Non serve il metro per elevare la multa all’incrocio

L’accertamento della polizia municipale deve ritenersi valido fino a querela di falso.

Nel verbale non è stata indicata la distanza del veicolo dall’incrocio? Anche se nel verbale per sosta vietata in prossimità di una intersezione non è indicata esattamente la distanza del veicolo dall’incrocio, l’accertamento della polizia municipale deve ritenersi valido fino a querela di falso. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sez. Seconda Civile, con l’ordinanza numero 15395 del 13 settembre 2012. Il caso. Un automobilista imolese è stato sanzionato dai vigili per sosta in prossimità di un incrocio. Contro questa multa l’interessato ha proposto ricorso prima al giudice di pace poi al tribunale e infine al Palazzaccio ma senza alcun risultato apprezzabile. Innanzitutto, a parere del Collegio, il tribunale ha correttamente ritenuto implicito nel contenuto del verbale elevato dalla polizia municipale che il veicolo fosse parcheggiato ad una distanza inferiore a quella regolare. Accertamento della polizia valido fino a querela di falso. In buona sostanza, prosegue la sentenza «la posizione del veicolo a meno di cinque metri dall’intersezione deve ritenersi implicitamente attestata nel verbale tramite lo specifico richiamo alla norma oggetto dell’infrazione, ed atteso che quanto riportato dai verbalizzanti è coperto da fede pubblica privilegiata, non può essere ammessa alcuna prova contraria in difetto di querela di falso». In conclusione siccome la posizione di un veicolo in sosta vietata rispetto ad un incrocio rappresenta un elemento fattuale il trasgressore che vuole contestare la multa non può limitarsi ad evidenziare la mancata misurazione al centimetro dell’irregolarità accertata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 22 maggio – 13 settembre 2012, numero 15395 Presidente Goldoni – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c. 1. - J M. proponeva opposizione ex articolo 204-bis C.d.S. al verbale di contestazione della violazione dell'arti58, commi 1 lett. f e 5 C.d.S., elevato a suo carico dalla polizia municipale di Imola per sosta di veicolo in prossimità di area d'intersezione nel centro abitato. A sostegno deduceva l'omessa indicazione nel verbale della distanza rilevata tra il veicolo e l'intersezione stessa. Resisteva il Comune di Imola. 1.1. -Il Giudice di Pace di Imola rigettava l'opposizione. 1.2. - Adito dall'opponente, il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, rigettava l'appello. Riteneva il Tribunale emiliano a che le precise indicazioni di tempo e di luogo dell'accertamento, in una con il richiamo alla specifica norma di legge violata, implicassero l'affermazione che il veicolo era in sosta ad una distanza inferiore a quella consentita dal C.d.S. e b che, in base ali 'indirizzo espresso da Cass. S.U. numero 17355/09, quanto attestato dai verbalizzanti potesse essere contestato solo mediante querela di falso. 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre J M. . 2.1. - Il comune di Imola non ha svolto attività difensiva. 3. - Due i mezzi d'annullamento proposti. 3.1. - Il primo denuncia, ai sensi dell'articolo 360, nnumero 3 e 5 c.p.c., e in relazione all'articolo 2700 c.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 158, comma 1 lett. f C.d.S. e degli articolo 21, 22, 22-bis e 23 legge numero 689/81, sostenendo che l'agente accertatore al fine di soddisfare il minimo di prova della violazione contestata, ha l'onere di motivare anche in punto di fatto, sicché nel caso di specie nel verbale si sarebbe dovuto dare atto anche della distanza doli 'intersezione alla quale si trovava il veicolo. Deduce, quindi, che il precedente delle S. U. di questa Corte numero 17355/09, citato dalla sentenza d'appello, ammette la contestazione e la prova, al di fuori della querela di falso, delle circostanze di fatto che non sono attestate nel verbale d'accertamento. 3.2. - Con il secondo motivo è dedotta l'omessa, contraddittoria e illogica motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, numero 2 rectius, 5 numero d.r. c.p.c Vi si sostiene che incomprensibilmente non è stata ammessa la prova testimoniale diretta ad accertare che l'opponente era solito da anni parcheggiare la propria autovettura nel medesimo posto, ma ad una distanza di circa 8-10 mt. dall'intersezione richiamata nel verbale, prova in sé ammissibile, secondo quanto si ricava da Cass. numero 20441/06, perché sul punto il verbale opposto non è dotato di fede pubblica privilegiata. Inoltre, prosegue il ricorrente, il Tribunale è incorso in un travisamento dei fatti lì dove ha affermato che il verbale riportava la precisazione eh il veicolo sostava ad una distanza inferiore a quella consentita , puntualizzazione che, invece, non compare nell'atto. 4. - Il ricorso va respinto. 4.1. – Il primo motivo è inammissibile. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'articolo 360, primo comma numero 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'articolo 366, primo comma numero 4, c.p.c. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S. C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione Cass. nnumero 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06 e 14752/07 . 4.1.1. - Nel caso in esame, la censura non illustra alcun malgoverno nell'interpretazione delle norme enunciate, né tanto meno allega ragioni d'inapplicabilità ipotetica delle medesime disposizioni alla fattispecie, ma trae - errando - l'una e l'altra doglianza dal difetto nel verbale opposto di indicazioni essenziali, quali la sosta del veicolo a meno di cinque metri dall'intersezione. Ma poiché il Tribunale ha ritenuto che nel verbale l'indicazione della specifica norma violata valesse a includere in via implicita anche il suddetto dato asseritamente mancante, tale accertamento non può essere sindacato in sede di legittimità non ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., bensì soltanto sub specie di vizio motivazionale non sufficientemente dedotto, nella specie, dalla sola evocazione del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. contenuta nella rubrica del motivo . 4.2. - Il secondo motivo è ad un tempo inammissibile e infondato nelle censure in cui si articola. 4.2.1. - La doglianza di mancata ammissione della prova testimoniale avente ad oggetto le usuali modalità di parcheggio osservate dal ricorrente, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti i capitoli di prova giurisprudenza costante di questa Corte cfr. da ultimo e per tutte, Cass. numero 17915/10 , che il Tribunale aveva ritenuto, per giunta, valutativi e generici e ad ogni modo manifestamente infondata, sia i per difetto di decisività del fatto oggetto di prova che non escluderebbe, di per sé, il diverso accertamento compiuto nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale sia ii perché le ragioni del diniego sono tutt'altro che incomprensibili, essendo basate sull'espresso e non già implicito ragionamento - di inconfutabile validità a stregua dei parametri di logica giuridica - per cui, premesso che la posizione del veicolo a meno di cinque metri dall'intersezione deve ritenersi implicitamente attestata nel verbale tramite lo specifico richiamo alla norma oggetto dell'infrazione, ed atteso che quanto riportato dai verbalizzanti è coperto da fede pubblica privilegiata, non può essere ammessa alcuna prova contraria in difetto di querela di falso v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sia, infine, Hi perché l'orientamento espresso da Cass. numero 20441/06, che distingue tra fatti attestati e fatti apprezzati dal pubblico ufficiale, è superato da quello manifestato dalle S. U. con sentenza numero 17355/09 in ordine alla quale il motivo non contiene la benché minima argomentazione di contrasto non senza osservare che la posizione di un veicolo in sosta rispetto a un incrocio di strade costituisce un elemento fattuale di tipo statico la cui percezione è verificabile secondo un metro obiettivo con la duplice conseguenza che anche a stregua del precedente indirizzo la censura non avrebbe alcun pregio, e che neppure è conferente il richiamo - peraltro contenuto a illustrazione del primo motivo - a Cass. numero 15108/10, che ha ritenuto non coperto da fede pubblica privilegiata il giudizio di pericolosa condotta di guida espresso dai verbalizzanti relativamente all'infrazione di cui all'articolo 141 C.d.S. . 4.2.2. - A tacere di ciò, che non è corretta l'affermazione del ricorrente secondo cui la sentenza impugnata sosterrebbe, contrariamente al vero, che il verbale opposto contenga l'esplicita menzione della sosta dell'autovettura a distanza inferiore a quella consentita Il verbale reca infatti precisa indicazione del giorno e dell'ora in cui l'auto dell'appellante si trovava a OMISSIS in via OMISSIS all’intersezione con OMISSIS in violazione dell'articolo 158 comma 1 e 5 del C.d.S., così indicando con sufficiente determinazione il crocevia del centro urbano in prossimità del quale era in sosta l'auto, dando per implicitamente accertato, con il richiamo alla specifica norma di legge violata, che il mezzo si trovasse ad una distanza inferiore di quella consentita dalla stessa norma in contestazione così a pag. 2 della sentenza impugnata , sicché è destituito di fondamento l'assunto per cui il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento dei fatti tutto ciò a parte, è sufficiente osservare che il travisamento del fatto costituisce motivo revocatorio, ai sensi dell'articolo 395, numero 4 c.p.c., e non già vizio motivazionale ex articolo 360, numero 5 c.p.c. giurisprudenza costante di questa Corte cfr. per tutte e da ultimo, Cass. numero 17057/07 . 5. - Per quanto considerato, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in applicazione dell'articolo 375, numero 5 c.p.c.”. La Corte condivide la relazione, non contrastata né dalla parte ricorrente, che non ha presentato memoria, né dal Procuratore generale, che nulla ha osservato. Ricorre ad evidenza, pertanto, il presupposto dell'articolo 375, comma 1 numero 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo. Il ricorso va dunque respinto. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.