di surroga nei confronti dei responsabili dell’infortunio. Si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice, chiedendo la sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione di altro giudizio pendente in fase di appello, promosso dalla proprietaria e dal conducente dell’autoarticolato nei confronti dei responsabili del sinistro. Il Tribunale adito sospendeva il processo, ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione necessaria previsti dall’articolo 295 c.p.c Avverso questo provvedimento di sospensione l’Inail propone ricorso per regolamento di competenza, sostenendo l’assenza dei presupposti invocati per la sospensione. La pregiudizialità tecnico-giuridica. La sospensione necessaria del processo, prevista dall’articolo 295 c.p.c. esclude qualsiasi discrezionalità da parte del giudice di sospendere il processo la stessa Suprema Corte aveva già affermato precedentemente il principio secondo il quale, dopo la modifica dell’articolo 295, attuata dalla l. numero 353/1990, non vi è più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo da parte del giudice al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate dalla norma. Poiché dunque possa essere disposta la sospensione necessaria del processo occorre che ricorra la pregiudizialità tecnico-giuridica, che si verifica qualora il rapporto integri la fattispecie dell’incidenza del giudizio pregiudiziale sull’altro dipendente, in modo che la decisione del primo si rifletta con efficacia di giudicato sul secondo, condizionandone la decisione. Quando la decisione del processo principale sia idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto in quello dipendente dal primo. Necessaria l’identità delle parti nei due processi. Il rapporto di pregiudizialità come sopra inquadrato postula necessariamente che vi sia identità delle parti in entrambi i processi, affinché la decisione resa nel primo processo possa fare stato nei confronti delle parti del secondo. Diversamente non sarebbe configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi potrebbe sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. Nell'ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi non vi possono essere i requisiti richiesti dall’articolo 295 c.p.c., perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo far stato nei confronti delle parti di altro giudizio, non può per ciò stesso costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione. La pendenza in gradi diversi delle due cause. Oltre tutto, osserva la Suprema Corte, nel caso in esame le due cause ritenute in rapporto di pregiudizialità, sono pendenti in gradi diversi. L’una, al momento delle valutazioni della Corte di Cassazione, è pendente in grado di appello, essendo stato già definito il primo grado di giudizio. L’altra, oggetto della presente valutazione, è in primo grado. Ciò comporta che la norma applicabile sarebbe l’articolo 337 c.p.c. e non il 295. Il giudice della seconda causa avrebbe potuto valutare la sussistenza degli elementi per disporre la sospensione facoltativa, ai sensi dell’articolo 337, comma 2, c.p.c Ma tale valutazione non è stata effettuata, né adeguatamente motivata. Né infine è stato posto a base della disposta sospensione l’articolo 337 c.p.c Su tali presupposti la Corte ha così annullato l’ordinanza impugnata di sospensione del processo, rimettendo la causa avanti il Tribunale competente per la prosecuzione della stessa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 20 novembre 2014 – 20 gennaio 2015, numero 798 Presidente Curzio – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Nel giudizio promosso dall'INAIL innanzi al Tribunale di Castrovillari nei confronti di D.M.E. , proprietario del mezzo guidato da D.M.F. , ed HD ASSICURAZIONI s.p.a., l'Istituto pubblico deduceva che il predetto D.M.F. investiva, in fase di sorpasso, l'autoarticolato con semirimorchio condotto da M.A. e che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso al M. , aveva erogato le prestazioni economiche previste dalla legge. 2. L'INAIL agiva, per tali fatti, in via surrogatoria, nei confronti dei responsabili dell'infortunio e della compagnia di assicurazione, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della complessiva somma erogata a tiolo di indennizzo. 3. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda e la sospensione del giudizio in attesa di conoscere l'esito del gravame avverso la sentenza, del Tribunale di Sala Consilina, nella causa promossa dalla proprietaria e dal conducente dell'autoarticolato nei confronti del responsabile del sinistro, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dal medesimo sinistro stradale. 4. Il Tribunale di Castrovillari, ritenuto che la definizione del giudizio non potesse prescindere dalla definizione della controversia, per il risarcimento dei danni, promossa dalla proprietaria e dal conducente dell'autoarticolato nei confronti del responsabile del sinistro, pendente in grado di appello innanzi alla Corte di Appello di Salerno per mero errore materiale diversamente indicata dal giudice , reputava sussistenti i presupposti richiesti dall'articolo 295 c.p.c. e, per l'effetto, disponeva la sospensione necessaria della causa. 5. L'INAIL propone ricorso per regolamento di competenza e rileva l'erroneità della decisione non versandosi in ipotesi di sospensione necessaria del giudizio. 6. HDI Ass.ni S.p.a. ha resistito con memoria difensiva con la quale chiede che la Corte, ritenuto applicabile, al caso di specie, il disposto dell'articolo 337 secondo comma, c.p.c., voglia confermare la sospensione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari e, in via subordinata, disporre la rimessione degli atti del giudizio dinanzi al Giudice di merito del Tribunale di Castrovillari affinché valuti l'ipotesi della sospensione facoltativa ex articolo 337, secondo comma, c.p.c 7. L'Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e tale conclusione è condivisa dal Collegio. 8. Premessa la procedibilità, in base al combinato disposto dell'articolo 47 c.p.c. e del secondo comma dell'articolo 369 c.p.c., del proposto ricorso per regolamento di competenza, risultando in atti copia dell'avvenuto avviso telematico in data 13.11.2013 v. Cass., SU, 9004/09 sullo specifico tema , il Collegio osserva quanto segue. 9. L'articolo 295 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'articolo 33 della Legge 353/1990, ha escluso l'ammissibilità di una discrezionale facoltà di sospensione del processo, al di fuori delle ipotesi di sospensione legale v.,c ex multis, Cass. nnumero 16188/2012, 23906/2010, 1813/2005 . 10. Invero, il carattere discrezionale della facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal Giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, contrasterebbe con i canoni di ragionevolezza e della durata ragionevole del giudizio articolo 3 e 111 Cost. e della tutela giurisdizionale articolo 24 Cost. v. Cass., SU, 14670/2003 e successive conformi . 11. La sospensione del processo, ex articolo 295 c.p.c., risulta, pertanto, consentita unicamente nel caso di pregiudizialità tecnico-giuridica, che si verifica allorquando il rapporto integri la fattispecie dell'incidenza del giudizio pregiudiziale sull'altro dipendente in modo che la decisione del primo si rifletta, con efficacia di giudicato, sul secondo, condizionandone la decisione in maniera necessaria v. Cass. nnumero 16188/2012 26469/2011 3659/2008 14065/2007 . 12. Per converso risulta insufficiente l'esistenza di un mero collegamento fra le statuizioni, collegamento sostanziato dalla coincidenza o dall'analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere. 13. In altri termini, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto v. Cass. 27426/2009 . 14. Il rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi così delineato, ossia quale connotazione di indispensabile antecedenza logico-giuridica della questione oggetto del giudizio pregiudicante che valga a condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere giudizio pregiudicato , postula ineludibilmente che i due giudizi vertano tra le medesime parti perché solo in tal caso la pronuncia resa nel primo può far stato nei confronti delle parti del secondo v., ex multis, Cass. 15067/2012 6554/2009 8701/2007 nnumero 18336, 16960 del 2006 nnumero 16216, 4367, 14075, 13950,12124 del 2005 . 15. Il discrimine tra le ipotesi delineate dagli articolo 295 e 337, secondo comma, c.p.c. è costituito dall'intervento o meno di una pronuncia giudiziale, non passata in giudicato siccome oggetto di gravame. 16. Ciò perché il diritto affermato dal Giudice di primo grado vale a qualificare la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria sia l'autorità della sentenza di primo grado v. Cass., SU, 10027/2012 . 17. Di conseguenza, anche qualora tra i due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità, ma quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, c.p.c., sicché ove il Giudice abbia disposto la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. il relativo provvedimento risulterà illegittimo a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità v., fra le altre, Cass. 21924/2008 . 18. Peraltro, ove la sospensione del processo sia stata disposta ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. sull’erroneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con altro giudizio, mentre in relazione all'articolo 337, secondo comma, c.p.c. sarebbero potute sussistere, eventualmente, le condizioni per pervenire all'emanazione di un provvedimento di sospensione facoltativa, il provvedimento reso è comunque da annullare, mancando un'adeguata motivazione sulle ragioni di opportunità che avrebbero potuto legittimare la sospensione ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, c.p.c 19. Rimane salva, in tal caso, l'eventuale adozione, da parte del Giudice di merito, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, emanare un nuovo e motivato provvedimento di sospensione riconducibile all'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dal citato articolo 337 c.p.c. v., fra le altre, Cass. 15794/2005 . 20. Nella specie, tra la causa promossa dall'INAIL, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, volta ad ottenere, attraverso l'azione di surrogazione, il rimborso delle prestazioni previdenziali economiche erogate in favore del M. , sul presupposto della ricorrenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile, e la causa intentata dal predetto M. e dalla Q. , nelle rispettive qualità di conducente e proprietaria dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro stradale, nei confronti del conducente e del proprietario dell'altro veicolo, nonché della relativa compagnia assicurativa, per conseguire il risarcimento dei danni a persone e cose patiti in conseguenza del predetto sinistro, non sussiste un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi investa una questione di carattere pregiudiziale per la definizione dell'altro, ossia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico atto a condizionare l'esito del processo da sospendere. 21. Né, in definitiva, sussiste identità delle parti in lite. 22. L'azione proposta dall'INAIL ha carattere autonomo, pur nella peculiare forma di successione ex lege nel credito del danneggiato verso i responsabili del fatto illecito. 23. In accoglimento del proposto ricorso va annullata l'impugnata ordinanza di sospensione con rimessione delle parti, per la prosecuzione del giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari al quale viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. 24. Non sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, introdotto dal comma 17 dell'articolo 1 della citata legge numero 228 del 2012, ai fini del raddoppio del contributo dovuto per il ricorso per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari, al quale rimette anche le spese del giudizio per regolamento. Non sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, introdotto dal comma 17 dell'articolo 1 della legge numero 228 del 2012, ai fini del raddoppio del contributo dovuto per il ricorso.