Equa divisione decisa dai giudici. Bisogna sì tener conto del criterio temporale, ossia la maggiore durata del primo matrimonio rispetto al secondo, ma deve essere applicato un correttivo il calcolo della convivenza prematrimoniale dell’uomo con la futura seconda moglie. Respinta ogni perplessità manifestata dalla prima moglie, che chiedeva una quota maggiore alla luce dei trentadue anni ufficiali di vita coniugale.
Pensione di reversibilità da dividere alla pari tra le due vedove. Nonostante la sproporzione nella durata dei rispettivi matrimoni e nonostante la netta differenza a livello di condizioni economiche. Perché – come da Cassazione, sentenza numero 17636, prima sezione civile, depositata oggi – il criterio principe, quello del vincolo coniugale ufficiale, va ‘corretto’ con elementi ad hoc, quale, come in questa vicenda, la convivenza pre matrimonio. Balletto di cifre. Sin da principio, però, i conteggi complessivi sono delicati e difficili. La divisione della ‘torta’, ossia la pensione di reversibilità, vede a confronto le due mogli dell’uomo la prima vanta ben trentadue anni di matrimonio, la seconda si ‘limita’ a nove anni di matrimonio. Eppure è proprio a quest’ultima, a sorpresa, che viene assegnata, in primo grado la ‘fetta’ più grossa 70 per cento della pensione di reversibilità. Che, però, viene ridotta in Appello Difatti, in secondo grado, i giudici scelgono la strada del ‘pari e patta’ 50 per cento alla prima moglie, 50 per cento alla seconda moglie. Decisivi, per questa equa divisione, due elementi primo, la «maggiore rilevanza» da attribuire alla «durata del rapporto matrimoniale», ossia trentadue anni, comprensivi anche del lungo periodo di separazione, caratterizzato dalla convivenza dell’uomo con la futura seconda moglie secondo, le differenti «condizioni economiche», che vedono messa meglio la seconda moglie. Fede e convivenza Nonostante il punto di equilibrio indicato dai giudici, però, la questione si trascina ancora, tanto da giungere in Cassazione, tra ricorsi e controricorsi. Centrali, però, sono soprattutto le rimostranze della prima moglie, che ha da eccepire sulle decisioni dei giudici di Appello, i quali, viene evidenziato, hanno sì riconosciuto «maggiore rilevanza alla durata dei rispettivi matrimoni e alla condizione economica» ma sono giunti, alla fine, a «determinare in misura uguale le rispettive quote della pensione di reversibilità» dell’uomo. Come si spiega questa scelta? Questa la domanda, carica di perplessità, avanzata dalla prima moglie, domanda a cui rispondono i giudici di Cassazione facendo chiarezza sui criteri da applicare in materia di «ripartizione» del trattamento di reversibilità. Ebbene, spiegano i giudici, il criterio temporale, ossia la «durata del rapporto» matrimoniale – il peso della ‘fede’, si potrebbe dire – , è fondamentale, necessario, «preponderante» ma «non esclusivo», perché è possibile «applicare correttivi» affidati alla discrezionalità dei giudici. E in questa vicenda il correttivo di cui tener conto, senza dubbio, è la «durata della convivenza prematrimoniale» vantata dalla seconda moglie. Proprio tenendo presente questo quadro, è assolutamente legittima, quindi da confermare, la divisione a metà della pensione di reversibilità decisa in Appello.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 aprile – 15 ottobre 2012, numero 17636 Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio Fatto e diritto Con ricorso depositato il 7 febbraio 2007, la signora L.B. si rivolse al Tribunale di Terni esponendo di aver contratto matrimonio in data 15 ottobre 1964 con il sig. T.T. che con sentenza del 6 novembre 1996 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili di tale matrimonio, con obbligo per il T. di corrispondere in favore della ricorrente un assegno divorzile nella misura di lire 300.000 che in data 6 settembre 1997 l’ex coniuge aveva contratto nuovo matrimonio con la signora L.C., protrattosi sino al decesso dello stesso, avvenuto in data 14 novembre 2006. Chiese rassegnazione di una quota della pensione di reversibilità in misura non inferiore all’80 per cento deducendo la precarietà delle sue condizioni economiche a fronte di quelle più favorevoli della C. Il Tribunale adito, con sentenza del 28 giugno 2007, attribuì la pensione di reversibilità nella misura del 30 per cento alla B. e del 70 per cento alla C. Su gravame della B., la Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 10 marzo 2008, modificò la misura della pensione, conferendola nella misura del 50 per cento alla stessa B. e per l’ulteriore 50 per cento alla C., sulla considerazione che occorreva attribuire una maggiore rilevanza rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale alla durata del rapporto matrimoniale tra l’appellante ed il T. protrattosi per ben 32 anni, dal 1964 al 1996, senza che egli, nonostante la lunga convivenza con la C., avesse deciso di divorziare prima dalla B. Inoltre occorreva, secondo la Corte di merito, considerare le rispettive condizioni economiche delle parti, essendo quella della C. notevolmente più favorevole di quella della B. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la signora C. sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la signora B., che propone altresì ricorso incidentale cui resiste con controricorso la C. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata. Riuniti, ex articolo 335 cod.proc.civ., il ricorso principale e quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, si passa all’esame del primo motivo del ricorso principale, che ha ad oggetto la denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. numero 196 del 2003 in relazione alla richiesta dell’odierna ricorrente di stralcio del documento ex adverso depositato sub 2 con il ricorso in appello, consistente in un estratto conto del c/c bancario numero 15004013 intestato alla signora C. ed al coniuge. Tale produzione si sarebbe posta in contrasto con la normativa di cui al codice della privacy, contenendo il documento in questione dati personali sensibili relativi alla attuale ricorrente. Pertanto, avrebbe errato la Corte di merito nel non disporne lo stralcio. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito «Costituisce violazione dell’articolo 11, comma 2, del cosiddetto Codice della privacy D.lgs. numero 196/03 la produzione in giudizio di estratto conto relativo a rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dalla controparte e, pertanto, il giudice il quale, nonostante la richiesta di parte, non ne disponga lo stralcio ed anzi lo utilizzi per la formazione del proprio convincimento e per motivare la sua decisione, viola una norma imperativa di legge concretizzando così l’ipotesi di cui all’articolo 360, numero 3, c.p.c.?» La censura è inammissibile per irrilevanza, in quanto il documento la cui produzione è ritenuta illegittima dalla ricorrente non è in realtà in alcun modo entrato nella decisione impugnata, che neanche lo ha menzionato, obliterandolo completamente. Con il secondo motivo si denuncia «omessa motivazione sul punto della entità dell’assegno divorzile goduto dalla resistente e sulla sua necessaria incidenza nella determinazione della quota parte di pensione di reversibilità spettante, nonché sulla circostanza che la decisione gravata svolge un pesante ridimensionamento sul tenore di vita della ricorrente avvantaggiando ingiustificatamente quello della controparte, entrambe questioni decisive ai fini del decidere articolo 360, numero 5, c.p.c. ». Con il terzo motivo si lamenta «omessa motivazione sulle decisive circostanze che l’odierna ricorrente, al contrario della resistente, è ormai pensionata e che non può contare sul rapporto di figli o di altri parenti, sempre al contrario della resistente, la quale, inoltre, svolge tuttora un’attività lavorativa articolo 360, numero 5, c.p.c. ». La quarta censura ha ad oggetto l’asserita «omessa motivazione sulla rilevanza della convivenza prematrimoniale tra la sig.ra C. e il sig. T., elemento decisivo ai fini del decidere articolo 360, numero 5, c.p.c. ». Con il quinto motivo si denuncia «p,essa e/o insufficiente motivazione sul punto, decisivo della controversia, relativo alle condizioni economiche delle parti in causa articolo 360, numero 5, c.p.c. ». La sesta doglianza ha ad oggetto la asserita «contraddittorietà della motivazione nel suo complesso, nonché, in particolare, relativamente al punto decisivo della controversia della durata legale dei rispettivi matrimoni e della sua influenza nella determinazione delle rispettive quote spettanti alle parti articolo 360, numero 5, c.p.c. ». Tutte le predette censure sono inammissibili per violazione dell’articolo 366-bis cod.proc.civ., abrogato dall’articolo 47, comma 1, lettera d , della legge 18 giugno 2009, numero 69, ma applicabile nella specie ratione temporis, non essendo stato formulato il c.d. quesito di fatto, e mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi. Come chiarito da questa Corte, tale formulazione è necessaria anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso a questa Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito v., tra le altre, Cass., sent. numero 24255 del 2011 . Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo dello stesso si deduce «violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, terzo comma, della legge numero 898 del 1970 articolo 360 numero 3 c.p.c. , laddove pur fornendo una corretta interpretazione della norma, attribuendo una maggiore rilevanza alla durata dei rispettivi matrimoni e alla condizione economica deteriore della signora B., ne dà una falsa applicazione con una decisione che non rispecchia il ragionamento seguito quando determina una quota della pensione di reversibilità in favore della B. in misura uguale a quella in favore della C.». La censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto «Costituisce falsa applicazione e violazione dell’articolo 9, comma terzo, l. 898/1970 in presenza di ex coniuge e di coniuge superstite, laddove pur avendo la Corte di appello ritenuto di attribuire una maggiore rilevanza alla rispettiva durata dei matrimoni 33 anni della B.-9 anni della C. e alle condizioni economiche deteriori della signora B. rispetto a quelle della C. emerse incontrovertibilmente in sede processuale, determinare in misura uguale le rispettive quote della pensione di reversibilità del marito F.T.?». Il motivo è infondato. La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite va fatta “tenendo conto della durata del rapporto”, cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo con discrezionalità. Tra tali correttivi e compresa la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza che però possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale v., da ultimo, Cass., sent. numero 10391 del 2012 . Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo del suo potere di applicare criteri correttivi di quello legale della durata dei rispettivi matrimoni. Per un verso, infatti, essa ha valorizzato maggiormente, rispetto alla opzione prescelta dal giudice di primo grado, la durata del primo matrimonio del T., avuti anche riguardo alla circostanza che, nonostante la separazione, per un lungo periodo egli si astenne dal recidere definitivamente con il divorzio detto vincolo per l’altro, ha tenuto nel debito conto la durata della convivenza more uxorio del T. con la C., che precedette il matrimonio tra i due. Il giudice di seconde cure ha poi ragionevolmente attribuito rilievo altresì alla differenza tra le condizioni economiche della attuale ricorrente e quelle dell’intimata, giudicate notevolmente più favorevoli. Sulla base di tali circostanze la Corte di merito ha quindi, con valutazione che si sottrae a censure siccome correttamente e non illogicamente motivata, determinato le quote di pensione di reversibilità in favore della B. e della C. nella misura del cinquanta per cento ciascuna. Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, quello incidentale va rigettato. Nella reciproca soccombenza le ragioni della disposta compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile, il ricorso principale, rigetta quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificatici delle parti.