In termini di legge, io sono obbligato a comunicare all'AmministratorediCondominiola positività in famiglia?I condomini hanno il diritto, sempre in termini di legge,disapere c'è una famiglia in isolamento? Se io comunico la positività all'Amministratore, in qualche modo può essere violata la privacy della mia famiglia?
Vivo con la mia famiglia in unCondominio.La mia compagna,infermiera,ha contratto il virus in Ospedale, di conseguenza,dopo aver riscontrato la positività tramite tampone,è stata messa in isolamento domiciliare.Ame e a mia figlia di 3 anni,che non abbiamo sintomi,non verrà fatto il tampone. La mia compagna ad oggi vive isolata in una stanza dell'appartamento e io e mia figlia siamo chiusi in casa,com'è previsto che sia,e non abbiamo alcun contatto con il mondo esterno. Questa mattina ho ricevuto una mail dal mioAmministratorediCondominiodove diceva che aveva dovuto sospendere il servizio di sanificazione/igienizzazione a causa di alcuni condomini che erano contrari e invitava tutti i condomini a comunicargli eventuali casi di positività al Covid-19 in modo tale che luipossasuccessivamente avvisaregli altri condominidel fattoche all'interno dello stabile c'è una famiglia in isolamento, mantenendo l'anonimato della famiglia. In termini di legge, io sono obbligato a comunicare all'AmministratorediCondominiola positività in famiglia? I condomini hanno il diritto, sempre in termini di legge,disapere c'è una famiglia in isolamento? Se io comunico la positività all'Amministratore, in qualche modo può essere violata la privacy della mia famiglia? Preliminarmente, giova ricordare chenei confronti dellepersone positive al Codiv-19, l'Istituto Superiore di Sanità ha fornito alcune istruzioni.In particolare,per il caso in esame,si ribadiscono la numero 1 e la numero 4 secondo laprima regola,“il soggetto positivo al coronavirus deve rimanere in isolamento al proprio domicilio, mantenendosi a debita distanza dai propri familiari, possibilmente rimanendo in una stanza – senza ricevere visite oppure riducendole al lumicino per necessità –che deve essere ben areata. I suoi familiari, se in buona salute, devono soggiornarenegli altri locali della casa, mantenendo dall'infetto almeno un metro di distanza e ovviamente, in caso di coniugi, dormire in letti separati” la quarta regola, invece,raccomanda – in caso di isolamento domiciliare –“di sospendere la raccolta differenziata, per evitare l'accumulo di rifiuto e il proliferare del coronavirus”.Inoltre, il Governo con ild.l.numero 19/2020, pubblicato inG.U.del 25 marzo 2020, ha introdottola nuova stretta contro le violazioni delle norme per prevenire ilcoronavirus multe da 400 a3.000euro per chi aggira le misure per arginare la diffusione del Covid-19 e una pena massima di 5 anni per chi da positivo al virus viola la quarantena. Premesso quanto innanzi esposto, da quanto appreso dal quesito in esame, la famiglia sta rispettando le attuali disposizioni normative. Quanto alCondominio, invece, occorre analizzare la questione sulla base deidoveri “giuridici” e doveri “morali” alla luce delleattualinorme e della tutela dellaprivacy. In argomento, sappiamo chein base all’articolo 1130 c.c., l’Amministratoreha il dovere di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini ed ancora l’Amministratoredevecompiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni.Alla luce del precetto in esame,non sembra possano rientrare competenze di tipo sanitario. Quindi, come già sostenutodagli esperti in materia Federprivacy ,“non esiste alcuna ragione che possa consentire all’Amministratoredi trattare i dati sanitari per finalità diverse da quelle limitate al suo incarico”.Attualmente, in mancanza di una specifica imposizione normativa,la persona positiva del Covid-19 non è tenutaa comunicarlo all’Amministratore, né ai singoli condomini di conseguenza, anchel’Amministratore,in caso diconoscenza “informale” di un casodiCovid-19,non è tenuto a darne diffusione del condomino contagiato agli altri condomini. In caso contrario,l’Amministratoresi esporrebbe ad eventualiconseguenze azioni risarcitorieda parte della persona positiva alCovid 19 e una sanzioneda parte del Garante per trattamento illecito dei dati personali. Tuttavia, se il condomino, a suo insindacabilegiudizio morale ,decide dicomunicare all’Amministratoreil suo stato,quest’ultimo, sempre nel rispetto dellaprivacy,dovrebbe procedere con un intervento di sanificazione.Difatti, in argomento, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “se l'Amministratoreè legittimato ad agire senza una preventiva delibera al verificarsi di una situazione che richiede il compimento di un atto conservativo urgente, compreso anche il costo, questo non lo esime dalla eventuale successiva contestazione, adeguatamente motivata, della assenza di congruità della spesa sostenuta” Cass. civ., sez. II,28 febbraio 2020, numero 5522 .Ed ancora,l'assemblea diCondominiopuò ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'Amministratoresenza preventiva autorizzazione,anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera autorizzativa Cass. civ., sez.II, 28 febbraio 2018, numero 4668 . Pertanto,laddove l’Amministratoreintenda disporrela sanificazione,essendo attività urgente, non dovrebbe in teoria essere necessaria la ratifica alla luce della comunicazionescritta/denuncia del Covid-19 con i dati oscurati della persona fermo restando di produrrein assembleala relativa fattura della ditta specializzata . In caso di eventuale successiva contestazionedelCondominio, l’Amministratoredovrebbe produrre in giudizio la comunicazione scritta del condomino positivo solo in tale situazione, le norme sullaprivacysubiscono una deroga l’articolo 9, comma 2, lett.f ,Regolamento UE 2016/679, noto comeGDPR, Trattamento di categorie particolari di dati personali , prevede che il paragrafo 1 divieto di trattare anche i dati della salute per l’identificazione del soggetto non si applica se si verifica quando “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”. In conclusione, un comportamento arbitrario dell’Amministratore potrebbe causare soloepisodi di panico quanto alla sanificazione, questa, comunque, dovrebbe essere svolta secondo i parametri dell’Istituto Sanitario Nazionale. Fonte condominioelocazione.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus